Ordinanza del 21 gennaio 2021
Corte d’appello
Composizione Giudici
Claudia Solcà, Presidente del Collegio giudicante,
Maria-Antonella Bino e Katharina Giovannone-
Hofmann,
Cancelliera Leda Ferretti
Parti A., patrocinato dall’avv. Pascal Delprete
appellante / imputato
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne
Fauquex
appellato / pubblica accusa
2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, Servizio
giuridico DFF, rappresentato dal capo del Servizio
giuridico Fritz Ammann,
appellato / autorità inquirente
Oggetto
Appello contro la sentenza della Corte penale del Tri-
bunale penale federale SK.2019.76 del 22 ottobre
2020
Inammissibilità (art. 403 cpv. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: CA.2020.20
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Ritenuto e considerato che:
- con sentenza SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 la Corte penale del Tribunale pe-
nale federale (di seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di violazione
dell’obbligo di comunicazione (art. 37 cpv. 1 LRD, nella versione in vigore sino al
31 dicembre 2015) (CAR pag. 1.100.065);
- il dispositivo della sentenza è stato comunicato in udienza del 22 ottobre 2020 e,
il 30 ottobre 2020, A. ha richiesto alla Corte penale del TPF la motivazione scritta
della sentenza, annunciando nel contempo di voler proporre appello contro la
medesima (CAR pag. 1.100.067 – 068);
- la motivazione scritta della sentenza della Corte penale del TPF del 22 ottobre
2020 (SK.2019.76) è stata intimata in data 7 dicembre 2020, ricevuta in casella
postale dal suo patrocinatore il 9 dicembre 2020 e ritirata il medesimo giorno
(v. estratto Track & Trace, CAR pag. 1.100.070). La stessa è stata pertanto noti-
ficata all’imputato in data 9 dicembre 2020;
- il termine di 20 giorni per la presentazione della dichiarazione d’appello secondo
l’art. 399 cpv. 3 CPP ha iniziato a decorrere il 10 dicembre 2020 ed è scaduto il
29 dicembre 2020 (cfr. art. 90 CPP; RIEDO in: Basler Kommentar CPP, 2. ed.
2014, n. 28 e 31 ad. art. 90 CPP);
- l’imputato non ha presentato a questa Corte alcuna dichiarazione d’appello nei
termini di legge;
- essendo l’appello privo di oggetto, questa Corte non entra nel merito della pro-
cedura che viene quindi stralciata dai ruoli (art. 403 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 CPP;
sentenza del Tribunale federale 6B_469/2015 del 17 agosto 2015 consid. 3, con
rinvii);
- la sentenza della Corte penale del TPF SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 è quindi
cresciuta in giudicato il giorno in cui la decisione è stata emanata (art. 437 cpv.
1 lett. a e c, nonché cpv. 2 CPP);
- le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui preval-
gono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha
ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 CPP).
Ne discende che l’appellante, risultato soccombente data l’inammissibilità del
suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate. La tassa di giu-
stizia di CHF 200.00, fissata in applicazione degli art. 73 cpv. 1 lett. a e b, nonché
cpv. 3 lett. c della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della
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Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con gli art. 1 cpv. 4, 5 e 7bis del
Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è
quindi posta a suo carico.
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Per questi motivi, la Corte d’appello pronuncia:
1. L’appello contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale
SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.00 è posta a carico dell’appellante.
In nome della Corte d’appello
del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Intimazione a (atto giudiziale):
- Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dalla Procuratrice federale
Lucienne Fauquex
- Dipartimento federale delle finanze, Servizio giuridico DFF, rappresentato dal capo
del Servizio giuridico Fritz Ammann
- Avv. Pascal Delprete
Copia a (brevi manu):
- Corte penale del Tribunale penale federale
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei
beni
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Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte d’appello del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale
e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’elimi-
nazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
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