Sentenza del 15 marzo 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Barbara Ott e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.______ AG,
B.______ SA,
C.______,
D.______ AG,
tutti rappresentati dall’avv. Goran Mazzucchelli,
Reclamanti
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI-
BUZIONI,
Controparte
Oggetto Domanda di dissequestro di conti bancari e postali
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to:
BV.2005.9+BV.2005.10+BV.2005.11+BV.2005.12
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Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On.
Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribu-
zioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti
degli avvocati C.______ e E.______, titolari di uno studio legale e notarile a
X.______ e ivi domiciliati. Essi sono sospettati di aver sottratto al fisco fe-
derale una parte importante dei loro redditi e delle loro sostanze imponibili,
ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di
tipo “off-shore”.
B. Nell’ambito di questa inchiesta, il 1° febbraio 2005 la Divisione inchieste fi-
scali speciali dell’AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni conosciuti di
proprietà degli indagati o di cui, tramite interposta persona fisica o giuridica,
essi possono economicamente disporre. Di conseguenza sono stati posti
sotto sequestro anche numerosi conti bancari e postali appartenenti diret-
tamente agli indagati oppure a persone giuridiche di cui essi sono azionisti
o aventi diritto economici.
C. Con lettera del 15 febbraio 2005 l’avv. C.______ e le società immobiliari
D.______ AG, A.______ AG e B.______ SA hanno chiesto all’AFC di pro-
cedere al dissequestro parziale dei conti bancari di loro pertinenza per po-
ter effettuare dei pagamenti urgenti. Si tratta, per l’esattezza, di pagamenti
di fr. 54'881.60 relativi allo stabile di Via Y.______ a X.______ (di proprietà
dell’avv. C.______), di fr. 2'918.70 relativi alla B.______ SA, di fr. 1'007.40
relativi alla D.______ AG e di fr. 56'121.25 relativi alla A.______ AG.
D. Con decisioni del 22 febbraio 2005, la Divisione d’inchieste fiscali speciali
(in seguito : DIF) ha respinto le richieste degli istanti, adducendo il fatto che
l’avv. C.______ disporrebbe di ingenti fondi non sequestrati all’estero che
potrebbero essere utilizzati per effettuare i pagamenti relativi all’immobile di
sua proprietà e alle società anonime da lui controllate.
E. Dissentendo da queste decisioni, il 28 febbraio 2005 l’avv. C.______ e le
società summenzionate hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribuna-
le penale federale con istanza di riesame e, subordinatamente, reclamo,
chiedendo un dissequestro parziale dei conti bancari sequestrati per poter
far fronte alle spese invocate. Essi sostengono che il rifiuto opposto
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dall’autorità fiscale alle loro richieste pregiudica gravemente gli interessi pa-
trimoniali e esistenziali delle società, non risultando giustificato né dal profi-
lo dell’opportunità né da quello della proporzionalità.
F. Con osservazioni del 4 marzo 2005 l’AFC si riconferma in sostanza nelle
motivazioni esposte nelle decisioni impugnate, chiedendo la reiezione dei
gravami.
Diritto:
1. Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che
sono dirette contro decisioni analoghe e si fondano su una problematica
materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro
riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. sentenza BK_B 109/04
+ 110/04 del 18 agosto 2004, consid. 1).
2. Giusta l’art. 26 cpv. 1 DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e
segg. DPA (tra i quali il sequestro – art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e o-
missioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami pe-
nali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un’operazione o contro
una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità
competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a
contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione
o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, le
decisioni impugnate, datate 22 febbraio 2005, sono state notificate agli inte-
ressati il 25 febbraio successivo; le istanze di riesame/reclami interposti il
28 febbraio 2005 sono quindi tempestive. L’obiezione di intempestività sol-
levata dall’AFC nelle sue osservazioni deve essere respinta, poiché si rife-
risce alla notifica dei sequestri, provvedimenti che all’evidenza non sono
stati impugnati dai qui reclamanti.
Secondo l’art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è tocca-
to dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su
reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modificazione (v. sentenza BK_B 164/04 del 5 gen-
naio 2005, consid. 1.3). La legittimazione attiva dei reclamanti, titolari e be-
neficiari economici dei conti bancari e postali sequestrati dall’autorità inqui-
rente e di cui è stato chiesto il parziale sblocco, è in questo caso pacifica.
