Decisione dell’8 novembre 2021
Corte d’appello
Composizione Giudici penali federali
Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante
Maria-Antonella Bino e Katharina Giovannone-Hofmann
Cancelliere Paride Destefani
Parti D. AG, difesa dall'avv. di fiducia Rocco Taminelli,
istante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
controparte
Oggetto
Istanza di revisione della decisione RR.2020.225-226 del
14 dicembre 2020 della Corte dei reclami penali del Tri-
bunale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1, 38a, 40
cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ' incarto: CR.2021.18
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Fatti:
A. Il 15 novembre 2019, rispettivamente il 20 dicembre 2019, le banche B. SA e
C. SA hanno inoltrato all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di de-
naro (MROS) una comunicazione di sospetto ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD
– poi trasmessa al MPC – in merito, tra l’altro, a relazioni bancarie intestate a A.
o a delle società a lui riconducibili (v. CAR 1.100.007 e segg.; CAR 3.101.004 e
segg.).
B. Il 21 novembre 2019, il MPC ha inoltrato una trasmissione spontanea di informa-
zioni, giusta l’art. 67a AIMP, alle competenti autorità dello Stato della Città del
Vaticano, segnalando le relazioni bancarie intestate a A. o alle società a lui ricon-
ducibili (v. CAR 1.100.007 e segg.; CAR 3.101.004 e segg.).
C. Con decisione provvisoria del 22 novembre 2019, dando seguito a una richiesta
dello stesso giorno inoltrata dal Promotore di Giustizia dello Stato della Città del
Vaticano (di seguito: Promotore di Giustizia), il MPC ha decretato il blocco prov-
visorio (ex 18 AIMP) delle precitate relazioni bancarie riconducibili a A. e impartito
un termine alle autorità dello Stato della Città del Vaticano per l’inoltro di una
domanda d’assistenza giudiziaria internazionale in merito (v. CAR 1.100.007 e
segg.; CAR 3.101.004 e segg.).
D. Con decisione di chiusura del 4 agosto 2020 il MPC, ha dato seguito alla do-
manda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale presentata il 19
dicembre 2019 dal Promotore di Giustizia e ordinato la trasmissione all’Autorità
rogante della documentazione concernente le relazioni bancarie dell'inquisito A.
e delle società a lui riconducibili, nonché il mantenimento del sequestro dei rela-
tivi valori (v. CAR 1.100.007 e segg.; CAR 1.100.026 e segg; CAR 3.101.004 e
segg.; RR.2020.225-226 act. 1.2).
E. lI 9 settembre 2020, A. e le società titolari delle relazioni bancarie a lui riconduci-
bili hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: Corte dei
reclami penali), postulandone l’annullamento, con conseguente reiezione della
commissione rogatoria e sblocco delle relazioni bancarie interessate (v. CAR
1.100.026 e segg; RR.2020.225-226 act. 1).
F. Con sentenze RR.2020.212, RR.2020.213, RR.2020.214, RR.2020.215-216,
RR.2020.217-218, RR.2020.219-220, RR.2020.221-222, RR.2020.223-224,
RR.2020.225-226 e RR.2020.227-228 del 14 dicembre 2020 la Corte dei reclami
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penali ha respinto i ricorsi di A. e delle società titolari a lui riconducibili (v. CAR
1.100.026 e segg.)
G. In data 28 dicembre 2020 A. e le società a lui riconducibili hanno presentato,
avverso le summenzionate sentenze della Corte dei reclami penali, ricorso in
materia di diritto pubblico alla I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (v.
RR.2020.225-226 act. 28.1). L’Alta Corte, con sentenze 1C_724/2020,
1C_716/2020, 1C_723/2020, 1C_725/2020, 1C 726/2020, 1C_727/2020,
1C_728/2020, 1C_729/2020, IC_730/2020 e 1C_733/2020 del 4 febbraio 2021,
ha ritenuto i suddetti ricorsi inammissibili (v. RR.2020.225-226 act. 28).
