Sentenza del 25 luglio 2011
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Giorgio Bomio e Joséphine Contu,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A. SA, rappresentata dall’avv. Fulvio Pezzati,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2010.60
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Fatti:
A. Dal 20 agosto 2010 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito:
AFC), Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI), conduce
un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti di
B., sospettato di aver commesso gravi reati fiscali, come pure nei confronti
delle società C. SA, a Z., e D. SA, a Z., entrambe riconducibili a B.
(v. act. 3.1 e act. 3).
Nell’ambito di detta inchiesta, il 1° settembre 2010 la DAPI ha emesso una
decisione di sequestro relativa, tra altri, agli immobili di proprietà della recla-
mante, ossia le particelle n. 1 di Y. (v. act. 1.2).
B. Con reclamo del 20 settembre 2010 – di cui una copia è stata inviata all’AFC
il 24 settembre 2010 (act. 3.2) – la A. SA, a Z. è insorta contro la menzionata
decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa-
le, postulando l’annullamento del sequestro (blocco del registro fondiario)
(v. act. 1). La reclamante sostiene che il sequestro decretato il 1° settembre
2010 non avrebbe fondamento, ritenuto che la A. SA non sarebbe mai stata
controllata da B., bensì lo sarebbe stata fin dall’inizio da E. (v. act. 1 e
act. 1.12). Nella sua impugnativa, la reclamante aggiunge che dalla decisio-
ne di sequestro non emergerebbe nessun rimprovero nei suoi confronti ma
unicamente, eventualmente, nei confronti di B., persona che ha ricoperto la
carica di amministratore unico della società dal 14 ottobre 2009 al 29 luglio
2010 (v. act. 1).
C. Il 30 settembre 2010 il Direttore dell’AFC ha trasmesso alla I Corte dei re-
clami penali una copia del reclamo con le proprie osservazioni. Egli ha chie-
sto di respingere l’impugnativa e di porre le spese a carico della A. SA, es-
sendovi il sospetto che B. abbia commesso gravi reati fiscali (v. act. 3). Se-
condo quanto indicato dall’AFC, nel luglio 2004 B., tramite l’acquisto del 70%
delle azioni della C. SA, avrebbe ripreso un distributore di benzina con an-
nesso un ufficio cambi a Y.; nel gennaio 2005 la A. SA – società finanziata
tramite capitale azionario e da un prestito correntista il cui creditore non sa-
rebbe noto – avrebbe acquistato gli immobili in cui la C. SA svolgeva la sua
attività; a fine 2005 B. avrebbe pure acquistato il 70% delle azioni della
D. SA. Negli anni 2004-2008 B. avrebbe realizzato un reddito – non dichiara-
to – di approssimativi 4 milioni di franchi, oltre a salari pagati a suoi collabo-
ratori – anche questi non dichiarati – per circa fr. 900'000.--: ciò risulterebbe
da un blocco per appunti di B. rinvenuto nell’ambito di un fermo per
un’inchiesta di riciclaggio di denaro. Ritenuto che verosimilmente una parte
dei redditi non dichiarati avrebbe dovuto essere contabilizzata dalle società
C. SA e D. SA, ne risulterebbe che B. avrebbe commesso, oltre al reato di
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sottrazione fiscale, anche quello di frode fiscale. Pertanto, per il periodo
2004-2008, sussisterebbe un credito d’imposta di 1.5 milioni di franchi, oltre
all’eventuale responsabilità solidale per le imposte sottratte dalle società im-
putate, dominate e gestite da B.
In merito al sequestro degli immobili della A. SA, il Direttore dell’AFC ha pre-
cisato che tale decisione è scaturita dalle dichiarazioni dello stesso B., il qua-
le avrebbe affermato di essere azionista della reclamante (v. act. 3.5 pag. 5)
e confermando la stretta relazione sentimentale ed economica con E., tanto
che il nome della C. SA significherebbe “E..” e “B..”. Da tutto ciò deriverebbe
il forte sospetto che le dichiarazioni fiscali 2007 e 2008 presentate da E.
nell’agosto del 2010 – atti in cui E. dichiarava nel suo patrimonio tutte le
azioni della reclamante (v. act. 1.10 e act. 1.11) – siano state redatte
all’unico scopo di sottrarre alla collettività i beni di B.
