Decisione del 7 febbraio 2012
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentata dall’avv. Fulvio Pezzati,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2011.30
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Fatti:
A. Dal 20 agosto 2010 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito:
AFC), Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI), conduce
un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. della legge federale
del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei
confronti di B., sospettato di aver commesso gravi reati fiscali, come pure nei
confronti delle società C. SA e D. SA, entrambe con sede a Z. e di cui B. è
l’azionista di riferimento.
Nell’ambito di detta inchiesta, il 1° settembre 2010 la DAPI ha emesso una
prima decisione di sequestro relativa, tra l’altro, agli immobili di proprietà del-
la E. SA (sottoforma di blocco a registro fondiario), la quale, contestata, è
stata oggetto di una procedura ricorsuale presso lo scrivente Tribunale
(v. incarto BV.2010.59).
B. In data 28 ottobre 2011 la DAPI ha emesso un’ulteriore decisione di seque-
stro inerente, tra l’altro, alle azioni della E. SA a Z., società di cui A. è ammi-
nistratrice, azioni depositate presso lo studio legale e notarile del suo patro-
cinatore avv. Fulvio Pezzati (v. act. 1.2).
C. Con reclamo del 3 novembre 2011 – notificato il giorno stesso all’AFC – A. è
insorta avverso la menzionata decisione dinanzi alla I Corte dei reclami pe-
nali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento (v. act. 1).
La reclamante si prevale in primo luogo di diversi vizi formali, sostenendo
che la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata, sarebbe
stata emanata senza che l’interessata abbia potuto prendere visione
dell’incarto – con conseguente violazione dell’art. 29 della Costituzione fede-
rale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) –, sarebbe firmata da una sola per-
sona, non indicherebbe a chi viene notificata e designerebbe infine i rimedi
giuridici in modo confuso. A. afferma poi che le azioni della E. SA apparter-
rebbero a lei e non all’imputato B., sottolineando la sua estraneità ai reati as-
seritamente commessi dall’ex convivente.
D. Il 9 novembre 2011 il Direttore dell’AFC ha trasmesso alla I Corte dei reclami
penali una copia del reclamo con le proprie osservazioni, postulando che
l’impugnativa sia dichiarata irricevibile o, subordinatamente, respinta
(v. act. 2). L’AFC rammenta che l’autorità di sorveglianza LAFE ha interposto
ricorso contro la decisione di non assoggettamento per modifica
dell’azionariato presentata dalla E. SA (v. act. 1.8, 1.9 e 2.4), di modo che
essa non sarebbe ancora cresciuta in giudicato ai sensi dell’art. 26 cpv. 1
della legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di
persone all’estero (LAFE; RS 211.412.41). Il contratto di compravendita di
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azioni della E. SA tra B. e A. (v. act. 1.7) risulterebbe quindi inefficace e le
azioni della società apparterrebbero ancora a B. Il reclamo presentato da A.
sarebbe irricevibile per carenza di legittimazione giusta l’art. 28 cpv. 1 della
legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA;
RS 313.0). L’autorità fiscale sostiene poi che la reclamante, pur presentando
diversa documentazione, non avrebbe dimostrato il pagamento di
un’adeguata controprestazione per l’acquisto delle azioni della E. SA, sottoli-
neando che, alla luce dei forti sospetti di infrazione fiscale esistenti nei con-
fronti di B., il sequestro da essa ordinato rispetterebbe il principio della pro-
porzionalità.
E. Con replica del 21 novembre 2011 (v. act. 5), la reclamante afferma di avere
acquistato le azioni della E. SA in buona fede e versando il giusto prezzo,
precisando nel contempo che il pagamento non costituirebbe una condizione
del passaggio di proprietà, il quale avviene con la consegna delle stesse. Ne
consegue che, essendosi B. spossessato delle azioni, il loro sequestro risul-
terebbe impossibile. Ella ritiene inoltre che la decisione impugnata violi il
principio della proporzionalità, in quanto il blocco del registro fondiario già
pronunciato (v. incarto BV.2010.59) costituirebbe una garanzia sufficiente
per le autorità fiscali.
F. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa-
rio, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni
e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con
l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] e l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010
sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento
sull’organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161]). Il diritto di reclamo
spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il re-
clamo dev’essere presentato per scritto all’autorità competente, con le con-
clusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il
reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione
della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal
direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere pre-
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sentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica
l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte,
deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevi-
mento (art. 26 cpv. 3 DPA). Il reclamo proposto a un’autorità incompetente
deve essere immediatamente trasmesso all’autorità competente; se il recla-
mo è proposto in tempo utile a un’autorità incompetente, il termine di recla-
mo è reputato osservato (art. 28 cpv. 4 DPA).
1.2 Nel caso concreto, la decisione criticata è stata resa da un funzionario della
DAPI, ossia da un funzionario subordinato all’AFC. Il reclamo doveva pertan-
to essere indirizzato direttamente al Direttore dell’AFC, al più tardi il terzo
giorno successivo alla conoscenza della decisione. Il reclamo è stato presen-
tato il 3 novembre 2011 dinanzi al Direttore dell’AFC: risultando dagli atti che
la reclamante ha avuto conoscenza della decisione di sequestro in data
31 ottobre 2011, sono adempiute le condizioni della tempestività e
dell’autorità adita (art. 28 cpv. 3 e 4 DPA).
1.3 La decisione impugnata prevede il sequestro delle azioni della E. SA, il divie-
to imposto a A. di procedere alla loro cessione, nonché la trasmissione dei
relativi certificati azionari all’AFC. La reclamante è amministratrice unica (in
seguito: AU) con diritto di firma individuale della società (v. act. 1.3) ed ha
conseguentemente un interesse degno di protezione all’annullamento o mo-
difica della misura: la sua legittimazione al reclamo è pertanto data (art. 28
cpv. 1 DPA).
2. A. si prevale in primo luogo di una presunta violazione del suo diritto di esse-
re sentita, sostenendo in particolare che la decisione di sequestro impugnata
non sarebbe sufficientemente motivata, sarebbe firmata da un solo funziona-
rio dell’AFC e sarebbe stata emanata senza che essa abbia potuto prendere
visione dell’incarto.
2.1. Il diritto di consultare gli atti costituisce un aspetto del diritto di essere sentito
garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost (DTF 126 I 7 consid. 2b e rinvii). Tale diritto
si estende a tutti gli atti decisivi per l’esito della causa (DTF 121 I 225 con-
sid. 2a). L’autorità inquirente non è obbligata a trasmettere all’autorità giudi-
cante, quindi anche al difensore della controparte, l’integralità dell’incarto re-
lativo ad una procedura d’inchiesta, ma unicamente la documentazione che
ritiene valida e necessaria per sostanziare il provvedimento da lei intrapreso
(TPF 2006 236, consid. 1.4). Una violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’autorità fiscale non comporta inoltre automaticamente
l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Se-
condo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sen-
tito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di espri-
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mersi in merito davanti ad un’autorità di ricorso, la quale, come nella fatti-
specie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone di
un libero potere di apprezzamento (v. TPF 2008 172 consid. 2.3 e rinvii).
Ora, la scrivente Corte si è già pronunciata a due riprese in merito a reclami
interposti nel quadro dell’inchiesta fiscale aperta dal 20 agosto 2010 nei con-
fronti di B., reclami interposti dallo stesso patrocinatore incaricato nella pre-
sente fattispecie di difendere gli interessi della E. SA e di A. Egli è pertanto
perfettamente al corrente degli atti di causa ed ha inoltre potuto esprimere le
proprie argomentazioni nel quadro della presente procedura di reclamo ed in
sede di replica. Ammesso e non concesso che si sia verificata una violazione
del diritto di essere sentito da parte dell’autorità amministrativa, disponendo
la presente Corte di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto e avendo la
reclamante avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sulla portata de-
gli atti litigiosi, detta violazione sarebbe comunque sanata dalla presente
procedura in applicazione della giurisprudenza citata in ingresso.
