Decisione del 13 agosto 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Davide Francesconi
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Cesare Lepori,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2012.11
- 2 -
Visti:
- il reclamo del 12 marzo 2012 presentato dalla A. SA avverso le decisioni del
7/9 marzo 2012 emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (di
seguito: AFC) nell'ambito di un'inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e
segg. della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta
(LIFD; RS 642.11) avviata nei confronti di B. e C., con le quali essa ha
sequestrato, tra le altre cose, il conto corrente della reclamante acceso presso
la banca D. (v. act. 1);
- la risposta del 16 marzo 2012 dell'AFC (v. act. 2) e la successiva replica della
reclamante del 26 aprile 2012 (v. act. 8), nonché la duplica 14 maggio 2012
dell'autorità federale (v. act 12);
- il decreto del 13 giugno 2012 del Presidente della Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale mediante il quale i paralleli procedimenti di cui agli
incarti. BV.2012.3-8 e BV.2012.9 sono stati sospesi ritenuta l'esistenza di una
trattativa tra le parti volta ad un componimento bonale della vertenza, ciò che
ha comportato la sospensione de facto anche del presente procedimento sino
al 15 giugno 2013, considerata la sostanziale analogia tra gli stessi;
- la lettera del 2 maggio 2013 mediante la quale l'AFC, allegando la
comunicazione del 29 aprile 2013 della banca D., ha informato la scrivente
Corte della chiusura del conto oggetto del provvedimento di sequestro già
avvenuta in data 3 aprile 2013 con contestuale bonifico del saldo in favore
dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona (act. 19);
- la trasmissione di detta comunicazione all'avvocato della ricorrente, la quale
non ha reagito (v. act. 20);
- l'invito formulato in data 2 luglio 2013 da questa Corte alle parti di volersi
esprimere in merito alle circostanze che hanno determinato l'estinzione,
pendente causa, del conto corrente oggetto di sequestro (v. act. 21);
- lo scritto del 3 luglio 2013 del reclamante con annessa copia della
corrispondenza intercorsa con il competente Ufficio di esecuzione e fallimenti
(v. act. 22);
- le osservazioni del 15 luglio 2013 dell'AFC, mediante le quali l'autorità
inquirente afferma che la chiusura del conto corrente in oggetto è dovuta ad
un errore del funzionario inquirente, il quale, incurante del reclamo pendente
- 3 -
presso la scrivente Corte, avrebbe dato disposizioni alla banca depositaria di
procedere alla chiusura della relazione (v. act. 23).
Considerato:
- che a fronte della citata comunicazione in merito all'estinzione del conto
oggetto dell'avversata decisione di sequestro, il reclamo è divenuto privo
d'oggetto;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la
procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina
secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto
2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione
delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le
disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale
federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
- che di regola, giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF le spese giudiziarie sono addossate
alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale
può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti;
- che in base alla dottrina e alla giurisprudenza occorre esaminare in maniera
sommaria il probabile esito del processo (T. GEISER, Basler Kommentar, BGG,
2a ediz., n. 14 ad art. 66 LTF); se ciò non è determinabile occorre riferirsi ai
generali criteri processuali, con la conseguenza che le spese giudiziarie
vengono addossate alla parte che ha provocato il procedimento poi divenuto
senza oggetto, oppure alla parte che ha causato il motivo per il quale esso è
divenuto privo d'oggetto (DTF 118 Ia 488 consid. 4a);
- che nel caso concreto, pronunciarsi circa il probabile esito del procedimento
risulta, oltre che difficile, anche problematico, sussistendo il concreto rischio di
compromettere il giudizio in merito alle altre procedure connesse alla
presente;
- che le circostanze dell'estinzione del conto sono imputabili all'AFC, la quale,
dando disposizioni alla banca depositaria di procedere alla chiusura della
- 4 -
relazione bancaria, ha di fatto revocato la propria precedente decisione di
sequestro, rendendo così la presente procedura priva d'oggetto;
- che a fronte di quanto precede, l'AFC è dunque da ritenersi parte
soccombente nel quadro del presente procedimento;
- che ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 LTF alla stessa non possono però essere
addossate spese giudiziarie, siccome intervenuta in giudizio nell'ambito delle
proprie attribuzioni ufficiali;
- che a tenore dell'art. 68 cpv. 2 LTF, la parte soccombente è di regola tenuta a
risarcire alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla
controversia;
- che considerata la fattispecie, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a
favore della reclamante di fr. 1'000.--, a carico dell'AFC.
- 5 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La causa è stralciata dal ruolo.
2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale
restituirà alla reclamante l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 1'500.--.
3. L'Amministrazione federale delle contribuzioni verserà alla reclamante un
importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 14 agosto 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Cesare Lepori
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy