Sentenza del 25 settembre 2020
Corte d’appello
Composizione Giudici
Claudia Solcà, Presidente del Collegio giudicante,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Andrea Blum,
Cancelliera Leda Ferretti
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
appellante / pubblica accusa
A.,
difeso dall'avv. Filippo Gianoni, via Visconti 5, casella
postale 1018, 6501 Bellinzona,
appellato / imputato
Oggetto
Appello (art. 398 CPP)
Appello (integrale) del 12 novembre 2019 contro la
sentenza della Corte penale del Tribunale penale
federale SK.2019.31 del 16 settembre 2019
Tentata infrazione alla Legge federale sul materiale
bellico
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: CA.2019.28
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Fatti:
A. Istoriato dei fatti e giudizio di prima istanza
A.1. Con decreto d’accusa del 28 marzo 2019 (MPC pag. 03-00-0011 e segg.) il Mi-
nistero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha ritenuto A. autore
colpevole di tentata infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33
cpv. 1 lett. a LMB in comb. con l’art. 17 cpv. 1 LMB e art. 13 cpv. 1 OMB e art. 22
cpv. 1 CP) per la seguente fattispecie:
“In data 14 febbraio 2018 B., dichiarante professionale presso la società di spedizioni e
trasporti internazionali C. Sagl di Y., ha annunciato in arrivo a Chiasso (TI) due invii
di parti di aereo e parti di elicotteri dalla società D. S.R.L. La dichiarante ha dichiarato
gli invii per l’immissione in libera pratica definitiva, esenti da permesso. Gli invii erano
scortati dai documenti di transito n. 1 e n. 2. Le merci erano destinate alla società im-
portatrice E. Ltd (TI), di cui l’imputato risulta essere l’amministratore unico. Le merci
oggetto dei due invii consistevano in due elicotteri Agusta
Bell AB 212 ASW (numero di serie n. 3 e n. 4), entrambi privi di motore e di compo-
nenti dinamici. L’ispettorato doganale Mendrisiotto, dopo essersi consultato con la Se-
greteria di Stato dell’economia SECO, ha bloccato l’importazione. Gli accertamenti
esperiti presso la SECO hanno confermato che i due
elicotteri Agusta BelI AB 212 ASW (Anti Submarine Warefare), progettati a fini di com-
battimento, concepiti specificatamente per essere impiegati nella lotta antisommergibile
e antinave e utilizzati dalla Marina militare italiana, sono da considerarsi materiale
bellico ai sensi dell’art. 5 della legge federale sul materiale bellico (LMB), i quali
rientrano nella categoria KMJO lettera b dell’allegato i dell’ordinanza sul mate-
riale bellico (0MB), la cui importazione in Svizzera presuppone un’autorizzazione
rilasciata dalla SECO. L’imputato, in qualità di amministratore unico della società
importatrice E. Ltd (TI), non ha fatto domanda alla SECO di rilascio della necessa-
ria autorizzazione di principio ai sensi dell’art. 9 cpv. I LMB per l’importazione dei
citati elicotteri considerati materiale bellico. L’imputato, con l’agire sopradescritto,
voleva importate in Svizzera, senza la necessaria autorizzazione, materiale bellico
ai sensi degli’art. 5 LMB, tuttavia il risultato necessario alla consumazione del
reato non si è realizzato in quanto la merce è rimasta bloccata in dogana.”
Il MPC ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere
da CHF 30.00 cadauna, ammontante a CHF 600.00, (pena complementare alla
pena inflittagli con sentenza del 20.10.2017 dal Tribunale penale federale) so-
spesa per un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di CHF 100.- (in caso di
mancato pagamento tramutata in una pena detentiva sostitutiva di 3 giorni). Dopo
avere evidenziato che giusta l’art. 38 LMB viene ordinata la confisca del materiale
bellico in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore
impiego conforme al diritto, il MPC ha proposto che “i due elicotteri Agusta Bell
AB212 ASW messi al sicuro dall’Amministrazione federale delle dogane AFD in
data 15 febbraio 2018 sono restituiti, una volta cresciuta in giudicato la presente
decisione, alla ditta esportatrice D. S.r.l., contro ricevuta”.
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A.2. Il 18 aprile 2019 A., per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto opposizione
al summenzionato decreto d’accusa (MPC pag. 21-00-0001). Ritenendo l’assun-
zione di ulteriori prove non necessaria, in data 9 maggio 2019 il MPC lo ha con-
fermato e ha trasmesso gli atti del procedimento al Tribunale penale federale (di
seguito: TPF) ai fini della procedura dibattimentale (TPF pag. 2.100.001 - 002).
A.3. Con sentenza SK.2019.31 del 16 settembre 2019 (MPC pag. 2-930-001 e segg.)
la Corte penale del TPF ha prosciolto A. dall’accusa di tentata infrazione alla
Legge federale sul materiale bellico e ha ordinato il dissequestro delle celle di
elicottero. Le spese procedurali sono state poste a carico della Confederazione,
tenuta a rifondere a A. fr. 14'698.80 a titolo di ripetibili.
B. Procedura di appello
B.1. Contro la sentenza della Corte penale il 18 settembre 2019 il MPC ha inoltrato
annuncio d’appello (CAR pag. 1.100.028 - 029). Dopo ricezione della motiva-
zione scritta in data 28 ottobre 2019 il MPC ha presentato, il 12 novembre 2019,
dichiarazione d’appello contro l’intera sentenza di primo grado, postulandone la
seguente modifica (CAR pag. 1.100.038 - 040):
1. Modifica del dispositivo n. 1 della sentenza:
1.1. A. è condannato per tentata infrazione alla legge federale sul mate-
riale bellico (art. 33 cpv. 1 lett. a LMB in comb. con l’art. 17 cpv. 1
LMB e art. 13 cpv. 1 OMB e art. 22 cpv. 1 CP).
1.2. A. è condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a CHF
30.00 cadauna, ammontante a CHF 600.00. L’esecuzione della pena
pecuniaria viene sospesa per un periodo di prova di 3 anni. Pena
complementare alla pena inflitta con sentenza del 20.10.2017 dal Tri-
bunale penale federale.
1.3. A. è inoltre condannato a una multa di 100.00 CHF; in caso di man-
cato pagamento intenzionale viene condannato ad una pena deten-
tiva sostitutiva di 3 giorni.
2. Modifica del dispositivo n. 2:
I due elicotteri Agusta Bell AB212 ASW messi al sicuro dall’Amministrazione
federale delle dogane AFD in data 15 febbraio 2018 sono restituiti alla ditta
esportatrice D. S.r.l., o all’imputato, previa presentazione di una valida auto-
rizzazione all’importazione rilasciata dalla SECO.
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3. Modifica del dispositivo n. 3:
Le spese procedurali sono a carico di A.
4. Modifica del dispositivo n. 4:
Il dispositivo n. 4 viene a cadere in quanto ad A. non vengono riconosciute
spese per ripetibili.
B.2. Con decreto sulle prove del 20 dicembre 2019 è stata ordinata l’audizione in qua-
lità di testimoni, di G. – già pilota collaudatore di J. e perito incaricato dalla Se-
greteria di Stato dell’economia (di seguito: SECO) – e di dott. Ing. F. – laureato
in ingegneria aeronautica con maturata esperienza nel campo degli aerei militari
e consulente della difesa (CAR pag. 6.400.001). Con un ulteriore decreto sulle
prove del 21 luglio 2020 è stata ordinata l’ispezione oculare delle due celle d’eli-
cottero depositate presso il deposito franco doganale di U. e l’audizione in qualità
di testimone di H. – funzionario della SECO.
B.3. Nonostante il termine impartito del 31 luglio 2020 le parti non hanno presentato
istanze probatorie (CAR pag. 6.400.002 – 003).
B.4. Il 21 luglio 2020 la Direzione del procedimento ha chiesto al MPC se le due celle
d’elicottero depositate presso il Punto franco doganale di Chiasso fossero state
poste sotto sequestro ai sensi del CPP o di un’altra base legale e, in caso affer-
mativo, chi avesse ordinato il sequestro. È inoltre stato chiesto chi si fosse as-
sunto i costi del deposito e il loro ammontare (CAR pag. 3.101.001). Il 24 luglio
2020 il MPC ha comunicato di non avere ordinato il sequestro dei due elicotteri
in questione e di non averne mai proposto il dissequestro; ha poi aggiunto di non
essere a conoscenza di chi avesse, sino ad oggi, pagato i costi di deposito e del
loro ammontare (CAR pag. 4.101.004).
B.5. I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti a Bellinzona, nell’aula penale del
Tribunale penale federale, dal 6 al 7 agosto 2020, alla presenza del MPC e di A.,
rappresentato dall’avvocato Filippo Gianoni. Sono stati sentiti l’accusato, sulla
sua situazione personale e sul capo di imputazione e, come testimoni, nell’ordine:
G., F. e H. (il primo e l’ultimo con l’ausilio di un interprete per la lingua tedesca).
L’ispezione oculare delle due celle di elicottero si è svolta al Punto franco di
Chiasso il pomeriggio del 6 agosto 2020, alla presenza della Corte, delle Parti,
dei tre testimoni e dell’interprete per la lingua tedesca. Con requisitoria ed arringa
le parti hanno confermato le rispettive conclusioni e l’imputato ha avuto l’ultima
parola, sostenendo la propria innocenza.
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B.6. Al termine dell’arringa l’avvocato Filippo Gianoni ha presentato la propria nota
d’onorario. Al termine dei dibattimenti la Corte ha avvertito le parti che la sentenza
sarebbe stata comunicata successivamente.
B.7. La sentenza è infine stata comunicata in pubblica udienza il 25 settembre 2020
(CAR pag. 1.) e il dispositivo consegnato alle parti seduta stante.
La Corte d’appello considera:
I. Procedura
1. Ricevibilità
Sia l’annuncio d’appello del 18 settembre 2019 che la dichiarazione d’appello del
12 novembre 2019 sono stati presentati tempestivamente (art. 399 cpv. 1-3 CPP;
cfr. CAR pag. 1.100.028 - 029 e pag. 1.100.038 - 040). L’appello è stato proposto
contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.31
del 16 settembre 2019 che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). Con
questa sentenza l’imputato è stato prosciolto dall’accusa di tentata infrazione alla
Legge federale sul materiale bellico (art. 33 cpv. 1 lett. a LMB in comb. con
l’art. 17 cpv. 1 LMB e art. 13 cpv. 1 OMB e art. 22 cpv. 1 CP). Il perseguimento e
il giudizio delle infrazioni alla LMB soggiacciono alla giurisdizione penale federale
(art. 40 cpv. 1 LMB, art. 23 cpv. 2 CPP). Il Ministero pubblico della Confedera-
zione è legittimato a presentare appello in virtù dell’art. 381 cpv. 1 CPP. La pub-
blica accusa non deve quindi giustificare l’esistenza di un interesse effettivo –
considerato dato già solo in virtù del principio della verità materiale che regge la
sua azione – e può intervenire qualora ritenga che la sentenza non rispetti il diritto
penale materiale o formale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar
zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2. ed. 2014, n. 2 ad art. 122 CPP;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed. 2005,
n. 19, pag. 473). La Corte d’appello del Tribunale penale federale è quindi com-
petente per giudicare il presente appello (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP, art. 33 lett. c,
art. 38a e art. 38b LOAP).
Tutti i presupposti processuali sono adempiuti e non vi sono impedimenti a pro-
cedere. Ne consegue che l’appello è ricevibile.
2. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello
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2.1.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare
per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado
ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della
sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo
grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un
nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di se-
conda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a
criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova
decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio
libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 con-
sid. 2.1 con riferimenti ivi citati, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio
2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di pro-
cedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, n. 7 ad art. 398,
pag. 777).
2.1.2 L’appello è stato proposto contro la sentenza della Corte penale del Tribunale
penale federale SK.2019.31 del 16 settembre 2019. Si tratta di un appello sull’in-
tera sentenza (v. dichiarazione d’appello, CAR pag. 1.100.039), vale a dire che i
punti contestati della sentenza impugnata non riguardano soltanto la colpevo-
lezza e la commisurazione della pena, ma anche le conseguenze in materia di
spese, indennità e riparazione del torto morale. L’imputato, prosciolto in primo
grado, non ha evidentemente presentato appello incidentale.
2.2 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura
preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Le assunzioni di
prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: (a.) sono
state violate norme in materia di prova; (b.) sono state incomplete; (c.) i relativi
atti appaiono inattendibili. D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso
assume le necessarie prove supplementari (art. 389 CPP). Per l’accertamento
della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. I fatti irrilevanti, manifesti, noti
all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto
di prova (art. 139 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 139 CPP consente, in una certa misura,
una valutazione anticipata delle prove, in particolare per motivi di economia pro-
cessuale. Alcuni fatti non devono infatti essere provati o possono essere consi-
derati già provati prima del procedimento.
2.3. Giusta l’art. 343 cpv. 3 CPP, applicabile anche alla procedura di appello per ef-
fetto del rinvio dell'art. 405 cpv. 1 CPP, il giudice deve procedere all’assunzione
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diretta delle prove laddove la conoscenza diretta di mezzi di prova appaia neces-
saria per la pronuncia della sentenza (cfr. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.1, con
rinvii). L'assunzione diretta di mezzi di prova è necessaria ai sensi dell'art. 343
cpv. 3 CPP se può influire sull'esito del procedimento.
2.4 Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi
anche su prove indirette (sentenza TF 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 con-
sid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da
determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico
ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, in-
dicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possi-
bilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto
obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova
indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del Tribu-
nale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del
15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano
contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è suffi-
cientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti
ritenuti nell’atto d’accusa (DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).
2.4.1 Giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempi-
mento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più fa-
vorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio
costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1
Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU).
2.4.2 Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica
che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie
più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del ma-
teriale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel
modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia
sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disat-
teso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale
e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'im-
putato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii).
II. Nel merito
1. Situazione personale dell’imputato
1.1 L’imputato, cittadino svizzero, è nato il (…) a V. ed è domiciliato a W. Al dibatti-
mento ha riferito di essersi sempre occupato di moto, macchine, barche, elicotteri
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ed aerei, acquisendo in questo modo buone conoscenze di meccanica nono-
stante non abbia mai studiato ingegneria. Egli commercia in elicotteri da
trent’anni e nel 1998 ha fondato la società E. Ltd. con sede Z. di cui è ammini-
stratore unico.
1.2 Per quanto qui di interesse si osserva che dall’estratto del casellario giudiziale
svizzero del 17 luglio 2020 (CAR pag. 6.301.002), a carico di A. risulta una con-
danna a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, so-
spesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, complementare alla
sentenza del Kreispräsident X., per titolo di infrazione alla Legge federale sul
controllo dei beni a duplice impiego, inflittagli il 20 ottobre 2017 dal TPF per avere
esportato verso gli Emirati Arabi Uniti, senza autorizzazione, 12 confezioni con-
tenenti accessori per l’attrezzatura subacquea. Egli è invece stato assolto dall’ac-
cusa di infrazione alla Legge federale sul materiale bellico per avere fatto transi-
tare verso l’Iran, senza autorizzazione, 50 mirini telescopici (cfr. sentenza
SK.2016.10 del 20 ottobre 2017).
2. Inchiesta penale
2.1 In data 14 febbraio 2018, B., dichiarante professionale presso la società di spe-
dizioni e trasporti internazionali C. Sagl di Y., annunciava all’ufficio doganale di
Chiasso l’arrivo di due invii di parti di elicottero per l’immissione in Svizzera in
libera pratica definitiva, esenti da permesso. Tali invii, provenienti dalla società
D. S.r.l., e destinati alla ditta importatrice E. Ltd di Z., erano scortati dai documenti
di transito n. 1 e n. 2 e consistevano, più precisamente, in due elicotteri privi di
motore e componenti dinamiche.
Il 15 febbraio 2018 l’Amministrazione federale delle dogane (di seguito: AFD) se-
gnalava il caso alla SECO chiedendo informazioni in merito all’eventuale obbligo
di autorizzazione all’importazione delle due celle di elicottero ai sensi della LMB
(MPC pag. 05-00-0005). Il giorno successivo la SECO, nella persona del colla-
boratore H., esortava l’AFD a bloccare la merce in attesa di accertamenti (MPC
pag. 05-00-0005 - 0006 e 05-00-0022). Con e-mail del 20 febbraio 2018 la colla-
boratrice SECO N., comunicava all’AFD che, sulla scorta dei documenti e delle
fotografie ricevuti e analizzati, i due elicotteri in questione, del modello Agusta-
Bell AB 212 ASW, rientravano nella categoria KM 10 lett. b dell’allegato 1
all’OMB. Trattandosi quindi di materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB, qualora
la merce non fosse stata dichiarata correttamente, all’AFD si apriva la via della
denuncia penale (MPC pag. 05-00-0024).
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In data 7 marzo 2018 l’AFD presentava al MPC denuncia nei confronti di B. per
avere compilato una dichiarazione inesatta a fronte del materiale bellico destinato
all’importazione (MPC pag. 05-00-0001 - 0002).
2.2 Sulla base del rapporto dell’8 marzo 2018 dell’ing. G., redatto a seguito dell’ispe-
zione degli elicotteri avvenuta al Punto franco di Chiasso il 5 marzo 2018 (“Ak-
tennotiz”, MPC pag. 18-01-0145 e segg.), il 20 agosto 2018 la SECO emanava
la propria decisione di classificazione (“Einstufungsentscheid SECO”, MPC pag.
18-01-0175 - 0176, traduzione in lingua italiana del 31.01.2019, MPC pag. 23-
00-0001 - 0003) secondo cui le due celle di elicottero in questione sono conside-
rate materiale bellico e pertanto soggette all’obbligo di autorizzazione per l’impor-
tazione ai sensi della LMB. Nella sua decisione la SECO stabiliva che gli elicotteri
ispezionati erano degli “Agusta-Bell AB 212 ASW, progettati nel modello in que-
stione in particolare per fini di combattimento e in uso presso la Marina Militare
Italiana” (MPC pag. 23-00-0001) classificandoli come “materiale bellico e compo-
nenti appositamente progettati secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a e l’arti-
colo 5 capoverso 2 LMB i.c.d. con l’articolo 2 e l’allegato 1 OMB (KM 10)” che
alla lettera KM 10a comprende aeromobili da combattimento e elicotteri da at-
tacco, nonché i relativi componenti appositamente progettati (MPC pag. 23-00-
0001).
2.2.1. Nel proprio rapporto (“Aktennotiz”, MPC pag. 18-01-0145 e segg.) G. conclude
che gli elicotteri sono del tipo AB 212 ASW, versione militare degli elicotteri civili
AB 212. Il modello, il numero di serie, come anche il numero di serie militare
sarebbero chiaramente visibili dalle targhette applicate sugli elicotteri; anche il
numero di serie militare e quello d’immatricolazione militare sarebbero ancora
visibili sotto le strisce di vernice rossa che si possono vedere sulle due celle.
G. ha inoltre fornito una descrizione delle modifiche strutturali che caratterizzano
la versione AB 212 ASW rispetto a quella civile. Per quanto riguarda le condizioni
attuali degli elicotteri, nel rapporto si legge che tutte le componenti dinamiche
degli elicotteri (pale, turbine, albero rotore) sarebbero state rimosse. L’avionica
non sarebbe più presente, ad esclusione di due vecchie radio e parti di sistemi
d’arma. Su entrambi i lati degli elicotteri potrebbe essere ancora collegato un
missile. Si tratterebbe tuttavia di una vecchia spina difficilmente utilizzabile. An-
che il radar marino sarebbe stato rimosso. Più precisamente, dalla cabina di pi-
lotaggio dell’elicottero con numero di serie n. 3 sarebbero stati rimossi tutti gli
strumenti, l’avionica e i sistemi d’arma. Nell’altro elicottero (con il numero di serie
n. 4) sarebbero ancora presenti alcuni vecchi strumenti, utilizzati anche nella ver-
sione civile, che però non sarebbero più funzionanti. Nella cella dell’elicottero con
il numero di serie n. 4 sarebbe ancora visibile un pannello di comando delle armi.