2.2. Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrale del diritto di es-
sere sentito e deriva a sua volta dall’art. 29 cpv. 2 Cost (sentenza del Tribu-
nale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione
può essere considerata sufficiente allorquando l’interessato è in misura di
potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di cau-
sa presso l’autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 con-
sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
Nel caso concreto la DAPI, seppure in maniera sintetica, ha sufficientemente
spiegato i motivi che l’hanno portata ad emanare la decisione impugnata, in-
dicando gli elementi da essa ritenuti, con particolare riferimento alle risultan-
ze emerse dall’inchiesta aperta nei confronti di B. In definitiva, alla luce an-
che di quanto esposto al punto 2.1, non vi è dubbio che la reclamante cono-
sceva i motivi dell’adozione della misura di sequestro in oggetto e disponeva
di sufficienti informazioni per comprenderne la portata e deferirla all’istanza
superiore; ciò che è peraltro dimostrato dall’articolato gravame
inoltrato alla scrivente autorità. Ella ha quindi potuto dedurre compiutamente
i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata ed
ha pertanto potuto difendersi adeguatamente. Giova poi rilevare come
l’art. 46 cpv. 1 DPA preveda espressamente che il funzionario inquirente
procede al sequestro degli oggetti e quindi firma la relativa decisione: nel ca-
so di specie, la decisione impugnata è stata validamente sottoscritta da un
funzionario dell’autorità fiscale (v. act. 9), la quale ha pure indicato in modo
chiaro e comprensibile i rimedi giuridici al punto 3.
Visto quanto sopra queste censure risultano infondate.
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3. Con il suo gravame, A. contesta il fondamento della decisione di sequestro
del 28 ottobre 2011, in quanto B., persona oggetto delle indagini delle autori-
tà fiscali unitamente a due società ad esso riconducibili, le avrebbe venduto
le azioni della E. SA, con conseguente perdita della qualità di azionista e
quindi del potere di disposizione sulle stesse. La reclamante, a tutt’oggi non
imputata dalle autorità fiscali, sostiene di avere acquistato le azioni della so-
cietà in buona fede previo il versamento di una controprestazione adeguata,
investendovi praticamente tutto il suo patrimonio. L’eventuale confisca delle
azioni della E. SA costituirebbe pertanto una misura eccessivamente severa
nei suoi confronti (art. 70 cpv. 2 CP).
3.1 Il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale
che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importan-
za quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno
presumibilmente confiscati. In una sentenza del 26 settembre 2005 l’Alta
Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d’imposta illegali possono
essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del
26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi
che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commet-
tere l’infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a ga-
rantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA in rela-
zione con l’art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124 IV 313, con-
sid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010
del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 – 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6;
sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, con-
sid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non ci si dovrà mostrare trop-
po esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il ca-
rattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (DTF 125 IV 222, con-
sid. 2c non pubblicato; sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del
7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3;
BV.2004.19 dell’11 ottobre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4;
120 IV 365 consid. 1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Straf-
prozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 340 n.. 1); la misura ordinata deve
inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tri-
bunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e
BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice mi-
sura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione mate-
riale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo
le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365
consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno
2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste
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una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il se-
questro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio
2005, consid. 2; DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato). La confisca, e
dunque il sequestro, può riguardare, oltre all’autore del reato, anche i terzi a
cui l’autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha
acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il
provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una contropresta-
zione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura ecces-
sivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l’interesse pubblico
impone di mantenere il sequestro (v. TPF BK_B 165/04 del 18 gennaio 2005,
consid. 2 con rinvii; TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale
penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006, consid. 3.2). I valori patri-
moniali che sottostanno a confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i van-
taggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a
norma dell’art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibi-
li, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In caso
di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore
dell’imposta sottratta (v. DTF 126 I 97, consid. 3 c e 3d; DTF 120 IV 365;
sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, con-
sid. 2.1 e rinvii).
