Sentenza del 16 febbraio 2006
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presi-
dente, Bernard Bertossa e Tito Ponti
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
controparte
Oggetto Reclamo contro una richiesta d’informazioni (art. 40
DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: BV.2006.11
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Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On.
Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribu-
zioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti
dell’avvocato B., il quale è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fi-
scali ai sensi dell’articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990
sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fi-
sco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza im-
ponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a
società di tipo “off-shore”.
B. Nell’ambito di questa inchiesta, il 1° febbraio 2005 la Divisione inchieste fi-
scali speciali dell’AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni conosciuti di
proprietà dell’indagato o di cui, tramite interposta persona fisica o giuridica,
egli può economicamente disporre. Di conseguenza sono stati posti sotto
sequestro tutti i conti bancari di cui B. è titolare o avente diritto economico
presso la banca A..
C. Con richiesta del 14 novembre 2005, il funzionario dell’AFC incaricato
dell’inchiesta ha invitato A. a fornirgli, entro venti giorni, la lista di tutte le re-
lazioni contrattuali intrattenute con B. dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre
2004, comprese quelle nelle quali B. agiva sulla base di una procura. La ri-
chiesta menzionava la minaccia delle pene previste all’art. 292 CP.
D. Il 21 novembre 2005, A., contro tale richiesta d’informazioni, ha interposto
reclamo al direttore dell’AFC chiedendone l’annullamento. Esso ha postula-
to ugualmente il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo, con con-
seguente sospensione del termine di venti giorni a lui assegnato per pro-
durre quanto richiesto.
E. Con scritto del 30 novembre 2005 l’AFC ha informato A. di aver ricevuto,
contro la richiesta del 14 novembre 2005, oltre al suo reclamo, anche quel-
lo di B., comunicando in particolare l’intenzione del direttore dell’AFC di
rendere una prima decisione relativamente al gravame interposto
dall’imputato e di statuire solo ulteriormente su quello presentato dalla ban-
ca. L’autorità fiscale ha nel contempo deciso di sospendere il decorso del
termine di venti giorni di cui sopra.
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F. Con decisione del 30 novembre 2005, il direttore dell’AFC ha respinto il
gravame di B.. Il 5 dicembre 2005 l’imputato è insorto con un reclamo di-
nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Nell’ambito di questa procedura, l’autorità giudicante, venendo a cono-
scenza del reclamo di A. del 21 novembre 2005, ha invitato il direttore
dell’AFC a trasmettergli l’atto ricorsuale in questione, accompagnato dalle
sue osservazioni in merito, in modo da poter esaminare simultaneamente
sia il reclamo di B. che quello della banca.
G. Con scritto del 3 febbraio 2006 il direttore dell’AFC ha inoltrato alla Corte
dei reclami penali quanto sollecitato, ribadendo in pratica quanto già comu-
nicato ad A. con lettera del 30 novembre 2005.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese,
per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
H. La decisione concernente il reclamo interposto da B. sarà emessa poste-
riormente alla presente sentenza.
Diritto:
1. Il reclamante sostiene che la richiesta litigiosa costituirebbe una misura co-
ercitiva soggetta all’art. 26 DPA. D’altro avviso l’AFC, secondo la quale tale
richiesta sarebbe da considerare un’altra operazione d’inchiesta ai sensi
dell’art. 27 DPA.
1.1 L’art. 40 DPA, come l’art. 101bis PP, autorizza la persona incaricata di un
perseguimento penale a richiedere a terzi informazioni orali o scritte. In ba-
se a ciò, il funzionario inquirente ha il diritto di invitare una banca a fornirgli
delle informazioni e la banca non può limitarsi ad invocare il segreto banca-
rio per rifiutarsi di rispondere. Una tale richiesta non costituisce una misura
coercitiva (DTF 120 IV 260 consid. 3; 119 IV 175 consid. 3; sentenza del
Tribunale penale federale BE.2005.10 del 14 settembre 2005 consid. 2.1).
