Sentenza del 28 gennaio 2008
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Elio Brunetti,
Ricorrente
Contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2007.163
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Fatti:
A. Il 26 febbraio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, comple-
tata il 2 agosto seguente, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei
confronti di B. per titolo di riciclaggio (art. 648-bis CP italiano). L'imputato è
accusato di aver occultato, nell'ambito della propria attività professionale di
commercialista, fondi provenienti da tangenti percepite da A.. In sostanza,
quest'ultimo, abusando della sua qualità di responsabile del Progetto Cata-
sto dal giugno 1986 all'agosto 1989, dell'Area Catasto dal settembre 1989
al giugno 1990 e del Dipartimento Applicazioni della società C., concessio-
naria del Ministero delle Finanze per il completamento del sistema informa-
tivo, induceva D., E. e F., amministratori della società facente parte del
consorzio G., che aveva ricevuto dalla società C. l'appalto relativo al trasfe-
rimento su supporto magnetico dei dati contenuti nel Catasto Edilizio Urba-
no, a consegnargli somme indebite di denaro ammontanti a circa sei miliar-
di di lire, con la minaccia di determinare l'esito negativo dei collaudi relativi
al predetto appalto. A. si sarebbe quindi rivolto a B. per trasferire parte del
provento illecito su conti bancari in Svizzera. In particolare, sul conto ban-
cario n. 1 presso la banca H. a Chiasso, intestato a A., sarebbe confluito,
su esplicita richiesta di B., il quale beneficiava di una procura su tale conto,
un bonifico di un miliardo di vecchie lire italiane effettuato dalla I. Fiduciaria
S.p.A. Al fine di conoscere e ricostruire compiutamente i flussi di denaro
movimentati dall'indagato, l'autorità inquirente italiana postula, tra l'altro, il
sequestro del conto n. 1 nonché la trasmissione di tutta la pertinente do-
cumentazione bancaria.
B. Mediante decisione del 7 agosto 2007 il Ministero pubblico ticinese è entra-
to in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando una
serie di atti esecutivi, fra cui la perquisizione ed il sequestro del conto n. 1
nonché l'acquisizione della relativa documentazione bancaria.
C. Con decisione di chiusura del 12 settembre 2007 l'autorità d'esecuzione ha
accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente dei
documenti d'apertura e della lettera della banca H. del 20 agosto 2007 con
gli estratti conto e la situazione patrimoniale relativi al conto n. 1. L'autorità
d'esecuzione ha pure confermato il blocco di tale conto.
D. L'11 ottobre 2007 A. ha impugnato la decisione di cui sopra presso la
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che la
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domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dalle autorità italiane sia respin-
ta e che la decisione impugnata sia annullata.
E. Con osservazioni del 16 novembre 2007 il Ministero pubblico ticinese po-
stula la reiezione del ricorso. Con scritto del 20 novembre 2007 l'UFG chie-
de che il gravame sia respinto nella misura della sua ammissibilità.
Con replica del 6 dicembre 2007 il ricorrente si riconferma nelle proprie
conclusioni.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tri-
bunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei re-
clami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assistenza
giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di
questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso
un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
completivo). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclag-
gio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Sviz-
zera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Conven-
zione sul riciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale
contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come
pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a
quello pattizio, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla re-
lativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 del-
l'Accordo completivo; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a;
122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon-
damentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
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1.3 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del Ministero
pubblico ticinese, il ricorso, che contro il provvedimento di trasmissione ha
effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP; DTF
120 Ib 179), è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione
con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto
oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 9a OAIMP;
DTF 131 II 169 consid. 2.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; sentenza del Tribunale
federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1d pubblicato in Pra
89/2000 N. 133).
2. Il ricorrente afferma innanzitutto che i fondi depositati sul conto n. 1 nonché
la documentazione bancaria relativa non hanno alcuna rilevanza per l'in-
chiesta all'estero. Tali valori, dichiarati al fisco italiano, farebbero parte del
suo patrimonio personale regolarmente depositato in Svizzera per le pro-
prie necessità. Essi nulla avrebbero a che vedere né con il reato di concus-
sione inizialmente contestatogli dalle autorità italiane, procedura conclusasi
con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del
reato, né con l'accusa di riciclaggio, sempre in Italia, a carico di B..
Il Ministero pubblico ticinese, dal canto suo, ritiene che l'entità degli importi
definiti nella rogatoria, le modalità e la tempistica dei trasferimenti in Sviz-
zera nonché le dichiarazioni rilasciate da B. costituiscano elementi suffi-
cienti per ritenere tutte le somme giunte nel nostro Paese, compresa quella
versata sul conto n. 1, correlate con le ipotesi accusatorie italiane.
