Sentenza del 6 novembre 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliera Clara Poglia
Parti
A., attualmente in detenzione,
rappresentato dall' avv. Cesare Lepori,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione all'Italia
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2
AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RH.2013.9
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Fatti:
A. Il 17 giugno 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (no
10015/2008 R.G. PM – 8266/2008 R. GIP) nei confronti di A. per reati in ma-
teria di stupefacenti (art. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).
B. Mediante segnalazione del 3 ottobre 2013, SIRENE Italia ha richiesto l'arre-
sto provvisorio in vista di estradizione di A. (act. 3.1).
C. Il 4 ottobre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso
un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa al Ministero pubblico del Can-
tone Ticino (act. 3.2) la quale è sfociata nel fermo dell'estradando il 5 ottobre
2013. Interrogato il 7 ottobre 2013 dal Procuratore pubblico ticinese, A. ha
confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi
altresì alla propria estradizione in via semplificata (act. 3.3). In data 8 ottobre
2013, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (act. 3.6).
D. Con telefax all'UFG del 10 ottobre 2013, il Ministero della Giustizia italiano
ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di A. e ri-
chiesto l'estensione a 40 giorni del termine per la presentazione di una for-
male domanda di estradizione, della quale veniva peraltro assicurato l'inoltro
(act. 3.4). Tale proroga è stata concessa tramite scritto dell'UFG dell'11 otto-
bre 2013 (act. 3.5).
E. Il 21 ottobre 2013, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto
postulandone l'annullamento e richiedendo di essere immediatamente e in-
condizionatamente posto in libertà (act. 1).
F. Tramite osservazioni del 28 ottobre 2013, l'UFG ha proposto di respingere il
reclamo (act. 3). Con scritto del 30 ottobre 2013, il ricorrente ha indicato di
non essere in grado di replicare data l'assenza del proprio legale italiano e la
conseguente impossibilità di fornire ulteriori eventuali elementi a conferma
della propria estraneità ai fatti addebitatigli. Lo stesso si è peraltro riservato
l'opportunità di prendere ulteriormente posizione in merito alla fattispecie in
esame (act. 4).
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Diritto:
1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizza-
zione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in re-
lazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazio-
nale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19
cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale
(ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali è competente per
statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Inter-
posto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v.
art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale
dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordi-
ne.
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è
anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre
1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la
Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo
Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore
per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno
1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e
segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il dirit-
to nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello conven-
zionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla
relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV
33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355
consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid.
2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle
pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c;
TPF 2008 24 consid. 1.1).
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2.
2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti del-
la Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo
ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla do-
manda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato
sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi,
a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma
solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estra-
dizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108
consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale,
Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative
a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione,
come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente
nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306
consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in pri-
ma istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in
seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il
Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giuri-
sprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della
persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane
l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108
consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a
ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.;
STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57).
L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, ri-
spettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la
persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà
l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa
può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le
sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo
giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i docu-
menti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1
AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile
(art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano
l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve
essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio
l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare –
ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le per-
sone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5
n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini
estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in ma-
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teria di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 con-
sid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro norma-
tivo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di
domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale
domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Appli-
cabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22).
Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, ri-
spettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presen-
tata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione preci-
sa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre
possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenu-
te necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".
3. Nel suo gravame, l'insorgente sostiene di essere estraneo ai fatti addebita-
tegli nell'ambito del procedimento penale italiano adducendo di essere in
grado di produrre immediatamente un alibi.
3.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare
che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio
federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradi-
zione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo
Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende
mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è
compito del giudice dell'estradizione ma del giudice estero del merito pro-
nunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'e-
stradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60
consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la per-
sona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, os-
sia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momen-
to della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 con-
sid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella
descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non posso-
no essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In al-
tre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabil-
mente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in li-
bertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sen-
tenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, con-
sid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del
17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La fa-
coltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una
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procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi
invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'in-
terrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione
(sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, con-
sid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque
diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla persona persegui-
ta, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'autorità di
giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004,
consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del
3 maggio 1990, consid. 4b).
