Sentenza del 27 settembre 2007
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente,
Roy Garré e Cornelia Cova,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2007.130
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Fatti:
A. Il 23 giugno 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria,
completata il 30 giugno 2005 ed il 25 settembre 2006, nell’ambito di un pro-
cedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per titolo di associazione
per delinquere finalizzata alla corruzione (art. 416 CP italiano), corruzione
per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 CP italiano), appro-
priazione indebita (art. 646 CP italiano) e riciclaggio (art. 648-bis CP italia-
no). Gli imputati sono accusati in sostanza di aver creato un'organizzazione
dedita alla corruzione di agenti di polizia, i quali avrebbero compiuto accer-
tamenti e verifiche illegali a danno di terze persone. Tali investigazioni sa-
rebbero state commissionate dall'agenzia investigativa C. S.r.l, di cui B. sa-
rebbe socio a larga maggioranza, per conto delle società D. e E., le quali a-
vrebbero versato il compenso per tali prestazioni su conti all'estero di perti-
nenza di società non operative riconducibili a membri dell'organizzazione.
Una parte di tale denaro sarebbe poi stata riversata, a titolo di commissione
sull'ammontare degli incarichi conferiti dalla società E., a F., dirigente di tale
società. Quest'ultimo risulterebbe essere il titolare del conto n. 1 presso la
banca G. a Lugano, conto mediante il quale sarebbe stato pagato il prezzo di
vendita di EUR 160'000.- relativo ad un immobile in Italia ceduto da A. a H..
Tale importo sarebbe stato versato sul conto n. 2 presso la banca I., a Luga-
no, di pertinenza di A.. Nella sua domanda, l'autorità inquirente italiana po-
stula, tra l'altro, la trasmissione di gran parte della documentazione bancaria
relativa al conto n. 2 (v. in particolare act. 6.2 e 6.3).
B. Con decisione di chiusura del 17 luglio 2007 il Ministero pubblico della Con-
federazione (in seguito: MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito:
UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda, ha accolto la rogatoria, auto-
rizzando la trasmissione all'autorità richiedente dei documenti d'apertura
nonché dell'avviso di accredito di EUR 160'000.- relativi al conto n. 2, ram-
mentando, inoltre, il rispetto del principio della specialità.
C. Il 17 agosto 2007 A. ha impugnato la decisione di cui sopra presso la II Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamen-
to, con eventualmente la retrocessione dell'incarto al MPC affinché questi
provveda ad effettuare, presente l'autorità rogante, una cernita dei documen-
ti sequestrati.
D. Con osservazioni del 10 settembre 2007, il MPC, rinviando semplicemente a
quanto già esposto nella decisione impugnata, postula la reiezione del gra-
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vame. A tale conclusione giunge ugualmente l'UFG, il quale, con scritto del
14 settembre 2007, dichiara di associarsi alle motivazioni contenute nella
decisione in esame.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del
4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell’allegato alla
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in
vigore dal 1. gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale
federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è
competente per statuire sui reclami in materia di assistenza giudiziaria inter-
nazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo-
re il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa
convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accor-
do completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo). Di rilievo
nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il seque-
stro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre,
entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994
per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul riciclaggio). Alle que-
stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non re-
gola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale
sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale, si applicano
la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 mar-
zo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS
351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo; DTF 124 II 180 consid.
1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo
il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottri-
nali).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle
parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione
dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser pre-
stata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia
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tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la con-
formità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili
(v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, il ricor-
so, che contro il provvedimento di trasmissione ha effetto sospensivo per
legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP; DTF 120 Ib 179), è ricevibile
sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La
legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura
d'assistenza, è pacifica (v. art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d).
2.
