Decisione del 30 giugno 2011
Segretariato generale
Composizione Segretaria generale Mascia Gregori Al-Barafi
Parti
A., rappresentato dallo Studio di consulenza legale
Zoppi – Agustoni,
Oggetto Accesso da parte di terzi a documenti personali della
persona assunta dal Tribunale penale federale per la
funzione di informatico
Legge federale sul principio di trasparenza
dell’amministrazione
Legge federale sulla protezione dei dati
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: GS.2011.1
- 2 -
Fatti:
A. Nel corso dei mesi di marzo e aprile 2011 il Tribunale penale federale
(TPF), per completare il piccolo team interno, ha messo a concorso un po-
sto di informatico. I compiti previsti per questa funzione, elencati nel bando
di concorso pubblicato sul sito Internet del Tribunale, consistono prevalen-
temente nel supporto agli utenti in ambito MS-Office e nell’adeguamento
del programma di gestione degli incarti. A questi si aggiungono piccoli
compiti amministrativi. L’attività principale dell’informatico consiste dunque
nell’affiancare il responsabile del servizio IT del TPF nel lavoro quotidiano
di assistenza agli utenti interni.
B. Dopo l’esame delle numerose candidature entrate, i colloqui di presenta-
zione e la raccolta delle referenze, la scelta del Segretariato generale è ca-
duta su un candidato il cui profilo e la cui esperienza rispecchiavano al me-
glio le esigenze del Tribunale. Il 17 maggio 2011 la Commissione ammini-
strativa, dopo aver sentito personalmente nel corso di un secondo colloquio
il candidato proposto dal Segretariato generale, ne ha deciso l’assunzione.
C. A. ha trasmesso la sua candidatura il 20 aprile 2011. Dopo esame della
stessa il Segretariato generale l’ha scartata e l’ha ritornata al medesimo in
data 20 maggio 2011, comunicandogli che era stato scelto un altro candi-
dato che per formazione, esperienza professionale e conoscenze linguisti-
che corrispondeva meglio alle esigenze dell’Ufficio.
D. In data 31 maggio 2011 A. con lettera raccomandata chiedeva al Tribunale
di comunicargli le qualifiche della persona prescelta così da compararle alle
sue e provare la veridicità di quanto asserito dal Segretariato generale, in
quanto riteneva che difficilmente il candidato prescelto avesse un titolo di
studio, un’esperienza professionale e delle conoscenze linguistiche supe-
riori alle sue. Dalle conclusioni tratte avrebbe poi deciso se contestare la
decisione del Tribunale.
E. Il Segretariato generale ha respinto in data 6 giugno 2011 tale richiesta,
comunicando al richiedente che i criteri di valutazione di scelta sono seri e
vengono decisi in base alle esigenze dell’Ufficio, e che i dati relativi alle
qualifiche della persona scelta sono salvaguardati dalla legge federale sulla
protezione dei dati.
F. A., tramite lo Studio di consulenza legale Zoppi – Agustoni, ha chiesto in
data 15 giugno 2011 l’emanazione di una decisione giusta la legge federale
sulla trasparenza, che lo autorizzi ad esaminare i documenti del candidato
- 3 -
prescelto e che hanno portato l’istante all’esclusione dal posto di informati-
co presso il Tribunale penale federale.
Diritto:
1. Competenza del Segretariato generale ad emanare una decisione in
merito all’accesso ad un documento nell’ambito della selezione del
personale
Giusta l’articolo 22 capoverso 2 del regolamento del 31 agosto 2010
sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF) in vigore dal
1° gennaio 2011, il segretario generale può permettere l’accesso a un do-
cumento relativo all’amministrazione della giustizia.
Il capoverso 3 del medesimo articolo, in relazione con l’articolo 64 della leg-
ge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali del-
la Confederazione (LOAP), prevede che se l’accesso è limitato, rinviato o
rifiutato, il segretario generale ne informa il richiedente mediante decisione
soggetta a ricorso ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicem-
bre 1968 sulla procedura amministrativa (PA). Non è prevista alcuna pro-
cedura di conciliazione. La possibilità di interporre ricorso è disciplinata da-
gli articoli 82-89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
2. Applicazione della legge federale sul principio di trasparenza
dell’amministrazione (LTras) al Tribunale penale federale
L’articolo 64 LOAP stabilisce che la LTras si applichi per analogia al TPF
laddove esso svolga compiti amministrativi.
