Sentenza del 2 aprile 2009
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Tito Ponti e Alex Staub,
Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
A. SAGL, rappresentata dall’avv. Yasar Ravi,
Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 26 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2009.24
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
- che con scritto del 23 febbraio 2009 l’Ufficio federale dei trasporti (in seguito:
UFT) ha avviato un procedimento penale giusta l’art. 16 della legge federale del
18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di traspor-
tatore su strada (Legge sul trasporto viaggiatori: LTV; RS 744.10) contro B., am-
ministratore unico di C. SA, rendendo altresì noto che secondo l’art. 46 cpv. 2
della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA,
RS 313.0) gli oggetti e i beni che hanno servito a commettere un’infrazione pos-
sono essere sequestrati quando ciò appare necessario per impedire nuove infra-
zioni (v. act. 2.1);
- che il 9 marzo 2009 l’UFT ha ordinato alla Polizia cantonale del Ticino di seque-
strare con effetto immediato per una durata di 3 giorni tutti i veicoli che in data 16
marzo 2009 erano utilizzati dall’impresa C. SA per effettuare trasporti di passeg-
geri sulla linea Z. – Y. (v. act. 2.2);
- che il 16 marzo 2009 all’alba, la polizia cantonale ticinese ha effettuato il seque-
stro di due autoveicoli adibiti al trasporto passeggeri presso la sede della società
A. Sagl sita in X.;
- che contro questo provvedimento A. Sagl è insorta con tempestivo reclamo
all’autorità inquirente;
- che il sequestro dei veicoli è terminato il 19 marzo 2009 e che i medesimi sono
stati di nuovo messi a disposizione della reclamante in tale data;
- che con decisione del 19 marzo 2009, l’UFT ha dichiarato irricevibile il summen-
zionato reclamo per assenza di un interesse attuale e concreto;
- che il 23 marzo 2009 A. Sagl ha impugnato questa decisione davanti alla I Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale;
- che giusta l’art. 26 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 28 cpv. 3 DPA la deci-
sione su reclamo può essere impugnata entro 3 giorni presso la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale;
- che il reclamo è tempestivo e la legittimazione ad agire della reclamante – diret-
tamente toccata dal provvedimento coercitivo – è data;
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- che per contro fa difetto un interesse attuale e concreto alla disanima della ver-
tenza, il provvedimento impugnato essendo scaduto – come previsto nell’ordine
di sequestro – il 19 marzo 2009;
- che di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato irricevibile;
- che anche nella denegata ipotesi di una sua ammissibilità in ordine, il gravame
non avrebbe meritato accoglimento;
- che, in effetti, l’agire dell’UFT non configura alcuna violazione del diritto procedu-
rale e materiale federale;
- che l’argomento secondo il quale il sequestro degli automezzi intestati alla socie-
tà reclamante è illecito poiché sull’ordine di sequestro emanato dall’UFT figurava
il nome della ditta C. SA – dichiarata fallita il 12 marzo 2009 (v. reclamo del 23
marzo 2009, consid. 3) - è pretestuoso, avendo di fatto A. Sagl recentemente ri-
levato, sia logisticamente sia fisicamente, tutte le strutture e attività di C. SA
(v. comunicazione di polizia act. 2.4 e gli estratti aggiornati del sito internet
act. 2.8);
- che inoltre il chiaro tenore dell’art. 46 cpv. 2 DPA permette il sequestro diretto di
beni o oggetti che hanno servito a commettere delle infrazioni, senza procedere
ad una preventiva perquisizione, e questo a maggior ragione quando – come nel
presente caso – gli oggetti da sequestrare sono già identificati e descritti
nell’ordine di sequestro;
- che, infine, il provvedimento ordinato dall’UFT appare non solo fondato sulle e-
mergenze istruttorie, ma anche adeguato e proporzionato, atteso come la durata
del sequestro degli automezzi era limitata a tre giorni e che è stato preceduto da
un’esplicita comminatoria (v. act. 2.1, pag. 3 in basso);
- che visto l’esito della causa - decisa in procedura sommaria ai sensi dell’art. 219
cpv. 1 prima frase “a contrario” della legge federale sulla procedura penale del 15
giugno 1934 (PP, RS 312.0) - vengono prelevate spese giudiziarie ridotte di
Fr. 500.-, da porre a carico della parte soccombente (art. 3 del regolamento sulle
tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32);
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di Fr. 500.- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, il 2 aprile 2009
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Yasar Ravi
- Ufficio federale dei trasporti
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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