Decisione incidentale del 17 giugno
2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. S.A., rappresentata dagli avv. Delphine Jobin e
Matteo Pedrazzini,
Richiedente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE,
Opponente
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia pe-
nale al Brasile
Domanda di sospensione della procedura
RR.2020.95
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto secondario: RP.2020.40
(Numero dell ’ incarto principale: RR.2020.95)
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Visti:
- la decisione di chiusura del 26 febbraio 2020, con la quale il Ministero pubblico
della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito ad una domanda di assi-
stenza internazionale in materia penale del 12 settembre 2018 presentata dal Mi-
nistero pubblico federale brasiliano (Força Tarefa de Operação Greenfield), ha or-
dinato la trasmissione all'autorità estera di svariata documentazione concernente
la relazione n. 1 presso banca B. SA, intestata alla società A. S.A., nonché il man-
tenimento del blocco della stessa (v. act. 7.1);
- il ricorso del 30 marzo 2020 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale (incarto RR.2020.95), mediante il quale A. S.A. ha postulato in
sostanza l’annullamento della summenzionata decisione (v. act. 7);
- la risposta del 27 maggio 2020, mediante la quale l’UFG ha chiesto che detto ri-
corso venga respinto (v. act. 16);
- la risposta dell’8 giugno 2020, con la quale il MPC ha postulato la reiezione del
gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 17);
- lo scritto del 15 giugno 2020, con il quale la ricorrente ha chiesto la sospensione
della procedura RR.2020.95 (v. act. 19).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in
ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2
LOAP);
- che in questo campo la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che, giusta l’art. 56 PA, dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presi-
dente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte,
altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare
provvisoriamente interessi minacciati;
- che questa Corte può sospendere una procedura al fine di salvaguardare interessi
minacciati (v. decisioni incidentali del Tribunale penale federale RP.2013.23-26 del
21 maggio 2013; RP.2010.61-63 del 14 febbraio 2011);
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- che una sospensione della procedura deve essere giustificata da motivi sufficienti;
- ch’essa può essere presa in considerazione allorquando non si giustifica, in ottica
di economia della procedura, di prendere una decisione nell’immediato, segnata-
mente quando la sentenza pronunciata in un’altra controversia può influenzare
l’esito della procedura (v. SEETHALER/PORTMANN, in Waldmann/Weissenberger
(ed.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2a ediz. 2016, n° 60 ad art. 52 PA);
- che la sospensione è ugualmente ammessa quando appare opportuna per altre
importanti ragioni;
- ch’essa non deve tuttavia opporsi a interessi pubblici e privati preponderanti e deve
essere ammessa unicamente in casi eccezionali, quando occorre attendere la de-
cisione di un’altra autorità, la quale permetterebbe di statuire su una questione
decisiva (v. sentenza del Tribunale federale 1P.99/2002 del 25 marzo 2002 con-
sid. 4.1 con rinvii);
- che, in particolare, il principio di celerità derivante dall’art. 29 Cost. pone dei limiti
alla sospensione di una procedura sino a diritto conosciuto sulla sorte di una pro-
cedura parallela (v. DTF 119 II 386 consid. 1b; sentenza del Tribunale amministra-
tivo federale A-579/2009 del 29 agosto 2011 consid. 1.2.1 con rinvii;);
- che, affinché dei provvedimenti provvisori possano essere ordinati dall’autorità
competente per statuire sul merito, occorre che una decisione nel merito, la cui
fondatezza non appare di primo acchito esclusa, non possa essere presa imme-
diatamente, che i provvedimenti provvisori in questione costituiscano un mezzo
proporzionato per evitare probabili danni irreparabili e che abbiano carattere di
urgenza;
- che il provvedimento provvisorio non deve pregiudicare la decisione finale né ren-
derla impossibile (v. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n° 560);
- che, in generale, la decisione di sospensione rileva del potere d’apprezzamento
del giudice;
- che quest’ultimo procede alla ponderazione degli interessi delle parti, l’esigenza
della celerità avendo peso decisivo nei casi limite (v. DTF 119 II 389 consid. 1b);
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- che tocca al giudice mettere sulla bilancia, da una parte, la necessità di statuire in
un termine ragionevole e, dall’altra, il rischio di decisioni contraddittorie (v. deci-
sione RP.2013.23-26 pag. 5);
- che giusta l’art. 17a AIMP, il principio della celerità assume uno specifico ruolo
anche in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
- che la ricorrente, con la sua domanda del 15 giugno 2020, ha chiesto la sospen-
sione della procedura RR.2020.95 al fine di attendere l’esito di altre procedure
pendenti presso la Corte d’appello del Tribunale penale federale nonché dinanzi
al Tribunale federale (v. act. 19);
- che tali procedure concernono le domande di revisione inoltrate da C. Limited e
D. LLC, patrocinate dagli stessi legali della ricorrente, alla Corte d’appello del Tri-
bunale penale federale nonché i ricorsi delle stesse interposti al Tribunale federale
avverso le tre decisioni del Tribunale penale federale RR.2020.92, RR.2020.93 e
RR.2020.94 del 18 maggio 2020, con le quali la presente Corte ha dichiarato inam-
missibili i ricorsi interposti da C. Limited e D. LLC;
- ch’essa motiva la sua richiesta di sospensione affermando che “le complexe de
faits sous-jacent à la procédure RH.2020.95 (recte: RR.2020.95) est en tous points
similaire à celui des procédures RH.2020.92 (recte: RR.2020.92), RH.2020.93
(recte: RR.2020.93) et RH.2020.94 (recte: RR.2020.94). Il en va de même des
arguments juridiques développés au fond dans le cadre des recours formés contre
Ies décisions de clôture du Ministère public de la Confédération rendues en même
temps dans le cadre de ces quatre procédures” (v. act. 19, pag. 1);
- che a suo avviso l’esito delle procedure pendenti dinanzi alla Corte d’appello e al
Tribunale federale sarebbero suscettibili d’influenzare la procedura RR.2020.95
(v. act. 19, pag. 2);
- che occorre rilevare che i ricorsi interposti da C. Limited e D. LLC, sfociati nelle
sentenze del 18 maggio 2020 e attualmente al vaglio della Corte d’appello e del
Tribunale federale, sono stati dichiarati inammissibili da questa Corte in quanto le
ricorrenti non sono state in grado di dimostrare che coloro che avevano firmato la
procura disponevano dei poteri per rappresentare le società;
- che, nella misura in cui è solo su tale questione che la Corte d’appello e il Tribunale
federale dovranno chinarsi, non si vede in che maniera il loro giudizio possa influire
sul normale decorso della procedura RR.2020.95, causa in cui la documentazione
attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società ricorrente è stata invece
correttamente inoltrata a questa Corte;
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- che in realtà, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di motivi validi per sospen-
dere la procedura RR.2020.95, la cui prosecuzione non le causa nessun danno
irreparabile;
- che l’obbligo di celerità impone quindi la reiezione della domanda di sospensione
presentata (v. sentenza del Tribunale federale 1C_47/2014 del 3 febbraio 2014
consid. 1);
- che, essendo tale domanda a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato ad
avviare lo scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA);
- che le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di sospensione è respinta.
2. Le spese seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, 17 giugno 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Delphine Jobin e Matteo Pedrazzini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
non sono impugnabili (v. art. 93 cpv. 2 prima frase LTF).
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