1.2 Contrariamente alle cause giudicate mediante le sentenze summenzionate,
l’AFC non si è limitata, nella fattispecie, a sollecitare delle informazioni; es-
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sa ha minacciato il rappresentante della banca delle sanzioni penali previ-
ste all’art. 292 CP nel caso in cui la banca non avesse dato seguito alla sua
richiesta. Costituisce una misura coercitiva ogni intervento che intacca le li-
bertà costituzionali, segnatamente la libertà personale (PIQUEREZ, Procédu-
re pénale suisse, Zurigo 2000, n° 2267 e segg.; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Ba-
silea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 323 n° 3 e segg.; SCHMID, Strafprozes-
srecht, 4a ediz., Zurigo 2004, n. 685 e segg.). Un’ingiunzione dell’autorità
accompagnata dalla minaccia di sanzioni penali è da considerarsi quindi
una misura coercitiva (cfr. DTF 131 I 425, concernente un divieto
d’informazione imposto ad una banca con la minaccia delle pene previste
all’art. 292 CP; v. ugualmente BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum
schweizerischen Bankgesetz, n° 26 ad art. 47).
1.3 In applicazione dell’art. 26 cpv. 3 DPA, il direttore avrebbe dovuto trasmet-
tere d’ufficio il reclamo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazio-
ni. Questa inosservanza procedurale non deve tuttavia arrecare danno al
reclamante.
Il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo deve
essere presentato per iscritto all’autorità competente, con le conclusioni e
una breve motivazione, entro tre giorni a contrare da quello in cui il recla-
mante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione del-
la decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la richiesta d’informazioni
impugnata, datata 14 novembre 2005, è stata notificata al reclamante il 16
novembre successivo; essendo il 19 novembre un sabato, il reclamo pre-
sentato al direttore dell’AFC era dunque tempestivo.
Secondo l’art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è tocca-
to dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su
reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modificazione (v. sentenza del Tribunale penale fe-
derale BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). Il Tribunale federale
ha già avuto modo di affermare che una banca è legittimata ad agire quan-
do la medesima è invitata a produrre documenti o quando sono interrogati
suoi impiegati o suoi organi riguardo ad operazioni finanziarie e movimenti
di conti (DTF 118 Ib 442). Ai sensi di questa giurisprudenza, la natura coer-
citiva o meno della misura risulta in questo ambito ininfluente. La legittima-
zione attiva del reclamante, destinatario della richiesta d’informazioni impu-
gnata, è in questo caso pacifica. Il reclamo è dunque ricevibile in ordine.
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2. Il reclamante postula il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame in
quanto l’esecuzione della decisione impugnata avrebbe effetti gravosi ed ir-
rimediabili per eventuali terzi non coinvolti. Nella sua lettera del 30 novem-
bre 2005 l’AFC ha deciso di sospendere il decorso del termine di venti
giorni fissato alla banca per produrre le informazioni richieste, ragione per
cui tale domanda è divenuta priva d’oggetto, ciò che la presente corte si li-
mita a costatare.
3. Una misura coercitiva è ammissibile in presenza di una base legale, se vi è
un interesse pubblico e se viene rispettato il principio della proporzionalità
(DTF 130 I 65 consid. 3).
3.1 L’art. 40 DPA costituisce una base legale formale.
3.2 Esiste un interesse pubblico evidente nel stabilire se e, se del caso, in quali
proporzioni B. ha violato i suoi obblighi fiscali.
3.3 Resta da determinare se il principio della proporzionalità è stato rispettato.
3.3.1 Nella misura in cui la banca è invitata ad indicare tutte le relazioni intratte-
nute con il reclamante in qualità di titolare o avente diritto economico, il
principio della proporzionalità è manifestamente rispettato, dato che tali in-
formazioni sono direttamente pertinenti per stabilire l’imposizione fiscale di
B.. Queste considerazioni non sono in realtà contestate dal reclamante, il
quale, per quanto attiene alle precedenti richieste, dichiara aver sempre ri-
tenuto sufficienti le motivazioni fornite dall’autorità fiscale, in quanto in sin-
tonia con quanto emergeva dalla decisione di sequestro del 1° febbraio
2005.