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3. I reclamanti sostengono che le decisioni con le quali l’AFC ha negato lo
sblocco parziale dei conti sequestrati sono contrarie all’art. 59 CP, poiché
le società reclamanti sarebbero del tutto estranee alle ipotesi di reati fiscali
contestate all’avv. C.______ e mai avrebbero detenuto valori patrimoniali
provento di tali (asseriti) reati; tali decisioni sarebbero inoltre suscettibili di
pregiudicare il valore degli immobili detenuti dalle società, risultando quindi
contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’autorità inquirente.
4. Giusta l’art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA, devono essere sequestrati gli oggetti
che possono avere importanza come mezzi di prova nonché gli oggetti e gli
altri beni che saranno presumibilmente confiscati. Il sequestro ai sensi
dell’art. 46 DPA costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad
assicurare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confi-
sca ai sensi dell’art. 59 CP; per sua natura tale provvedimento va preso ra-
pidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare
le misure definitive (quali la confisca) e determinare eventuali diritti di terzi
sui beni in questione. Requisiti per i provvedimenti coattivi previsti agli art.
45 e segg. DPA, e quindi anche per il sequestro, sono l’esistenza di indizi
sufficienti relativi alla commissione di un reato per il quale l’amministrazione
titolare dell’inchiesta è competente e la connessione tra questo e l’oggetto
che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la
misura deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (art.
45 cpv. 1 DPA; sentenza BK_B 060/04 del 14 luglio 2004, consid. 2.2 e ri-
ferimenti citati). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non occorre mostrarsi troppo
esigenti quanto al fondamento del sospetto; è infatti sufficiente che il carat-
tere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (Hauri, Verwaltungsstra-
frecht, Motive - Doktrin – Rechtsprechung, Berna 1998, N. 1 alle premesse
degli art. 45-60 DPA; DTF 125 IV 222, consid. 2c, non pubblicato). Adita
con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può peraltro statuire sul
merito del procedimento, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del
sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costan-
te giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse
pubblico impone di mantenere il sequestro cautelativo (DTF 124 IV 313
consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).
Secondo l’art. 190 cpv. 1 della legge federale sull’imposta federale diretta
(LIFD; RS 642.11), il capo del Dipartimento federale delle finanze può auto-
rizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere
un’inchiesta se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali. Sono
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considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di
importanti somme d’imposta e i delitti fiscali (art. 175, 176, 186, 187 e 190
cpv. 2 LIFD). Queste condizioni appaiono nel caso concreto realizzate te-
nuto conto della decisione di apertura dell’inchiesta del 24 dicembre 2004,
contro la quale, ricordiamo, un ricorso non è ammissibile e del quale non
bisogna quindi esaminarne la fondatezza (sentenza del Tribunale federale
8G.116/2003 del 26 gennaio 2004, consid. 6.1).
5. I reclamanti asseverano in primo luogo che un’eventuale confisca ai sensi
dell’art. 59 n. 1 cpv. 2 CP può essere ordinata nei confronti di un terzo non
indagato unicamente se quest’ultimo è entrato in possesso di provento di
reato. Ora, sui conti intestati alle società immobiliari B.______ SA,
A.______ AG e D.______ AG non sarebbero mai pervenuti importi sottratti
al fisco dall’avv. C.______ (azionista e amministratore unico delle stesse),
per cui il sequestro di questi conti sarebbe ingiustificato e contrario alla di-
sposizione legale menzionata. Per tutte le relazioni sequestrate, ivi com-
prese le due direttamente intestate all’avv. C.______ (v. incarto
BV.2005.11), i reclamanti sostengono inoltre che l’operatività delle stesse è
direttamente e senza eccezioni legata alla gestione dei rapporti di locazio-
ne degli immobili detenuti (incasso di locazioni e spese accessorie), per cui
è già sin d’ora da escludere una qualsiasi connessione tra questi conti e le
ipotesi di reato formulate nei confronti dell’indagato.
A prescindere dalla dubbia ammissibilità delle argomentazioni testé solle-
vate vista la mancata formale contestazione degli ordini di sequestro da
parte dei titolari dei conti, la censura non ha comunque pregio, posto che la
Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare in una precedente
sentenza che in vista dell’esecuzione di un risarcimento fondato sull’art. 59
n. 2 cpv. 3 CP, possono essere messi sotto sequestro valori patrimoniali
appartenenti sia direttamente che indirettamente all’interessato, segnata-
mente i beni detenuti tramite società dominate dall’interessato (v. sentenza
BK_B 083/04 del 8 novembre 2004, consid. 2.4 con i riferimenti ivi citati).
