Decisione del 13 agosto 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Davide Francesconi
Parti
A., rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Operazioni d'inchiesta (art. 26 DPA)
Ritiro del reclamo
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2013.9
- 2 -
Visti:
- il gravame presentato in data 27 maggio 2013 da A. avverso la decisione 22
maggio 2013 del funzionario inquirente dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni (di seguito: AFC) con la quale quest'ultima autorità non ha
autorizzato la vendita di alcuni immobili posti sotto sequestro nell'ambito di
un'inchiesta fiscale speciale ai sensi dell'art. 190 e segg. della legge federale
sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) (v. act. 1);
- le osservazioni del 31 maggio 2013 dell'AFC (v. act. 2) e la successiva replica
del reclamante del 25 giugno 2013 (v. act. 6);
- lo scritto del 18 luglio 2013 del patrocinatore del ricorrente - trasmesso per
conoscenza all'AFC - con il quale viene dichiarato il ritiro del reclamo (v.
act. 10).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 18 luglio 2013 questo
Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la
procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina
secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto
2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione
delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le
disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale
federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola
messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte
soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della
procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi
processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia
giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche
- 3 -
CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY/GIRARDIN, Commentaire de
la LTF, Berna 2009, n. 46 ad art. 66 LTF).
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 14 agosto 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Fiorenzo Cotti
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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