Decisione del 16 marzo 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentata dall'avv. Luca Marcellini,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Omissioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)
Ritiro del reclamo
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2016.9
- 2 -
Visti:
- il gravame presentato in data 25 febbraio 2016 da A. avverso la decisione
22 febbraio 2016 del Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
(di seguito: AFC) con la quale è stata respinta la richiesta della reclamante di
procedere all'interrogatorio del signor B., collaboratore di banca C. (act. 1
pag. 5; act. 1.3);
- la missiva 26 febbraio 2016 di questa Corte alla reclamante con la richiesta di
effettuare il versamento di un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 10 marzo 2016
(act. 2);
- lo scritto del 7 marzo 2016 del patrocinatore della reclamante con il quale viene
dichiarato il ritiro del reclamo (act. 3).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 7 marzo 2016 questo
Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura
di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione
delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposi-
zioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale
BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola
messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc-
combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della pro-
cedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali,
elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli
art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/
- 3 -
FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna
2014, n. 46 ad art. 66 LTF).
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, il 17 marzo 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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