L’autorità fiscale ritiene poi che tra B., E. e la reclamante esistano relazioni
economiche tanto strette da creare una sola entità economica, motivo per cui
il dissequestro dovrebbe essere rifiutato; alla medesima conclusione si giun-
gerebbe applicando l’art. 70 cpv. 2 CP, nell’eventualità in cui non dovesse
essere provata l’esistenza di un’adeguata controprestazione fornita da E. per
il possesso delle azioni della A. SA.
Infine, a mente del Direttore dell’AFC, il sequestro rispetterebbe il principio di
proporzionalità: la misura decisa non impedirebbe infatti alla A. SA di conti-
nuare ad esercitare la propria attività lucrativa, ritenuto anche che,
nell’eventualità vi fosse l’intenzione da parte della reclamante di vendere gli
immobili sequestrati, l’AFC sarebbe disposta, a determinate condizioni, ad
autorizzare l’operazione.
D. Con scritto del 1° ottobre 2010, la reclamante ha richiesto la sospensione
della procedura a motivo dell’avvio di una trattativa tra le parti, sospensione
a cui l’AFC ha aderito con scritto (e-mail) del 4 ottobre 2010 (v. act. 4 e
act. 6). Il 5 ottobre 2010 il Presidente della I Corte dei reclami penali del Tri-
bunale penale federale ha pertanto sospeso la procedura BV.2010.60 fino ad
istanza di una delle parti (v. act. 7). Su richiesta delle parti, il Presidente della
I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha poi concesso una
proroga della sospensione sino al 31 marzo 2011 (v. act. 10, act. 11,
act. 12).
E. Con decreto presidenziale del 18 marzo 2011 la sospensione della procedu-
ra è stata protratta sino a decisione sul ricorso 1B_417/2010 pendente di-
nanzi al Tribunale federale, ritenuto che detto procedimento concerneva una
problematica simile a quella oggetto della presente procedura (v. act. 13 e
act. 14).
F. Il 2 maggio 2011 è stata inviata alla reclamante la versione anonimizzata
della decisione resa dal Tribunale federale nella causa 1B_417/2010, invi-
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tandola a prendere posizione entro il 16 maggio 2011 ed informandola che la
procedura sarebbe stata riattivata il 31 maggio 2011 (v. act. 15). In assenza
di risposta entro la scadenza impartita, è stato assegnato alla reclamante un
termine sino al 10 giugno 2011 – poi prorogato al 20 giugno 2011 – per pre-
sentare la propria replica alle osservazioni 30 settembre 2010 del Direttore
dell’AFC (v. act. 16, 17, 18).
G. Con replica del 20 giugno 2011, la reclamante ha contestato le dichiarazioni
di B., affermando che sua azionista e beneficiaria economica sarebbe sem-
pre stata solamente E: pertanto, sarebbe a torto che l’AFC sosterrebbe
l’esistenza di un’unica entità economica tra le tre persone. Per il rimanente,
si è riconfermata nelle precedenti conclusioni (v. act. 19).
H. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa-
rio, nei considerandi seguenti.
Diritto:
1.
1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni
e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla I Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con
l’art. 37 cpv. 2 lett. b LOAP e l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto
2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento
sull’organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161]). Il diritto di reclamo
spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA).
Il reclamo dev’essere presentato per scritto all’autorità competente, con le
conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in
cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notifica-
zione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non ema-
na dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere
presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica
l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte,
deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevi-
mento (art. 26 cpv. 3 DPA). Il reclamo proposto a un’autorità incompetente
deve essere immediatamente trasmesso all’autorità competente; se il recla-
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mo è proposto in tempo utile a un’autorità incompetente, il termine di recla-
mo è reputato osservato (art. 28 cpv. 4 DPA).
1.2 Nel caso concreto, la decisione criticata è stata resa da un funzionario della
DAPI, ossia da un funzionario subordinato all’AFC. Il reclamo doveva pertan-
to essere indirizzato direttamente al Direttore dell’AFC, al più tardi il terzo
giorno successivo alla conoscenza della decisione. Il reclamo è stato presen-
tato il 20 settembre 2010 dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale: non risultando dagli atti che la reclamante avesse avuto co-
noscenza della decisione di sequestro prima del 15 settembre 2010, devono
essere ritenute adempiute le condizioni della tempestività e dell’autorità adita
(art. 28 cpv. 3 e 4 DPA).