Su questo punto G. ha però precisato che si tratterebbe di un semplice interrut-
tore ON/OFF. Per quanto riguarda il rinforzo strutturale di 5’080kg, l’esperto ha
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illustrato che questa caratteristica non sarebbe specifica della versione militare,
considerato che anche la versione civile presenta lo stesso peso al decollo. Al
quesito di sapere come l’elicottero fosse stato costruito ed equipaggiato “nel suo
stato originale”, G. ha elencato le sue principali caratteristiche rispetto alla ver-
sione civile: “Sonar ASQ-18 zur Ortung von U-Booten, Torpedo MARK 46 zur
Bekämpfung von U-Booten, Manuelle Luft-Boden Lenkwaffe AS-12 zur
Bekämpfung von Überwasserzielen, Radar in Dome über Cockpit zur Ortung von
Überwasserzielen, Zusätzliche verstärkte Hardpoints für Waffenträger” . Interro-
gato invece sull’attuale equipaggiamento degli elicotteri, egli ha dichiarato: “Alle
Waffensysteme, Feuerleitsysteme und Systeme für die Waffenbedienung sind
komplett ausgebaut. Die vorhandenen Kabel und Anschlüsse sind bei einer neu-
erlichen Integration der Waffensysteme nicht mehr brauchbar, da kaum identifi-
zierbar ist, wozu die diversen Kabel dienen. Für einen neuerlichen Einbau eines
Waffensystems wären die detaillierten Pläne des Waffensystems und des Heli-
kopters sowie die ICD (Interface Control Document) zwischen den verschiedens-
ten Systemen notwendig. Nur einige vorhandene Kabel und Anschlüsse sind von
keinem Nutzen ”. Richiesto di esprimersi in merito agli allacciamenti esterni per
missili e siluri, G. ha spiegato che: “Für die Intergration einer Lenkwaffe ist der
Stecker nicht entscheidend, sondern das Wissen wie und welche Information
vom Waffenrechner auf die Lenkwaffe zu übertragen ist. Ausserdem wäre der
Stecker kaum mehr brauchbar, da er zum heutigen Standard des MIL Busses
1553 nicht kompatibel ist. ” Egli ha infine aggiunto: “Um diese Helikopter wieder
Flugtauglich zu machen (noch ohne Waffensysteme), ist ein sehr grosser Auf-
wand notwendig, welcher kostenmässig in der Grössenordnung eines neuen zi-
vilen Helikopters liegen dürfte. Die gesamte Avionik, die dynamischen Teile, die
Triebwerke und die Verkabelung sind nicht mehr zu gebrauchen und müssen to-
tal revidiert werden. Ebenso muss abgeklärt werden, welche Reparaturen die
Zelle selbst noch benötigt (Korrosion, Risse, Verbiegungen etc.). Eine zusätzli-
che Integration von Waffensystemen ist ebenfalls sehr anspruchsvoll, sind die
Waffensysteme nicht “Einzelsysteme” sondern sie sind zusammen mit dem Heli-
kopter als Gesamtsystem zu betrachten (Struktur, Verbindung mit Autopiloten,
Integration der Waffensysteme ins Cockpit, etc.). Eine korrekte und effiziente In-
tegration ist kaum möglich ohne die Unterstützung des Originalherstellers dieses
Helikopters (Leonardo) ”.
2.2.2. Secondo la decisione di classificazione della SECO (Einstufungsentscheid
SECO”, MPC pag. 18-01-0175 - 0176, traduzione in lingua italiana del
31.01.2019, MPC pag. 23-00-0001 - 0003) al momento dell’ispezione “entrambi
gli elicotteri presentavano sopra la cabina di pilotaggio un dispositivo chiara-
mente riconoscibile con un’iscrizione, dentro il quale era stato montato il radar”
poi rimosso nel caso dell’elicottero con il numero di serie n. 3. “Su entrambi gli
AB 212 ASW erano presenti i ganci di ancoraggio chiaramente visibili all’esterno
- 11 -
della cellula. Inoltre è stato riscontrato che entrambi gli elicotteri presentano punti
di ancoraggio e anche gli allacci necessari per il comando elettronico delle armi
dalla cabina di pilotaggio, che servono per l’impiego di siluri e razzi. Alcune parti
degli interni sono state rimosse, altre sono ancora presenti (parti della strumen-
tazione, allacci esterni per siluri e missili, pannello armi). I motori e le pale dei
rotori sono stati rimossi” (MPC pag. 23-00-0002). Per quanto concerne l’elicottero
con il numero di serie n. 3 (immatricolazione della Marina Militare Italiana), la
cabina di pilotaggio si presentava in cattive condizioni, ma molti cavi, compresi i
punti di ancoraggio per le armi, erano ancora presenti e da questo elicottero sa-
rebbe stato possibile lanciare in mare un sonar per la localizzazione dei sottoma-
rini direttamente dalla cabina. Per quando riguarda invece l’elicottero con il nu-
mero di serie n. 4, la cabina di pilotaggio si presentava in condizioni migliori, an-
che se non adatte all’impiego, e l’aeromobile disponeva di un transponder militare
(“Mode 4”). Per la SECO quindi, con riferimento alle conclusioni peritali, i due
elicotteri in questione potrebbero essere nuovamente impiegati soltanto a fronte
di un onere notevole, ciò che sarebbe tuttavia irrilevante ai fini della loro classifi-
cazione.
2.3. Con decreto del 4 settembre 2018 l’istruzione penale aperta il 18 giugno 2018
nei confronti di B. per titolo d’infrazione alla Legge federale sul materiale bellico
(MPC pag. 01-00-0001) è stata estesa ad A. per il medesimo titolo di reato (MPC
pag. 01-00-0002).
2.4 Nell’interrogatorio del 10 ottobre 2018 (MPC 13-02-0001 e segg.), svolto dalla
Polizia giudiziaria federale su delega del MPC, A. ha dichiarato che i due elicotteri
in questione, precedentemente in uso alla Marina Militare Italiana, erano stati
messi in vendita dal Governo italiano nel giugno 2016 tramite gara pubblica sul
sito www.O.it. A. ha spiegato di avere visionato gli elicotteri a fine giugno 2016
presso la base della Marina Militare Italiana a La Spezia unitamente al signor K.,
titolare dell’omonima società, manifestando il suo interesse per un lotto di 5 eli-
cotteri. Si sarebbe trattato di elicotteri civili AB 212, dotati di motori Pratt & Whit-
ney PT 6-Twin-pac, e dai quali erano stati rimossi tutti gli apparecchi elettronici e
tutti i cablaggi un tempo utilizzati a scopi militari. A fine febbraio 2018 la E. Ltd
avrebbe acquistato dalla D. S.r.l. i 5 elicotteri appena menzionati. A. avrebbe
quindi incaricato la società C. Sagl di occuparsi della procedura di importazione
in Svizzera, indicando che si trattava di materiale civile. Sia nella documentazione
del bando di vendita che in quella dell’acquisto gli elicotteri sarebbero sempre
stati definiti come AB 212 e non come AB 212 ASW. Su questo punto, facendo
riferimento all’attestazione fornita dalla Marina Militare Italiana, A. ha precisato
che il “materiale ASW” sarebbe stato completamente rimosso. Egli ha poi riferito
di avere già importato nel corso del 2017 parti di elicotteri, tra cui motori, turbine
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civili e altro, ma non materiale bellico, e che alcuni di quei pezzi potrebbero es-
sere montati sugli elicotteri in questione. La destinazione degli elicotteri non sa-
rebbe ancora stata stabilita anche se A. ha parlato di possibile utilizzo delle due
celle per set cinematografici o come pezzi di ricambio.
2.5 Mentre l’istruzione penale nei confronti di B. è sfociata in un decreto d’abbandono
– avendo il MPC ritenuto che la donna avesse promosso tutte le verifiche che si
potevano pretendere nella sua funzione di dichiarante doganale ai fini di una cor-
retta compilazione della documentazione doganale (MPC pag. 03-00-0003 e
segg.) – con decreto d’accusa del 28 marzo 2019 il MPC ha dichiarato A. colpe-
vole di tentata infrazione alla Legge federale sul materiale bellico (art. 33 cpv. 1
lett. a LMB in combinazione con l’art. 17 cpv. 1 LMB, art. 13 cpv. 1 OMB e art. 22
cpv. 1 CP), non avendo egli, in qualità di amministratore unico della società im-
portatrice E. Ltd di Z., fatto domanda alla SECO di rilascio della necessaria auto-
rizzazione di principio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LMB per l’importazione in Svizzera
delle due celle di elicottero. L’imputato avrebbe quindi voluto importare in Sviz-
zera materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB senza la necessaria autorizzazione.
Più precisamente, secondo il MPC, gli elicotteri rientrerebbero nella categoria KM
10 lett. b dell’allegato 1 all’OMB. Tuttavia, essendo la merce rimasta bloccata in
dogana, il risultato necessario alla consumazione del reato non si sarebbe rea-
lizzato (MPC pag. 03-00-0011 e segg.).
3. Sentenza di primo grado
Con sentenza SK.2019.31 del 16 settembre 2019 la Corte penale del Tribunale
penale federale ha prosciolto A. dall’accusa di tentata infrazione alla Legge fede-
rale sul materiale bellico. La prima Corte è giunta alla conclusione che le due
celle di elicottero in questione non costituiscono materiale bellico ai sensi dell’art.
5 LMB. Già solo per questo motivo, il giudice di primo grado ha ritenuto che la
fattispecie di tentata infrazione alla Legge federale sul materiale bellico non fosse
realizzata.
4. Dibattimenti di secondo grado
4.1 Sentito al dibattimento di secondo grado (CAR pag. 8.401.019 e segg.), l’impu-
tato ha ribadito che la E. Ltd ha acquistato gli elicotteri – si trattava di un lotto di
5 elicotteri (AB 212 e AS 61) – al fine di smontarli e rivenderli come pezzi di
ricambio. La società, e per essa l’imputato, avrebbe già acquistato molti elicotteri
provenienti dagli eserciti di vari paesi del mondo e, nel caso in esame, si sarebbe
rivolto alla ditta D. S.r.l, ritenendo le formalità legate alla procedura di acquisto in
Italia molto complicate. La Marina militare italiana avrebbe venduto le celle degli
elicotteri prive dei motori, già smontati in precedenza per essere preservati dalla
- 13 -
ruggine e importati dalla E. Ltd l’anno precedente, mentre le rimanenti parti volu-
minose degli aviomobili (le pale, la testa del rotore e l’albero principale) si trove-
rebbero ancora in Italia in attesa di esportazione. I motori, che secondo l’imputato
sono di tipo civile, sarebbero nel frattempo già stati venduti dalla E. Ltd a una
ditta inglese specializzata in revisione e vendita di motori di seconda mano; dalla
loro vendita la E. Ltd avrebbe ricavato complessivi euro 400'000.-. Per quanto
riguarda i controlli effettuati dalla signora B. della C. Sagl, l’imputato ha spiegato
che di regola lo spedizioniere contatta l’esportatore per essere sicuro che ci siano
tutti i certificati necessari all’importazione. Tali documenti sono sottoposti a veri-
fica anche da parte delle dogane e degli spedizionieri italiani. Nel caso concreto,
le fatture degli elicotteri sarebbero state accompagnate da documentazione atte-
stante che non si trattava di materiale bellico. Quanto alla dichiarazione di smili-
tarizzazione della Marina Militare (MPC pag. 13-02-0137) questa sarebbe stata
richiesta dall’architetto D. S.r.l e prodotta solo dopo che la dogana svizzera aveva
bloccato l’importazione degli elicotteri. La medesima dichiarazione si troverebbe
comunque anche nel bando di vendita. L’imputato ha poi riferito di avere dei
clienti interessati all’acquisto delle 5 celle d’elicottero, tra cui una società cinema-
tografica inglese, precisando che comunque la E. Ltd riceve molte richieste per i
pezzi di ricambio di questi elicotteri. A suo dire, riportare queste celle d’elicottero
all’uso militare non sarebbe soltanto impossibile, ma anche assurdo. Su questo
punto, egli ha fatto notare che sul sito internet www.P.com – sito di compraven-
dita di velivoli nuovi e usati - si trovano in vendita al prezzo di 1,2-1,3 mio di US$
come elicotteri civili, apparecchi d’occasione dello stesso modello di quelli og-
getto della procedura, pure questi dotati di hardpoints, ma comunque in grado di
volare.
