Decisione del 12 marzo 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Davide Francesconi
Parti
A., rappresentato dall'avv. Massimiliano Schiavi,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2012.39
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Fatti:
A. In data 10 luglio 2012, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di
seguito: AFC), Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI) ha
avviato un procedimento penale amministrativo nei confronti di A. e B.,
azionisti della società C. SA, per sottrazione d'imposta ai sensi dell'art. 61
della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP;
RS 642.31) e truffa fiscale giusta l'art. 14 della legge federale sul diritto
penale amministrativo (DPA; RS 313.0).
B. Nell'ambito della suddetta inchiesta, la DAPI, in data 11 luglio 2012, ha
emesso diverse decisioni di sequestro concernenti immobili di proprietà del
reclamante (v. act. 2.2), tra i quali figurano la part. no. 1 RFD di Z. e la part.
no. 2 RFD di Y. (sottoforma di blocco a registro fondiario) e concernenti
valori patrimoniali depositati presso, tra le altre, la Banca D. e Banca E. (v.
act. 2.4).
C. Con reclamo del 16 luglio 2012, pervenuto all'AFC il giorno successivo, A. è
insorto contro le predette decisioni - limitatamente ai beni di cui al punto B -
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
postulandone l'annullamento. Il reclamante censura la scarsa motivazione di
entrambe le decisioni di sequestro, nonché la mancanza di proporzionalità
delle stesse (v. act. 1).
D. In data 19 luglio 2012 il Direttore dell'AFC ha trasmesso alla scrivente Corte
copia del reclamo interposto, con le proprie osservazioni, postulando la
reiezione del gravame. L'AFC, ritenuti i sospetti di reato gravanti sul
reclamante, considera la misura del sequestro giustificata e proporzionata,
avuto particolare riguardo all'ammontare delle presunte infrazioni fiscali (v.
act. 2).
E. Con osservazioni di duplica [recte: replica] del 20 agosto 2012, il reclamante
considera tardive le argomentazioni dell'AFC addotte in sede di risposta,
siccome le stesse avrebbero dovuto essere parte integrante dell'originaria
decisione di sequestro. A tal proposito, egli postula la restituzione di un
congruo termine per potersi determinare in relazione a quanto esposto
dall'AFC in sede risposta (v. act. 9).
F. Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del
necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi
in diritto.
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Diritto:
1.
1.1. Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e
omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con
l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] e l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010
sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento
sull’organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161]). Il diritto di reclamo
spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il
reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le
conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in
cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto
notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata
non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo
deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se
non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle
conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno
feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).
1.2. Nel caso di specie, le decisioni impugnate emanano da un funzionario
subordinato all'AFC e sono giunte a conoscenza del destinatario in data
12 luglio 2012 (v. act. 2.3 e 2.4). Pertanto, presentato correttamente al
Direttore dell'AFC (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), entro il termine di tre giorni
previsto dall'art. 28 cpv. 3 DPA, il reclamo è tempestivo (tenuto conto
dell'art. 20 cpv. 3 PA, applicabile su rinvio dell'art. 31 DPA).
1.3. Il reclamante, nella sua qualità di proprietario dei beni oggetto delle
impugnate decisioni di sequestro, ha senza dubbio un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse. La sua legittimazione
ad agire è dunque data (art. 28 cpv. 1 DPA).
2.
2.1. A. censura in primo luogo la scarsa e sommaria motivazione di entrambe le
decisioni di sequestro, sostenendo in particolare che a fronte di una così
incisiva misura nei suoi confronti non basterebbero poche righe, che
evidenzierebbero solo vaghi indizi e generiche supposizioni riguardo alla
realizzazione dei reati ipotizzati.
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2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza
ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione
motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno
brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che
nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto
della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione
presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso
(DTF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti
gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti
per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002,
consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati).
Nel caso in esame, le avversate decisioni di sequestro soddisfano le
esigenze di motivazione sopraesposte. Entrambe le decisioni impugnate
contengono infatti, seppur in maniera sintetica, un esposto del contesto
fattuale all'interno del quale si inscrive l'indagine condotta dalla DAPI e i
motivi che hanno portato all'emanazione dei suddetti provvedimenti. Inoltre,
come emerge dagli atti, le decisioni di sequestro sono state emesse il giorno
dopo l'avvio della procedura penale amministrativa da parte dell'AFC, motivo
per il quale, quanto all'esposizione dei fatti e dei motivi alla base delle stesse
non ci si può mostrare eccessivamente severi. Intervenendo nelle battute
iniziali dell'inchiesta, entrambi i provvedimenti contengono nondimeno tutte le
indicazioni necessarie e resistono alla censura di carente motivazione mossa
da A.
