Sentenza del 18 luglio 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Barbara Ott e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.______ SA,
rappresentata dallo studio legale Bolla Bonzanigo &
Associati,
Reclamante
Contro
DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE,
Controparte
Oggetto Perquisizione e sequestro (art. 46 e segg. DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: BV.2005.21
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Fatti:
A. Su richiesta di assistenza giudiziaria da parte della Direzione generale delle
dogane (in seguito DGD), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in
seguito AFC) ha effettuato, il 6 e 7 aprile 2005, un’ispezione fiscale presso
la A.______ SA, società attiva nel commercio – mediante vendite all’asta e
per corrispondenza - di oggetti antichi e moderni da collezione. Tale ispe-
zione, oltre che verificare il corretto pagamento dell’imposta sul valore ag-
giunto (IVA) da parte della società, aveva come scopo quello di raccogliere
elementi utili per la DGD concernenti eventuali irregolarità nell’importazione
e nello sdoganamento di monete e medaglie dall’estero.
B. Ritenendo che alcuni documenti visionati potevano essere d’interesse per
l’autorità doganale, l’ispettore dell’AFC incaricato dell’ispezione fiscale, il 6
aprile 2005, ha contattato la DGD, la quale ha incaricato un suo funziona-
rio, B.______, di recarsi presso la sede della A.______ SA per la verifica
dei documenti in questione.
C. Il 7 aprile 2005 B.______, dopo aver visionato la documentazione indicata
e senza opposizione formale da parte di C.______, amministratore unico
della A.______ SA, ha deciso di sequestrare per approfondimenti 15 classi-
ficatori contenenti documentazione contabile e bancaria della società.
D. Contro la decisione di sequestro, in data 11 aprile 2005, A.______ SA è in-
sorta con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale chiedendo l’annullamento del provvedimento e l’immediata
restituzione della documentazione oggetto del sequestro. Essa afferma in
sostanza che la perquisizione ed il sequestro effettuati presso la propria
sede non avrebbero ottemperato alle disposizioni procedurali applicabili in
materia; in particolare, la società non sarebbe stata informata sui motivi le-
gati a tali provvedimenti.
E. Con risposta del 15 aprile 2005, la DGD ha chiesto di respingere il reclamo
nella misura della sua ammissibilità. Essa rileva che il funzionario incaricato
avrebbe debitamente informato l’amministratore unico di A.______ SA sui
motivi del suo intervento. Non essendosi il medesimo opposto alla misura
coercitiva, il funzionario avrebbe rinunciato a presentare un ordine di per-
quisizione.
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F. Nella sua replica del 13 maggio 2005 la reclamante ribadisce le richieste
formulate nel reclamo, sottolineando l’infondatezza delle accuse mosse
dalla DGD relativamente ad presunte importazioni illegali di monete da col-
lezione. Essendo totalmente ignara dell’esistenza di una procedura
d’inchiesta penale amministrativa nei suoi confronti al momento del prov-
vedimento contestato, il suo esplicito consenso, comunque negato dalla re-
clamante, non era semplicemente possibile. A suo dire, la DGD, avvalen-
dosi dell’assistenza prestata dall’AFC, avrebbe in realtà tentato di eludere
l’applicazione del diritto penale amministrativo.
La DGD, da parte sua, con duplica del 15 luglio 2005, ha sostanzialmente
riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.
Diritto:
1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e
segg. DPA (tra i quali il sequestro – art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e o-
missioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami pe-
nali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un’operazione o contro
una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità
competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a
contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione
o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la
decisione impugnata, datata 7 aprile 2005, è stata notificata ad A.______
SA il medesimo giorno (v. act. 1.2). Essendo il 10 aprile una domenica, il
termine, in virtù degli art. 31 DPA e 20 PA, si è protratto all’11 aprile 2005; il
reclamo è dunque tempestivo.
Secondo l’art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è tocca-
to dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su
reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modificazione (v. sentenza BK_B 164/04 del 5 gen-
naio 2005, consid. 1.3). La legittimazione attiva della reclamante, proprieta-
ria della documentazione sequestrata dall’autorità inquirente doganale e di
cui è stata chiesta la restituzione, è in questo caso pacifica.
2. La reclamante sostiene anzitutto che il funzionario della DGD, al momento
dell’adozione dei provvedimenti contestati, non ha presentato alcun ordine
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di perquisizione e sequestro. Inoltre, la perquisizione non sarebbe stata ef-
fettuata in presenza di agenti ufficiali come previsto dalla legge. Tale misu-
ra non sarebbe neppure stata dettata dall’urgenza in quanto la situazione
non lo esigeva. Più grave ancora, la reclamante non sarebbe stata mini-
mamente informata sui motivi dei provvedimenti. In definitiva, essa ritiene
abusive le misure coercitive adottate.
2.1 Giusta l’art. 48 cpv. 3 DPA, la perquisizione è operata in base a un ordine
scritto del direttore o capo dell’amministrazione in causa oppure, in quanto
l’inchiesta ricada nel suo campo d’attività, del direttore del circondario do-
ganale. Il cpv. 4 della medesima disposizione prevede che se vi è pericolo
nel ritardo e se l’ordine di perquisizione non può essere tempestivamente
ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la
perquisizione. Un tale provvedimento deve essere motivato negli atti. Tali
disposizioni evidenziano la necessità, per l’autorità inquirente, di disporre al
momento della perquisizione domiciliare di un ordine scritto del direttore del
circondario doganale da presentare alla persona oggetto della misura, af-
finché questa possa comprendere sufficientemente le ragioni legate al
provvedimento. Si tratta di una condizione formale importante e basilare,
atta ad evitare possibili abusi da parte dell’autorità. Tale ordine deve conte-
nere, come detto, i motivi che l’hanno dettata, nonché le persone presso le
quali deve essere eseguita ed il suo scopo (PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2522; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea
2005, pag. 356 n. 26). Secondo il Messaggio del Consiglio federale, questa
esigenza deve sempre essere rispettata nei casi normali (FF 1971 I 1035).
L’unica eccezione è infatti prevista dall’art. 48 cpv. 4 DPA, il quale permette
di soprassedere al rispetto di tale condizione quando l’urgenza lo impone.
Una parte della dottrina sostiene persino che quest’ultima disposizione non
offra sufficienti garanzie in uno Stato di diritto (P. BÖCKLI, Zweimal sieben
Tücken des neuen Verwaltungsstrafrechtes, in BJM 1979 168, pag. 181; cf.
ugualmente HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Motive – Doktrin - Rechtspre-
chung, Berna 1998, n. 10 ad art. 48 DPA).
2.2 Nella fattispecie, il funzionario che ha proceduto alla perquisizione non ha
presentato alla reclamante nessun ordine scritto. Dagli atti dell’incarto non
risulta nemmeno che la perquisizione sia stata effettuata in queste condi-
zioni a causa dell’urgenza. Alla luce di quanto esposto nel considerando
precedente, l’argomentazione della DGD, secondo la quale la reclamante
avrebbe acconsentito alla perquisizione per cui l’ordine scritto era super-
fluo, non può essere condivisa. L’attitudine cooperativa della reclamante
non può esimere la DGD dal rispettare regole procedurali essenziali come
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quella prevista dall’art. 48 cpv. 3 DPA, soprattutto in ambito penale. Ecce-
zion fatta dunque per i casi di urgenza, l’allestimento di un ordine scritto da
parte dell’autorità competente è una condizione formale essenziale che de-
ve essere sistematicamente e rigorosamente rispettata, soprattutto tenuto
conto dell’ingerenza dell’autorità nella sfera privata dei cittadini - protetta a
livello costituzionale -, la quale deve seguire norme procedurali chiare e
precise. Giova inoltre rilevare che, per stessa ammissione del funzionario
inquirente, la reclamante non è stata informata dell’inchiesta penale in cor-
so nei suoi confronti e quindi dell’ambito penale in cui i provvedimenti con-
testati venivano ordinati. Più precisamente, la DGD ha evitato “di parlare di
procedura penale in quanto al momento del sequestro non si sapeva in che
modo la ditta A.______ SA e i suoi collaboratori fossero implicati nella pos-
sibile omessa dichiarazione all’importazione delle monete e delle medaglie”
(v. act. 2.1, pag. 2). Il funzionario della DGD si è semplicemente limitato a
spiegare sommariamente all’amministratore unico della società che il se-
questro della documentazione contabile era necessario per verificare la
provenienza degli oggetti e l’eventuale non dichiarazione degli stessi. Vi è
dunque da chiedersi se il presunto consenso della reclamante ai provvedi-
menti sia stato fornito sulla base di una conoscenza sufficiente della situa-
zione. Tale questione può tuttavia restare indecisa, in quanto, come espo-
sto precedentemente, la semplice omissione della presentazione
dell’ordine di perquisizione, in assenza di urgenza, risulta di per sè suffi-
ciente per decretare l’annullamento del sequestro.
2.3 Discende da quanto precede che il reclamo deve essere accolto e la deci-
sione impugnata annullata giacché lesiva dell’art. 48 cpv. 3 DPA. Di conse-
guenza, viene ordinata l’immediata restituzione dei 15 classificatori seque-
strati di proprietà della reclamante.
3. Conformemente all’art. 245 PP, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio
dell’art. 25 cpv. 4 DPA, le spese processuali sono poste a carico della parte
soccombente. Nel caso concreto, la DGD è dispensata dal pagamento del-
le spese processuali in virtù dell’art. 156 cpv. 2 OG. Alla reclamante – che
hanno ottenuto pieno riconoscimento delle proprie pretese - deve essere
restituito integralmente l’anticipo spese di fr. 500.-- da lei versato. Secondo
l’art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in qua-
le misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella
soccombente. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causa-
to dalla presente causa, in concreto viene assegnata alla reclamante
un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1’500.—a titolo di ripetibili, da por-
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re a carico della DGD (v. art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei
procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. L’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto alla Cassa del Tribunale penale
federale è restituito alla reclamante.
4. La DGD rifonderà alla reclamante fr. 1'500.—per ripetibili della sede federa-
le.
Bellinzona, il 19 luglio 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Direzione generale delle dogane
- Avv. Stefano Bolla
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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