4.2 Nell’ambito dei dibattimenti di secondo grado sono stati nuovamente interrogati
in qualità di testimoni G. e dott. Ing. F. (CAR pag. 8.601.001 -012 ; CAR pag.
8.602.001 - 008 ); è stata inoltre esperita l’audizione testimoniale di H., collabo-
ratore della SECO (CAR pag. 8.603.001 - 010). Da ultimo, si è proceduto all’ispe-
zione oculare delle due celle d’elicottero depositate presso il punto franco doga-
nale di U. (v. verbale d’ispezione oculare, CAR pag. 8.200.001 - 008).
4.2.1 Il teste dott. Ing. F., interrogato il 6 agosto 2020, ha anzitutto precisato di non
avere ancora visto le due celle d’elicottero oggetto del procedimento. Egli ha po-
tuto esaminare unicamente le fotografie agli atti, ma non tutte. A suo dire questi
elicotteri sono stati costruiti sulla base di un modello civile – che è “company
confidential” – in seguito modificato in funzione dell’uso specifico. Il peso mas-
simo al decollo della versione civile e di quella militare di questi elicotteri sarebbe
infatti identico. Anche il motore sarebbe identico. Secondo dott. Ing. F., “strip-
pando” tutti i pezzi ad uso militare da questi veicoli, essi ridiventano di tipo civile,
- 14 -
perché nati come elicotteri civili. Anche la carlinga e tutta la parte strutturale sa-
rebbe la medesima tra il modello civile e quello militare. Ciò che cambia tra un
elicottero di questo tipo utilizzato dalla Marina militare e un elicottero per uso
civile sarebbe il “writing” interno, ovvero l’elettronica di bordo (l’avionica compren-
dente il software), che concorrerebbe al 50% del costo totale del velivolo. Pur
non avendo ancora visto le due celle d’elicottero in oggetto, dott. Ing. F. ha so-
stenuto che l’avionica di queste due celle è sicuramente stata rimossa in quanto
proprietà esclusiva della Marina Militare Italiana. I “connettori” militari avrebbero
il cosiddetto “NATO Stock Number” che li identifica come militari. I cavi sarebbero
stati tagliati e i “connettori” asportati. Il solo modo per potere riqualificare o meglio
ricollegare i cavi sarebbe quello di far capo ai progetti del costruttore. Quanto al
possibile utilizzo degli oggetti in questione, dott. Ing. F. ha ipotizzato unicamente
quello per pezzi di ricambio o di arredo urbano, osservando che in Italia vengono
spesso collocati degli aerei al centro delle rotatorie e che, in passato, l’aeronau-
tica militare italiana gli avrebbe offerto un vecchio F-104, dal quale erano stati
tolti tutti gli elementi riferiti al precedente uso militare, da mettere in giardino. Quo
all’aspetto esterno il teste ha affermato di non essere in grado, non avendo an-
cora visionato le due celle, di affermare se questi oggetti presentino ancora delle
caratteristiche militari, ha tuttavia precisato che tutti gli elicotteri, anche quelli di
uso esclusivamente civile, sono dotati di attacchi esterni, sia per essere fissati al
terreno in caso di maltempo che per l’aggancio di barelle, serbatoi supplementari,
ecc. Non sarebbe infine possibile fare volare questi due elicotteri perché ogni
elemento andrebbe ricollegato ai cavi, cosa non solo difficile, ma addirittura im-
possibile in assenza dei progetti utilizzati dalla ditta costruttrice, progetti e piani
che sono confidenziali (infatti il teste li ha definiti “company confidential”). Si tratta
inoltre di apparecchi obsoleti, che hanno almeno 40 anni. Su questo punto, egli
ha osservato che l’elettronica di bordo attuale è più efficiente e molto più leggera
e che da un punto di vista aeronautico le “cose vecchie” generalmente non ven-
gono più utilizzate. Questi oggetti, nati civili e trasformati per un uso specifico
militare, sarebbero tornati ad essere civili una volta rimossa dalla Marina militare
italiana tutta la componentistica ad uso prettamente militare.
4.2.2 Dal canto suo, il teste G. ha anzitutto confermato le risposte date alla SECO in
occasione della prima ispezione degli elicotteri (contenute nel rapporto dell’8
marzo 2018, “Aktennotiz”, MPC pag. 18-01-0145 e segg.). Ha inoltre definito ri-
spondente ai fatti la dichiarazione di smilitarizzazione del Quinto gruppo elicotteri
della Marina Militare Italiana. Su questo punto egli ha affermato: “Secondo me sì
effettivamente sono stati disinseriti tutti i sistemi, in particolare sono stati disinse-
riti tutti gli armamenti, i sistemi per immettere il sonar nell’acqua e anche l’argano.
In particolare tutto quello che è rimasto, da quello che mi ricordo, è un piccolo
pannello per l’attivazione delle armi con un semplice pulsante ON/OFF. Gli unici
elementi che sono rimasti sono i cosiddetti hardpoints, gli agganci per fissare tutti
- 15 -
gli armamenti” (CAR pag. 8.301.023). In merito a questi hardpoints, G. ha ipotiz-
zato che l’esercito italiano li avesse lasciati in quanto parte integrante della car-
linga e quindi difficilmente removibili. Egli ha poi fatto l’esempio del Super Puma,
modello di elicottero che meglio conosce in quanto in uso all’Esercito svizzero,
che se possiede 4 punti di ancoraggio viene considerato un apparecchio militare.
Anche G. ha affermato che gli armamenti montati a suo tempo su questi elicotteri
sono molto datati e non sarebbero quindi performanti come i sistemi moderni. Per
quanto riguarda lo scopo dell’acquisto di questi elicotteri, G. ha ipotizzato unica-
mente quello di rivendere pezzi di ricambio non importanti come il portellone
dell’apparecchio, precisando che in ogni caso bisognerebbe sottoporli ad un
esame attento per verificare che non ci sia della ruggine. In merito agli hardpoints,
G. ha dichiarato di non essere in grado di indicare se i punti di ancoraggio pre-
senti sugli elicotteri oggetto della procedura siano gli stessi che si trovano sulla
versione civile. Egli ha invece confermato che il peso al decollo di 5'080 kg è il
medesimo per i due tipo di elicottero e che il rinforzo strutturale dell’AB 212 ASW
non è specifico della versione militare. Egli ha infine affermato che il modello base
di questi elicotteri (AB 212) possiede una certificazione civile e che questi oggetti
sono stati modificati in modo tale da poter soddisfare i requisiti ASW in caso di
attacco militare (CAR pag. 8.302.057 - 093).
4.2.3 Il teste H. ha confermato in aula di aver redatto personalmente la decisione di
classificazione della SECO, ha osservato anzitutto che in base alla LMB viene
considerato materiale bellico non soltanto un apparecchio o un elemento nel suo
insieme, bensì anche le sue singole componenti. A suo dire, le singole compo-
nenti degli oggetti in questione, in particolare gli attacchi per torpedo e missili e il
pannello delle armi, sarebbero stati costruiti e concepiti per soddisfare delle esi-
genze di tipo bellico. Egli ha quindi sostenuto che la dichiarazione di smilitarizza-
zione non abbia alcun valore per definire l’uso civile dei due elicotteri (MPC pag.
13-02-0137).
4.2.4 In occasione dell’ispezione oculare, il teste G. ha indicato ai presenti gli hardpo-
ints delle celle d’elicottero, spiegando che a questi agganci vengono fissati i sup-
porti per le armi (tra cui missili) e che ne necessitano almeno 4 per fissare bene
delle armi. Alla domanda volta a sapere se gli elicotteri civili hanno questi punti
d’ancoraggio, G. ha ribadito di non poter rispondere con precisione, specificando
che per essere sicuri bisognerebbe chiedere alla ditta costruttrice, in origine Q.,
ora R. Egli ha poi spiegato che gli armamenti non vengono attaccati direttamente
all’elicottero; agli hardpoints viene infatti fissata una struttura portante sulla quale
vengono in seguito agganciate le armi. A proposito degli hardpoints, G. ha preci-
sato che possono essere utilizzati anche per agganciare agli elicotteri dispositivi
di tipo civile come ad esempio serbatoi per l’acqua, portasci, predellini e barelle.
Per il perito, analizzando le celle d’elicottero dall’esterno, l’unico elemento che
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può ancora far pensare ad un elicottero militare è il contenitore per il radar, ora
vuoto. Egli ha spiegato che il radar montato originariamente su questi elicotteri
era sicuramente analogico, ed attualmente di difficile, per non dire impossibile,
reperibilità sul mercato, mentre che i radar moderni, acquistabili da chiunque,
sono digitali e hanno un raggio d’azione molto più ampio del pezzo originaria-
mente in uso dalla Marina militare italiana. Ha poi ribadito che a suo modo di
vedere l’unico utilizzo di queste celle potrebbe essere quello della rivendita di
pezzi di ricambio per elicotteri civili. Egli ha infine mostrato ai presenti al sopral-
luogo che all’interno del cockpit dell’elicottero più scuro si nota come i cavi sono
stati tagliati per rimuovere i connettori, osservando che identificare la destina-
zione di quei cavi per ricollegarli è oramai impossibile.
4.3 Nell’ambito della sua requisitoria (CAR pag. 8.301.023), il MPC ha ribadito che,
come indicato dalla SECO nella propria decisione di classificazione, gli oggetti in
questione sono da considerare materiale bellico e pertanto soggetti all’obbligo di
autorizzazione per l’importazione secondo la Legge federale sul materiale bellico.
Il MPC ha inoltre osservato che le celle d’elicottero sarebbero componenti di eli-
cotteri Agusta Bell AB 212 ASW, anch’esse progettate a fini di attacco militare.
