Sentenza del 20 ottobre 2009
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Tito Ponti e Andreas J. Keller ,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,
Richiedente
Oggetto Assistenza giudiziaria gratuita (art. 64 cpv. 1 LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BP.2009.46
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di Zurigo-Kloten nell’ambito
di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per tito-
lo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup),
partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di de-
naro (art. 305bis CP). Posto immediatamente in detenzione preventiva, il giudi-
ce istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fu-
ga, ne ha convalidato l’arresto con decisione del 25 agosto 2004. In seguito,
l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP),
aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP), falsità in certificati (art. 252
CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) ed in-
frazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. Larm).
B. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 13 settembre 2006, l’Ufficio dei
giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti
misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il territorio sviz-
zero, obbligo di presentarsi una volta alla settimana presso la Polizia giudizia-
ria federale, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare in-
formazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Con scritto del 19 feb-
braio 2009, l’UGI ha comunicato all’indagato l’abolizione di tutte le misure so-
stitutive citate in precedenza, ad eccezione del divieto di rilasciare informazio-
ni a terzi sul procedimento penale in corso. Il 10 luglio 2009 il giudice istruttore
incaricato dell’indagine ha informato l’indagato della possibilità di chiedere
complementi istruttori ai sensi dell’art. 119 PP, entro il termine del 30 settem-
bre 2009 (poi prorogato di un mese al 31 ottobre 2009).
C. Dissentendo da tali decisioni, il 5 ottobre 2009 A. è insorto dinanzi alla I Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando la revoca del di-
vieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso e la
concessione di una proroga di 6 mesi (ossia fino al 31 marzo 2010) per formu-
lare le sue richieste ex art. 119 PP. Egli ha chiesto al contempo di essere po-
sto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita.
In data 6 ottobre 2009 la I Corte dei reclami penali ha inoltrato al reclamante
l’apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria
(v. act. 2).
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Diritto:
1.
1.1. Nella misura in cui la legge federale sulla procedura penale non dispone
altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario
sono stabilite secondo gli art. 62-68 della legge federale sul Tribunale fede-
rale (LTF, RS 173.110; art. 30 LTPF in relazione con l’art. 245 cpv. 1 PP).
Secondo l’art. 62 cpv. 1 LTF, la parte che adisce il tribunale deve versare
un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Se una parte non
dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di
probabilità di successo, il tribunale la dispensa, su domanda, dal pagamen-
to delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripe-
tibili (art. 64 cpv. 1 LTF) e può, se occorre, far assistere questa parte da un
avvocato (art. 64 cpv. 2 LTF).
1.2. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese
processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per co-
prire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV
161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 con-
sid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve
tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento
dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una
parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna
(DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la defini-
zione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità
chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul mi-
nimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul falli-
mento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richie-
dente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a di-
sposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve
poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste
in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso,
l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle
spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e
per gli altri entro due anni (v., in proposito, la sentenza del Tribunale fede-
rale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).
1.3. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del
possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è com-
plessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e com-
pletezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono
poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le
pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli ob-
blighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna
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(DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in
maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi
inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e
esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a
causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata
(v. BÜHLER, Die Prozessarmut, in: SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteiko-
sten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189
e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4a).
2. Nella fattispecie, si rileva che nessuna delle informazioni riportate nel for-
mulario relativo alla richiesta d’assistenza giudiziaria – compilato peraltro in
maniera approssimativa - è supportata dalla benché minima pezza giustifi-
cativa. Tutte le spese mensili riportate nonché i debiti fiscali menzionati non
trovano riferimento in nessun documento. Inoltre, nonostante il richiedente
sia stato liberato il 13 settembre 2006, nella rubrica "Redditi (mensili)" non
figura stranamente nessun reddito (né una rendita, né un'indennità di di-
soccupazione); egli non sembrerebbe neppure essere al beneficio dell'as-
sistenza pubblica. La presente autorità si trova quindi nell’impossibilità di
verificare l’attendibilità e la veridicità delle cifre riportate. In definitiva, la
quasi totale mancanza di pezze giustificative relative ai dati trasmessi, uni-
tamente alle diverse omissioni riscontrate nel formulario, non permette di
delineare sufficientemente la situazione finanziaria del richiedente, ciò che
deve condurre, di riflesso, – un esplicito avvertimento in tal senso figura
d’altronde sul formulario da compilare (pag. 2) - alla reiezione della richie-
sta d’assistenza giudiziaria gratuita.
3. Vista la motivazione insufficiente della richiesta, e quindi la mancata dimo-
strazione dello stato d’indigenza, la domanda d’assistenza presentata
dall’indagato va respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal paga-
mento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione
dell’onorario del suo difensore, ragione per cui egli è invitato a versare alla
cassa del Tribunale penale federale, entro il 30 ottobre 2009, un anticipo
delle spese di fr. 1'500.-.
4. Le spese giudiziarie legate alla presente decisione seguono quelle della
procedura di reclamo.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
2. Il richiedente è invitato a versare entro il 30 ottobre 2009 un anticipo del-
le spese di fr. 1'500.-.
3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della
procedura di reclamo.
Bellinzona, il 20 ottobre 2009
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Ernesto Ferro
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario
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