1.3 La reclamante è proprietaria degli immobili oggetto di sequestro (blocco a
registro fondiario) (v. act. 1.3 e act. 1.4) ed ha conseguentemente un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o modifica della misura: la sua
legittimazione al reclamo è pertanto data.
2. Con il suo reclamo, la A. SA contesta il fondamento della decisione di se-
questro del 1° settembre 2010, in quanto B., persona oggetto delle indagini
delle autorità fiscali, non avrebbe, né avrebbe mai avuto, qualità di azionista
e pertanto nemmeno nessun diritto sugli immobili da essa detenuti.
2.1 Il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale
che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importan-
za quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno
presumibilmente confiscati; in una sentenza del 26 settembre 2005 l’Alta
Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d’imposta illegali possono
essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26
settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi
che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commet-
tere l’infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a ga-
rantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA in rela-
zione con l’art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124 IV 313, con-
sid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale federale 1B_419/2010
del 1° aprile 2011; sentenza del Tribunale federale 1S.9/2005 – 1S.10/2005
del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale
BV.2006.22 del 13 luglio 2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali
dell’inchiesta non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento
del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati
appaia verosimile (DTF 125 IV 222, consid. 2c non pubblicato; sentenze del
Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, consid 2;
BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell’11 ottobre 2004,
consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1;
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HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz.,
Basilea 2005, pag. 340 n.. 1); la misura ordinata deve inoltre essere rispet-
tosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tribunale penale fede-
rale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giu-
gno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice misura procedurale prov-
visoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diver-
samente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di
diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4;120 IV 365 consid. 1c; sentenza del
Tribunale federale 8G.12/2003 del 22 aprile 2003, consid. 5; sentenza del
Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii).
Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca,
l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribuna-
le penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2; DTF 125 IV 222
consid. 2 non pubblicato). La confisca, e dunque il sequestro, può riguarda-
re, oltre all’autore del reato, anche i terzi a cui l’autore ha trasferito i profitti,
fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali i-
gnorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella
misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca co-
stituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70
cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l’interesse pubblico impone di mantenere il
sequestro (v. TPF BK_B 165/04 del 18 gennaio 2005, consid. 2 con rinvii;
TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale
BV.2006.10 del 22 marzo 2006, consid. 3.2). I valori patrimoniali che sotto-
stanno a confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi patrimoniali
che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell’art. 71
cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina
in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In caso di sottrazione fisca-
le, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell’imposta sottratta
(v. DTF 126 I 97, consid. 3 c e 3d; DTF 120 IV 365; sentenza del Tribunale
penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii).
2.2 Come detto, la reclamante censura la decisione di sequestro degli immobili
di sua proprietà sostenendo che B. non sarebbe mai stato suo azionista, ma
che le sue azioni sarebbero invece sempre appartenute a E., e ciò si evince-
rebbe dai certificati azionari posseduti da E., dalle dichiarazioni fiscali 2008 e
2009 presentate da quest’ultima – che indicherebbero E. quale proprietaria
delle azioni della reclamante −, dal contratto fiduciario datato 12 maggio
2005 sottoscritto nel 2005 tra gli amministratori della reclamante iscritti a re-
gistro di commercio e E. (v. act. 1.7, act. 1.8, act. 1.9, act. 1.10, act. 1.11 e
act. 1.12), come pure dall’atto di costituzione della società, dal profilo cliente
e dal formulario A relativo alla A. SA (v. act. 19.1, 19.2 e 19.3).
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In particolare, per quanto attiene alle dichiarazioni fiscali 2008 e 2009 di E.,
la reclamante ammette che le medesime sono state presentate solo
nell’agosto 2010, ossia successivamente all’avvio e alla comunicazione
dell’inchiesta nei confronti di B. (v. act. 3 pag. 2), ma precisa che detto inoltro
non era volto a sottrarre i beni di B. al fisco, bensì a chiarire quali fossero i
beni di E., così che ella non si ritrovasse a dover pagare per le eventuali ma-
lefatte di B. (v. act. 19, pag. 3).
