Decisione del 3 marzo 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
3. C.,
tutti rappresentati dall'avv. Giuseppe Gianella,
Reclamanti
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,
Ambito di servizio Stupefacenti,
Controparte
Oggetto Omissioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2020.42-44
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Fatti:
A. Il 14 maggio 2019 A., B. e C. sono stati fermati dalle guardie di confine per un
controllo doganale in entrata presso il valico di confine di Chiasso-Strada. Tale
controllo ha permesso di constatare che ognuno di loro trasportava sulla propria
persona EUR 10'000.–, per un totale complessivo di EUR 30'000.–, denaro sul
quale è stata appurata la presenza di tracce di stupefacenti. Le guardie di con-
fine hanno proceduto alla messa al sicuro provvisoria dei valori in questione ex
art. 104 cpv. 1 della legge sulle dogane (LD; RS 631.0) (v. sentenza del Tribu-
nale amministrativo federale A-5346/2020 del 9 dicembre 2020 pag. 2).
B. Il 30 aprile 2020, A., B. e C. hanno inoltrato reclamo ex art. 26 DPA dinanzi al
Capo Ufficio dell’Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), Di-
rezione generale, contro la stessa AFD per denegata e ritardata giustizia, in
ragione della mancata emanazione di una decisione impugnabile in merito alla
messa al sicuro dei loro averi patrimoniali (v. ibidem, pag. 3).
C. Il 29 ottobre 2020, i predetti hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (in seguito: TAF) contro l’AFD per i medesimi motivi di cui
sopra, lamentando di non aver ancora ricevuto alcuna risposta da parte
dell’AFD durante i sei mesi trascorsi dall’inoltro del reclamo. Invocando il loro
stato d’indigenza, essi hanno parimenti postulato la nomina dell’avv. Giuseppe
Gianella quale difensore d’ufficio, chiedendo che le tasse di giustizia, spese e
ripetibili venissero poste a carico dello Stato (v. ibidem, pag. 3).
D. Con sentenza del 9 dicembre 2020, il TAF ha dichiarato il ricorso inammissibile
e trasmesso la causa al Tribunale penale federale per sua competenza (v. ibi-
dem, pag. 9).
E. Con decisione del 12 gennaio 2021, questa Corte ha respinto le domande di
assistenza giudiziaria presentate da A., B. e C. con il loro gravame (v.
BP.2020.104-106).
F. Con risposta del 4 febbraio 2021, l’AFD ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile e, qualora l’autorità adita entrasse nel merito, che lo stesso sia
demandato all’autorità inferiore per decisione (v. act. 8).
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G. Con replica del 18 febbraio 2021, trasmessa all’AFD per conoscenza (v. act.
11), i reclamanti hanno in sostanza confermato le loro conclusioni ricorsuali (v.
act. 10).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. Le infrazioni alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) sono perseguite e
giudicate secondo tale legge e il DPA (v. art. 128 cpv. 1 LD). L'AFD è l'autorità
competente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per le que-
stioni non regolate dal DPA si applica di principio il CPP per analogia (v. DTF
139 IV 246 consid. 1.2).
2.
2.1 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente non impugnabili
giusta l'art. 26 DPA, può essere interposto reclamo presso il direttore o il capo
dell'amministrazione in causa (art. 27 cpv. 1 DPA). La decisione su reclamo può
essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede-
rale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA). Il diritto di reclamo spetta a chiun-
que è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla de-
cisione su reclamo ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA). I reclami per denegata o ritardata giu-
stizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (v. art. 396 cpv. 2 CPP
in relazione con art. 31 cpv. 2 DPA; TPF 2011 163 consid. 1.3; decisione del
Tribunale penale federale BV.2017.23 del 18 luglio 2017 consid. 1.2). Un re-
clamo per denegata o ritardata giustizia presuppone tuttavia che la parte che la
invoca si sia rivolta invano all’autorità affinché statuisca (v. sentenza del Tribu-
nale federale 1B_24/2013 del 12 febbraio 2013 consid. 4 con rinvii).
