Decisione del 7 ottobre 2020
Corte d’appello
Composizione Giudici
Claudia Solcà, Presidente del Collegio giudicante,
Andrea Blum e Olivier Thormann,
Cancelliera Leda Ferretti
Parti A. CV, rappresentata dall’avv. Pierluigi Pasi,
istante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappre-
sentato dalla Procuratrice federale Annina Scherrer,
controparte
Oggetto
Istanza di revisione della decisione RR.2019.320 del
28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del Tribu-
nale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38 a, 40 cpv. 1
LOAP, 121-129 LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: CR.2020.22
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Fatti:
A. Con decisione di chiusura del 28 ottobre 2019 (CAR pag. 1.100.033 e segg.) il
Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito ad una
domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata il 14 maggio
2018 dal Ministero pubblico federale brasiliano (Ministério Publico Federal, Pro-
curadoria da República no Estado do Paranà), ha ordinato la trasmissione all’au-
torità rogante di documentazione riguardante la relazione bancaria n. 1 presso la
banca B. SA, Ginevra, intestata alla società A. CV.
B. Con decisione RR.2019.320 del 28 aprile 2020 la Corte dei reclami penali del
TPF ha respinto il ricorso presentato il 28 novembre 2019 da A. CV contro la
decisione di chiusura summenzionata (CAR pag. 1.100.015 e segg.).
C. Con sentenza 1C_260/2020 del 19 giugno 2020 la I Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale (di seguito: TF) ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia
di diritto pubblico presentato da A. CV contro la decisione RR.2019.320 del
28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF (CAR pag. 1.100.110 e
segg.).
D. Con istanza del 4 agosto 2020 alla Corte dei reclami penali del TPF, in seguito
trasmessa per competenza alla scrivente Corte, A. CV ha postulato la revisione
della sentenza RR.2019.320 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del
TPF (CAR pag. 1.100.001 e segg.). L’istante chiede: in via preliminare, la con-
cessione dell’effetto sospensivo all’istanza di revisione; in via principale, l’annul-
lamento della sentenza della Corte dei reclami penali del TPF e della decisione
di chiusura del MPC, nonché la reiezione definitiva della domanda di assistenza
giudiziaria dell’autorità rogante; in via subordinata, l’annullamento della sentenza
della Corte dei reclami penali del TPF e della decisione di chiusura del MPC,
nonché il rinvio della causa al MPC per una nuova decisione ai sensi dei consi-
derandi.
E. Con scritto del 4 settembre 2020 A. CV ha presentato alla Corte d’appello ulteriori
fatti e mezzi di prova a integrazione di quanto già esposto e prodotto con istanza
di revisione del 4 agosto 2020 (CAR pag. 1.100.278 e segg.).
F. Con scritto del 5 ottobre 2020 A. CV ha presentato alla Corte d’appello ulteriore
documentazione a complemento di quanto già esposto e prodotto con l’istanza
di revisione del 4 agosto 2020 e con il successivo scritto del 4 settembre 2020
(CAR pag. 1.100.306 e segg.).
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G. Visto l’esito della presente, non sono state chieste prese di posizioni alle parti e
non si entrerà nel merito delle misure provvisionali richieste dall’istante in quanto
queste ultime, con l’emanazione della presente sentenza, sono divenute prive
d’oggetto.
La Corte d’appello considera in diritto:
1.
1.1 La Corte d’appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione a livello
delle autorità penali federali e ciò in applicazione dell’art. 38a e segg. della legge
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(RS 173.71; LOAP).
1.1.1 Giusta l’art. 40 cpv. 1 LOAP, gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione,
all’interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui
all’art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal
Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi spe-
ciali (FF 2008 7409).
1.1.2 Nel caso in esame, la decisione RR.2019.320 del 28 aprile 2020 della Corte dei
reclami penali del TPF è stata emanata in applicazione dell’art. 37 cpv. 2 lett. a
n. 1 LOAP, avendo la predetta Corte giudicato un ricorso in materia di assistenza
internazionale in materia penale conformemente alla legge federale del 20 marzo
1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1; AIMP).
1.1.3 Alla luce di quanto sopra esposto, la competenza della Corte d’appello per sta-
tuire sull’istanza di revisione in oggetto sarebbe quindi data.
1.2 Nel caso concreto, occorre tuttavia vagliare anche un’eventuale competenza del
TF, essendosi l’Alta Corte già chinata sulla causa in oggetto (v. consid. C).
1.2.1 Per costante giurisprudenza, la sentenza con cui il TF dichiara irricevibile un ri-
corso in materia di diritto pubblico è soggetta a revisione unicamente per un mo-
tivo che influenza questa decisione e non il giudizio di merito reso dall’autorità
cantonale (DTF 118 II 477 consid. 1).
1.2.2 In casu, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato dalla qui istante all’Alta
Corte è stato dichiarato inammissibile con sentenza 1C_260/2020 del 19 giugno
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2020. Ne discende che la predetta sentenza del TF non si è sostituita alla sen-
tenza RR.2019.320 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF.
Non essendo quindi subentrato l’effetto devolutivo, la sentenza della Corte dei
reclami penali del TPF è cresciuta in giudicato ed è pertanto suscettibile di revi-
sione davanti a questa Corte (v. sentenze del TF 2C_462/2014 del 23 novembre
2014 consid. 2.2; 8C_602/2011 del 30 settembre 2011 consid. 1.3).
