Sentenza del 27 marzo 2019
Corte d’appello
Composizione Giudici penali federali Claudia Solcà,
Presidente del Collegio giudicante,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Rosa Maria Cappa,
Giudice penale federale supplente,
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti A., patrocinato dal difensore d’ufficio avv. Costantino Te-
sta,
Appellante
contro la sentenza SK.2018.3 resa il 27 novembre
2018 dalla Corte penale del Tribunale penale federale
e
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Procuratore federale Sergio Ma-
stroianni,
Opponente
Oggetto
Ricusazione dei Giudici del Collegio giudicante
Ammissibilità dell’appello
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: CA.2019.1
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Visti:
la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, con la quale la Corte penale del
Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole
di partecipazione ad un’organizzazione criminale, sostegno ad un’organizza-
zione criminale, ricettazione nonché ripetuta infrazione alla legge federale sulle
armi, gli accessori di armi e le munizioni (p. 1.100.4 e segg.);
lo scritto del 6 dicembre 2018, mediante il quale A. ha richiesto la motivazione
della sentenza summenzionata, annunciando nel contempo di voler proporre ap-
pello contro la medesima (p. 1.100.84);
la dichiarazione d’appello del 3 gennaio 2019 presentata da A. alla Corte d’ap-
pello del TPF contro la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, la cui ver-
sione motivata, intimata il 13 dicembre 2018, gli è stata notificata il 14 dicembre
2018 (p. 1.100.1 e segg. e 1.100.83);
lo scritto del 9 gennaio 2019, tramite il quale la Presidente della Corte d’appello
ha trasmesso al Tribunale federale, ai sensi dell’art. 91 cpv. 4 CPP, la dichiara-
zione d’appello di cui sopra (p. 2.100.1);
la missiva del 24 gennaio 2019, mediante la quale A. ha chiesto alla Corte d’ap-
pello del TPF una decisione formale in merito all’ammissibilità dell’appello
(p. 2.100.2 e seg.);
lo scritto del 30 gennaio 2019, con il quale la Presidente della Corte d’appello ha
comunicato ad A. di restare in attesa della decisione dell’Alta Corte, essendo il
procedimento pendente dinanzi alla stessa (p. 2.100.6);
il decreto del 30 gennaio 2019, mediante il quale il Tribunale federale ha sospeso
la procedura concernente il ricorso in materia penale presentato il 28 gennaio
2019 da A. (causa 6B_37/2019) avverso la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre
2018, questo sino all’emanazione del giudizio della Corte d’appello (p. 2.100.7 e
segg.);
lo scritto del 6 febbraio 2019, tramite il quale la Presidente della Corte d’appello
ha comunicato l’apertura della causa e la composizione della Corte all’appellante
e al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) (p. 1.200.1 e
seg.);
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la missiva dell’11 febbraio 2019, con la quale A. ha formulato una domanda di
ricusazione della giudice penale federale Claudia Solcà (in seguito: Solcà), Pre-
sidente della Corte d’appello e Presidente del Collegio giudicante, del giudice
penale federale Giorgio Bomio-Giovanascini (in seguito: Bomio-Giovanascini) e
della giudice penale federale supplente Rosa Maria Cappa (in seguito: Cappa)
(p. 10.401.1 e segg.);
le prese di posizione sulla domanda di ricusazione del 13 febbraio 2019 di Bomio-
Giovanascini (p. 10.401.7), del 15 febbraio 2019 di Cappa (p. 10.401.8 e seg.) e
del 22 febbraio 2019 di Solcà (p. 10.401.10 e seg.), trasmesse per conoscenza
all’istante in data 26 febbraio 2019 (p. 10.401.12), con le quali i tre giudici hanno
contestato nella loro integralità i motivi di ricusazione;
le osservazioni del 20 febbraio 2019, presentate su invito del 6 febbraio 2019
della Presidente della Corte d’appello, mediante le quali il MPC sostiene che l’ap-
pello presentato da A. il 3 gennaio 2019, con annuncio d’appello del 6 dicembre
2018, è inammissibile (p. 2.100.11 e seg.; p. 2.100.13 e seg.);
le osservazioni del 19 marzo 2019, con le quali l’appellante, dopo riepilogo della
dottrina e della giurisprudenza, si riconferma nelle proprie allegazioni in merito,
sostenendo ricevibilità e ammissibilità dell’appello interposto, mentre che è rima-
sto silente sulle prese di posizione dei tre membri della Corte sulla domanda di
ricusa (p. 2.100.16 e segg.);
Ritenuto e considerato che:
giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una
persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio
la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del
motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda;
l’art. 59 cpv. 1 CPP prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui
all’art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità
penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù
dell’art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitiva-
mente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giu-
risdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le au-
torità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d’ap-
pello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri
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del tribunale d’appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato
l’intero tribunale d’appello di un Cantone;
in concreto, l’istante invoca i motivi di ricusazione di cui agli art. 56 lett. b e f CPP
per domandare la ricusazione di tre giudici della Corte d’appello del TPF, ragione