La LTras, entrata in vigore il 1° luglio 2006, prevede il passaggio dal princi-
pio del segreto a quello della trasparenza, nel senso che, al contrario di
prima dove non sussisteva un diritto generale ad ottenere informazioni
sull’attività dell’Amministrazione federale, ora ognuno (art. 6) ha il diritto di
accesso ai documenti ufficiali (art. 1) e ciò senza dover dimostrare un inte-
resse particolare. Lo scopo dell’introduzione di tale principio è appunto
quello di promuovere la trasparenza nelle istituzioni pubbliche in modo da
migliorare la comunicazione fra Stato e cittadini e consolidare la fiducia del-
la popolazione nell’amministrazione (DTF 136 II 399 consid. 2.1). Un punto
essenziale della nuova legge è che il diritto soggettivo all’accesso ai docu-
menti ufficiali può essere fatto valere in giustizia. Il principio della traspa-
- 4 -
renza non è comunque assoluto; per proteggere interessi pubblici o privati
preponderanti, il diritto di accesso ai dati può essere limitato o negato.
L’articolo 7 LTras stabilisce le restrizioni all’applicazione del diritto
all’accesso. Secondo il Messaggio concernente la legge sulla trasparenza
del 12 febbraio 2003 (punto 2.2.2, pag. 1822) gli interessi privati o pubblici
che giustificano il mantenimento del segreto devono prevalere sull’in-
teresse (pubblico) del diritto d’accesso o del principio della trasparenza. Ciò
presuppone una ponderazione degli interessi. È sufficiente che esista la
probabilità che l’accesso ad un documento ufficiale possa ledere uno degli
interessi enumerati all’articolo 7 capoverso 1 LTras perché l’interesse al
mantenimento del segreto prevalga su quello della trasparenza (p.es. nel
caso in cui l’accesso può mettere in pericolo l’esecuzione appropriata di
misure concrete di un’autorità, o compromettere la sicurezza interna o e-
sterna della Svizzera, oppure ledere la sfera privata, ecc.). Occorre dun-
que, per esempio, valutare se l’interesse pubblico all’acceso e alla traspa-
renza prevale sul pregiudizio recato alla sfera privata di un terzo (art. 7
cpv. 2 LTras, art. 6 ordinanza sul principio di trasparenza dell’am-
ministrazione, OTras).
Il principio della trasparenza non deve infatti ledere in modo considerevole
la sfera privata del cittadino. La Costituzione federale del 18 aprile 1999 ga-
rantisce esplicitamente la protezione della sfera privata. Il diritto di prote-
zione dei dati personali costituisce uno degli aspetti di tale diritto costituzio-
nale (art. 13 cpv. 2 Cost.; v. anche Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grun-
drechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 164-182).
3. Questo diritto costituzionale si concretizza dettagliatamente nella legge fe-
derale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD). Essa ha lo scopo
di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati
sono soggetto a trattamento (art. 1). La LPD si applica al trattamento di dati
di persone fisiche e giuridiche da parte di persone private e organi federali
(art. 2 cpv. 1). Secondo l’articolo 3 lettera a LPD sono dati personali tutte le
informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Sono dati
personali per esempio le note di uno studente al politecnico o la valutazio-
ne personale di un impiegato (Avamprogetto di legge federale sulla traspa-
renza dell’amministrazione e rapporto esplicativo, aprile 2000, pag. 25).
I dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito, e solo per lo
scopo indicato all’atto della loro raccolta. La raccolta di dati personali e in
particolare le finalità del trattamento devono essere riconoscibili da parte
della persona interessata (art. 4 cpv. 1, 2, e 3). Quando il trattamento dei
dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, il con-
senso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazio-
- 5 -
ne (art. 4 cpv. 4). Giusta l’articolo 9 capoverso 1 lettera b l’accesso ai dati
può essere rifiutato nella misura in cui interessi preponderanti di un terzo lo
esigano. Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personali-
tà delle persone interessate (art. 12 cpv. 1). Una lesione della personalità è
illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interes-
se preponderante privato o pubblico o dalla legge (art. 13 cpv. 1).
L’organo federale che nell’adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare
dati personali è responsabile della protezione dei dati (art. 16 cpv. 1 LPD).
Gli organi federali hanno diritto di trattare dati personali se esiste una base
legale (art. 17). Giusta l’articolo 19 capoverso 1 lettera b LPD, gli organi fe-
derali hanno il diritto di comunicare dati personali, se esistono fondamenti
giuridici giusta l’articolo 17 oppure se la persona interessata, nel caso spe-
cifico, ha dato il suo consenso.
4. Il Rapporto fra le due leggi in questione, la LTras e la LPD, che a prima vi-
sta possono sembrare contrapposte, è chiaramente regolato in una dispo-
sizione di coordinamento tra il principio della trasparenza e quello della pro-
tezione dei dati: l’articolo 9 capoverso 2 LTras. Esso prevede, nel caso di
documenti ufficiali contenenti dati personali, l’applicazione dell’articolo 19
LPD qualora l’anonimizzazione dei dati non sia possibile. Il diritto di acces-
so ai dati personali, proprio perché costituisce una problematica estrema-
mente delicata, è regolato in modo chiaro in entrambe le leggi.
Il concetto di “dati personali” utilizzato nella LTras si rifà alla definizione
dell’articolo 3 LPD. Si devono distinguere due casi: l’accesso di una perso-
na ai propri dati e l’accesso ai dati personali di terzi.
Ognuno ha infatti il diritto di consultare i dati personali che lo riguardano;
l’accesso a tali dati è regolato negli articoli 8 e segg. LPD. Per contro
l’accesso a documenti ufficiali contenenti dati personali di terzi prevede,
come suindicato, una norma specifica in entrambe le leggi (art. 9 cpv. 2
LTras e art. 19 LPD).
Di conseguenza di fronte ad un documento ufficiale contenente dati perso-
nali, l’autorità rende il documento accessibile eliminando i dati personali,
vale a dire rendendolo anonimo (art. 9 cpv. 1 LTras), per esempio copren-
do le informazioni che permettono di risalire ad una determinata persona o
utilizzando pseudonimi. Se un documento non può essere reso anonimo, è
applicabile l’articolo 19 LPD (art. 9 cpv. 2 primo periodo LTras). Si deve di
conseguenza stabilire se è applicabile una norma di legge speciale (art. 19
cpv. 1 in relazione con l’art. 17 LPD). Altrimenti l’autorità deve stabilire se
una disposizione derogatoria prevista dalla legge sulla trasparenza, il dove-
- 6 -
re di segreto, un interesse pubblico preponderante o ancora interessi degni
di protezione della persona interessata si possano opporre all’accesso
(art. 19 cpv. 4 LPD).
Se l’autorità conclude che nessuna deroga prevista dalla LTras o dalla LPD
e nessuna norma di legge speciale ecc. si oppongono all’accesso, occorre
ancora accertare che la persona interessata autorizzi la comunicazione dei
suoi dati personali (art. 19 cpv. 1 lett. b LPD; Messaggio LTras, punto
2.2.3.4, pag. 1832).
La norma di coordinamento fra le due leggi esclude dunque a priori che la
LTras possa venir chiamata in causa e utilizzata per aggirare la LPD, in
particolare in un ambito, quello concernente l’accesso a dati personali, do-
ve un’ingerenza non prevista espressamente dalla legge può comportare
una grave lesione della sfera privata ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2
Cost.
5. Nel caso in esame il richiedente chiede espressamente di visionare la do-
cumentazione personale della persona assunta recentemente quale infor-
matico per poter fare un confronto fra i propri titoli di studio, l’esperienza
professionale e la conoscenza delle lingue, e le qualifiche della persona
prescelta dal Tribunale. Egli infatti suppone, non si sa su quali basi, che la
persona scelta abbia una qualificazione inferiore alla sua. Intende dunque
provare la veridicità di quanto asserito nella breve lettera di ritorno della
candidatura.
