Sentenza del 5 settembre 2007
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente,
Roy Garré e Cornelia Cova,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente in detenzione estradizionale, rappresen-
tato dall'avv. Luigi Mattei,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SEZIONE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione alla Moldova
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2
AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2007.132
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Fatti:
A. Il 10 luglio 2006 il giudice istruttore del Tribunale di Buiucani (Moldova) ha
spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino italiano residente in Tici-
no, per appropriazione indebita e falsità in documenti. In sostanza, A. è so-
spettato di essersi appropriato illecitamente, tra maggio e ottobre 2005, di
un importo di EUR 70'000.- appartenente alla ditta B., con sede a Chisinau
(Moldova), società di cui rappresentava gli interessi, in qualità di dirigente,
sulla base di una procura (v. allegati del ricorrente, doc. I). Tale denaro sa-
rebbe stato prelevato da un conto bancario intestato alla società e versato
su un conto appartenente all'indagato.
B. Il 4 novembre 2006 Interpol Chisinau ha chiesto alle competenti autorità
svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di A..
C. Il 27 novembre 2006 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha invitato le autori-
tà moldave a trasmettergli una richiesta d'estradizione nonché a fornirgli
delle garanzie relative ai diritti della difesa e alle condizioni di detenzione in
Moldova, richieste ossequiate con scritti del 20 febbraio e 7 marzo 2007.
D. Il 3 agosto 2007 l’UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradi-
zione contro A..
E. Quest'ultimo è stato provvisoriamente arrestato l'8 agosto 2007 e posto in
detenzione estradizionale; nel suo interrogatorio davanti al Procuratore
pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla
Moldova, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso
questo Stato.
F. Con ricorso del 20 agosto 2007 alla II Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale, A. chiede la revoca dell’ordine di arresto in vista di estradi-
zione e la sua immediata scarcerazione con relativa adozione di provvedi-
menti cautelari meno coercitivi. Egli postula ugualmente la concessione del-
l'effetto sospensivo, in modo da essere immediatamente scarcerato previa
applicazione di un bracciale elettronico.
G. Con osservazioni del 28 agosto 2007 l’UFG propone di respingere il ricorso.
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H. Nella sua replica del 3 settembre 2007 il ricorrente ribadisce in sostanza le
conclusioni presentate in sede di ricorso.
Diritto:
1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14
dell’allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007), in relazione con l'art. 48
cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e art. 9 cpv. 3 del Regolamento del
Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei
reclami penali è competente per statuire sui reclami contro un ordine di ar-
resto in vista di estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione
scritta dell'ordine di arresto (art. 48 cpv. 2 AIMP), il reclamo è tempestivo.
La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica.
2. L'estradizione fra la Repubblica di Moldova e la Confederazione Svizzera è
anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre
1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 31 dicembre 1997 per la
Moldova ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il re-
lativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Proto-
collo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 settem-
bre 2001 per la Moldova ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e
0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in
detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicita-
mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradi-
zione rispetto a quello convenzionale, si applica la AIMP, unitamente alla re-
lativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a;
122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon-
damentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
3. Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr., disposizione che tratta dell'arresto provviso-
rio, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potran-
no domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità com-
petenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla
loro legge. Adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei
reclami non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito al-
l'estradizione, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazio-
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ne in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a
e b; 111 IV 108 consid. 3; L. MOREILLON, Entraide internationale en matière
pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure
relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradi-
zione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusi-
vamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130
II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG
in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale
ed in seguito, in ultima istanza e alle condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tri-
bunale federale (DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurispru-
denza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della per-
sona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane
l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108
consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; R. ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ediz., Berna
2004, n. 195 pag. 207 e seg. nonché n. 197 pag. 210 e seg.; S. HEIMGART-
NER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vi-
sta di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la libera-
zione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita
non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47
cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente
il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permetto-
no di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP),
se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengo-
no tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare
manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La questione se siano
adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente,
l’annullamento dell’ordine di arresto e la scarcerazione in pendenza della
procedura d’estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi,
tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare
– ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le
persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr.).
In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradi-
zionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di
carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3;
109 Ib consid. 2c).
4. Il ricorrente ritiene che la detenzione ai fini di estradizione risulta ingiustifica-
ta e sproporzionata, in quanto egli avrebbe fatto della Svizzera, soprattutto
del Ticino, il centro dei suoi interessi affettivi e professionali (presenza della
sua famiglia e attività lavorativa), interessi tali da scongiurare qualsiasi peri-
colo di fuga. Inesistente sarebbe ugualmente il pericolo di collusione. I fatti
contestatigli sarebbero stati commessi all'estero, in un Paese relativamente
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lontano. Egli sarebbe l'unico indagato nella vicenda che lo concerne e la
Procura anticorruzione di Chisinau avrebbe già indicato i mezzi di prova di
cui si servirà per dimostrare la sua colpa. La detenzione del ricorrente com-
prometterebbe altresì in modo grave i suoi affari in corso, la cui portata ed
importanza richiederebbero assolutamente la sua presenza. A suo dire, te-
nuto conto di quanto precede, delle sue precarie condizioni di salute nonché
della rilevanza molto contenuta del reato contestatogli, la carcerazione po-
trebbe essere sostituita da misure meno incisive quali la cauzione, il deposi-
to dei documenti d'identità, la comparizione regolare presso un posto di po-
lizia, la limitazione della libertà di movimento e l'applicazione del bracciale
elettronico.
L'UFG, dal canto suo, ritiene che i legami del ricorrente con la Svizzera non
siano così forti da escludere il pericolo di fuga, in Italia o in un altro Paese.
Tale pericolo sarebbe ulteriormente rafforzato dal rischio per il ricorrente di
vedersi inflitta una pena pesante dalle autorità giudiziarie moldave. La de-
tenzione estradizionale non apparirebbe sproporzionata né dal punto di vi-
sta della presunta somma sottratta né in relazione alla pena massima pos-
sibile in Moldova. Per quanto attiene alla cauzione, l'UFG, presupponendo
la buona situazione finanziaria del ricorrente, considera l'importo di
EUR 70'000.- insufficiente per scongiurare il pericolo di fuga. Infine, il certifi-
cato medico del 10 agosto 2007, ove risulta che, tenuto conto della malattia
del ricorrente, "un eventuale viaggio comportante delle trasferte prolungate
è controindicato", non si opporrebbe in realtà alla detenzione. Ciononostan-
te, l'UFG ha comunque interpellato formalmente l'istituto carcerario nel qua-
le si trova il ricorrente per ottenere conferma di quanto precede (v. allegati
UFG, atto 30).
4.1 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione e-
stradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II
306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo
di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera era-
no indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da
diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e
otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino),
essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a
una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie
in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare
che il rischio di fuga verso un Paese ove l'estradizione non era possibile
fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione
di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a).
Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quin-
di confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona per-
seguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo)
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e altri parenti in Svizzera (sentenza TPF BH.2005.45 del 20 dicembre 2005,
consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente
residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un an-
no e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza TPF BH.2005.8 del 7 aprile
2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera
da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza TPF
BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1).
Nella fattispecie, l'autorità inquirente estera invoca l'applicazione dell'art.
195 comma 2 del Codice penale moldavo, la quale prevede una pena tra i
dieci ed i venticinque anni di carcere, ritenendo la presunta infrazione com-
messa dal ricorrente un caso di appropriazione indebita qualificata ("appro-
priazione in proporzioni molto grandi dei beni", v. act. 3.4). Ebbene, dalla
scarna documentazione inoltrata dalle autorità moldave, priva di qualsiasi
supporto dottrinale e giurisprudenziale, non è possibile concludere che l'ap-
propriazione indebita di EUR 70'000.- sia da considerarsi un caso molto
grave necessitante l'applicazione della disposizione summenzionata (cfr.
art. 16 del CP moldavo, act. 3.4). Ciononostante, essendo il caso semplice
di appropriazione indebita punito con un massimo di 5 anni di carcere (art.