Nel caso specifico, è indubbio che le tre società immobiliari reclamanti sia-
no dominate dall’avv. C.______, che vi figura come azionista unico, ammi-
nistratore unico nonché correntista (v. act. 2.3, 2.4, 2.5 degli incarti
BV.2005.9+10+12); non si può quindi escludere a priori che, viste le strette
relazioni economiche esistenti tra la persona interessata dal procedimento
avviato dalle autorità fiscali e le società in questione, sui conti di queste ul-
time possono essere pervenuti anche somme proventi dei reati fiscali di cui
la prima è sospettata. Le obiezioni ricorsuali secondo le quali sui conti ban-
cari e postali in oggetto non sono stati collocati importi in ipotesi sottratti al
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fisco dal loro azionista nonché amministratore unico e che l’operatività di
questi conti sarebbe all’evidenza legata alla sola gestione dei rapporti di lo-
cazione, è per ora ancora tutta da verificare; anzi, sarà proprio l’inchiesta in
corso che dovrà stabilire l’origine lecita o meno dei versamenti affluiti su
questi conti, attraverso l’analisi minuziosa dei movimenti in entrata ed in
uscita sul lungo periodo.
6. Dal profilo della proporzionalità, i reclamanti lamentano che il rifiuto oppo-
sto dall’autorità inquirente alle loro richieste di dissequestro parziale dei
conti costituisce una grave quanto ingiustificata minaccia ai loro interessi
patrimoniali ed esistenziali. Essi adducono infatti che la conseguente im-
possibilità di effettuare i pagamenti richiesti, che si riferiscono a spese ac-
cessorie e necessarie relative alla locazione (lavori di manutenzione e ripa-
razione degli immobili; spese per forniture di acqua, elettricità e riscalda-
mento nonché pubblici tributi legati alla proprietà immobiliare), è suscettibi-
le di creare gravi pregiudizi sia nell’ambito dei contratti di locazione (pro-
blemi con gli inquilini con conseguente pericolo di risarcimenti danni nei
confronti del locatore) sia ai beni immobili stessi (in seguito, ad esempio, al-
la prevedibile iscrizione di ipoteche legali da parte degli artigiani e dell’ente
pubblico creditore).
6.1 Tali argomentazioni hanno un certo fondamento. L’esame degli atti dei vari
incarti rivela infatti che la quasi totalità dei pagamenti invocati (fr. 54'881.60
relativi allo stabile di Via Y.______ a X.______ - proprietà dell’avv.
C.______ -, fr. 2'918.70 relativi alla B.______ SA, fr. 1'007.40 relativi alla
D.______ AG e fr. 56'121.25 relativi alla A.______ AG) si riferisce a spese
vive in capo ai soggetti reclamanti quali le riparazioni e le manutenzioni de-
gli immobili oppure le spese per le forniture di elettricità, l’acqua e l’olio
combustibile. Per quanto attiene specificatamente alla A.______ AG, figura
inoltre una pretesa della collettività pubblica di fr. 27'402.25 a titolo di con-
tributi di miglioria per la sistemazione della Via S.______ a Z.______, ove è
situato uno degli immobili gestiti da tale società (v. act. 1.3 inc. BV.2005.9).
In relazione a questi pagamenti, la mancata concessione di un disseque-
stro parziale dei conti di pertinenza dei reclamanti è in effetti suscettibile di
compromettere in modo ingiustificato i loro interessi patrimoniali, dal mo-
mento che le pretese creditorie risultanti potrebbero pregiudicare il valore
dei beni immobili, pure messi sotto sequestro dall’autorità inquirente ai fini
di garantire il presunto credito fiscale. Né, d’altra parte, paiono adempiuti in
concreto gli estremi dell’art. 47 cpv. 3 DPA, per il quale se gli oggetti se-
questrati richiedono una manutenzione costosa, l’amministrazione può farli
mettere all’asta oppure venderli a trattative private : le somme sopra indica-
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te, e di cui i reclamanti chiedono lo svincolo dal sequestro, sono indubbia-
mente troppo basse in rapporto al valore dei beni immobili in questione per
giustificare un simile agire da parte dell’autorità. Non possono invece esse-
re ricondotte a spese accessorie e necessarie alla conservazione dei beni
immobili le fatture (per un ammontare di fr. 25'497.40) emesse dallo studio
legale di C.______ nei confronti della A.______ AG in relazione ad attività
di rappresentanza e/o consulenza legale svolte per conto di quest’ultima (v.