2.1 Il ricorrente contesta la pertinenza della documentazione oggetto del grava-
me con l'inchiesta condotta in Italia. Il versamento di EUR 160'000.- sul suo
conto n. 2 sarebbe da collegare alla vendita di un suo appartamento in Italia
ad un certo H., il quale, contrariamente a F., non farebbe parte delle persone
indagate all'estero (v. act. 6.5). L'unico legame tra la procedura italiana ed il
suo conto sarebbe dato dal fatto che il debito contratto da H. per l'acquisto
dell'immobile sarebbe stato saldato con fondi provenienti da un conto di cui
sarebbe titolare F., persona questa sconosciuta al ricorrente. Conscio tutta-
via delle esigenze dell'autorità rogante di procedere agli accertamenti neces-
sari alla ricerca della verità, egli avrebbe ribadito a più riprese la sua disponi-
bilità a partecipare alla cernita dei documenti che il magistrato italiano avreb-
be ritenuto utili all'indagine, ciò che rispetterebbe anche il suo diritto di esse-
re sentito. In definitiva, tenuto conto della totale estraneità del ricorrente alla
vicenda oggetto d'indagini in Italia così come delle possibili ricadute negative
sulla sua vita privata e professionale legate alla trasmissione indiscriminata
di dati che lo concernono, la decisione impugnata violerebbe il principio della
proporzionalità.
Il MPC e l'UFG non ritengono convincenti gli argomenti presentati dal ricor-
rente. F. è indagato per appropriazione indebita e per aver ricevuto del dena-
ro di provenienza illecita da un'altra persona coinvolta nell'inchiesta. Si so-
spetta dunque che il denaro confluito sui conti di F. abbia origine delittuosa.
L'appartamento ceduto da A. sarebbe stato pagato con denaro proveniente
dal conto di F.. L'autorità estera avrebbe bisogno di conoscere i dettagli rela-
tivi al versamento di EUR 160'000.- sul conto n. 2, ciò che renderebbe inevi-
tabile comunicare il nome di A. alle autorità estere. Anche se quest'ultimo
non fosse implicato nella vicenda sotto inchiesta, la documentazione banca-
ria risulterebbe comunque utile per le indagini italiane. Il MPC avrebbe già
limitato la trasmissione alla documentazione d'apertura del conto e a quegli
atti direttamente legati al versamento in esame. Alla luce di quanto precede
e costatata l'opposizione del ricorrente alla trasmissione di qualsiasi docu-
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mento menzionante il suo nome, la cernita da lui proposta non sarebbe giu-
stificata. Il principio della proporzionalità sarebbe stato rispettato.
2.2 Per quanto concerne l'invocata estraneità ai fatti oggetto delle indagini italia-
ne, l'assunto ricorsuale non è decisivo. L'insorgente disattende infatti che
l'eventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non con-
sente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una re-
lazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga e
ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e
ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120
Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, La coopé-
ration judiciaire internationale en matière pénale, pag. 249 e seg. n. 227).
Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cvp. 1 AIMP, concernente la sfera
segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato
con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti ban-
cari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano co-
munque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib
576 consid. 13d). Insistendo sulla sua estraneità ai prospettati reati, il ricor-
rente misconosce d'altra parte che il quesito della colpevolezza non deve
essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a
in fine; 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 576 consid. 14a). Né spetta all'autorità
né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione somma-
ria e "prima facie" dei mezzi di prova, esaminare compiutamente la fonda-
tezza di altri mezzi di prova, come ad esempio il contratto di compravendita
relativo all'appartamento in Italia prodotto dal ricorrente (v. DTF 117 Ib 64
consid. 5c; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c). Trat-
tandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle
autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b; 118 Ib 547 consid. 3a).
2.3 Il ricorrente lamenta una violazione del principio della proporzionalità, per
avere il MPC ordinato la trasmissione di documenti bancari non pertinenti o
rilevanti per l'inchiesta estera. L'autorità d'esecuzione avrebbe dovuto proce-
dere alla cernita della documentazione bancaria in presenza del magistrato
estero e del ricorrente.
Tali critiche non hanno pregio. La questione di sapere se le informazioni ri-
chieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per
il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento
delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per
pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sosti-
tuire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che con-
duce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1). La richiesta di assunzione di
prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limi-
tata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF
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121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid.
