Decisione del 25 febbraio 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Patrick Untersee,
Reclamante
contro
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE DFF,
SERVIZIO GIURIDICO DFF,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2019.32
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Fatti:
A. Con decreto penale del 15 agosto 2019, il Dipartimento federale delle finanze
(in seguito: DFF) ha riconosciuto A. autore colpevole di esercizio dell’attività di
commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione
(art. 44 cpv. 1 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]; RS
956.1; in relazione con l’art. 10 della legge sulle borse e il commercio di valori
mobiliari [LBVM]; RS 954.1) e di comunicazione di informazioni false (art. 45
cpv. 1 LFINMA). Oltre che a delle pene pecuniarie, egli è stato condannato al
pagamento di un risarcimento equivalente alla Confederazione di fr. 260’004.–
(v. act. 2.1). Contro tale decreto A. ha fatto opposizione (v. pag. 91 16 e segg.
incarto DFF).
B. Basandosi sul decreto in questione, il DFF, mediante decisione del 13 settem-
bre 2019 (v. act. 2.2), ha disposto il sequestro dei seguenti conti intestati ad A.:
n. 1 presso la banca B., Lugano (a concorrenza di fr. 260'004.–); n. 2 (a con-
correnza di fr. 260'004.–) e n. 3 (a concorrenza di EUR 237'360.–) entrambi
presso la banca C., Lugano.
C. Con reclamo del 19 settembre 2019, pervenuto al DFF il 21 settembre seguente
(v. act. 2.3), A. è insorto contro la predetta decisione dinanzi alla Corte dei re-
clami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che la stessa sia annul-
lata e il sequestro limitato agli averi sulla relazione n. 1 presso la banca B. a
concorrenza di fr. 260'004.–. A titolo subordinato, egli chiede che il sequestro
sia limitato agli averi depositati su una sola delle sue relazioni bancarie, limita-
tamente a fr. 260'004.– (v. act. 1, pag. 9 e seg.).
D. In data 24 settembre 2019 il Capo del Servizio giuridico del DFF ha trasmesso
alla scrivente Corte copia del reclamo interposto, con le proprie osservazioni,
postulando la reiezione del gravame (v. act. 2).
E. Il 25 settembre 2019, il DFF ha trasmesso a questa Corte uno scritto del
24 settembre 2019, con i suoi allegati, ricevuto dal reclamante (v. act. 5).
F. Il 1° ottobre 2019, il DFF ha inoltrato al Tribunale due scritti: uno del Ministero
pubblico ticinese del 23 settembre 2019 e l’altro della banca C. del 24 settembre
2019 (v. act. 7).
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G. Con replica del 3 ottobre 2019, il reclamante ha confermato le proprie conclu-
sioni ricorsuali, dichiarandosi tuttavia disponibile a versare a titolo di garanzia
su un conto del DFF, per l’eventuale risarcimento, la somma di fr. 260'004.–
(v. act. 8).
H. Con duplica del 21 ottobre 2019, il DFF ha chiesto: in via principale, che la
procedura venga sospesa fino al 30 novembre 2019 allo scopo di chiarire le
modalità di un trasferimento a titolo di garanzia da parte del reclamante e per-
mettere la sua effettuazione, ciò che condurrebbe alla levata del sequestro con-
testato; in via subordinata, nel caso in cui la procedura segua il suo corso, che
il reclamo venga respinto, con protesta di tasse, spese e ripetibili (v. act. 10).
I. Con scritto del 30 ottobre 2019, il reclamante, allineandosi con quanto richiesto
dal DFF, ha postulato la sospensione della procedura almeno sino al 30 novem-
bre 2019, allo scopo di chiarire le modalità del trasferimento dell’imposto di
fr. 260'004.– a titolo di garanzia (v. act. 12).
J. Con decreto del 4 novembre 2019, questa Corte ha sospeso la presente proce-
dura sino al 2 dicembre 2019, invitando le parti ad informare il Tribunale
sull’esito delle trattative entro detta data (v. act. 13).
K. Con scritto del 25 novembre 2019, il DFF, alla luce della sentenza del Tribunale
penale federale BV.2019.33 e alla comunicazione del reclamante, secondo la
quale, alla luce di detta sentenza, il predetto non era più disposto a versare
l’importo di fr. 260'004.– a titolo di garanzia su un conto bancario del DFF, ha
informato questa Corte di aver parzialmente levato i sequestri del 13 dicembre
2019, postulando lo stralcio del procedimento sospeso, in quanto ritenuto dive-
nuto privo d’oggetto (v. act. 16).
L. In data 28 novembre 2019, la presente autorità ha riattivato la procedura, invi-
tando le parti ad inoltrare le loro eventuali osservazioni sullo scritto del DFF del
25 novembre 2019, compresa la questione dell’accollamento delle spese
(v. act. 17). Con scritto del medesimo giorno (incrociatosi con quello di questa
Corte), il reclamante ha constatato come la lettera del 25 novembre di cui sopra
“configura acquiescenza, con la conseguente richiesta del signor A. a che non
gli siano attribuite spese e gli siano per contro riconosciute congrue ripetibili”
(v. act. 18).