1.2.3. L’ultima istanza ricorsuale ad essersi confrontata con il merito della vertenza in
oggetto è quindi stata la Corte dei reclami penali del TPF e non l’Alta Corte.
È pertanto data la competenza della Corte d’appello per analizzare l’istanza di
revisione della sentenza RR.2019.320 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami
penali del TPF.
1.3 La revisione in materia di diritto pubblico può essere richiesta se l’istante, dopo
la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi
di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi
i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). La
domanda di revisione deve essere depositata entro 90 giorni dalla loro scoperta,
non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124
cpv. 1 lett. d LTF).
1.3.1 La sentenza RR.2019.320 della Corte dei reclami penali del TPF è del 28 aprile
2020 e l’istante afferma di avere avuto conoscenza del fatto rilevante, ovvero
dell’archiviazione intervenuta nell’estate del 2019 per opera della “13° Vara fede-
ral de Curitiba” dei procedimenti penali in favore dei quali la rogatoria è stata
formulata, solo il 7 giugno 2020, per mezzo del parere legale redatto dagli avvo-
cati brasiliani C. e D. (v. istanza di revisione, pag. 3).
1.3.2 L’istanza di revisione in oggetto è stata presentata il 4 agosto 2020, vale a dire
quasi due mesi dopo che l’istante avrebbe avuto conoscenza del motivo di revi-
sione.
L’istanza di revisione è pertanto da ritenersi tempestiva.
1.4 Siccome anche gli altri motivi di ricevibilità sono dati, la Corte d’appello entra nel
merito dell’istanza di revisione.
2. Ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, qui applicabile in considerazione del rinvio
di cui all’art. 40 cpv. 1 LOAP, la revisione in materia di diritto pubblico può essere
domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di
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fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel pro-
cedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.
2.1 I fatti rilevanti sono fatti perlomeno anteriori alla decisione di cui è chiesta la revi-
sione, ma scoperti solo successivamente. Questi fatti sono pertinenti in quanto
fanno apparire come inesatto o incompleto lo stato dei fatti sul quale si fonda la
decisione in esame. Il mezzo è ammissibile fintanto che l’istante non ha potuto
invocare questo fatto nella procedura precedente. Egli deve però dimostrare di
avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza
verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche
che avrebbero potuto avere luogo prima (PIERRE FERRARI in: Commentaire de la
LTF, 2a ediz. 2014, n. 15-18 ad art. 123 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, 2008, n. 4706-4710 ad art. 123 LTF).
2.2 Non costituiscono un motivo di revisione quei mezzi di prova che esistevano già
all’epoca del procedimento penale precedente e che avrebbero potuto essere
addotti con la dovuta diligenza (ESCHER, BSK BGG, n. 5 e 6 ad art. 123; FERRARI,
Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 20 e 21 ad art. 123). Spetta alle parti
contribuire all’accertamento dei fatti in modo tempestivo e conforme alle norme
procedurali. L’impossibilità di presentare fatti e mezzi di prova nel procedimento
precedente è da considerare in maniera restrittiva. La revisione non ha infatti lo
scopo di sanare precedenti omissioni nella presentazione delle prove (ESCHER,
op. cit., n. 8 ad art. 123).
2.3 A sostegno della domanda di revisione in esame, l’istante afferma di avere avuto
conoscenza dell’archiviazione dei procedimenti penali in favore dei quali la roga-
toria è stata formulata per mezzo del parere legale degli avvocati brasiliani datato
7 giugno 2020. A seguito di tale archiviazione, avvenuta nell’estate del 2019 per
declinazione di competenza, gli atti sarebbero stati trasmessi alla “10a Vara Cri-
minal federal de São Paulo”.
La Corte d’appello ritiene che nel caso in esame non sia stato provato che
l’istante fosse venuto a conoscenza del fatto rilevante soltanto nel mese di giugno
2020 e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte dei re-
clami penali del TPF.
Inoltre, l’istante non si è pronunciato sul motivo per il quale non avrebbe potuto
scoprire prima tale fatto, già intervenuto nell’estate del 2019.
Per quanto riguarda infine i nuovi fatti e mezzi di prova addotti dall’istante con
scritto del 4 settembre 2020 e meglio l’archiviazione del procedimento penale in
questione, ordinata dal giudice di São Paulo il 20 agosto 2020, si tratta di fatti e
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mezzi di prova posteriori alla sentenza RR.2019.320 del 28 aprile 2020 della
Corte dei reclami penali del TPF. Gli stessi non possono quindi costituire motivo
di revisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’istanza di revisione deve pertanto
essere respinta.
3. Spese della procedura
L’istante, risultando soccombente data l’infondatezza della sua istanza, deve
sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP).
Una tassa di giustizia di CHF 1'500.-, fissata in applicazione degli art. 5 e 7bis del
Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF;
RS 173.713.162) è posta a carico dell’istante.
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Per questi motivi la Corte d’appello pronuncia:
1. L’istanza di revisione è respinta.
2. L’istanza di misure provvisionali è priva d’oggetto.
3. La tassa di giustizia di CHF 1'500.- è posta a carico dell’istante.
In nome della Corte d’appello
del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Comunicazione a (atto giudiziale):
− Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Annina Scherrer
− Avv. Pierluigi Pasi
Copia a:
− Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali (brevi manu)
− Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria (B-18-2841-2) (raccoman-
data)
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:
− Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei
beni
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Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 2 lett. b della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF). Il
diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 82-84, 85-87 e 89 ss. LTF.
L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.
Spedizione: 8 ottobre 2020
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