Sentenza del 12 luglio 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Barbara Ott e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.______ SA,
rappresentata dall’avv. Fabrizio Keller,
Reclamante
contro
COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA
GIOCO, Eigerplatz 1, 3003 Berna,
Controparte
Oggetto Reclamo contro sequestro di apparecchi automatici
da gioco (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: BV.2005.24
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Fatti:
A. Con decisione del 6 maggio 2005 il funzionario inquirente della Commis-
sione federale della case da gioco (in seguito: CFCG) ha pronunciato il se-
questro di quattro apparecchi elettronici marca “LOGIK” rinvenuti presso gli
esercizi pubblici B.______, C.______, D.______ e E.______ di X.______
per sospetta violazione dell’art. 56 cpv. 1 lett. c della legge federale del 18
dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS
932.52). La decisione è stata notificata alla A.______ SA, proprietaria degli
apparecchi sequestrati.
B. Il 12 maggio 2005 la A.______ SA ha sporto reclamo presso la CFGC con-
tro la decisione di sequestro, chiedendo l’annullamento del provvedimento
e la restituzione immediata degli apparecchi litigiosi. La reclamante sostie-
ne che tutti gli apparecchi adempiono i requisiti legali e contengono una
scheda elettronica identica a quella omologata dalla competente autorità
federale; dato che non retribuiscono i giocatori in merce o denaro, gli stessi
non possono inoltre essere qualificati come apparecchi per il gioco
d’azzardo ai sensi della LCG.
C. In conformità all’art. 26 DPA, il 17 maggio 2005 la CFCG ha trasmesso una
copia del reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa-
le corredata dalle osservazioni al gravame. L’autorità amministrativa chiede
la reiezione del reclamo con protesta di tasse, spese e ripetibili. A sostegno
della sua decisione, essa adduce che gli apparecchi rinvenuti presso i men-
zionati esercizi pubblici non erano conformi a quelli omologati il 29 luglio
2004, essendo stati presumibilmente oggetto di successive modifiche non
autorizzate.
D. Con replica del 6 giugno 2005, la reclamante contesta le osservazioni di cui
sopra e ribadisce in sostanza le argomentazioni esposte nel reclamo. Nella
sua duplica del 17 giugno 2005, la CFCG si è riconfermante nelle sue pre-
cedenti allegazioni.
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Diritto:
1. Con il reclamo si può fare valere la violazione del diritto federale,
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti o
l’inadeguatezza (art. 28 cpv. 2 DPA).
1.1 Il sequestro impugnato è stato ordinato dalla CFCG in applicazione dell’art.
46 DPA. Secondo tale disposizione il funzionario inquirente deve seque-
strare gli oggetti che possono avere importanza come mezzo di prova e
quelli che saranno presumibilmente confiscati (art. 46 cpv. 1 DPA). Altri og-
getti serviti a commettere l’infrazione possono essere sequestrati quando
ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni (art. 46 cpv. 2 DPA).
1.2 Il sequestro ai sensi dell’art. 46 DPA costituisce una misura processuale
provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta
(DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura tale provvedimento
va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito
pronunciare le misure definitive (quali la confisca) e determinare eventuali
diritti di terzi sui beni in questione. Requisiti per i provvedimenti coattivi pre-
visti agli art. 45 e segg. DPA, e quindi anche per il sequestro, sono
l’esistenza di indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato e la con-
nessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incom-
benti dell’autorità inquirente; la misura deve inoltre essere rispettosa del
principio della proporzionalità (art. 45 cpv. 1 DPA; sentenza del Tribunale
penale federale BK_B 060/04 del 14 luglio 2004 consid. 2.2 e riferimenti ci-
tati).
Il carattere provvisorio di una misura di sequestro ha come conseguenza
che quest’ultimo è la regola allorquando esiste un serio sospetto circa la
commissione di un’infrazione. Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non occorre
mostrarsi troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti suffi-
ciente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAURI,
Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin – Rechtsprechung, Berna 1998, N.
1 alle premesse degli art. 45-60 DPA; DTF 125 IV 222 consid. 2c, non pub-
blicato). Adita con un reclamo ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 DPA, la Corte dei
reclami penali non può peraltro statuire sul merito del procedimento, ma
deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF
119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussi-
ste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il
sequestro cautelativo (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97,
102).
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2. Nella fattispecie, gli apparecchi litigiosi sono stati sequestrati nell’ambito di
un procedimento aperto per sospetta violazione della LCG, segnatamente
dell’art. 56 cpv. 1 lett. c LCG, che punisce chiunque organizza o gestisce
per mestiere giochi d’azzardo all’infuori di case da gioco, rispettivamente
installa allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per
giochi d’azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazio-
ne.
2.1 Le obiezioni sollevate dalla reclamante nel suo gravame e riassunte nei fat-
ti (v. lett. B supra) non sono sufficienti a fugare il sospetto di una violazione
alla normativa vigente. Come riferito dalla CFGC nelle sue osservazioni al
gravame (e ripetuto nella duplica), gli apparecchi in oggetto, che erano stati
verificati e omologati nel luglio 2004 quali apparecchi elettronici per giochi
d’intrattenimento non sottoposti alla LCG, sono stati successivamente mo-
dificati – senza ulteriore autorizzazione - in modo da poter attivare sugli
stessi delle funzioni tipiche del gioco d’azzardo. Nel suo interrogatorio del
13 maggio 2005 presso la sede della CFCG di Bellinzona, il signor
F.______ - ascoltato quale persona tenuta a fornire informazioni - ha so-
stanzialmente ammesso di aver modificato il software di numerosi appa-
recchi di tipo “LOGIK”, introducendo segnatamente la possibilità di raddop-
piare o quadruplicare i punti vinti, senza sottoporre questa modifica al va-
glio dell’autorità competente (v. act. 2.6). Il rapporto tecnico della CFCG al-
legato alle osservazioni (act. 2.7) conferma che l’introduzione di queste
possibilità di moltiplicazioni dei punti vinti è suscettibile di modificare so-
stanzialmente la natura dell’apparecchio in questione, che da semplice gio-
co di intrattenimento si trasforma così in gioco d’azzardo sottoposto alla
LCG.
Alla luce di quanto precede, la misura litigiosa – considerato lo stadio del
procedimento, i concreti indizi di reato alla LCG rilevati nonché l’urgenza di
porre fine alla situazione (potenzialmente) illegale costituita dalla presenza
di apparecchi illeciti nei locali pubblici menzionati (art. 46 cpv. 2 DPA) – era
ed è un provvedimento giustificato e rispettoso del principio della propor-
zionalità; non vi è quindi ragione di annullarlo come chiesto dalla reclaman-
te.
3. Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto. Le spe-
se processuali sono poste a carico della reclamante soccombente (art. 25
cpv. 4 DPA in combinazione con l’art. 245 PP e l’art. 156 cpv. 1 OG). In
concreto viene prelevata una tassa di giustizia di fr. 1'000.--, dedotto
l’importo di fr. 500.-- già versato dalla reclamante a titolo di anticipo delle
spese.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico della reclamante, dedotto
l’importo di fr. 500.-- già versato a titolo di anticipo delle spese.
Bellinzona, il 13 luglio 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Fabrizio Keller
- Commissione federale delle case da gioco
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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