191 comma 1 CP moldavo), il pericolo di fuga è comunque presente. Il ricor-
rente e la sua famiglia sono di nazionalità italiana e si trovano in Svizzera
soltanto dal mese di marzo 2006. Da una parte, nonostante le affermazioni
secondo le quali egli non avrebbe più legami con l'Italia – si ricorda tuttavia
che lo stesso, oltre ad avere parenti nella vicina penisola (v. act. 4, pag. 5 e
allegati del ricorrente, doc. DD), ha agito per diversi anni in qualità di rap-
presentante consolare dello Stato italiano in Moldova (v. allegati del ricor-
rente, doc. L) -, il pericolo di fuga verso tale Paese è concreto. D'altra parte,
una permanenza di poco più di un anno in Svizzera non permette all'evi-
denza di concludere che vi siano legami stretti con il nostro Paese, nono-
stante gli impegni professionali del ricorrente in loco, il debito solidale con-
tratto con la moglie per finanziare la costituzione della propria compagnia
aerea e la prova di rettitudine evidenziati. Alla luce di tutto quanto precede,
il pericolo di fuga deve essere confermato. Questo non può nemmeno esse-
re scongiurato mediante misure sostitutive meno coercitive quali il deposito
dei documenti d'identità, il versamento di una cauzione o l'applicazione del
bracciale elettronico (quest'ultima misura, ancora in fase sperimentale, è
una forma alternativa di espiazione della pena, di cui non risulta, allo stato
attuale [v. comunque il Messaggio concernente l'unificazione del diritto pro-
cessuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2005 pag. 1140 e 1359] un'ap-
plicabilità anche alla detenzione preventiva o estradizionale: v. rapporto del-
l'Ufficio federale di giustizia, Sezione Diritto penale, dal titolo "Panoramica
dell'esecuzione delle pene sotto sorveglianza elettronica", febbraio 2007,
reperibile sul sito Internet dell'UFG http://www.bj.admin.ch).
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4.2 Meno evidente, per contro, l'esistenza del pericolo di collusione. Dall'incarto
il ricorrente risulta essere il solo indagato nella vicenda incriminata. Inoltre,
l'autorità inquirente moldava afferma di già essere in possesso delle prove
necessarie a condannare il ricorrente (v. allegato CC, scritto del 7 marzo
2007). D'altro canto, quest'ultimo, disponendo ancora di numerosi contatti in
Moldova, potrebbe tentare di contattare potenziali testimoni in vista del pro-
cesso all'estero. Ad ogni modo, tale questione può rimanere indecisa dato
che la detenzione può essere confermata sulla base del solo pericolo di fu-
ga (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP).
