Sentenza del 9 novembre 2009
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Tito Ponti e Alex Staub ,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,
Richiedente
Oggetto Istanza di riconsiderazione di una decisione in ambito di
assistenza giudiziaria gratuita (art. 64 cpv. 1 LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BP.2009.50
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di Zurigo-Kloten
nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e
di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19
n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP)
e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Posto immediatamente in detenzio-
ne preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei peri-
coli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l’arresto con decisione del
25 agosto 2004. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità
in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181
CP), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento fraudolento di una
falsa attestazione (art. 253 CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi
(art. 33 e segg. Larm).
B. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 13 settembre 2006, l’Ufficio dei
giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le se-
guenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il terri-
torio svizzero, obbligo di presentarsi una volta la settimana presso la Poli-
zia giudiziaria federale, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di
rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Con scritto
del 19 febbraio 2009, l’UGI ha comunicato all’indagato l’abolizione di tutte
le misure sostitutive citate in precedenza, ad eccezione del divieto di rila-
sciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Il 10 luglio
2009 il giudice istruttore incaricato dell’indagine ha informato l’indagato del-
la possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi dell’art. 119 PP, en-
tro il termine del 30 settembre 2009 (poi prorogato di un mese al 31 ottobre
2009).
C. Dissentendo da tali decisioni, il 5 ottobre 2009 A. è insorto dinanzi alla
I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando la re-
voca del divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in
corso e la concessione di una proroga di 6 mesi (ossia fino al 31 marzo
2010) per formulare le sue richieste ex art. 119 PP. Egli ha chiesto al con-
tempo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita.
D. Con sentenza del 20 ottobre 2009 (v. TPF BP.2009.46) la I Corte dei re-
clami penali ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita per
mancata dimostrazione del requisito dell’indigenza. L’istante è quindi stato
invitato a versare entro il 30 ottobre 2009 un anticipo delle spese di
fr. 1'500.-.
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E. Prima della scadenza del termine sopra indicato, con scritto del 22 ottobre
2009 A. ha chiesto una riconsiderazione della decisione sull’assistenza giu-
diziaria. Le argomentazioni del richiedente saranno riprese - nella misura
del necessario – nei considerandi seguenti.
Diritto:
1.
1.1. Conformemente alla prassi della I Corte dei reclami penali (v. sentenza
TPF BB.2009.29 del 9 settembre 2009), le istanze di riconsiderazione di
decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono esaminate alla stregua di
nuove domande di assistenza giudiziaria gratuita, essendo data facoltà al
richiedente di presentare una simile domanda ad ogni stadio del procedi-
mento penale, ciò a prescindere dall’esistenza o meno di motivi di revisione
ai sensi degli art. 121 e segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
1.2. Nella misura in cui la legge federale sulla procedura penale non dispone
altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario
sono stabilite secondo gli art. 62-68 LTF (v. art. 30 LTPF in relazione con
l’art. 245 cpv. 1 PP). Secondo l’art. 62 cpv. 1 LTF, la parte che adisce il tri-
bunale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presun-
te. Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non
sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale la dispensa, su do-
manda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garan-
zie per le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 LTF) e può, se occorre, far assistere
questa parte da un avvocato (art. 64 cpv. 2 LTF).
1.3. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese
processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per co-
prire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV
161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 con-
sid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve
tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento
dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una
parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna
(DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la defini-
zione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità
chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul mi-
nimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul falli-
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mento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richie-
dente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a di-
sposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve
poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste
in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso,
l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle
spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e
per gli altri entro due anni (v., in proposito, la sentenza del Tribunale fede-
rale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004, consid. 1.2).
1.4. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del
possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è com-
plessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e com-
pletezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono
poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le
pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli ob-
blighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna
(DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in
maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi
inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e
esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a
causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v.
DTF 125 IV 161 consid. 4a; BÜHLER, Die Prozessarmut, in: SCHÖBI [ed.],
Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessfüh-
rung, Berna 2001, pag. 189 e seg.).
2. Nella sua istanza di riesame il richiedente spiega i motivi del mancato com-
pletamento del formulario sull’assistenza giudiziaria all’origine della deci-
sione negativa di questa Corte del 20 ottobre scorso (v. TPF BB.2009.46).
Egli adduce di aver subito una carcerazione in Italia fino agli inizi del 2009,
e di non aver in seguito potuto riassumere un’attività professionale in Sviz-
zera vista la sua delicata situazione processuale, ed in particolare il divieto
– tuttora in vigore - di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento pena-
le in corso. Il richiedente sostiene poi di non poter produrre alcuna pezza
giustificativa dei prestiti ricevuti dai genitori e da vari amici che gli hanno
permesso il suo sostentamento in quest’ultimo anno (circa fr. 70'000.-, se-
condo quanto riportato nel formulario). Infine, nemmeno la sua attuale
compagna di vita sarebbe in grado di fornirgli un qualunque aiuto economi-
co, dato che il reddito percepito da questa persona sarebbe appena suffi-
ciente a coprire i propri bisogni vitali e quelli del figlio comune.
Tali argomentazioni non sono però convincenti. Pur ammettendo che il ri-
chiedente faccia fatica a ritrovare un’occupazione nella situazione proces-
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suale descritta e nell’attuale contesto economico, e che egli non abbia più
diritto alcuno a percepire rendite di disoccupazione, non è dato di sapere
per quali motivi egli non si sia rivolto ad un istituto di assistenza sociale.
Per quanto attiene alla voce “entrate/reddito”, si costata inoltre che i dati re-
lativi ai guadagni della sua attuale compagna (partner) non sono stati ripor-
tati nell’apposita rubrica del formulario, cosa che avrebbe permesso
all’autorità giudicante di farsi un’idea più completa delle capacità finanziarie
del richiedente. Dal formulario si evince per contro che egli ha ricevuto dei
prestiti da parte di genitori, vari amici e “altri” non meglio specificati per un
ammontare complessivo di fr. 70'000.-, ciò che lascia intendere che il ri-
chiedente non è risultato completamente sprovvisto di entrate e di mezzi di
sostentamento. Ne consegue che anche in questo caso la presente autorità
si trova nell’impossibilità di verificare l’attendibilità e la veridicità delle cifre
riportate, e di attestare un eventuale stato di indigenza del richiedente.
3. Visto quanto sopra, la domanda d’assistenza presentata dall’indagato va
quindi nuovamente respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pa-
gamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione
dell’onorario del suo difensore, ragione per cui egli è invitato a versare alla
cassa del Tribunale penale federale, entro un ultimo termine scadente il 20
novembre 2009, un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.
4. Le spese giudiziarie legate alla presente decisione seguono quelle della
procedura di reclamo.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L’istanza di riconsiderazione è respinta.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Il richiedente è invitato a versare entro un ultimo termine scadente il 20 no-
vembre 2009 un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.
4. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della
procedura di reclamo.
Bellinzona, il 9 novembre 2009
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Ernesto Ferro
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario
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