act. 1.5 inc. BV.2005.9). A parte il fatto che in questo caso il creditore degli
importi risulta essere una delle persone sotto inchiesta (titolare dello studio
legale e notarile è in effetti l’avv. E.______), non è ben dato di vedere - né
è in qualche modo dimostrato - come il mancato pagamento di questi im-
porti potrebbe minacciare seriamente gli interessi patrimoniali dei recla-
manti.
6.2 Nelle sue osservazioni ai gravami, l’AFC fa tuttavia notare che secondo in-
formazioni in suo possesso l’avv. C.______ disporrebbe di notevoli somme
di denaro depositate all’estero - non dichiarate e pertanto non sequestrate -
con le quali poter far fronte ai pagamenti invocati per sé personalmente e
per le società da lui dominate (v. act. 2, pag. 4). Queste argomentazioni
mancano tuttavia di una sufficiente concretezza, non essendo suffragate da
documentazione probante. Anche il richiamo ai fondi depositati nel 2003
sulle relazioni bancarie estere facenti capo alla F.______ di R.______ (so-
cietà controllata da C.______ nel frattempo radiata dal pubblico registro
societario del Liechtenstein) rimane nel vago, configurandosi come una
mera ipotesi il successivo trasferimento di fondi su altri conti riconducibili
all’indagato.
7. Discende da quanto precede che i reclami devono essere accolti e le deci-
sioni impugnate annullate giacché lesive del principio della proporzionalità,
eccetto per l’importo di fr. 25'497.40 riguardante le fatture emesse dallo
studio legale di C.______ nei confronti della reclamante A.______ AG (v.
consid. 6.1, supra). Il reclamo di quest’ultima è quindi accolto solo limitata-
mente all’importo di fr. 30'623.85. Di conseguenza viene ordinato lo sbloc-
co dai rispettivi conti sequestrati di fr. 54'881.60 a favore dell’avv.
C.______, di fr. 2'918.70 a favore della B.______ SA, di fr. 1'007.40 a favo-
re della D.______ AG e di fr. 30'623.85 a favore della A.______ AG, per
procedere ai pagamenti richiesti.
8. Conformemente all’art. 245 PP, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio
dell’art. 25 cpv. 4 DPA, le spese processuali sono poste a carico della parte
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soccombente. Nel caso concreto, considerato il grado di soccombenza del-
la reclamante A.______ AG, viene posta a suo carico una tassa di giustizia
ridotta di fr. 300.-- (art. 156 cpv. 1 e 3 OG); l’AFC è invece dispensata dal
pagamento delle spese processuali in virtù dell’art. 156 cpv. 2 OG. Ai re-
clamanti C.______, B.______ SA e D.______ AG – che hanno ottenuto
pieno riconoscimento delle proprie pretese - devono essere restituiti inte-
gralmente gli anticipi spese di fr. 500.-- da loro versati; alla reclamante
A.______ AG l’anticipo spese va invece restituito in misura di fr. 200.--. Se-
condo l’art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e
in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da
quella soccombente. Tenuto conto della sostanziale identità dei gravami in-
trodotti e dell’attività presumibilmente e necessariamente svolta dal patro-
cinatore legale nell’ambito delle presenti cause, in concreto viene assegna-
ta ai reclamanti in solido un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'500.--,
da porre a carico dell’AFC (v. art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili
nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I reclami dell’avv. C.______, della B.______ SA e della D.______ AG sono
accolti. Il reclamo della A.______ AG è accolto a concorrenza di un importo
di fr. 30'623.85. Per il rimanente, è respinto.
2. Una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico della A.______ AG.
3. Gli anticipi spese già pervenuti alla Cassa del Tribunale penale federale so-
no restituiti ai reclamanti conformemente a quanto riportato al consid. 8 della
presente decisione.
4. L’AFC rifonderà ai reclamanti fr. 1'500.-- in solido per ripetibili della sede fe-
derale.
Bellinzona, il 19 aprile 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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