4.3 Il ricorrente dichiara di soffrire di una grave patologia emorroidale che gli
provoca importanti emorragie e gli impone trattamenti adeguati. Un inter-
vento chirurgico a breve termine sarebbe stato consigliato dal suo medico
curante. Una simile condizione fisica aggraverebbe il peso della carcerazio-
ne, ciò che renderebbe tale misura sproporzionata. Ebbene, il certificato
medico presentato dal ricorrente conferma effettivamente l'esistenza della
malattia summenzionata. Tuttavia, prevedendo che "un eventuale viaggio
comportante delle trasferte prolungate è controindicato" (v. allegati del ricor-
rente, doc. T), esso non esclude in realtà la carcerabilità in Svizzera del ri-
corrente, il quale può comunque avere accesso, quando necessario, in car-
cere o in una struttura ospedaliera, alle cure del caso. Ciò è stato ugual-
mente confermato dal medico del penitenziario "La Stampa" (v. act. 5). Non
vi sono dunque i presupposti per adottare misure sostitutive della detenzio-
ne (art. 47 cpv. 2 AIMP). In che misura le condizioni di salute del ricorrente
si oppongano ad una sua estradizione in uno Stato estero i cui i standard
sanitari sono più bassi che in Svizzera, tanto più in regime di custodia cau-
telare, è invece una questione che dovrà essere esaminata nella decisione
di estradizione in quanto tale, tenendo certamente conto dei rapporti in pro-
posito di organizzazioni per la difesa dei diritti umani come Amnesty Interna-
tional, nonché delle ancora recenti condanne della Moldova da parte della
Corte europea dei diritti dell'uomo proprio in relazione alle condizioni sanita-
rie in regime di detenzione (v. ad es. sentenze nella cause Gorea contro
Moldova del 17 luglio 2007, n. 21984/05; Modarca contro Moldova del
10 maggio 2007, n. 14437/05; Boicenco contro Moldova dell'11 luglio 2006,
n. 41088/05; più in generale sulla problematica della sanità in carcere v.
D. BERTRAND/G. NIVEAU, Médecine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006).
4.4 Il ricorrente è del parere che i fatti a lui contestati in Moldova, corrispondes-
sero anche alla realtà, non giustificherebbero una procedura di estradizione.
Secondo l'art. 4 AIMP, la domanda di assistenza è respinta se l'importanza
del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. La CEEstr. non con-
tiene nessuna disposizione analoga all'art. 4 AIMP. L'art. 2 CEEstr., come
l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, esige semplicemente che il reato sia passibile,
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sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di li-
bertà massima di almeno un anno. Il diritto convenzionale, prevalente, non
autorizza lo Stato richiesto ad esaminare liberamente se si tratta di un caso
irrilevante o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'importanza
delle pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale federale
1A.59/2000 del 10 marzo 2000, consid. 2a; sentenza TPF RR.2007.31 del
21 marzo 2007, consid. 2.3.1; MOREILLON, op. cit., n° 4 ad art. 4 AIMP)
In assenza di inesattezze manifeste nella domanda di assistenza, i fatti de-
terminanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'estradizione sono quelli espo-
sti dall'autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del
15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Nella fattispecie,
come già accennato in precedenza (consid. 4.1), il ricorrente, per i fatti a lui
contestati, è esposto in Moldova, nel caso più semplice di appropriazione
indebita, ad una pena massima di 5 anni di carcere. In Svizzera, tali fatti
corrisponderebbero alle infrazioni di appropriazione indebita e falsità in do-
cumenti, entrambe passibili di sanzioni restrittive della libertà per un massi-
mo di almeno un anno (art. 138 n. 1 e 251 n. 1 CP). La condizione dell'art. 2
CEEstr. è dunque adempiuta nella fattispecie, ragione per cui la censura del
ricorrente deve essere respinta.
5. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero
di ordinare la scarcerazione del ricorrente. Certo, nel suo gravame egli alle-
ga precise e circostanziate censure su pretese gravi irregolarità e manipola-
zioni della procedura all'estero. Tuttavia esse, a questo stadio della proce-
dura, non permettono di concludere che l'estradizione sia manifestamente
inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza,
infatti, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una del-
le ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata
(DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del
1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispe-
cie.
In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra solu-
zione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti
dell’interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato le-
sivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare
l’ordine di arresto in via di estradizione, né di ordinare misure cautelari sosti-
tutive. Discende da tutto quanto precede che il ricorso deve essere respinto.
6. Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda del ricorrente ten-
dente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30
lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i
dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art.
15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF
RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007,
consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è
calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale
penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.-.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta
priva di oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 6 settembre 2007
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Luigi Mattei,
- Ufficio federale di giustizia, sezione estradizioni,
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo inte-
grale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure
la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente im-
portante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere
che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi
lacune (art. 84 LTF)
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