Decisione dell’11 gennaio 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
STUDIO FIDUCIARIO A., rappresentato dall'avv. Tania
Naef,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
Ritiro del reclamo
o B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2016.25+BP.2016.63
- 2 -
Visti:
- il reclamo, con domanda di effetto sospensivo, presentato il 7 novembre 2016
dallo Studio fiduciario A. avverso la decisione di sequestro del 3 novembre
2016, con la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha se-
questrato dati informatici presso il predetto studio (act. 1);
- le osservazioni presentate dall’AFC l’11 novembre 2016 (act. 2);
- la replica del reclamante del 9 dicembre 2016 (act. 7);
- la duplica dell’AFC del 21 dicembre 2016 (act. 9);
- la lettera del 2 gennaio 2017 inviata dal patrocinatore del reclamante, con cui
viene dichiarato il ritiro del reclamo (act. 11).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 2 gennaio 2017 questo
Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva
d’oggetto;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura
di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione
delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le
disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale pe-
nale federale BV.2016.22 del 9 agosto 2016; BV.2012.36 del 12 settembre
2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola
messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc-
combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
- 3 -
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato della
procedura, integralmente esperita la fase di scambio degli allegati tra le parti,
cagionando importanti oneri di cancelleria, elementi da tener presente nella fis-
sazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato rego-
lamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/ FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN,
Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 46 ad art. 66 LTF);
- che in considerazione di ciò, la tassa di giustizia può essere ragionevolmente
determinata in fr. 1'000.--, l'eccedenza dell'anticipo delle spese di fr. 2'000.-- già
versato dovendo essere restituita al reclamante.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.
2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato di fr. 2'000.--. La Cassa del Tribu-
nale penale federale restituirà al reclamante il saldo di fr. 1’000.--.
Bellinzona, 12 gennaio 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Tania Naef
- Amministrazione federale delle contribuzioni
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Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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