La visione d’insieme, il dispositivo per il sonar, la scritta “Marina” in grandi carat-
teri e lo stemma della Marina militare italiana sarebbero evidenti prove di uso
militare dei due oggetti per scopo di combattimento. Per il MPC nel caso in esame
non sono state evidenziate concrete applicazioni civili per le due celle, a parte
quelle cinematografiche. Su questo punto ha sottolineato che secondo il Messag-
gio relativo all’iniziativa popolare “per un divieto di esportazione di materiale bel-
lico” e alla revisione della Legge federale sul materiale bellico del 15 febbraio
1995 (FF 1995 II 864), il fattore determinante per classificare un oggetto come
materiale bellico è lo scopo per cui il prodotto è stato concepito e non la sua
destinazione nel caso concreto. Facendo riferimento alla sentenza del Tribunale
federale 2A.227/2001 del 17 settembre 2001, il MPC ha ribadito che il fatto di
poter impiegare nuovamente gli elicotteri solo a fronte di un onere notevole sa-
rebbe irrilevante ai fini della loro classificazione militare o civile. In caso contrario,
per aggirare il senso della legge sarebbe sufficiente importare il materiale bellico
a pezzi per poi rimontarlo in Svizzera, ciò che l’imputato avrebbe dichiarato di
essere in grado di fare. Da nessuna parte nella legge o nella giurisprudenza sa-
rebbe stato elevato a criterio per la classificazione di un oggetto il costo che si
deve affrontare per rendere nuovamente funzionante un apparecchio. Il MPC ha
osservato infine che una smilitarizzazione completa degli elicotteri sarebbe diffi-
cilmente realizzabile visto che alcune parti sono fuse nella struttura stessa.
Il MPC ha infine formulato le seguenti conclusioni:
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1. che A. sia ritenuto colpevole di tentata infrazione alla legge federale sul mate-
riale bellico (art. 33 cpv. 1 lett. a LMB in comb. con l’art. 17 cpv. 1 LMB e art.
13 cpv. 1 OMB e art. 22 cpv. 1 CP).
2. che A. sia condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.-
cadauna, ammontante a fr. 600.- (pena complementare alla pena inflitta con
sentenza del 20 ottobre 2017 dal Tribunale penale federale) e che l’esecu-
zione della pena pecuniaria sia sospesa per un periodo di prova di 3 anni.
3. che A. sia inoltre condannato a una multa di fr. 100.- e (in caso di mancato
pagamento sostituita con una pena detentiva di 3 giorni).
4. che le autorità del Canton Ticino siano incaricate dell’esecuzione della pena
detentiva e della riscossione della pena pecuniaria in applicazione dell’art. 74
LOAP.
5. che i costi del procedimento siano posti a carico della persona imputata.
4.4 In sede di arringa (CAR pag. 8.302.057 - 093), la difesa ha sostenuto che i due
elicotteri in questione dispongono di certificati civili (n. 5115 e 5134) rilasciati il
4 gennaio 1979 dal produttore Q. (ora R.). Le celle d’elicottero sarebbero state
esportate alla luce del sole e senza problemi dall’Italia, stato membro dell’intesa
di Wassenaar come la Svizzera. La bolla doganale (DAU) accettata dall’ufficio
doganale italiano del Gaggiolo sarebbe un atto pubblico. Eventuali alterazioni o
false attestazioni sarebbero quindi punibili penalmente. A., a dimostrazione ulte-
riore della propria buona fede, avrebbe anche cercato, senza esito alcuno, di
inserire i dati nel sistema di autorizzazione elettronico ELIC così come richiesto
dalla SECO. Le celle d’elicottero in questione, sprovviste di motore e di ala ro-
tante, sono da considerare componenti di aeromobili. La difesa non contesta che
le celle d’elicottero durante la loro vita siano state provviste di armamenti e
dell’avionica militare. Tuttavia, tutti i dispositivi specifici militari, prese e cablaggi
compresi, sarebbero stati rimossi. Per quanto riguarda gli attacchi “Electrical
Pump Fuel” per i serbatoi ausiliari, gli stessi sarebbero presenti in tutti gli elicotteri
utility civili 205, 212, 214B e 412 e non si tratterebbe di supporti specifici militari.
Analoghe considerazioni andrebbero fatte per gli attacchi laterali ideati per ag-
ganciare all’elicottero una serie di accessori quali serbatoi supplementari, il kit
per la lotta anti-incendio, portascì, zattere di salvataggio e galleggianti. Tutti gli
elicotteri Bell e Agusta sarebbero dotati di questi attacchi universali che sono
parte integrante di ogni elicottero da lavoro. Il radar e il transponder militare sa-
rebbero stati rimossi, mentre il pannello fusibili “armament” e le scritte torpedo e
missili non avrebbero alcuna funzione. In assenza delle interfacce (dei lanciatori),
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non sarebbe infatti possibile utilizzare le armi. A mente della difesa, la fattispecie
è completamente differente da quella dell’importazione di un Kalashnikov citata
dal Procuratore pubblico: in quel caso si trattava di armi puramente meccaniche
che qualsiasi buon fabbro potrebbe rimettere in esercizio senza alcuna necessità
di integrare perfettamente l’elettronica e l’avionica militare. Sempre secondo la
difesa il Procuratore avrebbe dovuto cercare prove a carico e discarico, ciò che
non è stato fatto. La difesa ha infine sottolineato che l’esperto scelto dalla SECO
non conosce a fondo gli AB 212 e questo a differenza di dott. Ing. F. che ha
lavorato per Agusta.
La difesa ha infine formulato le seguenti conclusioni:
1. il proscioglimento dell’imputato dall’accusa di tentata infrazione alla legge fe-
derale sul materiale bellico;
2. a titolo subordinato, il proscioglimento dell’imputato in applicazione dell’art. 13
CP;
3. che la Corte entri nel merito delle pretese della E. Ltd ai sensi dell’art. 434
CPP, subordinando il riconoscimento dei relativi importi per le spese di allog-
giamento al punto franco di Chiasso alla presentazione dei bollettini di versa-
mento;
4. il riconoscimento delle spese legali;
5. il versamento di un importo di fr. 20'000.- ad A. a titolo di torto morale.
5. Tentata infrazione alla Legge federale sul materiale bellico
5.1 In primo luogo occorre stabilire se le celle d’elicottero oggetto del presente pro-
cedimento penale siano da considerare materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB.
La tesi dell’accusa si basa principalmente sulla decisione di classificazione della
SECO del 20 agosto 2018, secondo cui gli elicotteri in questione sarebbero degli
Agusta Bell AB 212 ASW, progettati a fini di combattimento e in uso presso la
Marina Militare Italiana. Tuttavia, mentre la SECO ha deciso che gli elicotteri in
questione appartengono alla categoria KM 10 lett. a dell’allegato 1 all’OMB e che
sono quindi da classificare quale “materiale bellico e componenti appositamente
progettati” ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LMB (“Einstufungsentscheid”,
MPC pag. 18-01-0175 e segg., traduzione in MPC pag. 23-00-0001 - 0003), il
MPC ha ritenuto che gli stessi facessero parte della categoria KM 10 lett. b defi-
nendoli, in maniera più generica, materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB (v. de-
creto d’accusa, MPC pag. 03-00-0011 e segg.).
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5.1.1 Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a della Legge federale sul materiale bellico (LMB),
chiunque, intenzionalmente senza autorizzazione o contravvenendo alle condi-
zioni o oneri stabiliti nell’autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta,
commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento
di beni immateriali, “know how” compreso, che concernono materiale bellico o
per il conferimento di diritti sugli stessi beni, è punito con una pena detentiva sino
a tre anni o con una pena pecuniaria.
L’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di
un’autorizzazione della Confederazione (art. 17 cpv. LMB). È richiesta un’auto-
rizzazione di transito anche per le forniture ad un punto franco svizzero, nonché
per le forniture da un siffatto deposito verso l’estero (cpv. 2). La SECO è l’autorità
preposta al rilascio di tali autorizzazioni (art. 13 cpv. 1 dell’Ordinanza sul mate-
riale bellico, OMB). Si rende quindi colpevole di infrazione alla Legge federale sul
materiale bellico ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LMB, chiunque importa mate-
riale bellico in Svizzera senza avere ottenuto l’autorizzazione dalla SECO. L’in-
frazione può essere realizzata nella forma del tentativo qualora l’importazione
non sia andata a buon fine.
Secondo l’art. 5 cpv. 1 LMB, per materiale bellico s’intendono armi, sistemi
d’arma, munizioni e esplosivi militari (lett. a), nonché attrezzature concepite o
modificate specificatamente per il combattimento o per l’istruzione al combatti-
mento e che di regola non vengono utilizzate per scopi civili (lett. b). Sono consi-
derati materiale bellico anche le componenti e gli assemblaggi, anche parzial-
mente lavorati, qualora manifestamente non siano utilizzabili nella medesima ver-
sione anche per scopi civili (cpv. 2). Il Consiglio federale designa il materiale bel-
lico in un’ordinanza (cpv. 3).
L’allegato 1 all’OMB contiene un elenco dettagliato ed esaustivo dei beni che
sono considerati materiale bellico (art. 2 OMB che rinvia all’allegato 1 della me-
desima ordinanza). Il preambolo precisa che i beni elencati nell’allegato proven-
gono dalla cosiddetta “Munitions List” (ML) del Regime o Intesa di Wassenaar,
che è uno dei quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni di armi,
il cui obiettivo è impedire l’accumulo, con effetti destabilizzanti, di armi conven-
zionali e di beni che possono essere utilizzati a fini sia civili sia militari (i cosiddetti
beni «a duplice impiego» o dual use), contribuendo così a promuovere la sicu-
rezza e la stabilità regionale e internazionale. L’impegno della Svizzera nell’In-
tesa di Wassenaar, a cui partecipa dalla data della sua costituzione nel 1996, ha
lo scopo di tutelare gli interessi nazionali a livello di economia esterna e sicurezza
(www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftli-
- 20 -
che_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktio-
nen/exportkontrollpolitik/die-vereinbarung-von-wassenaar--wa-.html). L’accordo
scaturisce da un’intesa politica non imperativa che raggruppa attualmente 42
stati. Tutti i beni non contenuti nell’elenco, ma che figurano nella ML, rientrano,
in quanto “beni militari speciali”, nel campo di applicazione della Legge sul con-
trollo dei beni a duplice impiego.
Per quanto qui d’interesse, il punto KM 10 dell’allegato 1 all’OMB, considera ma-
teriale bellico “aeromobili da combattimento ed elicotteri da attacco nonché loro
componenti appositamente progettati” (lett. a) e “altri aeromobili, appositamente
progettati o modificati a fini di attacco militare” (lett. b).
La nota n° 1 al punto KM 10 prevede che il punto KM 10.b. non sottopone ad
autorizzazione gli aeromobili e le loro varianti appositamente progettati a fini mi-
litari che non sono configurati a fini militari e non sono dotati di attrezzature tec-
niche o dispositivi connessi appositamente progettati o modificati a fini militari
(lett. a); e sono stati autorizzati per l’impiego civile dai servizi dell’aviazione civile
di uno Stato partecipante.
