Sentenza dell'8 gennaio 2016
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in detenzione estradizionale, rappresentato
dall'avv. Stefano Genetelli,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Turchia
Domanda di scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP)
Gratuito patrocinio (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RH.2015.28+RP.2015.79
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Fatti:
A. L'8 giugno 2006 la Corte penale di Mus (Turchia) ha condannato A., cittadino
turco, ad una pena di 7 anni e 6 mesi per omicidio e tentativo di omicidio
commessi nell'ambito di una lite intervenuta tra il predetto ed i suoi zii per
questioni di confini di proprietà. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte
suprema turca in data 3 aprile 2008. La pena attualmente ancora da scontare
risulta di 2 anni, 5 mesi e 2 giorni (v. act. 3.1-3.4 e 3.16).
B. Il 26 agosto 2011 Interpol Ankara, basandosi su un mandato di arresto
emesso il 14 luglio 2008 dalle autorità giudiziarie turche, ha chiesto l'arresto
di A. (v. act. 3.1).
C. Il 23 settembre 2015 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha
emesso nei suoi confronti un ordine di arresto provvisorio dopo che questi
era stato fermato a Chiasso dalla Polizia cantonale ticinese (v. act. 3.2 e 1
pag. 2). Nel suo interrogatorio del 24 settembre 2015 davanti al Procuratore
pubblico cantonale, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle
autorità turche, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata
(v. act. 3.3). Il 25 settembre 2015 l'UFG ha emesso nei suoi confronti un
ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 3.4).
D. Il 2 ottobre 2015 Interpol Ankara ha chiesto una proroga a 40 giorni per pre-
sentare la propria domanda di estradizione del predetto (v. act. 3.5). Tale
richiesta è stata ribadita dall'Ambasciata turca a Berna con nota verbale del
5 ottobre 2015 (v. act. 3.6). Con nota diplomatica del 9 ottobre 2015 l'UFG
ha accordato la proroga, fissando il termine al 30 ottobre 2015 (v. act. 3.7).
E. Con nota verbale del 15 ottobre 2015 l'Ambasciata turca ha presentato alla
Svizzera una formale domanda di estradizione di A. (v. act. 3.8).
F. Mediante nota diplomatica del 2 dicembre 2015 l'UFG ha chiesto alle autorità
turche di fornirgli, entro il 15 dicembre 2015, oltre a determinate garanzie, la
copia certificata conforme delle sentenze della Corte penale di Mus
dell'8 giugno 2006 e della Corte suprema turca del 3 aprile 2008 (v.
act. 3.11).
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G. Il 9 dicembre 2015 A. ha chiesto di essere scarcerato (v. act. 3.12), istanza
respinta dall'UFG in data 11 dicembre 2015 (v. act. 3.14).
H. Con nota diplomatica del 10 dicembre 2015, ricevuta dall'UFG il 15 dicembre
2015, le autorità turche hanno trasmesso copia delle sentenze di cui sopra
in lingua turca ed italiana, unitamente alle garanzie (v. act. 3.15). Con nota
diplomatica del 15 dicembre 2015, ricevuta dall'UFG il giorno dopo, le mede-
sime autorità estere hanno inoltrato le copie conformi delle predette sentenze
(v. act. 3.16)
I. Il 21 dicembre 2015 l'estradando è insorto contro il rifiuto di scarcerazione di
cui sopra (v. lett. G), postulando nel contempo la concessione dell'assistenza
giudiziaria gratuita (v. act. 1).
J. Tramite osservazioni del 29 dicembre 2015, l'UFG ha proposto di respingere
il reclamo (v. act. 3). Con replica del 4 gennaio 2016, trasmessa per informa-
zione all'UFG, il reclamante ha sostanzialmente confermato le sue conclu-
sioni ricorsuali (v. act. 4).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno
riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione
delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione
con gli art. 50 cpv. 3 e 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza interna-
zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei
reclami penali del Tribunale federale è competente per statuire sui reclami
contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione nonché le decisioni di rifiuto
della scarcerazione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta
della decisione di rifiuto della scarcerazione (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gra-
vame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il
gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
1.1 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta
dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr;
RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il
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18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale
del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ot-
tobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na-
zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co-
siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi-
nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II
355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 con-
sid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle
pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c;
TPF 2008 24 consid. 1.1).
2.
2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della
Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ri-
cercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla do-
manda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato
sull'art. 48 cpv. 2 o sull'art. 50 cpv. 3 AIMP, la Corte dei reclami penali non
deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione
in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione
in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e
b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en ma-
tière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen-
sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di
estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere
esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria
(DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è compe-
tente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale pe-
nale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste
dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per
costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carce-
razione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera-
zione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a;
111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4a ediz., Berna 2014, n. 348 e segg.; STEFAN HEIMGARTNER, Ausliefe-
rungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradi-
zione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata,
segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà
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all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a
AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi
(art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere
incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la do-
manda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tem-
pestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare mani-
festamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presup-
posti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la
scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non ren-
dere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di
consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giu-
dicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT
2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcera-
zione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle appli-
cabili in materia di carcerazione preventiva giusta gli art. 212 e segg. del
Codice di diritto processuale penale (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108
consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo
generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di do-
mandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale do-
manda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applica-
bile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22).
Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, ri-
spettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata
col prescritto corredo, la Convenzione precisa che, tuttavia, la liberazione
provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le
misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto"
(art. 16 n. 4).
3. Nel suo gravame, l'insorgente afferma che la domanda di estradizione, da-
tata 15 ottobre 2015, sarebbe stata presentata ben oltre i 18 giorni dal suo
fermo avvenuto il 23 settembre 2015. La documentazione notificatagli non
comproverebbe del resto nessuna proroga concessa alle autorità turche.
3.1 Giusta l'art. 16 n. 4 CEEstr, l'arresto provvisorio potrà cessare se, entro
18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estra-
dizione e degli atti menzionati nell'art. 12; esso non potrà, in alcun caso, su-
perare 40 giorni dal momento dell'arresto. L'art. 50 cpv. 1 AIMP permette
infatti di prorogare detto termine, per motivi speciali, fino a 40 giorni.
3.2 Nella fattispecie, gli atti dell'incarto permettono di constatare che il 2 ottobre
2015 Interpol Ankara ha chiesto all'UFG una proroga conforme alle predette
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disposizioni per presentare la domanda di estradizione del reclamante (v.
act. 3.5). Tale richiesta è stata ribadita dall'Ambasciata turca a Berna con
nota verbale del 5 ottobre 2015 (v. act. 3.6). Con nota diplomatica del 9 ot-
tobre 2015 l'UFG ha accordato la proroga, fissando il termine al 30 ottobre
2015 (v. act. 3.7) e quindi entro il termine di 40 giorni fissato dagli art. 16 n. 4
CEEstr e 50 cpv. 1 AIMP. La domanda di estradizione, contenente, in osse-
quio all'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr, il mandato d'arresto del 14 luglio 2008
spiccato dalle autorità turche, è stata inoltrata il 15 ottobre 2015 (v. act. 3.8),
motivo per cui la censura in questo ambito va respinta. Il fatto che questa
documentazione non sia stata notificata parallelamente al reclamante nulla
toglie a questa conclusione visto che gli atti sono comunque a lui accessibili
e sul fatto che sia stata chiesta una proroga egli è stato regolarmente infor-
mato al più tardi l'11 dicembre 2015 (v. act. 1.1). Mal si comprende come nel
suo ricorso del 21 dicembre 2015 egli possa ancora avvalersi di un simile
argomento, palesemente controfattuale.
4. L'estradando sostiene inoltre che le autorità estere non avrebbero dato se-
guito alla richiesta dell'UFG di produrre entro il 15 dicembre 2015 copia cer-
tificata conforme della sentenza 8 giugno 2006 della Corte penale di Mus.
4.1 L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estra-
dizione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una
decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi
altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge
della Parte richiedente. Giusta l'art. 13 CEEstr, se le informazioni comunicate
dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte ri-
chiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Conven-
zione, quest'ultima Parte domanderà il complemento d'informazioni neces-
sario e potrà assegnare un termine per l'ottenimento delle stesse (cfr. anche
art. 28 cpv. 6 AIMP).
4.2 In concreto, è d'uopo ribadire che l'autorità rogante ha prodotto, con la do-
manda di estradizione, un mandato di arresto emesso il 14 luglio 2008 nei
confronti dell'estradando in vista dell'esecuzione della sentenza della Corte
penale dell'8 giugno 2006. Inoltre, nel termine fissato al 15 dicembre 2015
(v. act. 3.11), le autorità turche hanno anche inoltrato all'UFG le copie certi-
ficate conformi delle sentenze della Corte penale di Mus dell'8 giugno 2006
e della Corte suprema turca del 3 aprile 2008 (v. act. 3.16), ciò che, assodato
il rispetto, peraltro non contestato, di tutte le altre condizioni elencate
all'art. 12 CEEstr, risulta conforme ai dettami di quest'ultima disposizione.
Anche tale censura va dunque disattesa.
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5. In sede di replica, il reclamante sostiene che la procedura estradizionale non
avrebbe rispettato il suo diritto di essere sentito: da una parte, gli sarebbe
stato comunicato un motivo di arresto differente rispetto a quello alla base
della domanda di estradizione; dall'altra, l'inaccettabile qualità delle tradu-
zioni non gli permetterebbe di comprendere nel dovuto modo il contenuto
della documentazione agli atti.
Ora, se è vero che la qualità delle traduzioni può prestare fianco a qualche
critica, il loro contenuto non permette tuttavia di affermare che i fatti per i
quali l'estradando è stato condannato in Turchia siano incomprensibili. Que-
sti sono del resto stati evocati in maniera chiara in occasione dell'interroga-
torio del 24 settembre 2015. Nel verbale steso dall'autorità ticinese si legge
che "l'autorità estera mi ha accusato e condannato per aver sparato e ucciso
B.: da quanto indicato, nel contesto di accese discussioni tra me e i miei zii
per questioni di confine di proprietà, B. avrebbe cercato di mediare la lite e
sarebbe stato colpito dal colpo di pistola che io avevo sparato contro C." (v.
act. 3.3 pag. 2). Occorre inoltre aggiungere che l'estradando è di lingua ma-
dre turca, per cui egli ha potuto certamente comprendere il contenuto delle
sentenze originali turche, conoscenze di cui egli ha o avrebbe potuto far be-
neficiare, laddove fosse stato necessario, anche il suo patrocinatore. Le cen-
sure in questo ambito vanno quindi respinte.
6.
6.1 Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può prescindere dall'emettere un
ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perse-
guita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'i-
struzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si
prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà preten-
dere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
6.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione
estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II
306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di
negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano
indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da di-
ciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto
anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), es-
sendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una
pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui
l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il
rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato
tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto
2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale
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federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una
persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due
anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicem-
bre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrot-
tamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini,
di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile
2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera
da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4
del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il
Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di
76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in
quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure
sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale
RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In
quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga
non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della de-
tenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata
all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento
di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'e-
stradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic
Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136
IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza
RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la
liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955,
con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha consi-
derato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto
che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine
di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia
intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per con-
cludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato
in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito
di una cauzione di CHF 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità
(v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).
6.3 Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare al
regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre
quindi il ricorrente in libertà. Cittadino turco, il reclamante risiede in Italia dal
2008, a Livorno, dove sarebbe titolare di un negozio (v. act. 3.3 pag. 1 e seg.;
nel formulario mediante il quale ha postulato la concessione dell'assistenza
giudiziaria gratuita il reclamante ha tuttavia dichiarato di essere titolare di un
ristorante [v. incarto RP.2015.79, act. 3]). I legami che egli presenta in effetti
con il territorio elvetico appaiono inesistenti, ciò che non è d'altronde neppure
contestato dal reclamante stesso, il quale nemmeno perora l'assenza del
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pericolo di fuga. Essendo quest'ultimo evidente, la detenzione estradizionale
va confermata.
7. Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero
di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un
reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi
risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento im-
pugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando e
nemmeno di ordinare misure cautelari sostitutive.
8. Il reclamante chiede altresì di essere posto al beneficio del gratuito patroci-
nio.
8.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o
non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato
un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei
mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la
dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2
lett. b LOAP). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di
successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente
inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere
definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono,
oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclu-
sione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una
parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevol-
mente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un pro-
cesso non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esi-
stenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in
base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138
III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale
5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicem-
bre 2011, consid. 3.1).
8.2 Nel caso concreto, il reclamante, mediante la compilazione dell'apposito for-
mulario (v. incarto RP.2015.79, act. 3), ha dichiarato di possedere una for-
tuna di circa fr. 42'000.-- riconducibile ad un conto bancario (EUR 2'500.--),
ad un'auto (Mercedes classe C del valore di EUR 17'000.--) e all'inventario
del proprio ristorante (fr. 30'000.--), a fronte di debiti bancari (EUR 12'000.-)
e fiscali (EUR 20'000.--) per circa EUR 32'000.-- in totale. Egli ha presentato
un documento fiscale che attesta un reddito complessivo, per l'anno 2013, di
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EUR 12'598.--, sottoposti ad un'imposta netta di EUR 1'258.--. Il totale delle
sue spese mensili ammonterebbe a EUR 1'687.--, ossia: EUR 520.-- per l'af-
fitto dell'appartamento, EUR 900.-- per l'affitto del ristorante, EUR 67 per
l'assicurazione dell'auto e EUR 200.-- per la benzina. Per quanto riguarda i
redditi, nel formulario egli ha menzionato il salario netto mensile della moglie
di circa fr. 500.--. Della sua situazione finanziaria, seppur non supportata da
molta documentazione, si può tener conto nella fissazione della tassa di giu-
stizia (v. infra consid. 9), ma ciò non toglie che il postulato gratuito patrocinio
debba essere respinto, in quanto il gravame, alla luce dei principi giurispru-
denziali applicabili in ambito di detenzione estradizionale e della totale as-
senza di legami del reclamante con la Svizzera, appariva sin dal principio
privo di probabilità di successo.
9. In conclusione, il reclamo è respinto. Le spese seguono la soccombenza
(v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis
PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli
emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 8 gennaio 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Genetelli
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni
non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notifi-
cate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcera-
zione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale con-
sentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data
facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se
tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la
decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile
soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolar-
mente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari
principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
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