Sentenza dell'8 ottobre 2009
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Tito Ponti e Alex Staub,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
A., Casablanca (Marocco), presidente con firma indivi-
duale della B. SA in liquidazione, rappresentato
dall’avv. Gianluca Molina,
Ricorrente
contro
SWISSMEDIC,
Controparte
Oggetto Perquisizione e sequestro (art. 46 e 48 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2009.35
- 2 -
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
- che nell'ambito di un procedimento amministrativo avviato dalla Swissmedic,
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (in seguito: Swissmedic) nei confronti
della B. SA di Z., società in liquidazione, in data 28 ottobre 2008, la Swissme-
dic, in esecuzione forzata della decisione amministrativa da essa emanata il
22 febbraio 2008, ha proceduto, alla presenza di un suo rappresentante, di A.
(presidente con firma individuale della società) e di un rappresentante
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (in seguito: UEF) di Y. ad allestire una copia
dei dischi rigidi di tutti i computer della B. SA, posti poi sotto sigilli in luogo si-
curo presso il suddetto UEF;
- che l’8 maggio 2009 la Swissmedic ha aperto una procedura penale ammini-
strativa contro A. e ignoti per fabbricazione e immissione in commercio di di-
spositivi medici non conformi ai requisiti legali, violazione di obblighi di diligen-
za e infrazione ad una disposizione d’esecuzione ai sensi degli art. 86 e 87
della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi me-
dici (legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21), postulando la rimozio-
ne dei sigilli apposti il 28 ottobre 2008 e di potere estrapolare ed utilizzare i
dati informatici contenuti nei dischi rigidi copiati;
- che detta istanza di levata dei sigilli è stata dichiarata inammissibile dalla
I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con sentenza del
15 luglio 2009, segnatamente perché agli atti mancava un formale e valido or-
dine di perquisizione e sequestro della documentazione litigiosa (v. sentenza
del Tribunale penale federale BE.2009.10 del 15 luglio 2009, consid. 6.2);
- che a Swissmedic è stato di conseguenza impartito un termine scadente il
30 settembre 2009 per adottare i provvedimenti del caso;
- che il 25 settembre 2009 Swissmedic ha emanato un formale ordine di per-
quisizione e sequestro di tutta la documentazione riguardante la B. SA acqui-
sita (senza titolo) nell’ottobre 2008;
- che contro questo provvedimento A. è insorto a titolo cautelativo dinanzi alla
I Corte dei reclami penali, chiedendone l’annullamento;
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- che giusta l’art. 50 cpv. 3 DPA, se il detentore si oppone alla perquisizione, le
carte sono suggellate e poste in luogo sicuro; in tal caso, fino al dibattimento,
la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla I Corte
dei reclami penali (art. 25 cpv. 1 DPA);
- che per invalsa giurisprudenza l’apposizione dei sigilli ed il deposito in luogo
sicuro non costituiscono delle misure coercitive suscettibili di reclamo, la per-
quisizione delle carte potendo intervenire unicamente nel momento in cui è
possibile prendere conoscenza delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli
(TPF 2006 307 consid. 1.2; DTF 119 IV 326 consid. 7b);
- che il sequestro diventa effettivo solo quando l’autorità inquirente, una volta
levati i sigilli, ha proceduto alla cernita dei documenti ed ha deciso quali con-
servare in quanto pertinenti per l’inchiesta: unicamente allora il proprietario
delle carte sequestrate o il terzo sequestratario disporranno della facoltà di in-
terporre reclamo contro tale misura (TPF 2006 307 consid. 2.1);
- che - a prescindere da quanto detto in precedenza - la titolarità di A. a fare
opposizione alla perquisizione in esame quale detentore delle carte ai sensi
dell’art. 50 cpv. 3 DPA è alquanto dubbia, visto che la documentazione litigio-
sa sembra essere ancora depositata, sotto sigillo, presso l’UEF di Y.;
- che il presente reclamo risulta pertanto inammissibile;
- che visto l’esito della causa - decisa in procedura sommaria analogicamente a
quanto previsto all’art. 219 cpv. 1 prima frase “a contrario” PP - non vengono
prelevate spese giudiziarie;
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 9 ottobre 2009
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Gianluca Molina
- Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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