5.1.2 Come si evince dal Messaggio relativo alla revisione della Legge federale sul
materiale bellico del 15 febbraio 1995, qui di seguito riproposto, il legislatore ha
ridefinito e ampliato, con l’entrata in vigore nel 1996 della revisione, il concetto di
materiale bellico. “Il campo di applicazione della LMB del 1972 si limitava infatti
al materiale che poteva servire quale mezzo da combattimento e che aveva
quindi un effetto distruttivo diretto. In considerazione delle esperienze effettuate
negli anni, si è ritenuto che tale definizione fosse troppo restrittiva e sono stati
perciò ricercati nuovi criteri che potessero tenere conto dell’evoluzione tecnolo-
gica e soddisfare nello stesso tempo le esigenze della legalità. Lo scopo dell’uti-
lizzo non è stato ritenuto un criterio appropriato, considerato che le intenzioni
dell’acquirente non sono sempre riconoscibili e sono inoltre facili da mascherare.
Va aggiunto che l’acquirente non corrisponde necessariamente al consumatore
finale e che, molto spesso, egli è ignaro dello scopo cui è destinato il prodotto, in
particolare quando si tratta di sottofornitori che producono parti staccate. Si è
quindi ritenuto necessario trovare una definizione che facesse riferimento a ca-
ratteristiche oggettive e facilmente verificabili, anziché collegare la qualifica giu-
ridica di un prodotto alle presumibili intenzioni del suo consumatore finale. Deter-
minante è ora lo scopo per cui il prodotto è stato concepito e non la sua destina-
zione nel caso concreto, indipendentemente dal fatto che si tratti di una versione
originale o di una modifica posteriore. Sono dunque assoggettati alla legge non
soltanto i beni che possono servire quali mezzi da combattimento, ma anche tutti
i materiali concepiti o modificati specificatamente a fini militari. La definizione di
“concezione specifica” è riferita al prodotto stesso e non alla tecnologia che vi sta
- 21 -
alla base. Un radar o un veicolo per marcia fuori strada, per esempio, non sono
automaticamente considerati materiale bellico soltanto per il fatto che, originaria-
mente, sono stati sviluppati per esigenze militari. La qualifica dipende piuttosto
dall’uso concreto per cui è stato specificatamente concepito il radar o il veicolo,
come pure dai particolari requisiti per un’utilizzazione militare. L’aspetto esterno
(segnatamente la verniciatura) non svolge, in tal senso, un ruolo determinante, a
meno che il rivestimento esterno presenti speciali caratteristiche per la riduzione
delle segnalazioni radar o a infrarossi. Sono considerati materiale bellico non solo
le armi, i sistemi d’arma, le munizioni e gli esplosivi militari – la cui concezione è
chiara – ma anche tutte le attrezzature concepite o modificate specificatamente
per il combattimento o per l’istruzione al combattimento e che di regola non ven-
gono utilizzate per scopi civili (cfr. art. 5 cpv. 1 LMB). Né la LMB né l’OMB defini-
sce il concetto di “attrezzature”. Rientrano in questa categoria per es. i materiali
per la direzione del tiro, appositamente progettati a fini di combattimento (KM 5),
gas lacrimogeni e agenti antisommossa (KM 7), apparecchiature elettroniche ap-
positamente progettate a fini di combattimento (KM 11), specifici pezzi forgiati e
pezzi fusi (KM 16), come pure nuovi sistemi d’arma (sistemi d’arma ad energia
cinetica ad alta velocità, KM 12; sistemi d’arma ad energia diretta, KM 19). De-
terminante è l’utilizzo per il quale un prodotto è stato appositamente concepito,
come pure le particolari caratteristiche che l’impiego militare implica (per es. vei-
coli con protezione blindata di parti importanti o speciali rinforzi strutturali per il
montaggio di supporti di armi). La qualifica di materiale bellico non si applica uni-
camente al materiale finito, ma anche agli elementi che lo compongono, se la
stessa versione non può essere utilizzata anche per scopi civili. Per “componenti”
ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LMB s’intendono oggetti fabbricati che non possono
essere smontati senza riportare danni. La qualificazione di “componenti” deve
essere effettuata in maniera oggettiva, indipendentemente dal caso concreto. Per
il resto e conformemente all’attuale prassi, i pezzi elementari quali viti, madreviti,
bulloni, assi, ruote dentate, molle motrici, ecc. non sono assoggettati alla legge,
anche qualora si tratti di versioni speciali” (Messaggio relativo all’iniziativa popo-
lare “per un divieto di esportazione di materiale bellico” e alla revisione della
Legge federale sul materiale bellico del 15 febbraio 1995, FF 1995 II 864,
pag. 894 e 895; THOMAS COTTIER/MATTHIAS OESCH (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XI, Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnen-
marktrecht, 3. ed., 2007, pag. 253 – 256).
Piuttosto quindi che legare la qualifica giuridica di un prodotto alle intenzioni pre-
sunte del suo utilizzatore, occorre trovare una qualifica che si rifaccia a dati stret-
tamente oggettivi e facilmente controllabili. Tale doppia esigenza è soddisfatta se
si considera non tanto lo scopo a cui un prodotto è destinato, ma lo scopo per cui
è stato concepito, sia che si tratti della sua concezione iniziale o di una modifica
successiva. Il messaggio prevede quindi di assoggettare alla legge non solo il
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materiale suscettibile di servire come mezzo da combattimento, ma in maniera
generale, il materiale che è stato specialmente concepito o modificato a fini mili-
tari (STF 6B_14/2015 del 28 gennaio 2016 consid. 3.1.4).
5.1.3 Dagli accertamenti esperiti risulta chiaramente come i due elicotteri sequestrati,
nati come elicotteri civili (v. certificati civili, MPC pag. 18-01-0020 e 18-01-0023)
e dotati di motori civili, siano stati in un secondo tempo modificati e configurati
per essere impiegati nella lotta antisommergibile e antinave dalla Marina Militare
Italiana, ciò che del resto non è mai stato contestato dall’imputato. Anche perché
emerge chiaramente dagli atti come gli stessi siano stati venduti dalla Marina
Militare italiana al termine del loro utilizzo. Tuttavia, le concordanti dichiarazioni
degli esperti sentiti in qualità di testimoni non lasciano dubbi sul fatto che questi
elicotteri siano stati oggetto di un’operazione di smilitarizzazione integrale, ciò
che trova conferma nella dichiarazione del Quinto gruppo elicotteri della Marina
Militare Italiana del 22 marzo 2018. Tale dichiarazione indica che i due elicotteri
in questione “sono stati decretati fuori servizio, in quanto non più rispondenti alle
esigenze tecnico-operative di Forza Armata” e “sottoposti a cancellazione dal Re-
gistro degli Aeromobili Militari (avvenuta cancellazione comunicata dalla Dire-
zione degli Armamenti Aeronautici del Ministero della Difesa in data 30.10.2014)”.
Nel documento si precisa inoltre che gli elicotteri “sono stati interessati da totale
disinstallazione di sistemi/apparati di utilizzo esclusivamente militare o, in altre
parole, modificati per renderli idonei al solo uso civile, e quindi per poterli rendere
idonei alla vendita a soggetti privati” (MPC pag. 13-02-0137). Interrogato dalla
Corte, che gli ha sottoposto per lettura la dichiarazione di smilitarizzazione della
Marina Militare Italiana (MPC pag. 13-02-0137), il perito incaricato dalla SECO
ha ribadito quanto già dichiarato alla Corte di primo grado (TPF 2.762.007) con-
fermando ancora una volta che quanto ivi certificato corrisponde a quanto da lui
constatato in sede d’ispezione (D: “lei concorda con questa dichiarazione che le
hanno già mostrato in primo grado che le celle sono state totalmente disinstallate
da sistemi/apparati di utilizzo esclusivamente militare?” R: “Sì, mi ricordo, trovo
che sia corretto”). Per quanto riguarda i cosiddetti hardpoints, che secondo il teste
dott. Ing. F. non sarebbero specifici militari, il teste G. ha dichiarato di non essere
in grado di affermare se questi punti di ancoraggio siano presenti anche nella
versione civile dell’aviomobile, precisando che questa informazione andrebbe
chiesta alla ditta costruttrice, accertamento non effettuato dal MPC che, anzi, ha
dichiarato in Aula di non ritenerlo necessario. Ora, in assenza di tale accerta-
mento la Corte non ha potuto che concludere per la versione più favorevole all’im-
putato per cui questi hardpoints sarebbero presenti anche nella versione civile
della carlinga di questi aviomobili. In ogni caso, come spiegato da G. in occasione
dell’ispezione oculare del 7 agosto 2020, le armi non potrebbero essere aggan-
ciate direttamente agli hardpoints; per armare gli elicotteri occorrerebbe infatti
attaccare agli hardpoints una struttura portante, non presente negli elicotteri in
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questione. Sempre G. ha poi confermato e ribadito che il peso al decollo dei due
aviomobili in oggetto è il medesimo della versione civile e che il rinforzo strutturale
non è specifico militare (CAR pag. 8.602.007). Quanto alla custodia per il radar,
indicata da G. come elemento militare in sede d’ispezione oculare, si tratta sem-
plicemente di una scatola vuota. Il radar è infatti stato rimosso. Su questo punto,
G. ha spiegato che il radar originariamente alloggiato in questa custodia è un tipo
di radar non più performante se confrontato con quelli moderni, che non sarebbe
più reperibile sul mercato e per il quale non si troverebbero più nemmeno i pezzi
di ricambio. Per quanto riguarda infine l’avionica, senza la quale le armi non po-
trebbero funzionare, entrambi gli esperti sentiti come testimoni hanno spiegato e
ribadito in aula e in sede di sopralluogo che nel caso concreto i cavi sono stati
tagliati e i connettori rimossi, e che riqualificare questi cavi o individuare la loro
destinazione sarebbe ora impossibile.
Ora, il fatto che queste celle d’elicottero – prive di motori (comunque del tipo civile
e non militare), componenti dinamiche, avionica ed armamenti e non più funzio-
nanti – un tempo siano state degli elicotteri militari a tutti gli effetti, di certo non
basta per considerarle materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB. Questa Corte
non condivide la tesi del MPC secondo cui un oggetto che è stato modificato per
scopi militari non possa in nessun caso essere smilitarizzato e tornare ad un uso
prettamente ed esclusivamente civile. Entrambi gli esperti sentiti come testimoni
sono concordi nell’affermare che sarebbe altamente inverosimile, se non impos-
sibile, non solo riarmare gli elicotteri in questione, ma persino metterli nelle con-
dizioni di poter anche solo nuovamente volare. A questo proposito questa Corte
condivide l’osservazione del primo giudice, secondo cui la giurisprudenza svilup-
pata dal Tribunale federale con sentenza 2A.227/2001 del 17 settembre 2001
non può essere applicata al caso concreto. Tale decisione concerne infatti le armi
da fuoco e, in particolare, le cosiddette armi da decorazione (“Dekowaffen”), le
quali sottostanno alla Legge sulle armi e per le quali vigono principi ben differenti
rispetto alla Legge federale sul materiale bellico. Nel caso citato il Tribunale fe-
derale aveva ritenuto che dei Kalashnikov modificati e disattivati fossero da con-
siderare delle armi e, questo, indipendentemente dallo sforzo necessario per riat-
tivarli. Nel caso delle armi da decorazione, si tratta di armi perfettamente funzio-
nanti che sono state modificate in modo da renderle inidonee al tiro. Queste armi
possono tuttavia, senza grandi sforzi, essere rese di nuovo rese funzionanti e
sono quindi da considerare armi vere e proprie (Messaggio concernente la legge
federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 24 gennaio 1996,
pag. 1058). Il funzionamento “meccanico” di un’arma da fuoco si distingue chia-
ramente dal caso di un elicottero, i cui sistemi d’arma, come spiegato dall’esperto
pilota collaudatore di J., non sono sistemi individuali, ma devono essere conside-
rati insieme all’elicottero come un sistema unico (cfr. “Aktennotiz”, MPC pag. 10-
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00-0022). A questo proposito, dott. Ing. F. ha sottolineato come l’elettronica mili-
tare di un elicottero sia estremamente sofisticata. Il rischio di elusioni della legge
nel caso di un’arma da fuoco non è pertanto paragonabile a quello di un elicot-
tero.
