Decisione del 16 aprile 2019
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Fulvio Pezzati,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,
Controparte
Oggetto Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)
Ritiro del reclamo
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2019.18
- 2 -
Visti:
- il gravame presentato in data 25 marzo 2019 da A. avverso la decisione
21 marzo 2019 della Direzione generale delle dogane con la quale è stato di-
chiarato inammissibile il reclamo contro il rigetto della richiesta di unire l’inchie-
sta penale doganale al procedimento aperto presso il Ministero pubblico del
Cantone Ticino pronunciato dalla Sezione antifrode doganale di Lugano
(v. act. 1 e 1.1);
- la missiva 26 marzo 2019 di questa Corte al reclamante con la richiesta di ef-
fettuare il versamento di un anticipo spese di fr. 2'000.– entro l’8 aprile 2019
(v. act. 2);
- lo scritto del 9 aprile 2019 del patrocinatore del reclamante con il quale viene
dichiarato il ritiro del reclamo (v. act. 3).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 9 aprile 2019 questo Tri-
bunale prende atto del ritiro del reclamo;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura
di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione
delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposi-
zioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale
BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola
messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc-
combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della pro-
cedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali,
elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli
art. 5 e 8 cpv. 1 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/
- 3 -
FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz. 2014,
n. 46 ad art. 66 LTF).
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 16 aprile 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Fulvio Pezzati
- Amministrazione federale delle dogane
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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