Il reclamante è stato dunque correttamente posto nella condizione di
comprenderne la portata e di impugnare le decisioni - come poi
effettivamente avvenuto - dinanzi alla scrivente Corte. Cosi facendo, e
disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v.
TPF 2007 57), un'eventuale violazione del diritto di essere sentito del
reclamante sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v.
DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e
1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3).
In siffatte circostanze, la censura di carente motivazione deve pertanto
essere respinta.
2.3. Con la sua duplica [recte: replica], il reclamante contesta altresì la
tempestività delle osservazioni presentate dall'AFC, le cui argomentazioni, a
suo dire, avrebbero dovuto figurare già nelle originarie decisioni di sequestro.
Ribadendo dunque la carente motivazione dei provvedimenti, egli postula
inoltre "la restituzione di un congruo termine" per poter "adeguatamente
rispondere a quanto esposto" (v. act. 9 pag. 2).
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L'assunto non regge. Innanzitutto, come esposto sopra, le avversate
decisioni di sequestro soddisfano le esigenze di motivazione e resistono alla
censura di violazione del diritto di essere sentito del reclamante (cfr. n. 2.2
supra). Ne discende che le osservazioni al reclamo presentate dall'AFC non
sono affatto tardive, bensì tempestivamente presentate nell'ambito della
vertenza pendente dinanzi alla Corte dei reclami penali, e avviata su reclamo
di A.
Non si comprende, inoltre, per quale motivo il reclamante non abbia potuto
replicare alle considerazioni espresse dall'AFC nel termine impartitogli. A
questo proposito, infatti, egli non adduce alcuna valida argomentazione a
sostegno della sua richiesta, espressa invero in maniera assai vaga. L'art. 24
cpv. 1 PA - applicabile su esplicito rinvio dell'art. 31 cpv. 1 DPA - avente
quale oggetto la restituzione dei termini, prevede che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito,
quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto
omesso. Condizione necessaria per la restituzione è che l'inadempiente, che
può essere la parte o il suo rappresentante legale, non abbia rispettato un
termine o una scadenza contro la sua volontà e che da ciò derivi un
irrimediabile pregiudizio giuridico (ad esempio la perdita di una possibilità di
ricorso). È in particolare importante che non vi sia alcuna colpa, neppure
lieve, nel mancato rispetto dei termini; una colpa, anche se leggera, esclude
la possibilità di restituzione. La restituzione è pertanto possibile unicamente
quando vi siano motivi oggettivamente riscontrabili, che abbiano reso
impossibile alla persona di rispettare i termini, rispettivamente le scadenze
(GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale CPP –
Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 e segg. ad art. 94 CPP). Quale
motivo di inosservanza, giurisprudenza e dottrina citano ad esempio
l'incapacità passeggera di discernimento, l'incidente e le sue conseguenze, la
malattia improvvisa e grave, la ricezione tardiva di una decisione notificata
correttamente, le indicazioni erronee fornite dall'autorità competente in merito
alle vie di ricorso a condizione tuttavia che il destinatario non potesse
rendersi subito conto che l'indicazione era inesatta (DTF 98 Ia 602 consid. 4;
STOLL, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea
2011, n. 6 ad art. 94 CPP).
Nel caso di specie, appare subito evidente che la richiesta di restituzione del
termine è manifestamente infondata, siccome priva di qualsiasi
argomentazione e giustificazione a supporto, motivo per il quale essa è da
respingere.
Occorre ancora osservare che non sarebbe possibile nemmeno trattare tale
richiesta come un'istanza di proroga del termine per presentare il memoriale
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di replica, ritenuto come il reclamante abbia inteso far dipendere
quest'evenienza dall'esito del gravame relativamente alla censura di carente
motivazione delle decisioni di sequestro, ciò che evidentemente non è
possibile, poiché tali censure vengono trattate nell'ambito della presente
decisione, e non preliminarmente ad essa. In altre parole, il reclamante, se
questa fosse stata effettivamente la sua intenzione, avrebbe dovuto
presentare, prima della scadenza del termine, una normale richiesta di
proroga, come previsto dall'art. 22 cpv. 2 PA, senza però subordinarla
all'esito del gravame.
3.
