Decisione del 2 maggio 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A.,
Ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Designazione di un difensore d'ufficio (art. 33 DPA)
Assistenza giudiziaria gratuita (art. 29 cpv. 3 Cost.)
Ritiro del reclamo
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2017.22 + BP.2017.20
- 2 -
Visti:
- il gravame presentato in data 3 aprile 2017 da A. avverso la decisione 31 marzo
2017 del Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito:
AFC), decisione che respingeva un suo reclamo avverso la reiezione della sua
richiesta di ottenere il gratuito patrocinio nella procedura penale fiscale istruita
nei suoi confronti (incarto BV.2017.22, act. 1.1);
- la missiva 5 aprile 2017 di questa Corte alla reclamante con la richiesta di com-
pilare e ritornare il formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria
entro il 18 aprile 2017 (incarto BP.2017.20, act. 2);
- lo scritto dell’11 aprile 2017 della reclamante con il quale viene dichiarato il ritiro
del reclamo (incarto BV.2017.22, act. 4);
- lo scritto 18 aprile 2017 con cui l’AFC dichiara di rinunciare a presentare osser-
vazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio di questa Corte (incarto BV.2017.22,
act. 7 e 7.1),
- il mancato inoltro da parte della ricorrente del formulario relativo alla richiesta di
assistenza giudiziaria nel termine assegnatole (incarto BP.2017.20, act. 2 e 3).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta dell’11 aprile 2017 questo
Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura
di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione
delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposi-
zioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale
BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
- 3 -
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola
messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc-
combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
- che la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta allo stadio iniziale della
procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali,
elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli
art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/
FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna
2014, n. 46 ad art. 66 LTF);
- che, viste le circostanze del caso concreto, questa Corte ritiene giustificato di
addossare fr. 200.-- di spese giudiziarie alla reclamante, ciò che costituisce il
minimo del tariffario.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.
2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è priva d’oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 2 maggio 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- A.
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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