Sentenza del 3 marzo 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Tito Ponti e Barbara Ott
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.______, rappresentato dall’avv. Mario Postizzi, e in
subdelega dall’avv. Goran Mazzucchelli,
reclamante
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
controparte
Oggetto Reclamo contro decisione di sequestro di immobili
(art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: BV.2005.5
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Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On.
Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribu-
zioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti
degli avvocati A.______ e B.______, titolari di uno studio legale e notarile a
X.______ e ivi domiciliati. Essi sono sospettati di aver sottratto al fisco fe-
derale una parte importante dei loro redditi e delle loro sostanze imponibili,
utilizzando a tale scopo conti non dichiarati intestati a società “off-shore”.
B. Nell’ambito di questa inchiesta, il 1° febbraio 2005 la Divisione inchieste fi-
scali speciali dell’AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni conosciuti di
proprietà degli indagati o di cui, tramite interposta persona fisica o giuridica,
essi possono economicamente disporre. Di conseguenza sono stati posti
sotto sequestro – tramite blocco a registro fondiario dell’Alta Engadina –
anche due immobili appartenenti alla C.______SA di X.______ situati nei
comuni di Y.______/GR e Z.______/GR (v. act. 1.2).
C. Il 9 febbraio 2005, l’avvocato A.______ è insorto contro la decisione di se-
questro dei due immobili con un reclamo al direttore dell’AFC. Egli ritiene,
in sostanza, che la decisione impugnata viola il principio della proporziona-
lità, mancando di una qualsiasi indicazione del controvalore delle imposte
di cui l’autorità fiscale sospetta la sottrazione da parte dell’indagato.
D. In conformità all’art. 26 cpv. 3 DPA, il 16 febbraio 2005 l’AFC ha trasmesso
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale una copia del re-
clamo dell’avv. A.______ corredata dalle osservazioni al gravame.
L’autorità fiscale chiede di respingere il reclamo in misura della sua ammis-
sibilità. Le argomentazioni saranno, se necessario, riprese nei considerandi
di diritto.
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Diritto:
1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e
segg. DPA (tra i quali il sequestro – art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e o-
missioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami pe-
nali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un’operazione o contro
una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità
competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a
contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione
o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la
decisione impugnata, datata 1° febbraio 2005, è stata spedita dall’Ufficio
del registro fondiario dell’Alta Engadina il 4 febbraio (v. act. 1.2) ed è per-
venuta al reclamante il 7 febbraio; il reclamo, interposto il 9 febbraio 2005,
è quindi tempestivo.
2. E’ invece contestata la legittimazione attiva del reclamante. Secondo l’art.
28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato
dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su
reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modificazione. L’AFC ritiene in proposito che poiché
il sequestro ha interessato due immobili intestati alla C.______SA di
X.______, solo quest’ultima possiede il diritto di interporre reclamo ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 DPA e non il reclamante, che pur domina l’intestataria
degli immobili (v. osservazioni, act. 2, pag. 1).
2.1. La Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare in più di
un’occasione che la legittimazione a interporre reclamo presuppone
l’esistenza di un pregiudizio personale e diretto (v. sentenze BK_B 064/04a
del 30 luglio 2004, consid. 1.3; BK_B 023/04 del 27 maggio 2004, consid.
3.2). Sulla scorta di principi sviluppati prevalentemente nell’ambito
dell’assistenza giudiziaria internazionale, ma senz’altro trasponibili nelle
procedure penali interne, la giurisprudenza considera in effetti che solo la
persona (fisica o giuridica) direttamente lesa dal provvedimento in questio-
ne è legittimata ad impugnarlo (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 122 II 130 con-
sid. 2b). L’avente diritto economico di una persona giuridica è stato ecce-
zionalmente legittimato a ricorrere solo qualora la persona giuridica è stata
sciolta ed essa, pertanto, non può più agire (DTF 123 II 153 consid. 2). Ora
dalla documentazione agli atti si evince che gli immobili posti sotto seque-
stro per il tramite di un blocco a registro fondiario appartengono alla società
C.______SA, e come tali risultano iscritti nel registro fondiario. Certo, come
riconosciuto dall’autorità inquirente medesima, tale entità è senz’altro ri-
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conducibile all’avv. A.______ (v. mandato di perquisizione 24 gennaio
2005, act. 2.4, punto 4): ciò non toglie che il pregiudizio allegato è patito in
primo luogo dalla C.______SA e non, direttamente, dal reclamante. Nel
suo gravame egli non dimostra peraltro di essere legittimato ad agire in
nome e per conto della società in questione. Il reclamante risulta perciò so-
lo indirettamente toccato dal provvedimento litigioso, a titolo di beneficiario
economico degli immobili, ciò che non è tuttavia sufficiente per fondare una
sua legittimazione a ricorrere nel caso concreto.
3. Discende da quanto precede che il reclamo è irricevibile per mancata legit-
timazione attiva dell’insorgente. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in
vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della
parte soccombente; queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento
sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e
ammontano nella fattispecie a fr. 1’000.--. Dedotto l’anticipo delle spese di
fr. 500.-- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto
l’anticipo delle spese di fr. 500.-- già versato, egli è invitato a versare il sal-
do di fr. 500.--.
Bellinzona, il 4 marzo 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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