5.1 L’incarto interno del Segretariato generale concernente l’assunzione di un
nuovo collaboratore amministrativo comprende la documentazione fornita
dal candidato (CV, diplomi, certificati di lavoro, valutazioni personali, ecc.),
le referenze raccolte sul medesimo, le osservazioni scritte concernenti il
colloquio di presentazione, la proposta del Segretariato generale, il secon-
do colloquio con la Commissione amministrativa e la decisione definitiva
della medesima in merito all’assunzione. Oltre a questo è stilato un breve
riassunto da parte dei Segretari generali in merito all’andamento generale
del concorso in questione: descrizione del posto messo a concorso, nume-
ro dei candidati, qualifiche, criteri di selezione, colloqui sostenuti e una va-
lutazione generale del concorso. L’incarto ufficiale del concorso si compone
dunque di documenti stilati dall’autorità e documenti personali della perso-
na assunta.
5.2 Le candidature scartate vengono ritornate complete, accompagnate da una
succinta lettera di motivazione, come del resto consueto in qualsiasi ammi-
nistrazione pubblica.
- 7 -
5.3 A. nella sua lettera del 31 maggio e nella richiesta di decisione del 15 giu-
gno 2011 non chiede di ottenere spiegazioni in merito ai criteri che hanno
portato all’esclusione della sua candidatura, o di poter esaminare la docu-
mentazione ufficiale del Tribunale relativa al concorso, ma insiste nel voler
esaminare gli attestati personali di una terza persona per fare un paragone
fra i medesimi e i propri attestati di studio e i propri certificati personali (pag.
8 della richiesta). Si tratta dunque di valutare se il richiedente quale parte-
cipante al concorso abbia diritto ad esaminare documenti privati di un altro
partecipante al medesimo concorso, in forma integrale o eventualmente
anonimizzata.
5.4 Per quanto riguarda l’accesso in forma integrale è palese che in assenza di
un esplicito assenso della persona toccata, si tratterebbe di un’ingerenza
grave nella sua sfera privata, chiaramente sproporzionata alla luce
dell’articolo 13 capoverso 1 Cost. Visto l’articolo 9 LTras occorre dunque
valutare se un’eventuale consegna in forma anonimizzata permetterebbe
comunque la salvaguardia dei diritti fondamentali del collaboratore toccato.
Il Tribunale penale federale dispone di un piccolo Servizio Informatico
composto da due persone: il responsabile del Servizio e un informatico. En-
trambi i nominativi sono visibili nel sito del Tribunale medesimo e facilmen-
te identificabili anche per la funzione: un responsabile e un informatico.
L’informatico è la persona assunta a seguito del concorso precitato a cui ha
partecipato anche l’istante.
Ne consegue che dalla piccola struttura del servizio IT del TPF sarebbe
molto semplice risalire all’identità dell’informatico assunto. Un’anonimiz-
zazione dei suoi attestati, come preteso dal richiedente, non garantisce per
nulla la protezione della sfera privata dell’interessato: è infatti facile collega-
re il suo nome agli attestati, anche se anonimizzati. Un interesse pubblico o
privato preponderante per invadere in maniera così grave la sfera persona-
le della persona prescelta non è qui dato. Una volta dato l’accesso a questi
dati l’autorità responsabile degli stessi giusta l’articolo 16 LPD, il TPF, non
avrebbe più il controllo dei medesimi, con conseguenze inimmaginabili e
palesi rischi di abuso da parte di terzi. La persona assunta deve dunque
essere protetta in maniera efficace e conseguente da questi rischi. In tale
situazione, giusta l’articolo 9 capoverso 2 LTras, va applicato quanto pre-
vede l’articolo 19 LPD.
5.5 Il Tribunale in quanto datore di lavoro ha il dovere di proteggere il suo per-
sonale anche nella sua personalità (art. 4 cpv. 2 lett. g della legge del
24 marzo 2000 sul personale federale (LPers); art. 9 ordinanza del 3 luglio
2001 sul personale federale, OPers). L’articolo 27 capoverso 3 LPers stabi-
- 8 -
lisce riguardo ai dati personali, che i medesimi possono essere trasmessi a
terzi soltanto se vi è una base legale oppure se la persona interessata vi
acconsente per iscritto. Dello stesso tenore anche l’articolo 328b CO, il
quale prevede che il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavora-
tore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari
all’esecuzione del contratto di lavoro. Per il resto la legge rinvia alle dispo-
sizioni della LPD.