3.3.2 Il reclamante censura essenzialmente l’estensione della richiesta a tutti
quei conti sui quali B. deteneva una procura. Questo ampliamento dello
spettro delle indagini sarebbe immotivato, inspiegabile ed ingiustificato,
configurandosi unicamente come un’inaccettabile ricerca esplorativa di in-
formazioni lesiva del segreto bancario. Nella procedura concernente B.,
l’AFC, dal canto suo, afferma che tale estensione è necessaria in quanto il
medesimo, già in due occasioni, sarebbe apparso come l’effettivo avente
diritto economico di conti sui quali egli agiva in forza di una procura. La
Corte dei reclami penali ritiene che il principio della proporzionalità, in que-
sto caso, non sia stato rispettato. La consegna d’informazioni concernenti
conti di cui, a priori, sono titolari terzi non coinvolti nell’inchiesta si giustifica
unicamente in presenza d’indizi seri che portano a ritenere che tali conti
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siano di proprietà del reclamante. La richiesta d’informazioni deve limitarsi
a quei fatti che sembrino in relazione – diretta o indiretta – con le infrazioni
fiscali di cui B. è accusato e non può invece estendersi indiscriminatamente
ad ogni conto bancario sul quale l’imputato ha beneficiato unicamente di
una procura (cfr. DTF 113 Ib 157 consid. 7b; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kom-
mentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Zurigo 2004,
n° 73a ad art. 47 LBCR; AUBERT/KERNEN/SCHÖNLE, Le secret bancaire
suisse, 3a ediz., Berna 1995, pag. 488-489; P. BERNASCONI, Rogatorie pe-
nali italo-svizzere, La nuova legislazione svizzera ed il segreto bancario,
Milano 1997, pag. 191; sull’applicabilità dei principi di diritto interno alle
domande di assistenza giudiziaria internazionale v. P. BERNASCONI, op. cit.,
pag. 40). Se, da una parte, il segreto bancario non garantisce un diritto as-
soluto di rifiutarsi di testimoniare e di produrre atti richiesti da un’autorità in-
quirente, d’altra parte, quest’ultima deve presentare delle richieste
d’informazioni delimitate e mirate, motivandole con la presenza di indizi
concreti (DTF 119 IV 175 consid. 3; AUBERT/KERNEN/SCHÖNLE, op. cit.,
pag. 150; P. BERNASCONI, op. cit., pagg. 40 e 191). In assenza di tali indizi,
la richiesta costituisce un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove, co-
me è il caso nella fattispecie (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa).
4. Visto quanto precede, il reclamo deve essere parzialmente accolto. Con-
formemente all’art. 156 cpv. 1 OG, applicabile in virtù degli espliciti rinvii
degli art. 25 cpv. 4 DPA e 245 PP, le spese processuali sono poste a carico
della parte soccombente. Nel caso concreto, considerato il grado di soc-
combenza del reclamante, viene posta a suo carico una tassa di giustizia
ridotta di fr. 500.-- (art. 156 cpv. 1 e 3 OG), calcolata giusta l'art. 3 del Re-
golamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale pena-
le federale (RS 173.711.32); l’AFC è invece dispensata dal pagamento del-
le spese processuali in virtù dell’art. 156 cpv. 2 OG. Secondo l’art. 159 OG,
statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le
spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccomben-
te. Non essendo il reclamante rappresentato da un avvocato, al medesimo
non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la richiesta d’informazioni
del 14 novembre 2005 è limitata alle relazioni contrattuali intrattenute da B.
presso A., dal 1993 al 2004, in qualità di titolare o avente diritto economico.
2. Per il rimanente, il reclamo è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del reclamante.
4. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
Bellinzona, il 20 febbraio 2006
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- A.
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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