per cui la competenza della Corte d’appello è pacifica;
il medesimo Collegio oggetto della domanda di ricusazione può respingerla, se
tale richiesta è abusiva o manifestamente infondata (MOREILLON/PAREIN-REY-
MOND, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2a ediz. 2016, n. 20 ad
art. 59 CPP e riferimenti citati; BOOG, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6
ad art. 59 CPP);
secondo l’art. 56 lett. b CPP, chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se
ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro
di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
giusta l’art. 56 lett. f CPP, chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se, per
altri motivi (rispetto a quelli elencati dalla lett. a ad e di tale disposizione), segna-
tamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo
patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa;
in concreto l’istante ha formulato una domanda di ricusazione ai sensi degli
art. 56 lett. b e f CPP nei confronti dei giudici Solcà, Bomio-Giovanascini e
Cappa, adducendo in particolare le seguenti motivazioni: la Presidente della
Corte d’appello del TPF Solcà, trasmettendo la dichiarazione d’appello del 3 gen-
naio 2019 al Tribunale federale, si sarebbe già espressa in modo manifesto e
pregiudiziale in merito all’ammissibilità del rimedio giuridico presentato e tale de-
cisione di trasmettere la dichiarazione d’appello all’Alta Corte corrisponderebbe,
di fatto, a una chiusura formale del procedimento, di per sé censurabile e motivo
di ricusazione; che la funzione del giudice Bomio-Giovanascini quale Presidente
della Corte dei reclami penali del TPF sarebbe irrimediabilmente inconciliabile
con quella di un giudice d’appello, e ciò richiamata la garanzia di avere un giudice
indipendente e imparziale; e che la presenza nel Collegio giudicante della giudice
supplente Cappa, che in passato è stata istituzionalmente attiva presso il Mini-
stero pubblico della Confederazione, sarebbe problematica e incompatibile con
la garanzia di avere un giudice indipendente e imparziale;
la domanda di ricusazione deve riguardare l’attività di una determinata persona
in un caso concreto oppure sostanziare i motivi di ricusazione per ogni singolo
membro dell’autorità toccata (v. BOOG, op. cit., n. 2 ad art. 58 CPP; sentenze del
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Tribunale penale federale BB.2017.64 del 6 aprile 2017; BB.2012.140 del 26 set-
tembre 2012);
l’istante nella sua richiesta non ha indicato di quale motivo di ricusazione ai sensi
dell’art. 56 CPP si prevale per ogni singolo giudice, limitandosi a illustrare gene-
ricamente i motivi di ricusazione di cui all’art. 56 lett. b e f CPP, senza sostanziarli
nel caso concreto;
la trasmissione della dichiarazione d’appello di A. all’Alta Corte effettuata dalla
Presidente della Corte d’appello non è equiparabile all’emanazione di una deci-
sione che comporta la chiusura formale del procedimento nei confronti dell’ap-
pellante; nel caso di specie l’esito della procedura non è predeterminato, essendo
affidato ad una Corte composta da tre giudici (v. DTF 116 Ia 135 consid. 3b).
l’art. 55 cpv. 3 LOAP prevede espressamente che i giudici della Corte dei reclami
penali prestino il proprio concorso nella Corte d’appello;
l’essere stato attivo presso il pubblico ministero, senza tuttavia occuparsi perso-
nalmente della presente causa, non costituisce motivo di ricusa per il giudice
(v. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz.
2014, n. 17 ad art. 56 CPP e riferimenti citati; sentenza del Tribunale penale fe-
derale BB.2017.77 dell’8 giugno 2017 consid. 2.2);
i giudici Solcà, Bomio-Giovanascini e Cappa non si sono mai occupati in altra
veste della presente causa;
visto quanto precede, la domanda di ricusazione formulata nei confronti dei giu-
dici Solcà, Bomio-Giovanascini e Cappa, nella misura in cui è ricevibile, è re-
spinta in quanto manifestamente infondata;
giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento;
la Corte d’appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione relativi
alle sentenze della Corte penale del TPF (v. art. 38a e segg. LOAP);
l’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comu-
nicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1
CPP);
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dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale
annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d’appello (art. 399 cpv. 2 CPP);
la parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta
d’appello al tribunale d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza
motivata (art. 399 cpv. 3 prima frase CPP);
entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d’appello, le altre parti possono
per scritto chiedere che non si entri nel merito, motivando la propria istanza
(art. 400 cpv. 3 lett. a CPP);
il tribunale d’appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell’appello
quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che l’annuncio o la dichia-
razione d’appello è tardiva o inammissibile (art. 403 cpv. 1 lett. a CPP);
il tribunale d’appello offre alle parti l’opportunità di pronunciarsi (art. 403 cpv. 2
CPP);
se non entra nel merito dell’appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti
con decisione motivata (art. 403 cpv. 3 CPP);
in concreto, l’appellante sostiene che avverso la sentenza del 27 novembre 2018