3.2 Nella fattispecie, il ricorrente si limita a contestare i fatti imputatigli dall'auto-
rità rogante senza fornire alcun elemento concreto che possa condurre
questa Corte a considerare che sia data in maniera inequivocabile l'esi-
stenza di un alibi. Peraltro, la richiesta dell'estradando di poter esaminare
tutto l'incarto dell'UFG allo scopo di fornire tale alibi (act. 1, p. 4) appare, da
un lato, non conforme alle esigenze imposte dalla giurisprudenza resa in
materia e, dall'altro, superflua. In effetti, va in primo luogo ricordato che
l'accesso agli atti dell'estradando si limita ai documenti decisivi per l'esito
del gravame e non a tutto l'incarto (sentenza del Tribunale penale federale
RR.2012.277 del 6 febbraio 2013, consid. 2.1 e riferimenti citati). Inoltre, al-
la luce degli elementi esposti dall'autorità rogante, ripresi segnatamente
nell'ordine di arresto impugnato, e degli atti a cui il ricorrente ha avuto ac-
cesso, quest'ultimo disponeva di sufficienti elementi fattuali per potere, se
dal caso, esporre e dimostrare il proprio alibi. Per tale medesimo motivo,
non vi è ragione di dar seguito alla prerogativa unilateralmente arrogatasi
dall'insorgente (v. supra Fatti lett. F) e accettare che lo stesso prenda posi-
zione sulla fattispecie in esame al di là del termine impartitogli a tale scopo
dalla scrivente Corte (act. 2). In definitiva, non essendovi elementi imme-
diatamente disponibili che permettano di confermare in modo indubbio la
sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53
AIMP va respinta.
4. L'estradando contesta altresì l'ordine di arresto affermando che non si sot-
trarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale.
4.1 Come indicato supra, giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP l'Ufficio può pre-
scindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnata-
mente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradi-
zione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono
cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una
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delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizio-
nale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
4.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione
estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II
306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo
di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera era-
no indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da
diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e
otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Tici-
no), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna
a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanzia-
rie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considera-
re che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scon-
giurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del
15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tri-
bunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga
nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni
e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza
BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso
di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con
moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sen-
tenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona
ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più
stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sen-
tenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro or-
dinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato
negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con
una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza
del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in
RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha
considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'ado-
zione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto
anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione, il
Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispon-
dente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo
di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di
questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte
a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6).
Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna
americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi
e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie con-
dizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al
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corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei
suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per
lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il peri-
colo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva
scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cau-
zione di CHF 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità
(v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).
4.3 Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare
al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per
porre quindi il ricorrente in libertà. I legami che egli presenta in effetti con il
territorio elvetico appaiono a dir poco tenui. Cittadino italiano, il ricorrente
risiede da poco tempo in Svizzera (si sarebbe, a suo dire, annunciato pres-
so il comune di U. molto recentemente, ossia l'11 settembre 2013) senza
peraltro disporre di un regolare permesso di soggiorno. Non svolge inoltre
alcuna attività professionale e non ha legami famigliari in questo Paese.
Tale situazione, soprattutto alla luce della sopraccitata giurisprudenza, me-
diante la quale il Tribunale federale ha negato la scarcerazione a persone
residenti e attive professionalmente in Svizzera da molti anni, è indice di un
alto rischio di fuga. Va inoltre aggiunto che l'estradando non richiede o pro-
pone alcun provvedimento cautelare sostitutivo alla detenzione (art. 47 cpv.
2 AIMP). Tali provvedimenti non apparirebbero comunque sufficienti nella
fattispecie per eliminare il rischio di fuga. In particolare, per quanto concer-
ne la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, va sottolineato come tale
misura può entrare in linea di conto unicamente quando è accompagnata
dal deposito di una cauzione (ATF 136 IV 20 consid. 3 e sentenze del Tri-
bunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009, consid. 6.4.2
e RR.2012.1 del 17 febbraio 2012, consid. 2.2), la quale non è stata in casu
proposta né del resto il ricorrente ha fornito elementi di sorta per valutarne
l'eventualità.
Quanto precede dispensa questa Corte dalla necessità di esaminare la di-
sponibilità del ricorrente a non compromettere l'istruzione penale (con-
sid. 4.1).
5. Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero
di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un
reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi ri-
sultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento im-
pugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando or-
dinando misure cautelari sostitutive.
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6. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v.
art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di-
cembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La
tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA,
nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli
emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, il 7 novembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Cesare Lepori
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni
non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in
vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di
ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà
non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale
in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile
soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
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