H. Con istanze del 9 agosto 2021 alla Corte dei reclami penali, A. e le società a lui
riconducibili hanno postulato la revisione delle sentenze della Corte dei reclami
penali RR.2020.212, RR.2020.213, RR.2020.214, RR.2020.215-216,
RR.2020.217-218, RR.2020.219-220, RR.2020.221-222, RR.2020.223-224,
RR.2020.225-226 e RR.2020.227-228 del 14 dicembre 2020 (v. CAR 1.100.001
e segg.).
Essi chiedono in via principale l’annullamento di tutte le decisioni prese nell’am-
bito della procedura rogatoriale RH.19.0305-SCA5, con contestuale reiezione in-
tegrale della domanda di assistenza dello Stato della Città del Vaticano del 19
dicembre 2019 e di tutte le domande provvisionali collaterali, così come l’ordine
al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano di restituire tutta la documenta-
zione ottenuta sulla scorta della domanda di assistenza del Promotore di Giusti-
zia del 19 dicembre 2019, con contestuale immediato divieto di utilizzo della
stessa in qualsivoglia procedura penale, amministrativa o civile. In via subordi-
nata, A. e le società titolari delle relazioni bancarie a lui riconducibili postulano la
riforma delle sentenze della Corte dei reclami penali RR.2020.212, RR.2020.213,
RR.2020.214, RR.2020.215-216, RR.2020.217-218, RR.2020.219-220,
RR.2020.221-222, RR.2020.223-224, RR.2020.225-226 e RR.2020.227-228 del
14 dicembre 2020, con conseguente parziale annullamento della decisione di
chiusura nell’ambito dell’assistenza giudiziaria della Procuratrice federale Avv.
Annina Scherrer (Lugano) del 4 agosto 2020 nel procedimento incarto N.
RH.19.0305-SCA2, il respingimento della domanda di assistenza del Promotore
di Giustizia del 19 dicembre 2019 e l’ordine al Tribunale dello Stato della Città
del Vaticano di restituire tutta la documentazione ottenuta sulla scorta della do-
manda di assistenza del Promotore di Giustizia con contestuale immediato di-
vieto di utilizzo della stessa in qualsivoglia procedura penale, amministrativa o
civile. Inoltre, sempre in via subordinata, l’istante richiede lo sblocco immediato
della relazione bancaria N.1., intestata a D. AG, Z., accesa presso B. SA (v. CAR
1.100.005 e segg.).
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A sostegno delle sue conclusioni e sulla scorta dei documenti prodotti, l’istante
adduce, in particolare, che non sarebbero date le condizioni per accordare l’as-
sistenza internazionale in materia penale (cfr. art. 2 lett. a e d AIMP) in quanto la
Città Stato del Vaticano non costituisce uno stato di diritto, e che l’istante non
beneficia delle minime garanzie di un processo equo ai sensi dell’art. 6 CEDU (v.
CAR 1.100.023).
I. Mediante scritto del 10 agosto 2021, la Corte dei reclami penali del TPF ha tra-
smesso alla Corte d’appello del Tribunale penale federale (di seguito: Corte d’ap-
pello), per ragioni di competenza e in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 PA in rela-
zione con l’art. 38a LOAP, le summenzionate richieste di revisione (v. CAR
1.100.001 e segg.).
J. Con scritto del 17 agosto 2021 (v. CAR 3.100.001 e segg.), la Corte d’appello del
Tribunale penale federale ha invitato la Corte dei reclami penali, il MPC e l’Ufficio
federale di giustizia (di seguito: UFG) a far pervenire le eventuali osservazioni in
merito alle istanze di revisione summenzionate.
K. Con risposta del 24 agosto 2021, la Corte dei reclami penali ha confermato inte-
gralmente le proprie sentenze RR.2020.212, RR.2020.213, RR.2020.214,
RR.2020.215-216, RR.2020.217-218, RR.2020.219-220, RR.2020.221-222,
RR.2020.223-224, RR.2020.225-226 e RR.2020.227-228 e rinunciato a formu-
lare osservazioni alle domande di revisione presentate (v. CAR 3.104.001).
L. Mediante risposta del 31 agosto 2021, l’UFG ha rinunciato a prendere posizione
in merito alle istanze di revisione summenzionate (v. CAR 3.102.001).
M. Con risposta motivata del 15 settembre 2021, il MPC ha postulato la reiezione
delle istanze di revisione, siccome inammissibili (v. CAR 3.101.003 e segg.).
N. Le summenzionate risposte della Corte dei reclami penali, dell’UFG e del MPC
sono state trasmesse all’istante mediante scritto del 28 settembre 2021 e un ter-
mine all’11 ottobre 2021, poi prorogato un’unica volta al 21 ottobre 2021, è stato
assegnato per la presentazione di un’eventuale replica (v. CAR 3.100.003 e seg.;
3.103.001 e segg.).
O. Nel termine impartito, l’istante ha presentato una replica, allegando due docu-
menti: un’ordinanza del 6 ottobre 2021 del Tribunale dello Stato del Vaticano e
uno scritto dell’avv. Rocco Taminelli al MPC dell’8 aprile 2021, con allegata una
sentenza del 10 marzo 2021 della Corte della Corona di Southwark (CAR
3.103.003 e segg.).
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Nella replica, l’istante ha principalmente ribadito quanto sollevato con la sua
istanza del 9 agosto 2021. Egli ha inoltre precisato, tra l’altro, che il Tribunale
dello Stato della Città del Vaticano, quando ha sentito le medesime censure sol-
levate dall’istante e dal signor A. da quasi due anni, ha annullato la citazione a
giudizio, rimandando integralmente gli atti ai Promotori di giustizia, per tutti i reati
ascritti al signor A. (CAR 3.103.005).
Inoltre, l’istante ha indicato che “ha sempre lamentato gravi violazioni procedurali
in capo all’agire dei Promotori di giustizia, come pure il fatto che data l’assoluta
mancanza di fatti concreti ascrivibili al signor A. e configuranti reato, non era
nemmeno possibile verificare il requisito della doppia punibilità di cui all’art. 64
cpv. 1 AIMP. Proprio le gravi violazioni procedurali e la carenza nell’enunciazione
dei fatti, sono all’origine della citata ordinanza di annullamento della citazione a
giudizio del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano (nel seguito Tribunale
del Vaticano) del 6 ottobre 2021” (CAR 3.103.005). E ancora, in merito, “ il requi-
sito della doppia punibilità (art. 64 AIMP) è stato certificato carente persino dal
Tribunale dello Stato richiedente, il quale ha rinviato gli atti ai Promotori anche
per il fatto che la descrizione dei fatti era a tal punto carente da comportare una
grave violazione del principio del contraddittorio” (CAR 3.103.009 e seg.).
Infine, l’istante ha ribadito che (CAR 3.103.005 e seg.) “al momento in cui il signor
A. aveva inoltrato l’istanza di dissequestro, i Promotori non avevano ancora sot-
toposto il suo rinvio a giudizio al Tribunale del Vaticano. Semplicemente, la durata
del sequestro, l’entità del stesso e l’assoluta impossibilità che si arrivasse a una
confisca, giustificavano la revoca del sequestro. A seguito del successivo rinvio
a giudizio il primo motivo era in parte decaduto. Ora, con l’emanazione della citata
Ordinanza 6 ottobre 2021 del Tribunale del Vaticano, la revoca del sequestro è
assolutamente imprescindibile, sia per la nuova esplosione dei tempi procedurali
che questo comporta, sia e soprattutto per le motivazioni di tale ordinanza”.
P. Con scritto spontaneo del 19 ottobre 2021, poi trasmesso alle parti per cono-
scenza, il MPC ha inoltrato a questa Corte una lettera dei patrocinatori dell’istante
e la stessa ordinanza del 6 ottobre 2021 del Tribunale del Vaticano, precisando
che avrebbe chiesto ai Promotori di Giustizia di tale Stato una presa di posizione
in merito (CAR 3.101.009 e segg.).
Q. Il 25 ottobre 2021, il MPC ha trasmesso a questa Corte la risposta dei Promotori
di Giustizia alla richiesta di presa di posizione, scritti poi trasmessi alle parti per
conoscenza (CAR 3.101.021 e segg.).
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R. Visto l’esito della presente non sono stati richiesti ulteriori prese di posizioni alle
parti.
Le ulteriori argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi sottoesposti.
La Corte d’appello considera in diritto:
1.
1.1 La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione a livello
delle autorità penali federali e ciò in applicazione dell’art. 38a e segg. della legge
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(RS 173.71; LOAP).
1.1.1 Giusta l’art. 40 cpv. 1 LOAP, gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale Federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione,
all’interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui
all’art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal
Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi spe-
ciali (FF 2008 7409).
1.1.2 Nel caso in esame, le sentenze RR.2020.212, RR.2020.213, RR.2020.214,
RR.2020.215-216, RR.2020.217-218, RR.2020.219-220, RR.2020.221-222,
RR.2020.223-224, RR.2020.225-226 e RR.2020.227-228 della Corte dei reclami
penali del TPF del 14 dicembre 2020 sono state tutte emanate in applicazione
dell’art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, avendo la predetta Corte giudicato dei ricorsi
in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente alla legge fe-
derale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (RS
351.1; AIMP).
1.1.3 Alla luce di quanto sopra esposto, la competenza della Corte d’appello per sta-
tuire sull’istanza di revisione in oggetto sarebbe quindi data.
1.2 Nel caso concreto, occorre tuttavia vagliare anche un’eventuale competenza del
TF, essendosi l’Alta Corte già chinata sulla causa in oggetto (v. supra consid. G).
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1.2.1 Per costante giurisprudenza, la sentenza con cui il TF dichiara irricevibile un ri-
corso in materia di diritto pubblico è soggetta a revisione unicamente per un mo-
tivo che influenza questa decisione e non il giudizio di merito reso dall’autorità
cantonale (v. DTF 118 II 477 consid. 1).
1.2.2 In casu, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato dall’istante all’Alta Corte
è stato dichiarato inammissibile (v. supra consid. G). Ne discende che la predetta
sentenza del TF non si è sostituita alla sentenza impugnata del 14 dicembre 2020
della Corte dei reclami penali del TPF.
Non essendo quindi subentrato l’effetto devolutivo, la sentenza della Corte dei
reclami penali del TPF è cresciuta in giudicato ed è pertanto suscettibile di revi-
sione davanti a questa Corte (v. sentenze del TF 2C_462/2014 del 23 novembre
2014 consid. 2.2; 8C_602/2011 del 30 settembre 2011 consid. 1.3).
1.2.3. L’ultima istanza ricorsuale ad essersi confrontata con il merito della vertenza in
oggetto è quindi stata la Corte dei reclami penali del TPF e non l’Alta Corte.
È pertanto data la competenza della Corte d’appello per analizzare l’istanza di
revisione della sentenza della Corte dei reclami penali del TPF RR.2020.225-226
del 14 dicembre 2020.
2. La revisione in materia di diritto pubblico può essere richiesta se l’istante, dopo
la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi
di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi
i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). La
domanda di revisione deve essere depositata entro 90 giorni dalla loro scoperta,
non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv.
1 lett. d LTF).
2.1 Nella fattispecie, la sentenza della Corte dei reclami penali del TPF è del 14 di-
cembre 2020.
Per quel che riguarda i documenti prodotti con l’istanza di revisione e che la fon-
derebbero, ovvero i tre Rescriptum ex audentia SS.MI, essi datano rispettiva-
mente del 2 e 5 luglio 2019 e del 5 ottobre 2019 (v. CAR 1.100.050 e segg.). In
fase di replica, l’istante ha altresì prodotto un’ordinanza del 6 ottobre 2021 del
Tribunale dello Stato del Vaticano e uno scritto dell’avv. Rocco Taminelli al MPC
dell’8 aprile 2021, con allegata una sentenza del 10 marzo 2021 della Corte della
Corona di Southwark (CAR 3.103.003 e segg.).
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2.1.1 Innanzitutto, i tre Rescriptum ex audentia SS.MI sono tutti anteriori alla sentenza
impugnata e l’istante afferma di averli ottenuti al più presto il 9 luglio 2021, in
seguito al rinvio a giudizio di A. del 3 luglio 2021 (v. CAR 1.100.015). L’istanza di
revisione in oggetto è stata presentata il 4 agosto 2020, vale a dire quasi un mese
dopo che l’istante avrebbe avuto conoscenza del motivo di revisione. Il termine
di 90 giorni sarebbe quindi stato rispettato.
Ne discende che tali documenti sono prima facie stati presentati in maniera tem-
pestiva e sarebbero dunque ammissibili.
2.1.2 Ciò non è il caso dell’ordinanza del 6 ottobre 2021 del Tribunale dello Stato del
Vaticano e i fatti ivi indicati (v. CAR 3.103.012 e segg.). Essi sono irricevibili in
questa sede in quanto posteriori alla sentenza impugnata (cfr. art. 123 cpv. 2 lett.
a LTF).
2.1.3 Anche lo scritto dell’avv. Rocco Taminelli al MPC dell’8 aprile 2021 e la sentenza
del 10 marzo 2021 della Corte della Corona di Southwark, sono mezzi di prova
irricevibili in quanto posteriori alla sentenza della Corte dei reclami penali qui im-
pugnata (v. CAR 3.103.021 e segg.). Può rimanere indecisa la questione di sa-
pere se i fatti esposti in tali documenti siano rilevanti per la revisione della sen-
tenza impugnata. In quanto invocati mediante replica dinanzi a questa Corte ben
oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla loro scoperta, ovvero al più tardi l’8
aprile 2021, tali fatti non sono in ogni caso stati invocati tempestivamente (art.
124 cpv. 1 lett. d LTF).
2.2 Alla luce di quanto esposto, l’istanza di revisione può essere pertanto ritenuta
formalmente tempestiva e ricevibile. I mezzi di prova e i fatti rilevanti invocati
tempestivamente a sostegno dell’istanza di revisione sono unicamente quelli ine-
renti ai tre Rescriptum ex audentia SS.MI.
2.3 Siccome anche gli altri motivi di ricevibilità sono dati, la Corte d'appello entra nel
merito dell'istanza di revisione.
3. Sulla scorta dei documenti papali summenzionati, l’istante adduce che il proce-
dimento all'estero violerebbe elementari principi procedurali o presenterebbe
gravi lacune o altre gravi deficienze, in particolare che la Città Stato del Vaticano
non rispetterebbe il principio della separazione dei poteri. Secondo l’istante, non
sarebbero quindi date le condizioni per accordare l’assistenza internazionale in
materia penale (cfr. art. 2 lett. a e d AIMP) in quanto la Città Stato del Vaticano
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non costituisce uno stato di diritto, e che l’istante non beneficia delle minime ga-
ranzie di un processo equo ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. CAR 1.100.024).
Tali mancanze procedurali da parte dello Stato del Vaticano avrebbero tra l’altro
causato l’impossibilità di “verificare il requisito della doppia punibilità di cui all’art.
64 cpv. 1 AIMP” (v. CAR 3.103.005).
Poiché l’esame della fondatezza della censura riguardante l’art. 64 cpv. 1 AIMP
dipende dall'esito di quello riguardante l’invocata violazione dell’art. 2 AIMP,
quest’ultima censura va analizzata in via prioritaria.
3.1 All’art. 2 AIMP, da costante giurisprudenza, può appellarsi unicamente la persona
per la quale è stata richiesta l’estradizione allo Stato richiedente o il trasferimento
ad un tribunale penale internazionale. Se si tratta, come nel caso concreto, di
trasmissione di documentazione bancaria, può appellarsi all’art. 2 AIMP unica-
mente l’imputato che si trova sul territorio dello Stato richiedente, se riesce a far
valere di essere esposto concretamente al rischio di violazione dei suoi diritti pro-
cedurali. Persone giuridiche in generale, come persone fisiche che risiedono
all’estero o si trovano sul territorio dello Stato richiesto senza ivi essere esposti
ad un pericolo, non possono di principio appellarsi all’art. 2 AIMP. Il Tribunale
federale ha già avuto anche modo di affermare che l’art. 2 AIMP non può essere
invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e
che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteg-
gere l’imputato all’estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 consid. 8.2;
126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5
ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3;
RR.2020.304, consid. 2.1).
3.2 Nella fattispecie, l’istante è una persona giuridica che non si trova nello Stato
richiedente, e che non è oggetto della procedura penale ivi in corso. L’istante non
è quindi legittimato ad addurre all’art. 2 AIMP quale censura per l’istanza di revi-
sione (v. DTF 130 II 217 consid. 8.1 pag. 227; ZIMMERMANN, La coopération ju-
diciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 682 ; LUDWICZAK GLAS-
SEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 490 pag. 109
e n. 636 pag. 145).
3.3 Stessa sorte dev’essere riservata alla censura riguardante l’impossibilità “di veri-
ficare il requisito della doppia punibilità” in quanto – come invocato dall’istante –
sarebbero le pretese violazioni dei diritti procedurali nella Citta Stato del Vaticano
ad aver impedito la corretta verifica di cui all’art. 64 cpv. 1 AIMP.
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La censura proposta dall’istante sarebbe in ogni caso irricevibile in quanto sono
manifestamente disattese le esigenze minime di motivazione in ambito di revi-
sione (v. sentenze del Tribunale federale 1F_16/2016 del 25 luglio 2016 consid.
3; 2F_4/2014 del 20 marzo 2014 consid. 2.3).
3.4 In merito a quanto precede, questa Corte osserva che il Tribunale federale ha
già esposto a A. e alle società titolari delle relazioni bancarie a lui riconducibili,
così come ai loro patrocinatori, le condizioni per poter addurre all’art. 2 AIMP (v.
in particolare sentenze del Tribunale federale 1C_723/2020 e 1C_724/2020 del
4 febbraio 2021 consid. 2.2; v. anche 1C_716/2020, 1C_725/2020, 1C 726/2020,
1C_727/2020, 1C_728/2020, 1C_729/2020, 1C_730/2020 e 1C_733/2020). Una
riproposta di una censura in tal senso in questa sede è ai limiti della temerarietà
e questo modo di agire dilatorio non può trovare protezione.
3.5 Alla luce della sorte riservata alle censure invocate, l’istanza di revisione va
quindi respinta.
4. A titolo abbondanziale, a mente di questa Corte l’istanza di revisione deve essere
respinta anche per un altro motivo.
4.1 Giusta l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, i fatti rilevanti o i mezzi di prova decisivi devono
essere anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma scoperti solo suc-
cessivamente. Questi fatti o mezzi di prova sono pertinenti in quanto fanno ap-
parire come inesatto o incompleto lo stato dei fatti sul quale si fonda la decisione
in esame. Il mezzo è ammissibile fintanto che l’istante non lo ha potuto invocare
nella procedura precedente. Egli deve però dimostrare di avere fatto prova di
tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per
esempio, la scoperta del fatto o del mezzo di prova rilevante è il frutto di ricerche
che avrebbero potuto avere luogo prima (v. PIERRE FERRARI in: Commentaire de
la LTF, 2a ediz. 2014, n. 15-18 ad art. 123 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tri-
bunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4706-4710 ad art. 123 LTF).
