Decisione del 21 maggio 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI
Controparte
Oggetto Perquisizione domiciliare (art. 48 e seg. DPA) e seque-
stro (art. 46 e seg. DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2013.8
- 2 -
Visti:
- il reclamo presentato il 19 aprile 2013 dalla A. SA avverso la perquisizione ed
il sequestro eseguiti presso la sua sede in data 3 aprile 2013 dall'Amministra-
zione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) nell'ambito di un'indagine
condotta nei confronti di B., C., AA. e BB.;
- le osservazioni del 25 aprile 2013 dell'AFC;
- la replica dell'8 maggio 2013, mediante la quale la reclamante dichiara di ritira-
re il proprio gravame.
Considerato:
- che un reclamo interposto tra il momento della messa sotto suggello della do-
cumentazione e quello della levata dei sigilli è ammissibile unicamente allor-
quando l'amministrazione tarda abusivamente a richiedere il dissuggellamento
(v. DTF 109 IV 153 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale
BB.2006.46 del 12 ottobre 2006, consid. 1.2);
- che in occasione della perquisizione degli uffici della reclamante, diversi do-
cumenti sono stati posti, a sua richiesta, sotto suggello;
- che una richiesta di levata dei sigilli dei documenti summenzionati non è stata
ancora presentata dall'AFC alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale;
- che la reclamante ha dichiarato in sede di replica che il suo gravame era volto
unicamente ad impedire il sequestro della documentazione posta sotto sug-
gello in occasione della perquisizione del 19 aprile scorso, aggiungendo che,
alla lettura dei punti 4 e 5 del mandato di perquisizione del 3 aprile 2013, essa
ha creduto che un reclamo contro il medesimo dinanzi a questa Corte fosse
necessario per tutelare i suoi interessi;
- che il punto 5 del summenzionato mandato di perquisizione, riportando il con-
tenuto dell'art. 26 DPA, può effettivamente aver indotto la reclamante, non pa-
trocinata da un legale, ad interporre il gravame oggetto della presente proce-
dura;
- che, preso atto della giurisprudenza di cui sopra, menzionata dall'AFC nelle
sue osservazioni al gravame, la reclamante ha dichiarato di ritirare il proprio
reclamo;
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- che questo Tribunale prende atto di tale ritiro, precisato che dell'incompren-
sione di cui sopra si terrà conto nella fissazione della tassa di giustizia;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedu-
ra di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo
l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indenni-
tà della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione
delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le
disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale
penale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio
2011, consid. 5 e rinvio; d'altra opinione ANDREAS EICKER/FRIEDRICH
FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfah-
rensrecht, Berna 2012, pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e
segg. CPP);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola
messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc-
combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
- che la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta ad uno stadio mediano
della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi pro-
cessuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia
giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche
CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY/GIRARDIN, Commentaire de
la LTF, Berna 2009, n. 46 ad art. 66 LTF).
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.
Essa è coperta dall'anticipo spese di fr. 1'500.-- già versato. La Cassa del
Tribunale penale federale restituirà alla reclamante il saldo di fr. 1'300.--.
Bellinzona, 21 maggio 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- A. SA
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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