3.1. Il reclamante lamenta altresì una lesione del principio di proporzionalità
siccome non vi sarebbe alcun riferimento preciso in merito all'ammontare
delle presunte infrazioni fiscali. A suo dire, il sequestro "a tappeto" di tutti i
suoi beni non sarebbe né necessario né proporzionale, bastando al
proposito, a garanzia dell'eventuale provento delle infrazioni, limitare il
sequestro agli altri beni (immobili e valori patrimoniali) non oggetto della
presente impugnativa.
3.2. Il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale
che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere
importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che
saranno presumibilmente confiscati. In una sentenza del 26 settembre 2005
l’Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d’imposta illegali
possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale
1S.5/2005 del 26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di
sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono
serviti a commettere l’infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi
serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e
b DPA in relazione con l’art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124
IV 313, consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale
1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 e 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005,
consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio
2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non ci si dovrà
mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti
sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile
(sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007,
consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19
dell’11 ottobre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365
consid. 1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6a ed., Basilea 2005, pag. 340 n.. 1); la misura ordinata deve inoltre essere
rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tribunale penale
federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del
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28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice misura procedurale
provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca.
Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e
di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del
Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii).
Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca,
l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribunale
penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2). I valori patrimoniali
che sottostanno a confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi
patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma
dell’art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il
giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In caso di
sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore
dell’imposta sottratta (DTF 126 I 97, consid. 3c e 3d; 120 IV 365; sentenza
del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e
rinvii).
3.3. Occorre innanzitutto osservare che nel caso concreto gli avversati sequestri
poggiano le proprie basi su fondati e sufficienti indizi di reato a carico del
reclamante, al quale l'AFC contesta, con precisione e dovizia di dettagli,
diverse infrazioni fiscali commesse nella sua qualità di azionista della società
C. SA. In particolare A. è sospettato di aver intenzionalmente omesso di
contabilizzare la totalità della cifra d'affari realizzata grazie alla gestione della
menzionata società, allestendo a questo scopo rendiconti inesatti
all'attenzione dell'autorità fiscale. Il reclamante avrebbe altresì omesso di
versare al fisco l'imposta preventiva sugli utili che egli percepiva dalla società,
disattendendo così il principio dell'autotassazione. Le asserzioni dell'AFC
trovano inoltre sostanziale riscontro nelle dichiarazioni dello stesso A. (cfr.
act. 2.6).
Per quanto riguarda l'ammontare delle presunte infrazioni fiscali, i sequestri
non appaiono lesivi del principio di proporzionalità, in particolare alla luce
della dettagliata esposizione effettuata dall'AFC in sede di risposta, e della
cui attendibilità e veridicità non v'è motivo di dubitare, circostanza che
peraltro nemmeno il reclamante solleva. Le stime effettuate dall'autorità
inquirente federale riguardo all'ammontare delle presunte infrazioni fiscali
imputabili al reclamante - effettuate sulla base dei dati raccolti nel corso
dell'inchiesta, nonché delle dichiarazioni dello stesso A. - porterebbero a
quantificare l'illecito provento nell'ordine di un milione di franchi svizzeri. A
fronte di questo importo, il valore dei beni di pertinenza di A. posti sotto
sequestro dalla DAPI - su riserva di un'apposita stima ufficiale per quanto
attiene agli immobili - si attesta su importi inferiori. Da rilevare inoltre, come
rettamente ricordato dalla stessa AFC, che gli immobili di Z. e Y.
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(quest'ultimo, oltretutto, di proprietà del reclamante solo in ragione di un
mezzo) oggetto della presente impugnativa sono gravati da ipoteche. Ne
consegue che, allo stato attuale del procedimento, il valore dei beni sotto
sequestro non è sproporzionato per rapporto al presunto ammontare delle
infrazioni fiscali contestate a A., cosicché la relativa censura deve essere
respinta siccome infondata.
4. Alla luce di tutto quanto esposto, il reclamo deve essere respinto.
Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura
di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al Regolamento del 31 agosto 2010 del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione
delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le
disposizioni della LTF, ciò che peraltro corrisponde alla normativa vigente
sinora (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.79
del 10 dicembre 2010). In quanto parte soccombente, il reclamante deve
sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di
giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella
fattispecie a fr. 1’500.--: essa è coperta dall’anticipo spese già prelevato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante ed è
coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 13 marzo 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Massimiliano Schiavi
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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