La Corte è quindi giunta alla conclusione che gli elicotteri in parola non adem-
piono la condizione oggettiva di materiale bellico, essendo stati concepiti come
elicotteri civili prima di essere stati militarizzati per essere infine stati nuovamente
modificati e completamente demilitarizzati. Essi hanno quindi riacquistato la loro
concezione civile e non potranno in alcun caso tornare all’uso previsto dalla Ma-
rina militare italiana, non più di un qualsiasi elicottero AB 212 che potrebbe es-
sere acquistato sul mercato. Questa analisi è del resto conforme alla recente
giurisprudenza già citata (vedasi DTF 6B_14/2015 del 28 gennaio 2016). Infatti
secondo questa sentenza, per la qualifica di materiale bellico bisogna fondarsi
su criteri strettamente oggettivi facilmente controllabili. Nella fattispecie, come si
è visto, a fronte degli atti d’inchiesta, delle dichiarazioni di segno concordante
degli esperti, non da ultimo confermate anche durante l’ispezione oculare, la
Corte è giunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla conclusione che gli elicot-
teri in questione non adempiono le condizioni dell’articolo 5 cpv. 1 lett. b della
LBM e pertanto non rientrano nella definizione di materiale bellico.
In ogni caso, componenti ed assemblaggi, anche parzialmente lavorati, possono
essere classificati come materiale bellico a condizione che manifestamente non
siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili. Nel caso con-
creto, se solo si considera che entrambi gli esperti sentiti in aula hanno confer-
mato la verosimiglianza di un loro utilizzo come oggetti statici in set cinematogra-
fici o come pezzi di ricambio per elicotteri civili, e di non intravvedere alcun tipo
di altro uso, l’ipotesi di una punibilità ex art. 33 cpv. 1 lett. a in relazione con l’art. 5
cpv. 2 LMB non può essere realizzata.
5.1.4 Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, gli elicotteri sequestrati non possono
essere considerati materiale bellico ai sensi dell’art. 5 LMB. Gli elementi oggettivi
costitutivi del reato di tentata importazione di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. a LMB non
sono pertanto dati.
5.2 Ne discende pertanto già a questo stadio della disamina che l’appello va respinto
e la decisione di proscioglimento della prima istanza deve essere confermata.
5.3 A titolo abbondanziale, la Corte si è chiesta se - nella delegata ipotesi in cui le
celle d’elicottero in questione rientrassero nella nozione di materiale bellico ai
sensi dell’art. 5 LMB - sarebbe stata raggiunta nella fattispecie la soglia del ten-
tativo punibile.
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5.3.1 Ai sensi dell’art. 22 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine
o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato
tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena
attenuata. Secondo la giurisprudenza, sussiste tentativo qualora l’autore realizzi
tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e manifesti la sua intenzione di commet-
terla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (cfr. STF
6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 e
rinvii). Secondo la cosiddetta “Schwellentheorie” elaborata dal Tribunale feder-
ale, “Zur Ausführung der Tat zählt (…) schon jede Tätigkeit, die nach dem Plan,
den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zum Erfolg den letzten entschei-
denden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei
denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschwe-
ren oder verunmöglichen.” (cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allge-
meiner Teil I: Die Straftat, 3. A., Bern 2005, § 12, S. 313, N. 30; DTF 99 IV 153).
Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale
è però sufficiente (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF
6B_146/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1).
5.3.2 In quest’ottica la Corte si è chiesta se presentare le due celle d’elicottero all’Au-
torità doganale per chiederne l’importazione in Svizzera per il tramite di una so-
cietà di spedizioni, celle perlopiù corredate della documentazione di acquisto ori-
ginale e senza nulla celare, costituisca tentativo dell’infrazione. La Corte ha de-
ciso per la negativa.
L’imputato non ha infatti cercato di importare i due elicotteri di nascosto dalle
Autorità doganali, ad esempio cercando di attraversare un valico secondario spe-
rando che non fosse presidiato, neppure ha celato o camuffato la loro origine. Si
tratta di oggetti di grandi dimensioni la cui struttura esterna rievoca chiaramente
quella di elicotteri militari. Gli stessi presentano infatti alcune caratteristiche mili-
tari ben visibili ad un primo colpo d’occhio (per es. il colore, le scritte “Marina” e
“missili AS 12”). Considerato che questi oggetti, peraltro correttamente dichiarati
dallo spedizioniere alle Autorità doganali con la necessaria documentazione di
appoggio, difficilmente avrebbero potuto passare inosservati nell’ambito di un
semplice controllo doganale. La Corte ritiene pertanto che nella fattispecie non
sia stata neppure raggiunta la soglia del tentativo punibile. La tesi accusatoria si
scontra infatti in modo manifesto con il comportamento della SECO che, in un
primo tempo, dopo avere fatto bloccare gli elicotteri invece che impedirne l’im-
portazione, ha proposto a A. di procedere con la richiesta di importazione di ma-
teriale bellico ciò che, a dire del funzionario della SECO H., avrebbe senz’altro
permesso l’importazione delle due celle.
- 26 -
Altresì, la tesi accusatoria è contraddetta dall’atteggiamento del MPC che ha ab-
bandonato il procedimento penale aperto contro la funzionaria della C. Sagl B.,
la quale si è occupata della richiesta di importazione dei due elicotteri e che era
perfettamente al corrente, come si evince dalla lettura del suo verbale di interro-
gatorio agli atti (MPC pag. 13-01-0005) che gli elicotteri in questione erano stati
acquistati dalla Marina militare italiana. Se la provenienza militare dei due elicot-
teri deve essere considerata la discriminante per ritenerli materiale bellico, mal si
comprende la decisione del MPC di abbandonare la procedura nei confronti di
B., che ben la conosceva, e di procedere invece nei confronti di A.
6. Errore sui fatti (art. 13 cpv. 1 CP)
6.1 A titolo ancora più abbondanziale la Corte si è chiesta, sempre nell’ipotetico caso
in cui le due celle fossero state considerate materiale bellico, se fosse possibile
contemplare la realizzazione di un errore sui fatti.
6.1.1 Giusta l’art. 13 cpv. 1 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erro-
nea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è
favorevole.
Tale errore di fatto, o errore sui fatti, è anche un errore sugli elementi dei fatti. È
irrilevante se questo errore si basa su un'errata interpretazione dei fatti o su un'er-
rata interpretazione della legge. Chiunque - per qualsiasi motivo - si sbagli su un
elemento normativo del reato è soggetto a un errore di fatto (Sentenza del Tribu-
nale federale 6B_187/2016 del 17 giugno 2016 consid. 3.2 e rinvii). Si presume
quindi un errore di fatto che esclude l'intenzione dell'autore del reato se l'autore
si sbaglia, ad esempio, sulle caratteristiche dell'oggetto del reato (cfr. DTF 82 IV
198 consid. 2; Sentenza del Tribunale federale 6B_1056/2013 del 20 agosto
2014 consid. 3).
6.1.2 In una sentenza del 10 ottobre 2018 (SK.2018.41) richiamata anche dal Pubblico
ministero nella propria requisitoria, la Corte penale del TPF aveva prosciolto l’im-
putato, un istruttore militare, dall’accusa di tentata infrazione alla Legge sul ma-
teriale bellico per avere acquistato su internet una spoletta per mina anticarro e
cercato di importarla in Svizzera per posta, senza disporre della necessaria au-
torizzazione rilasciata dalla SECO. In questo caso, la Corte penale del TPF aveva
avuto modo di accertare che il venditore aveva più volte evidenziato come l’og-
getto in questione non fosse funzionante e che si trattava di una munizione da
esercitazione senza potenza esplosiva. Nella propria sentenza, la Corte penale
aveva quindi ritenuto che qualora l’oggetto fosse stato considerato materiale bel-
lico, in siffatte circostanze l’imputato, un militare di professione, da considerarsi
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quindi esperto in materia di materiale bellico e armi, sarebbe incorso in un errore
sui fatti.
Analogamente al caso appena citato, la Corte è giunta alla conclusione che nella
presente fattispecie le circostanze della vendita (asta pubblica) e la documenta-
zione fornita all’acquisto degli elicotteri non potessero lasciare dubbi, anche in
una persona esperta in velivoli come l’imputato, sulla natura civile degli stessi. Si
fa in particolare riferimento ai seguenti documenti prodotti dall’imputato e agli atti
del procedimento penale:
• la descrizione della composizione dei lotti messi in vendita dal Governo
italiano nel mese di giugno 2016, in cui gli elicotteri sono definiti “AB212”
e “fuori servizio/esuberanti” (MPC pag. 13-02-0124);
• la documentazione di acquisto (contratto tra la Stazione Elicotteri della
Marina Militare Italiana e la D. S.r.l.), in cui gli elicotteri sono sempre de-
finiti “AB212” e “fuori servizio” (MPC pag. 13-02-0126 e segg.).
Sulla scorta di tale documentazione, questa Corte ritiene che A. abbia reso cre-
dibile il fatto di avere inteso importare in Svizzera degli elicotteri ad esclusivo uso
civile in quanto totalmente smilitarizzati, circostanza ulteriormente confortata dal
prezzo di acquisto estremamente esiguo degli stessi (fr. 2000.- cadauno;
CAR pag. 8.302.064). Il solo fatto che gli elicotteri siano stati messi in vendita
dalla Marina militare italiana in un’asta pubblica, aperta praticamente solo a pos-
sibili acquirenti civili, rende attendibile la conclusione che questi oggetti fossero
stati completamente smilitarizzati e non potessero più essere utilizzati per fini
militari. Non si può inoltre tralasciare di ricordare chi è il venditore di questi elicot-
teri, non un privato qualsiasi trovato su internet o, addirittura, sul deepweb, ma le
forze armate di un Paese membro della Nato e dell’accordo di Wassenaar. Ulte-
riore elemento a sostegno della buona fede dell’imputato è costituito dalla strut-
tura esterna delle celle d’elicottero, che presenta elementi di carattere militare
che ben difficilmente avrebbero potuto passare inosservati nell’ambito di un con-
trollo doganale e che A. non ha minimamente tentato di occultare. È inoltre indi-
scutibile che per l’imputato sarebbe stato più semplice presentare alla SECO una
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LMB qualora avesse voluto
importare o creduto di importare del materiale bellico.