sarebbe senz’altro dato il rimedio dell’appello ex art. 398 e segg. CPP: in ambito
federale fino al 31 dicembre 2018 le parti non avevano la possibilità pratica di
esercitare tale rimedio procedurale, siccome dal profilo dell’organizzazione giu-
diziaria la Corte d’appello non era ancora stata istituita; tale lacuna sarebbe però
stata colmata con la modifica del 17 marzo 2017 della LOAP, sicché a far tempo
dal 1° gennaio 2019 non vi sarebbe più alcuna impossibilità, per i procedimenti
pendenti, di beneficiare del rimedio ordinario dell’appello che il CPP prevedeva
sin dalla sua adozione (p. 2.100.2);
il MPC, da parte sua, contesta la competenza della Corte d’appello del TPF a
trattare il presente caso, sostenendo che solo sarebbe aperta la via del ricorso al
Tribunale federale (p. 2.100.14);
occorre innanzitutto evidenziare che, con la modifica della LOAP del 17 marzo
2017 relativa alla creazione della nuova Corte d’appello federale, il legislatore
non ha previsto disposizioni di diritto intertemporale (v. RU 2017 5769);
in assenza di tali disposizioni, la sola norma transitoria logicamente applicabile,
sia sistematicamente che teleologicamente, è quella contenuta nell’art. 453
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cpv. 1 CPP, con cui, secondo la dottrina, “si introduce, provvidamente, una regola
chiara, valida per tutte le parti interessate, evitando che una parte possa deter-
minare la procedura applicabile a dipendenza del momento in cui presenta il ri-
corso” (CATENAZZI, in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda (ed.), Co-
dice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 1 ad art. 453 CPP),
garantendo quindi la certezza del diritto;
argumentum e contrario è del resto anche quanto previsto all’art. 454 cpv. 1 CPP,
dove il legislatore conferma che il crinale fra vecchio e nuovo diritto è esclusiva-
mente la data di emanazione della decisione;
la soluzione invocata dall’appellante di garantire la via dell’appello contro le de-
cisioni della Corte penale del TPF pronunciate prima dell’entrata in vigore della
modifica del 17 marzo 2017 creerebbe evidenti problemi sia di disparità di tratta-
mento, con riferimento ad altre sentenze pronunciate nel 2018 e non ancora mo-
tivate, che di certezza del diritto, data l’impossibilità di fissare un termine preciso
a partire dal quale la soluzione proposta sarebbe attuabile;
in realtà, ciò che conta non è l’esistenza potenziale dell’istituto dell’appello giusta
il CPP, ma l’esistenza sostanziale ed effettiva dello stesso, la quale può solo
derivare, vista la ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni ex
art. 123 cpv. 1 e 2 Cost., da un combinato disposto fra normative processuali ed
organizzative, ossia fra CPP e LOAP;
l’appello in sede federale, per volontà del legislatore, esiste solo dal 1° gennaio
2019;
giusta l’art. 453 cpv. 1 CPP, i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata
in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità compe-
tenti in virtù di tale diritto;
in base al testo chiaro della legge, nonché alla giurisprudenza e alla dottrina
(v. sentenza del Tribunale federale 1B_323/2011 del 13 settembre 2011 con-
sid. 1.2; USTER, Commentario basilese, op. cit., n. 1 ad art. 453 CPP; SCHMID/JO-
SITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018,
n. 1 ad art. 453 CPP; SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozes-
sordnung, 2010, n. 283), a livello di diritto intertemporale è decisivo il momento
di emanazione della decisione, in casu il 27 novembre 2018;
la Corte penale del TPF era dunque impossibilitata a procedere secondo
l’art. 399 cpv. 2 CPP, come richiesto dall’appellante;
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la modifica del 17 marzo 2017 della LOAP, che prevede l’introduzione dell’ap-
pello anche nella giurisdizione penale federale, non era quindi applicabile perché
entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 2019;
nulla mutano a quanto esposto sopra le opposte considerazioni formulate nello
scritto del 19 marzo 2019 di A. (p. 2.100.16 e segg.);
la presente autorità non entra di conseguenza nel merito dell’appello;
l’appellante, risultando soccombente data l’inammissibilità del suo gravame,
deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 59 cpv. 4 e 428 cpv. 1 CPP);
una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, fissata in applicazione degli art. 5 e 7bis del
regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripeti-
bili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF;
RS 173.713.162), è posta a suo carico.
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Per questi motivi, la Corte d’appello pronuncia:
1. La domanda di ricusazione è respinta.
2. L’appello contro la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 resa dalla Corte
penale del Tribunale penale federale è inammissibile.
3. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico dell’appellante.
In nome della Corte d’appello
del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Comunicazione a:
- Avv. Costantino Testa
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Ma-
stroianni
- Corte penale del Tribunale penale federale (brevi manu)
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d’esecuzione
Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte d’appello del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF).
Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 27 marzo 2019
Full & Egal Universal Law Academy