3.2 In data 12 agosto 2010 A. ha sottoscritto con B. un contratto di compravendi-
ta inerente l’acquisto delle azioni della E. SA per un importo totale di
fr. 1'500'000.-- di cui fr. 600'000.-- pagabili entro il giorno della presentazione
della domanda di non assoggettamento LAFE (v. act. 1.7), istanza prodotta il
giorno stesso (v. act. 1.9). La reclamante é divenuta immediatamente AU
della società (v. act. 1.11), come confermato dall’iscrizione a registro di
commercio del 23 novembre successivo (v. act. 1.3).
A sostegno delle proprie tesi A. ha prodotto diversa documentazione, in par-
ticolare un estratto conto bancario (v. act. 1.17), sul quale sarebbero transita-
ti i soldi poi utilizzati per pagare il venditore. Secondo le informazioni fornite
dall’istituto bancario, i fondi ricevuti dalla reclamante sarebbero costituiti da
prestiti necessari alla sua attività professionale da restituire entro un anno
(v. act. 2.2). Come rettamente indicato dall’AFC nelle sue osservazioni del
9 novembre 2011 (v. act. 2), nessun documento prodotto permette di appu-
rare o rende perlomeno credibile che questo denaro sia stato utilizzato da A.
per acquistare le azioni della E. SA e che quindi i fondi transitati sul conto
dell’interessata siano stati effettivamente consegnati a B. a titolo di conto-
prestazione. Nessun elemento concreto conferma inoltre che l’interessata
fosse personalmente in possesso di fr. 600'000.-- al momento della sotto-
scrizione del contratto di compravendita. Ne discende che, in seguito alla
cessione delle azioni della E. SA, il pagamento di un’adeguata contropresta-
zione non è stato dimostrato giusta l’art. 70 cpv. 2 CP. La confisca nei con-
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fronti di un terzo che non ha fornito una controprestazione adeguata non co-
stituisce una misura eccessivamente severa e può comunque essere ordina-
ta. In simili evenienze e gli non può parimenti invocare la sua buona fede ai
sensi dell’art. 70 cpv. 2, prima frase, CP.
3.3 Da quanto sopra si deve concludere che l’autorità fiscale disponeva di suffi-
cienti indizi per ritenere che le azioni della E. SA di cui è stato disposto il se-
questro appartenessero a B., tramite il possesso delle stesse da parte della
reclamante. Il sequestro, in quanto inteso a garantire il pagamento di un ri-
sarcimento per le imposte eventualmente sottratte, risulta pertanto fondato
su sufficienti indizi e supportato da una sufficiente base legale (v. supra,
consid. 3.1).
4. Il sequestro in oggetto resiste anche alla verifica del rispetto del principio
della proporzionalità: non è infatti stato accertato che tale misura creerebbe
un grave pregiudizio alla reclamante. A tale riguardo non può essere dimen-
ticato che, nell’ambito dell’intera procedura fiscale, tutte le parti coinvolte in
questa vicenda hanno tentato, senza successo, di giungere ad un accordo
extra-giudiziale (v. corrispondenza nell’incarto BV.2010.59). Sulla base di tali
accadimenti, il mantenimento del sequestro sulle azioni della E. SA non ap-
pare dunque sproporzionato.
5. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura
di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribuna-
le penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tut-
tavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudizia-
rie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò
che peraltro corrisponde alla normativa vigente sinora (v. ad esempio la sen-
tenza del Tribunale penale federale BV.2010.79 del 10 dicembre 2010). In
quanto parte soccombente, la reclamante deve sopportare le spese giudizia-
rie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta
gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’500.--: essa è
coperta dall’anticipo spese già prelevato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante ed è co-
perta dall’anticipo delle spese già prelevato.
Bellinzona, il 9 febbraio 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Fulvio Pezzati
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo or dini (art. 103 LTF).
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