13d pag. 603; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 513 e segg. n. 476), sia manife-
stamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del 21
maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni
richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II
134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). V'è da rilevare, infine, il principio del-
l'utilità potenziale elaborato dal Tribunale federale, secondo il quale non
vengono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova certa-
mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (v. DTF 126 II
258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
Nella fattispecie, il conto del ricorrente è stato accreditato di un importo di
EUR 160'000.- proveniente dal conto n. 1 appartenente a F. e utilizzato da
questi per incassare commissioni illecite legate al conferimento d'incarichi
investigativi da parte della società E. agli indagati (v. act. 6.2 e 6.3). Risulta
quindi del tutto giustificato chiedersi se tale importo non sia di provenienza
criminale e se l'acquisto dell'appartamento di proprietà del ricorrente non co-
stituisca una modalità di riciclaggio di denaro sporco (v. sentenza del Tribu-
nale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3). Ad ogni modo,
nonostante l'autorità estera abbia chiesto, in pratica, tutta la documentazione
legata al conto n. 2, il MPC, procedendo autonomamente alla cernita, ha
ammesso la trasmissione della sola documentazione d'apertura del conto e
degli atti specifici al versamento di EUR 160'000.-. Tale decisione, oltre ad
ossequiare il principio della proporzionalità (per quanto attiene alla documen-
tazione d'apertura di un conto v. sentenza 1A.182/2006, consid. 3.2), ha reso
completamente inutile ed ingiustificata la cernita della documentazione ban-
caria postulata dal ricorrente. Avendo avuto quest'ultimo la possibilità di e-
sprimersi per iscritto sui documenti che il MPC ha deciso di trasmettere al-
l'autorità estera e non esistendo un diritto di esprimersi oralmente davanti al-
l'autorità chiamata a decidere, il diritto di essere sentito del ricorrente è stato
senz'altro rispettato (DTF 130 II 14 consid. 4.3; 126 II 258 consid. 9b/aa; 125
I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4a-c e rinvii; sentenze del Tribunale fede-
rale 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.1.2; 1A.62/2006 del 27 giu-
gno 2006, consid. 3.2 e 3.7.2; 1A.240/2003 dell'8 gennaio 2004, consid. 4;
ZIMMERMANN, op. cit., pag. 318 n. 271). Come rettamente osservato dal
MPC, la sua opposizione all'invio di qualsiasi documento recante il suo nome
non può essere accolta; questo per dare la possibilità alle autorità italiane,
che dispongono di tutte le risultanze processuali, di ricostruire compiutamen-
te l'articolato e complesso meccanismo di operazioni finanziarie poste in es-
sere dagli indagati per occultare la ricostituzione dei flussi di denaro sospetti,
nonché di pervenire quindi alla completa identificazione delle persone e so-
cietà coinvolte. Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso,
ad accertare anche l'estraneità del ricorrente (DTF 129 II 462 consid. 5.5;
sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3
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e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 feb-
braio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; cfr. an-
che DTF 121 II 241 consid. 3c e sentenza del Tribunale federale 1A.79/2005
del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In definitiva, quest'ultimo, con le sue argo-
mentazioni, parrebbe misconoscere il principio dell'utilità potenziale dei do-
cumenti da trasmettere per il procedimento estero; utilità che non può mani-
festamente essere esclusa nella fattispecie (v. DTF 122 II 367 consid. 2c;
121 II 241 consid. 3a e b; sentenza 1A.182/2006, consid. 3.2). Costatata la
relazione sufficiente tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del pro-
cedimento penale estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid.
6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare
l'effettiva connessione tra il versamento di EUR 160'000.- sul conto del ricor-
rente e l'eventuale riciclaggio di valori frutto dell'attività criminale rimprovera-
ta agli indagati.
2.4 Infine, le asserite conseguenze e i timori, sul piano personale e professiona-
le, di un'eventuale divulgazione da parte dei mass media e dell'impatto me-
diatico del coinvolgimento del tutto casuale del ricorrente nel procedimento
penale italiano, non possono comportare il rifiuto dell'assistenza. L'interesse
alla sua "privacy" chiaramente non può prevalere, nelle descritte circostanze,
sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assi-
stenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; sentenza 1A.182/2006, con-
sid. 3.3). Contrariamente all'assunto ricorsuale, in concreto il diritto alla riser-
vatezza del cliente non prevale manifestamente sugli interessi degli inquiren-
ti italiani, per cui il principio della proporzionalità non è stato disatteso neppu-
re da questo punto di vista.
3. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b
LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli
relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1
lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del
30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5;
RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata
giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale
federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 1° ottobre 2007
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Rossano Pinna
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo inte-
grale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure
la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente im-
portante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere
che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi
lacune (art. 84 LTF).
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