Orbene il candidato prescelto ha trasmesso al TPF i suoi dati personali, in
particolare attestati, titoli di studio e attestazioni professionali, nell’ambito
delle esigenze del concorso. Essi devono dunque essere trattati unicamen-
te per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta (art. 4 cpv. 3 LPD) e non
per altri scopi. Il Tribunale è responsabile della protezione di questi dati
personali (art. 16 LPD).
Pertanto in applicazione dei disposti della LPers in relazione con l’articolo
19 capoverso 4 LPD, il TPF in quanto datore di lavoro non è tenuto a forni-
re i dati personali di un suo collaboratore a terzi. La protezione della sfera
privata dell’interessato prevale sul principio della trasparenza invocato dal
richiedente. Il richiamo e i vari riferimenti alla LTras sono dunque fuori luo-
go: la medesima non può essere utilizzata per aggirare l’articolo 13 capo-
verso 2 Cost. e la LPD.
6. A titolo abbondanziale si ricorda infine che il datore di lavoro gode di ampio
margine di apprezzamento nell’ambito dell’assunzione del personale
(decisione del Tribunale amministrativo federale del 12 ottobre 2010, Cour
I A-2757/2009, pto 9.1, pag. 20, cit. “En tant qu’autorité d’engagement,
l’autorité inférieure bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation par vo-
lonté même du législateur“), non da ultimo in considerazione del fatto che
esso è ovviamente interessato, oltre che tenuto, ad assumere persone qua-
lificate ed idonee, sia professionalmente che caratterialmente, per le fun-
zioni ed i compiti richiesti. È in questo senso suo interesse e dovere quello
di assumere la persona che meglio rispecchia il profilo stabilito per la relati-
va funzione e le necessità dell’Ufficio. Il datore di lavoro non è quindi tenuto
ad assumere il candidato con gli attestati e l’esperienza professionale
astrattamente migliori, ma il candidato che ritiene concretamente più ido-
neo a svolgere l’attività prevista (decisione citata, pto 9.2, pag. 20). Non vi
è ai sensi della LPers nessun diritto ad essere assunto.
Nella selezione dei candidati si tiene conto di diversi fattori, segnatamente
formazione, esperienza professionale, conoscenze tecniche, conoscenze
linguistiche, referenze scritte e orali, profilo personale del candidato. La
- 9 -
procedura di scelta avviene in diverse tappe ed è mirata a trovare il candi-
dato che, in base a diversi criteri fissati dal datore di lavoro, corrisponde a
quanto richiesto dal bando di concorso e, secondo il datore di lavoro, sod-
disfa al meglio le esigenze dell’Ufficio.
La scelta di un candidato comporta automaticamente il rifiuto degli altri
candidati. Ne consegue che l’esclusione da un concorso di per sé non è
una connotazione negativa dell’escluso. Non è infatti detto che un determi-
nato candidato sia stato escluso perché peggiore di quello scelto: sempli-
cemente quello scelto è sembrato più adeguato per la funzione messa a
concorso.
In casu, contrariamente a quanto asserito dal consulente legale dell’istante,
non vi è stato alcun giudizio negativo né discredito della persona del richie-
dente con il ritorno della candidatura e della lettera accompagnatoria: lette-
ra standard che hanno ricevuto anche gli altri 150 esclusi.
Infine se il richiedente, invece di limitarsi a chiedere l’accesso agli attestati
privati della persona prescelta, avesse chiesto espressamente al Segreta-
riato generale i motivi per i quali la propria candidatura non fosse entrata in
considerazione nemmeno per il colloquio, avrebbe ricevuto una risposta
esaustiva e completa, come da suo diritto (decisione citata, pto 7.1). La
questione esula comunque dalla presente procedura e questo Ufficio è co-
munque sempre disponibile a fornire le informazioni in questione.
- 10 -
Per questi motivi, la Segretaria generale decide che:
1. L’istanza di A. è respinta.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
Bellinzona, il 30 giugno 2011
In nome del Tribunale penale federale
La Segretaria generale
Comunicazione a:
- Studio di consulenza legale Zoppi – Agustoni
Informazione sui rimedi giuridici:
La decisione del segretario generale è impugnabile mediante ricorso ai sensi dell’articolo 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. La possibilità di interporre ri-
corso è disciplinata dagli articoli 82 e seguenti della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le.
Full & Egal Universal Law Academy