6.1.3 Per questi motivi, la fattispecie non risulta adempiuta nemmeno sotto il profilo
soggettivo.
6.2 La questione se l’imputato avrebbe potuto evitare l’errore usando le debite pre-
cauzioni (art. 13 cpv. 2 CP) può invece rimanere irrisolta considerato che il reato
colposo ai sensi dell’art. 33 cpv. 3 LMB non rientra nei capi d’accusa.
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7. Confisca
7.1 Giusta l’art. 38 LMB, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data
persona, ordina la confisca del materiale bellico in causa se e nella misura in cui
non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale
bellico confiscato nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla
Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 2004
sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
A differenza di quanto disciplinato nel Codice penale, si deve disporre una confi-
sca del materiale bellico solo se non è garantito un suo ulteriore impiego legale
da parte di qualsiasi altra persona (cfr. FF 1995 II 864, pag. 918).
7.2 Considerato il carattere civile delle celle d’elicottero oggetto del presente proce-
dimento, una confisca ai sensi dell’art. 38 LMB, peraltro neppure richiesta dal
Ministero pubblico, non può entrare in considerazione. In assenza di reato, anche
l’art. 69 CP non è applicabile.
Di conseguenza, le celle d’elicottero messe al sicuro dall’Amministrazione fede-
rale delle dogane devono essere restituite alla persona assolta una volta la sen-
tenza cresciuta in giudicato.
8. Spese e indennità
8.1 Spese procedurali
8.1.1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui pre-
valgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa
una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla li-
quidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).
8.1.2 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese
procedurali, gli emolumenti, le ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il
gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolu-
menti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del
modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere
della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tribunale pe-
nale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce-
dura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un
minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle seguenti
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procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso
(art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF).
8.1.3 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla
polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella
procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo
grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi
dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a
titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese
della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci-
pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese
analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi
fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF).
8.1.4 Nel caso concreto, la Corte d’appello pronuncia una nuova decisione. Poiché la
decisione di proscioglimento della prima istanza è stata confermata, anche quella
sulle spese procedurali deve essere confermata (art. 428 cpv. 3 CPP).
8.1.5 Visto il proscioglimento dell’imputato, anche le spese della procedura d’appello
sono poste a carico della Confederazione.
8.2 Ripetibili
8.2.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’in-
dennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, non-
ché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a
terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio com-
prendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta,
di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF).
L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato
dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’in-
dennità oraria ammonta almeno a fr. 200.- e al massimo a 300 franchi (art. 12
cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli
importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L’imposta sul valore
aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF).
Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità
oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e
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della Corte d'appello del TPF, a fr. 230.- per la causa, nonché a fr. 200.- all’ora
per le trasferte e i tempi d’attesa (v. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019
consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti;
cfr. anche sentenza del Tribunale federale DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2).
8.2.2 L’indennità per spese legali riconosciuta dalla prima istanza ammonta a comples-
sivi fr. 14'698.80 (IVA inclusa). Tale retribuzione, oltre a non essere stata conte-
stata dalle parti, appare senz’altro giustificata. Pertanto, anche su questo punto
la sentenza di primo grado deve essere confermata.
8.2.3 Nell’ambito dei dibattimenti d’appello, l’imputato ha chiesto un’indennità per
spese legali pari a fr. 9'542.35. A comprova di tale richiesta, egli ha prodotto la
nota d’onorario del suo difensore di fiducia datata 7 agosto 2020 (CAR pag.
9.201.001 – 003).
Questa Corte ritiene che le prestazioni fatturate a titolo di onorari e le spese siano
state correttamente documentate e giustificate. Al totale degli onorari si giustifica
tuttavia di conteggiare d’ufficio 6 ore supplementari (2 ore per la comunicazione
della sentenza e 4 ore per il secondo giorno dei dibattimenti). Inoltre, in casi come
il presente che non si contraddistinguono per una complessità particolare, la ta-
riffa oraria viene fissata in quella usuale di fr. 230.- e non quella di fr. 250.- appli-
cata dalla difesa.
La retribuzione per le prestazioni fatturate dalla difesa a titolo di onorari deve
perciò essere quantificata in fr. 9'239.10 (h 40.17 a fr. 230.-).
Considerato il totale delle spese di fr. 318.60, a titolo d’indennità ex art. 429 cpv.
1 lett. a CPP vengono pertanto riconosciuti complessivi fr. 10'293.60 (IVA in-
clusa), a carico della Confederazione.
9. Riparazione del torto morale
9.1 Nelle proprie conclusioni in sede di arringa, la difesa ha chiesto il versamento ad
A. di un importo di fr. 20'000.- a titolo di torto morale (v. verbale principale dei
dibattimenti, pag. 12).
9.2 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti
è abbandonato, l’imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni
particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di priva-
zione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP).
Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione
della personalità analoga a quella richiesta nell'ambito dell'art. 49 CO (DTF 143
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IV 339 consid. 3.1). La fissazione della riparazione del torto morale costituisce
una decisione secondo equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla
ponderazione delle concrete circostanze del caso. Essa deve essere determinata
in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le
circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica,
della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione fami-
liare e professionale (DTF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1). Un'in-
dennità per torto morale è di principio riconosciuta quando l'imputato è stato sot-
toposto alla carcerazione preventiva o di sicurezza. Anche un arresto oppure una
perquisizione eseguiti in pubblico o che hanno avuto un'ampia risonanza media-
tica, così come una durata molto lunga della procedura o un'esposizione rilevante
nei media, possono costituire una lesione grave della personalità. Ciò vale pure
per le conseguenze familiari, professionali o politiche di un procedimento penale
e per le affermazioni lesive della personalità che potrebbero essere diffuse dalle
autorità penali nel corso dell'inchiesta. Non possono per contro essere presi in
considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni perseguimento penale,
come l'aggravio a livello psichico che un simile procedimento di norma comporta
per la persona interessata (DTF 143 IV 339 consid. 3.1). Spetta al richiedente
dimostrare la lesione subita e provare in particolare le circostanze dalle quali si
possa dedurre la sua grave sofferenza morale (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; 128
IV 53 consid. 7a; 120 II 97 consid. 2b).
9.3 A sostegno della propria richiesta, la difesa ha dichiarato che questo procedi-
mento è stato devastante per A., il quale non riesce più a lavorare con le banche
(v. verbale principale dei dibattimenti, pag. 12). L’imputato stesso ha dichiarato a
più riprese di aver subito gravi conseguenze sia psicologiche che professionali,
facendo tuttavia riferimento a tutto il periodo successivo al suo arresto, avvenuto
nel 2010.
Ora, i fatti di cui al presente procedimento penale risalgono al 2018. L’imputato
non ha quindi reso verosimile una lesione particolarmente grave dei suoi interessi
personali in riferimento al procedimento in oggetto. Se è pur vero che una proce-
dura come quella in disamina comporta delle conseguenze spiacevoli per colui
che ne è ingiustamente fatto oggetto, la particolare gravità della lesione subita
deve essere sufficientemente sostanziata, ciò che l’imputato in concreto non ha
fatto. Non essendo stato sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della li-
bertà nell’ambito del presente procedimento penale, l’imputato non ha diritto ad
alcuna riparazione del torto morale per il semplice fatto di essere stato oggetto di
un procedimento penale.
Pertanto, la richiesta del riconoscimento di un’indennità per la riparazione del
torto morale deve essere respinta.
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10. Pretese della E. Ltd ex art. 434 CPP
10.1 Nell’ambito dei pubblici dibattimenti d’appello, la difesa ha formulato una richiesta
d’indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP a favore della società E. Ltd (v. verbale
principale dei dibattimenti, pag. 6). A sostegno di questa richiesta, la difesa ha
prodotto un elenco delle pretese (di complessivi fr. 133'819.84) con i relativi do-
cumenti giustificativi (CAR pag. 8.302.013 e 8.302.015 - 056). Dopo aver ricono-
sciuto che tali fatture non sono ancora state onorate, nelle proprie conclusioni la
difesa ha chiesto che la Corte entri nel merito di tali pretese, subordinando il ri-
conoscimento dei relativi importi alla presentazione dei bollettini di versamento
(v. verbale principale dei dibattimenti, pag. 12).
10.2 Giusta l’art. 434 cpv. 1 CPP, i terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare
assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e
a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L’art. 433 cpv. 2
CPP è applicabile per analogia.
10.3 Nel caso concreto, la difesa non ha comprovato le pretese mediante prove li-
quide. Le pretese formulate dalla difesa a favore della E. Ltd non possono quindi
essere riconosciute. Nemmeno la richiesta di subordinare il riconoscimento dei
relativi importi alla presentazione dei bollettini di versamento non può essere ac-
colta in assenza di elementi atti a giustificare l’impossibilità di presentare tali giu-
stificativi per tempo.
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La Corte d’appello dichiara e pronuncia:
I. L’appello del Ministero pubblico della Confederazione è respinto.
II. A. è prosciolto dall’accusa di tentata infrazione alla legge federale sul materiale
bellico.
III. Le celle d’elicottero depositate presso il punto franco di Chiasso sono liberate a
favore dell’avente diritto.
IV. Sono confermate l’entità e l’attribuzione della tassa di giustizia, dei disborsi e
delle ripetibili stabiliti in prima sede.
V. La richiesta di indennizzo del torto morale presentata da A. è respinta.
VI. La richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP a favore della società E. Ltd.
è respinta.
VII. Spese
1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi) consistenti
in complessivi fr. 5'000.- sono interamente posti a carico della Confederazione.
2. Ad A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo
di fr. 10'293.60 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.
In nome della Corte d’appello
del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
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Intimazione a (atto giudiziale):
− Ministero pubblico della Confederazione
− Avv. Filippo Gianoni
Copia a (brevi manu):
− Tribunale penale federale, Corte penale
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:
− Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei
beni (per l’esecuzione della sentenza e la gestione dei beni)
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale fe-
derale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli
altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale fede-
rale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale,
1000 Losanna 14.
Giusta l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure,
all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di
un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha ese-
guito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
Data di spedizione : 5 maggio 2021
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