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M. Con scritto del 29 novembre 2019, trasmesso al reclamante per conoscenza
(v. act. 21), il DFF ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte, senza
formulare ulteriori osservazioni in merito all’accollamento delle spese (v. act.
19).
N. Con lettera del 5 dicembre 2019, trasmessa al DFF per conoscenza (v. act. 22),
il reclamante ha confermato quanto già espresso nel suo scritto del 28 novem-
bre 2019 (v. act. 20).
Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces-
sario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1
1.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e
omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv.
2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità
penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]. Il diritto di reclamo spetta a
chiunque è toccato dall’operazione impugnata o dall’omissione censurata e ha
un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (v. art. 28 cpv.
1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente,
con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello
in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notifica-
zione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana
dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere pre-
sentato a quest’ultimo (v. art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica
l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte,
deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento
(art. 26 cpv. 3 DPA).
1.2 Nel caso di specie, la decisione impugnata emana da un funzionario subordi-
nato al DFF ed è giunta a conoscenza del destinatario in data 16 settembre
2019 (v. act. 1.2). Il reclamo, pur non essendo stato presentato al Capo del
Servizio giuridico del DFF come previsto dall’art. 26 cpv. 2 lett. b DPA, è stato
interposto direttamente alla Corte dei reclami penali entro il termine di tre giorni
previsto dall’art. 28 cpv. 3 DPA, autorità che lo ha trasmesso immediatamente
(anticipandolo per posta elettronica) al DFF conformemente all’art. 28 cpv. 4
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DPA (v. act. 2.3). Il capo del servizio giuridico del DFF ha quindi formulato le
proprie osservazioni, le quali sono state inviate a questa Corte unitamente al
ricorso stesso come previsto all’art. 27 cpv. 3 DPA. Ne consegue che la tempe-
stività del gravame è pacifica.
1.3 Il reclamante, intestatario dei conti oggetto della decisione di sequestro impu-
gnata, ha senza dubbio un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modifica della stessa. La sua legittimazione ad agire è dunque data (art. 28 cpv.
1 DPA).
2. Con decisione del 25 novembre 2019, il DFF, preso atto della sentenza del Tri-
bunale penale federale BV.2019.33 del 18 novembre 2019, che ha statuito
sull’identica problematica oggetto della presente procedura, ha revocato il se-
questro pronunciato il 13 settembre 2019 dei conti n. 2 (conto privato in franchi)
e n. 3 (conto privato in euro) presso la banca C., Lugano, intestati ad A. (v. act.
16.1). Alla luce di ciò, il gravame è divenuto privo d’oggetto.
3. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di
reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tuttavia
non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo
per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia
(v. TPF 2011 25 consid. 3; sentenze del Tribunale penale federale BV.2015.21
del 15 dicembre 2015; BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del
25 luglio 2011 consid. 5 e rinvio). Giusta gli art. 62 e segg. e 71 LTF in relazione
con l’art. 72 PCF, quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse
giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento,
dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle
spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che
termina la lite. In concreto, se il DFF non avesse revocato i sequestri contestati,
avendo il TPF già statuito sulla stessa problematica a sfavore della predetta
autorità in una parallela procedura (v. sentenza BV.2019.33 del 18 novembre
2019), non vi è ragione di ritenere che il ricorso avrebbe qui avuto un diverso
esito.
Ciò constatato, non si riscuotono emolumenti giudiziari. La cassa del Tribunale
restituirà al reclamante l’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. Il DFF
deve versare alla reclamante un'indennità per le spese sostenute ai fini di un
adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Non avendo il patrocinatore del
reclamante presentato una sua nota d'onorario, questa Corte fissa l'onorario
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secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto
2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe-
nale federale [RSPPF; RS 173.713.162]). Giusta l'art. 12 cpv. 1 RSPPF, l'ono-
rario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvo-
cato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata, tenuto pre-
sente che l'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– ed al massimo a
fr. 300.–, come pure che in genere la tariffa oraria applicata dalla Corte dei re-
clami del Tribunale penale federale ammonta a fr. 230.– all'ora (v. decisione del
Tribunale penale federale BH.2012.3 del 6 marzo 201, consid. 10.1 e riferimenti
citati). Nel caso concreto, in applicazione degli art. 10 e 12 cpv. 2 RSPPF, l'in-
dennità è fissata ex bono et aequo a fr. 2’000.– (IVA esclusa, dato che il recla-
mante ha il proprio domicilio all'estero, v. art. 1 cpv. 2 lett. a e 8 cpv. 1 della
legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto; RS.641.20).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è divenuto privo d’oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale restituirà al reclamante
l’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato.
3. Il Dipartimento federale delle finanze verserà al reclamante un importo di
fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 26 febbraio 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Patrick Untersee
- Dipartimento federale delle finanze DFF
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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