2.3 La DAPI ha per contro ritenuto giustificata la misura del blocco a registro
fondiario in quanto, in base alle sue informazioni, B. era azionista della A. SA
ed avrebbe commesso gravissimi reati fiscali. In quanto azionista della
A. SA, B. poteva vantare dei diritti anche sugli immobili part. n. 1 di Y. da es-
sa detenuti, motivo per cui anche questi potrebbero essere oggetto di se-
questro e di confisca. Dagli atti della procedura risulterebbero infatti delle di-
chiarazioni di B. medesimo del 17 giugno 2010 secondo cui egli afferma di
essere “[…] azionista di questa società [n.d.r.: A. SA], non ricordo in che mi-
sura.” (v. act. 3), affermazioni la cui credibilità non sarebbe smentita dalle di-
chiarazioni fiscali presentate da E. in cui quest’ultima dichiarava di essere a-
zionista unica a finanziatrice della società. E. sarebbe infatti legata in modo
assai stretto sia sentimentalmente che economicamente a B., fatto che la-
scerebbe sorgere il sospetto che le dichiarazioni fiscali in questione – tutte
presentate solo nell’agosto 2010 – sarebbero state redatte al mero scopo di
sottrarre alla collettività l’imposizione dei beni di B.
Nella fattispecie, è indiscusso che gli immobili sequestrati appartengano alla
reclamante dal 21 gennaio 2005 (v. act. 1.3 e act. 1.4). In merito all’identità
dell’azionista della A. SA vi sono contestazioni, ma dagli atti non emergono
elementi sufficienti a dimostrare che la società sia sempre stata sotto il con-
trollo di E: anzi, B. medesimo, il 17 giugno 2010 in sede di interrogatorio, ha
confermato di essere “azionista di questa società” sebbene non ricordasse in
che misura, e di esserne diventato l’amministratore unico, ciò al fine “di esse-
re più autonomo nella conduzione delle mie società e affari”. A conferma del-
la conduzione della società da parte di B. vi è pure la circostanza che, sem-
pre secondo l’indagato, essa sarebbe stata costituita appunto per acquistare
gli immobili di Y. e per controllare la società F.. Srl di X., società immobiliare
pure di proprietà di B. (v. act. 3.5 pag. 5). Questi elementi trovano almeno
parziale riscontro nei fatti: B. ha iniziato la sua attività in Svizzera con la
C. SA nel 2004 e, ad inizio dicembre 2004, è stata costituita la A. SA (iscritta
a Registro di commercio il 21 dicembre 2004: v. act. 1.6 e 19.1) con lo sco-
po, in particolare, di esercitare “Ogni attività immobiliare e, segnatamente:
l'acquisto, la vendita, il leasing e l'amministrazione di beni immobili; la pro-
mozione di iniziative immobiliari a carattere abitativo, commerciale, industria-
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le e turistico […]”; gli immobili in questione sono stati acquistati nel gennaio
2005.
Tutto quanto sopra dà fondamento alla tesi secondo cui sarebbe B. ad esse-
re stato - almeno inizialmente – l’azionista della reclamante. Di senso con-
vergente è pure la circostanza che la signora G., la quale ha partecipato alla
costituzione della A. SA e che figurava quale membro del Consiglio di ammi-
nistrazione della reclamante fino a che è stato nominato amministratore uni-
co B. (v. act. 19. 1 e act. 1.6), è la persona che ha sempre seguito tutte le
pratiche relative al personale impiegato nelle varie strutture a lui facenti capo
(v. act. 3.5 pag. 2).
2.4 Le affermazioni della reclamante, secondo cui la titolarità delle azioni in capo
a E. sarebbe evincibile dalle dichiarazioni fiscali presentate da quest’ultima,
dal possesso dei certificati azionari e dal contratto fiduciario del 12 maggio
2005, non appaiono sufficienti a privare di credibilità le ipotesi dell’AFC, fon-
date anche sulle dichiarazioni di B. medesimo. Innanzitutto, il fatto di aver
presentato le dichiarazioni fiscali 2008 e 2009 allo scopo di chiarire la posi-
zione di B., conferma che detta presentazione è, seppure indirettamente,
scaturita dalla procedura aperta nei confronti di B., ciò che lascia calare qual-
che ombra sulla credibilità di quanto allegato dalla reclamante. In merito al
possesso dei certificati azionari, di cui copia è allegata al reclamo, questo
nulla dimostra circa la titolarità delle azioni nel periodo critico, ossia dal 2004
al 2008, soprattutto alla luce delle dichiarazioni contrarie di B. medesimo
(v. act. 3.5 pag. 5). Di nessun sostegno alle argomentazioni della reclamante
è poi il contratto fiduciario del 12 maggio 2005 (act. 1.12): in primo luogo,
non è dato a sapere per quale motivo esso non sia stato sottoscritto al mo-
mento della costituzione della A. SA o al più tardi contestualmente
all’acquisto degli immobili, ma solo alcuni mesi più tardi; inoltre, dal medesi-
mo non è possibile escludere con certezza che “dietro” a E. vi fosse B., e ciò
anche a ragione degli stretti legami affettivi ed economici esistenti tra i due,
nonché delle dichiarazioni rilasciate da B. il 17 giugno 2010 (v. act. 3.5).