In virtù anche del principio della buona fede processuale, la parte che facendo
prova di diligenza può venire a conoscenza di motivi di fatto che possono influire
sulla decisione da adottare, deve ricercarli e invocarli senza indugio e non sol-
tanto qualora l'esito di una procedura le sia sfavorevole (v. art. 5 cpv. 3 Cost.; v.
anche DTF 140 I 240 consid. 2.4 pag. 244; 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; in
relazione al presente procedimento v. sentenza del Tribunale federale
1C_723/2020 del 4 febbraio 2021).
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4.2 Non costituiscono infatti un motivo di revisione quei mezzi di prova che esiste-
vano già all’epoca del procedimento penale precedente e che avrebbero potuto
essere addotti con la dovuta diligenza (v. ESCHER, BSK BGG, n. 5 e 6 ad art.
123; FERRARI, op.cit., n. 20 e 21 ad art. 123). Spetta alle parti contribuire all’ac-
certamento dei fatti in modo tempestivo e conforme alle norme procedurali. L’im-
possibilità di presentare fatti e mezzi di prova nel procedimento precedente è da
considerare in maniera restrittiva. La revisione non ha infatti scopo di sanare pre-
cedenti omissioni nella presentazione delle prove (v. ESCHER, op. cit., n. 8 ad art.
123).
4.3 Nella fattispecie, la Corte d’appello ritiene che l’istante – peraltro rappresentata
da legali in Svizzera e all’estero – non abbia provato di aver ottenuto i documenti
papali rilevanti soltanto successivamente alla pronuncia della sentenza della
Corte dei reclami penali del TPF, ovvero nel mese di luglio 2021 quando A. è
stato rinviato a giudizio. L’istante non indica nemmeno i motivi per i quali non
avrebbe potuto avere accesso prima ai summenzionati documenti facendo prova
della dovuta diligenza. Non adduce – per esempio – di aver tentato di accedere
agli atti dell’incarto del procedimento vaticano durante le differenti fasi dell’inchie-
sta e che delle richieste in tal senso siano state respinte dalle autorità preposte,
o che i suddetti documenti papali siano volutamente stati tenuti nascosti. Per in-
ciso, il codice di procedura penale della Città del Vaticano si fonda sul codice di
procedura penale italiano del 1913 (v. DALLA TORRE, Lezioni di diritto vaticano,
2a ediz. 2020, pag. 167), il quale prevede – come prevede anche il codice di diritto
processuale svizzero – la possibilità di consultare e ottenere copie degli atti
dell’incarto durante i differenti stadi di un procedimento penale.
4.4 L’istanza di revisione della sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale impugnata va quindi respinta anche per questo motivo.
5. L’istante, risultando soccombente data l’infondatezza della sua istanza, deve
sopportare le spese processuali cagionate (cfr. art. 63 cpv. 1 PA su rinvio dell’art.
37 cpv. 2 lett. a LOAP).
La tassa di giustizia di CHF 2'000.--, fissata in applicazione degli art. 5 e 7bis del
Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF;
RS 173.713.162), è posta a carico dell’istante.
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La Corte pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, l’istanza di revisione è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- è posta a carico dell'istante.
In nome della Corte d’appello
del Tribunale penale federale
La Presidente del Collegio giudicante Il Cancelliere
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Comunicazione a (atto giudiziale):
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Rocco Taminelli
Copia a:
- Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali (brevi manu)
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria (raccomandata)
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, esecuzione delle decisioni e gestione
dei beni (per l’esecuzione)
Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.
2 lett. b della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF). Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di
ammissibilità sono previsti dagli art. 82-84, 85-87 e 89 ss. LTF. L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.
Giusta l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo
di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il
momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la
trasmissione.
Data di spedizione: 12 novembre 2012
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