Sentenza del 16 febbraio 2010
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Yasar Ravi,
Richiedente
Oggetto Gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 1 LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BP.2010.4
(Procedura principale: BB.2010.6)
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell’ambito di un’inchiesta di poli-
zia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad
organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25 novembre
2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza gra-
vanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collusione e di
fuga, ha convalidato il suo arresto. In seguito, l’inchiesta è stata estesa an-
che ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP),
coazione (art. 181 CP), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) ed infrazione alla legge
federale sulle armi (art. 33 e segg. LArm).
B. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 24 giugno 2005, l’Ufficio dei giu-
dici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti
misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il territorio
svizzero, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare in-
formazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Con scritto del 10 apri-
le 2009 l’UGI ha revocato le prime due misure.
C. Il 10 luglio 2009 il giudice istruttore incaricato dell’indagine ha informato
l’indagato della possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi
dell’art. 119 PP, entro il termine del 30 settembre 2009 (poi prorogato sino
al 16 novembre 2009). Con scritto del 16 novembre A. ha chiesto l'audizio-
ne dei suoi coaccusati in presenza del suo difensore e se dal caso in con-
traddittorio, se necessario per via rogatoriale, nonché l'acquisizione agli atti
di tutti i documenti originali trasmessi dall'Italia, in particolare quelli citati nel
rapporto finale sugli stupefacenti a pag. 465, punto 4.4.5.
Con decisione del 19 gennaio 2010 l'UGI ha respinto le richieste in que-
stione.
D. Dissentendo da tale decisione, il 25 gennaio 2010 A. è insorto dinanzi alla
I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annul-
lamento della decisione impugnata e formulando le medesime richieste di
cui sopra (v. supra consid. lett. C). Egli ha chiesto al contempo di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita.
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In data 28 gennaio 2010 la I Corte dei reclami penali ha inoltrato al recla-
mante l’apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudizia-
ria (v. act. 2), formulario rispedito compilato il 9 febbraio seguente.
Diritto:
1.
1.1. Nella misura in cui la legge federale sulla procedura penale non dispone
altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario
sono stabilite secondo gli art. 62-68 della legge federale sul Tribunale fede-
rale (LTF, RS 173.110; art. 30 LTPF in relazione con l’art. 245 cpv. 1 PP).
Secondo l’art. 62 cpv. 1 LTF, la parte che adisce il tribunale deve versare
un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Se una parte non
dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di
probabilità di successo, il tribunale la dispensa, su domanda, dal pagamen-
to delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripe-
tibili (art. 64 cpv. 1 LTF) e può, se occorre, far assistere questa parte da un
avvocato (art. 64 cpv. 2 LTF).
1.2. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese
processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per co-
prire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV
161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 con-
sid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve
tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento
dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una
parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna (DTF
124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di
quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a
giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esisten-
ziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma
prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente.
Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione
e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter esse-
re utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso
concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile
deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i
casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni
(v., in proposito, la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del
19 gennaio 2004 consid. 1.2).
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1.3. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del
possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è com-
plessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e com-
pletezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono
poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le
pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli ob-
blighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna
(DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in
maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi
inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e
esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a
causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata
(v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in:
Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche
Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.).
2. Nella fattispecie, questa Corte constata che nel formulario relativo alla ri-
chiesta d'assistenza giudiziaria gratuita inoltrato non figura nulla nella rubri-
ca "Redditi (mensili)" concernenti il richiedente. A tal proposito, il patrocina-
tore del richiedente ha precisato che il suo assistito avrebbe iniziato nel
mese di gennaio 2010 un'attività dipendente in prova presso la ditta B.
S.a.g.l. a Z. e che al momento non gli sarebbe stato ancora assicurato un
salario per la sua attività, ciò che gli avrebbe impedito di dare indicazione in
merito nel formulario compilato. Egli ha comunque assicurato che l'importo
del salario sarebbe stato comunicato non appena disponibile. Va però rile-
vato che negli atti allegati al citato formulario non figura nessun documento
attestante le dichiarazioni del patrocinatore; egli avrebbe potuto comunica-
re alla presente autorità a partire da quando, trascorso con successo il pe-
riodo di prova, egli avrebbe iniziato a percepire un salario nonché l'importo
del medesimo. Ora è evidente che la mancanza dell'importo relativo al red-
dito non permette all'autorità di delineare sufficientemente la situazione e-
conomica del richiedente, precisato che in assenza di un'attività lavorativa
quest'ultimo avrebbe comunque la possibilità di chiedere di essere posto al
beneficio dell'indennità di disoccupazione o dell'assistenza pubblica, inden-
nità che si aggiungerebbe alla rendita d'invalidità di fr. 1'350.- percepita
mensilmente dalla moglie e al contributo di (almeno) fr. 500.- mensile forni-
to dalla figlia in quanto convivente con i genitori (v. act. 1.1 pag. 2). Ad ogni
modo, nel già citato formulario è esplicitamente previsto che "la dichiara-
zione d'imposta e l'ultima decisione di tassazione rilasciata dall'Ufficio delle
imposte del Comune di domicilio devono essere allegate alla presente"
(pag. 2). Inoltre, "una domanda allestita in modo incompleto o mancante
dei necessari documenti giustificativi potrà senz'altro essere respinta (…)"
(pag. 2). Ebbene, il richiedente ha sì inviato la dichiarazione d'imposta rela-
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tiva al 2008, ma ha completamente omesso di inviare l'ultima decisione di
tassazione, documento ancora più importante per verificare i suoi recenti
redditi e la sua attuale fortuna. Visto tutto quanto precede, la presente auto-
rità si trova nell'impossibilità di verificare la reale situazione economica del
richiedente, ciò che deve condurre, di riflesso, alla reiezione della richiesta
d’assistenza giudiziaria gratuita.
3. Vista la motivazione insufficiente della richiesta, e quindi la mancata dimo-
strazione dello stato d’indigenza, la domanda d’assistenza presentata
dall’indagato va respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal paga-
mento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione
dell’onorario del suo difensore, ragione per cui egli è invitato a versare alla
cassa del Tribunale penale federale, entro il 5 marzo 2010, un anticipo del-
le spese di fr. 1'500.-.
4. Le spese giudiziarie legate alla presente decisione seguono quelle della
procedura di reclamo.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
2. Il richiedente è invitato a versare entro il termine scadente il 5 marzo 2010 un
anticipo delle spese di fr. 1'500.-.
3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della
procedura di reclamo.
Bellinzona, 22 febbraio 2010
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Yasar Ravi
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.
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