Infine, la fondatezza delle argomentazioni dell’AFC non è scalfita neppure
dal profilo cliente (act. 19.2) o dal formulario A (act. 19.3). In effetti, il primo,
relativo a E., nonostante risulti essere stato allestito il 3 dicembre 2004, non
indica alcun riferimento alla A. SA. Il secondo, giusta le indicazioni su di esso
riportate, è stato compilato e sottoscritto il 3 dicembre 2004 per la “A. SA”,
quando però il nome definitivo della società è stato deciso unicamente il
9 dicembre successivo (v. act. 19.1 e 19.3). Di fronte a tali incongruenze,
l’atto di costituzione della società certo non fornisce sostegno alle tesi della
reclamante.
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2.5 Da quanto sopra si deve concludere che l’autorità fiscale disponeva di suffi-
cienti indizi per ritenere che gli immobili di cui è stato disposto il blocco a re-
gistro fondiario appartenessero a B., tramite il possesso delle azioni della re-
clamante. Il sequestro, in quanto inteso a garantire il pagamento di un risar-
cimento per le imposte eventualmente sottratte, risulta pertanto fondato su
sufficienti indizi e supportato da una sufficiente base legale (v. supra, con-
sid. 2.1).
3. A mente dell’AFC, la misura del sequestro sarebbe giustificata per altre due
ragioni. In primo luogo, E. e/o B. sarebbero i soli azionisti della reclamante,
di modo che, alla luce delle strette relazioni economiche e personali tra di
esse, si potrebbe considerare l’esistenza di una sola entità economica tra le
tre persone; secondariamente, la misura coattiva sarebbe legittima anche
sulla base dell’art. 70 cpv. 2 CP, nell’eventualità in cui venisse meno la prova
di una controprestazione adeguata da parte di E. per l’acquisto delle azioni
della A. SA. La reclamante contesta queste conclusioni, ritenendole errate in
quanto B., E. ed essa medesima sarebbero tre persone indipendenti, ed in
quanto B. non sarebbe mai stato suo azionista.
Alla luce delle considerazioni esposte ai considerandi che precedono e che
già giustificano il mantenimento del sequestro, l’esame di queste ipotesi
dell’autorità fiscale risulta tuttavia superfluo.
4. Il sequestro in oggetto resiste anche alla verifica del rispetto del principio
della proporzionalità: non è infatti stato accertato, né allegato, che la misura
del blocco a registro fondiario creerebbe un grave pregiudizio alla reclaman-
te, tanto più che l’AFC ha espressamente dichiarato la sua disponibilità ad
autorizzare l’operazione a determinate condizioni, in caso la reclamante fos-
se intenzionata a vendere gli immobili sequestrati. A tale riguardo non può
essere dimenticato che, nell’ambito dell’intera procedura fiscale, le parti han-
no tentato, e verosimilmente stanno ancora tentando, di giungere ad un ac-
cordo extra-giudiziale (v. act. 3, act. 6, act. 10, act. 12, act. 17, act. 19). Sulla
base di tali accadimenti, il mantenimento del sequestro sugli immobili di pro-
prietà della reclamante non appare dunque sproporzionato.
5. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura
di reclamo davanti alla I Corte dei reclami penali si determina secondo
l’art. 73 LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al Regolamento del 31 agosto 2010 del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden-
nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento
che tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese
giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della
LTF, ciò che peraltro corrisponde alla normativa vigente sinora (v. ad esem-
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pio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.79 del 10 dicembre
2010). In quanto parte soccombente, la reclamante deve sopportare le spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di giustizia è calcolata
giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’500.--:
essa è coperta dall’anticipo spese già prelevato.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico della reclamante ed è co-
perta dall’anticipo delle spese già prelevato.
Bellinzona, il 27 luglio 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Fulvio Pezzati
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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