2.2 In concreto, i reclamanti, nella misura in cui criticano la perdurante assenza di
una decisione di sequestro da parte dell’AFD riguardante le banconote trovate
sulla propria persona e messe al sicuro in occasione del controllo alla frontiera
avvenuto il 14 maggio 2019, hanno un interesse degno di protezione a impu-
gnare tale omissione. Dopo avere a più riprese sollecitato l’evasione della pra-
tica (v. act. 8.5, 8.6 e 8.7), in data 30 aprile 2020 essi hanno inoltrato un reclamo
ex art. 26 DPA al Capo Ufficio dell’AFD (Direzione generale) per denegata e
ritardata giustizia, in ragione della mancata emanazione da parte dell’AFD di
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una decisione impugnabile in merito alla messa al sicuro dei loro valori patrimo-
niali (v. act. 8.9). Non avendo avuto il loro gravame nessun riscontro, essi hanno
interposto un ricorso al Tribunale amministrativo federale per i medesimi motivi,
autorità che, dichiaratasi incompetente, ha trasmesso l’incarto a questa Corte.
Ora, con gli scritti del 9 gennaio (v. act. 8.6) e 24 febbraio 2020 (v. act. 8.7)
nonché con il reclamo del 30 aprile 2020, i reclamanti hanno senz’altro osse-
quiato alla condizione secondo la quale, per poter interporre ricorso contro
un’omissione, occorre aver interpellato invano l’autorità precedente affinché
statuisca. La legittimazione ricorsuale dei predetti è dunque data.
3. Con decisione del 9 novembre 2020, l’AFD, basandosi sull’art. 104 cpv. 4 LD,
ha confiscato i valori patrimoniali dei reclamanti (v. act. 8.16), misura che
quest’ultimi hanno contestato con impugnativa del 10 dicembre 2020 (v. act.
8.17). Alla luce di ciò, il presente gravame è divenuto privo d’oggetto.
4.
4.1 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di
reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tuttavia
non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo
per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia
(v. TPF 2011 25 consid. 3; sentenze del Tribunale penale federale BV.2015.21
del 15 dicembre 2015; BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del
25 luglio 2011 consid. 5 e rinvio). Giusta gli art. 62 e segg. e 71 LTF in relazione
con l’art. 72 PCF, quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse
giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento,
dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle
spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che
termina la lite.
4.2 In concreto, se l’AFD non avesse confiscato, o comunque formalmente seque-
strato, i valori patrimoniali dei reclamanti, questa Corte avrebbe ritenuto che un
lasso di tempo di quasi 18 mesi (dalla loro messa al sicuro sino al ricorso al
TAF) senza una formale decisione impugnabile avrebbe costituito una viola-
zione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. (v. WALDMANN, Commentario basilese, 2015, n. 26
e segg. ad art. 29 Cost.), motivo per cui il gravame avrebbe dovuto essere ac-
colto.
Ciò constatato, non si riscuotono emolumenti giudiziari. La cassa del Tribunale
restituirà ai reclamanti l’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato. L’AFD
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deve versare ai reclamanti un'indennità per le spese sostenute ai fini di un ade-
guato esercizio dei loro diritti procedurali. Il patrocinatore dei reclamanti ha chie-
sto che gli vengano riconosciute ripetibili per un importo di fr. 2'500.– per le
spese legali occasionate dalla presente procedura, la quale gli avrebbe richiesto
un dispendio di sette ore (per esame atti, redazione allegati, colloqui e comuni-
cazioni con i clienti) ad una tariffa oraria di fr. 270.–, importo al quale andrebbero
aggiunte l’IVA e le spese (v. act. 10, pag. 5).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emo-
lumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessa-
rio, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte
rappresentata, tenuto presente che l'indennità oraria ammonta almeno a
fr. 200.– ed al massimo a fr. 300.–, come pure che in genere la tariffa oraria
applicata dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale ammonta a
fr. 230.– all'ora (v. decisione del Tribunale penale federale BH.2012.3 del
6 marzo 201, consid. 10.1 e riferimenti citati). Nel caso concreto, tenuto conto
di quanto precede e dell’assenza di comprovate spese oltre al dispendio lavo-
rativo di sette ore, l’indennità è fissata a fr. 1’610.– (IVA esclusa, dato che i
reclamanti hanno il loro domicilio all'estero, v. art. 1 cpv. 2 lett. a e 8 cpv. 1 della
legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto; RS.641.20).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è divenuto privo d’oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale restituirà ai reclamanti
l’anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.
3. L’Amministrazione federale delle dogane verserà ai reclamanti un importo di
fr. 1’610.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 4 marzo 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Giuseppe Gianella
- Amministrazione federale delle dogane, Ambito di servizio Stupefacenti
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istru-
zione lo ordini (art. 103 LTF).
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