Decreto del 1° aprile 2011
Presidente della I Corte dei reclami penali
Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente,
Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
A. SA,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP) ed effetto sospensivo
(art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BP.2011.17 (procedura principale BB.2011.30)
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Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:
- il reclamo dell’11 marzo 2011 interposto dalla banca A. SA di Lugano
contro la decisione del 1° marzo 2011, mediante la quale il Ministero
pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato al sud-
detto istituto bancario di effettuare immediatamente il pagamento di
fr. 26'219.30 in favore dell’Ufficio Imposte alla Fonte del Cantone Ti-
cino addebitando il conto n. 1 intestato alla B. SA;
- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel predetto reclamo;
- la concessione dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare;
- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dal
MPC in data 28 marzo 2011;
Considerato:
- che i ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contra-
rie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il proce-
dimento nella giurisdizione di ricorso (art. 387 CPP);
- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle
particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco
(DTF 107 Ia 269 consid. 1);
- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di
uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore,
qualunque sia il suo esito;
- che la concessione dell'effetto sospensivo non deve tuttavia avere
quale conseguenza di compromettere l'efficacia della misura ordina-
ta, nel senso che la decisione ulteriore non deve essere pregiudicata
o resa impossibile (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerichen
Bundesgericht [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurigo 1978,
pag. 87);
- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato
e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (CORBOZ,
Commentaire de la LTF, Berna 2009, art. 103 n. 28; KOLLY, Le pour-
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voi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un
aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 58 e segg., pto 5.2.6);
- che nella fattispecie la banca A. SA fa valere che, in considerazione
della natura della decisione oggetto di impugnazione, la mancata
concessione dell’effetto sospensivo equivarrebbe di fatto ad
un’anticipazione del giudizio di merito, privando pertanto il suo re-
clamo di ogni efficacia;
- che nelle sue osservazioni del 28 marzo 2011, il MPC afferma inve-
ce che il reclamante non rende verosimile un pregiudizio immediato
e irrevocabile e che la domanda di effetto sospensivo, priva di moti-
vazione, deve essere respinta;
- che nella sostanza, per le ragioni espresse dalla reclamante, la
mancata concessione dell’effetto sospensivo comprometterebbe
l’oggetto stesso della lite;
- che la concessione dell'effetto sospensivo non pregiudica per nulla
la decisione di merito e non toglie in nessun modo efficacia a que-
st'ultima;
- che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, la domanda di effetto
sospensivo formulata dalla banca A. SA va accolta;
- che, di conseguenza la reclamante non deve procedere per il mo-
mento al dissequestro dei valori depositati sul conto n. 1 intestato al-
la B. SA;
- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di
merito.
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Decreta:
1. La domanda di effetto sospensivo è accolta.
2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, il 1° aprile 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- A. SA
- Ministero Pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questo decreto non é dato alcun rimedio giuridico
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