2.1 Il ricorrente lamenta in sostanza una violazione del principio di proporziona-
lità, per avere il Ministero pubblico ticinese ordinato la trasmissione di do-
cumenti bancari non pertinenti o rilevanti per l'inchiesta estera. A torto. La
questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda
di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve esse-
re lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Sta-
to richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di
assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di ap-
prezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132
II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere ri-
fiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui
può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 con-
sid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
2° ediz., Berna/Bruxelles 2004, pag. 513 e segg. n. 476), sia manifesta-
mente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del 21 mag-
gio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni ri-
chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II
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134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). È di rilievo, non da ultimo, il principio
giurisprudenzialmente consolidato dell'utilità potenziale, secondo il quale
non vengono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova cer-
tamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II
258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
2.2 Nella fattispecie, B. è indagato in Italia per presunto riciclaggio, attività che
si sarebbe protratta dal 1996 al 2004. L'autorità rogante sostiene che B. ha
trasferito su conti bancari in Svizzera 6.35 miliardi di vecchie lire italiane,
denaro proveniente da un altro reato commesso dal ricorrente. Una parte di
tale somma, più precisamente un miliardo di lire, sarebbe stato versato sul
conto n. 1 di pertinenza del ricorrente e sul quale B. disponeva di una pro-
cura. A questo proposito occorre anzitutto rilevare che la relazione bancaria
in questione è stata aperta il 18 aprile 1996, ossia al momento in cui si pre-
sume sia iniziata l'attività delittuosa del B.. Nell'elenco delle operazioni ef-
fettuate nel 1996 figura un bonifico di un miliardo di lire italiane avvenuto il
30 aprile. In base agli accertamenti effettuati dal Ministero pubblico ticinese
nel contesto di un procedimento penale aperto in Svizzera nei confronti di
B. (INC.2005.284), quest'ultimo ha addirittura esplicitamente dichiarato che
i 6.35 miliardi di lire summenzionati provenivano da tangenti (v. verbali del
12 gennaio 2005, pag. 2, e del 26 gennaio 2005, pag. 1 e segg.). In simili
circostanze non si può di certo escludere un possibile legame tra i fatti per-
seguiti all'estero ed il conto n. 1. Il ricorrente si limita d'altronde a contesta-
re la presunta provenienza illecita del denaro in questione affermando che
lo stesso costituirebbe il suo patrimonio personale regolarmente depositato
in Svizzera per le proprie necessità, senza però fornire il benché minimo
elemento atto a suffragare la sua tesi. L'insorgente misconosce del resto
che, come ammesso da consolidata prassi, quando le autorità estere chie-
dono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati pa-
trimoniali e in particolare in materia di corruzione e relativo riciclaggio, esse
necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare
il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità
giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462
consid. 4.4 pag. 468; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e
c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007,
consid. 5.5, 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2 e 1A.195/2005
del 1°settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto
v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid.
3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 478-1
pag. 517). Ciò anche allo scopo di evitare l'eventuale inoltro di domande
complementari. Vi è altresì da costatare che il ricorrente è stato direttamen-
te coinvolto, in qualità di accusato, nella pregressa inchiesta penale italiana
per titolo di concussione, infrazione che si sospetta costituire l'antefatto
criminoso del riciclaggio oggetto dell'inchiesta italiana in corso. Dalla sen-
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tenza 26 agosto 2007 del Tribunale penale di Roma concernente tale in-
chiesta – nel corso della quale l'autorità italiana aveva già presentato una
domanda di assistenza alla Svizzera sulla quale il Tribunale federale è sta-
to chiamato a pronunciarsi - si evince che è stata verificata l'induzione al
(prescritto) delitto di concussione (v. sentenza del Tribunale federale
1A.240/2006 dell'11 settembre 2007, pag. 2). Avendo l'autorità estera ritira-
to la propria domanda di assistenza proprio a causa dell'intervenuta pre-
scrizione, il Tribunale federale ha quindi preso atto che il ricorso ad esso
sottoposto per giudizio era divenuto privo di oggetto. Chinandosi tuttavia
sulla questione dell'addossamento dei costi processuali, esso ha dovuto ef-
fettuare, anche se in maniera sommaria, una valutazione del merito della
questione, affermando che, se l'inchiesta non fosse stata archiviata, la do-
cumentazione relativa al conto n. 1 sarebbe stata di certo potenzialmente
utile per il procedimento allora in corso in Italia. Considerato lo stretto le-
game evidenziato dall'autorità estera tra gli atti concessivi di cui nella pre-
gressa procedura e i reati di riciclaggio contestati a B., la consegna di tutta
la documentazione bancaria concernente il conto n. 1 è senz'altro idonea a
far avanzare l'attuale procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2c; 121
II 241 consid. 3a). Costatata la relazione sufficiente tra la misura d'assi-
stenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462
consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giu-
dice estero del merito valutare l'effettiva connessione tra le operazioni effet-
tuate sul conto del ricorrente e l'attività criminale rimproverata all'indagato.
Tenuto conto di tutto quanto precede, vi è da concludere che la trasmissio-
ne della documentazione bancaria litigiosa non viola il principio della pro-
porzionalità.
3. Secondo l'insorgente l'esposto dei fatti presentato dall'autorità rogante nella
sua domanda di assistenza, complemento compreso, sarebbe generico e
lacunoso. Esso non permetterebbe di comprendere la fattispecie oggetto
del procedimento penale estero, più particolarmente il legame tra le infra-
zioni contestate a B., quelle, non meglio precisate, ascritte al ricorrente ed il
conto n. 1.
3.1 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la domanda estera adempie le esi-
genze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP. Queste disposizioni esigono
segnatamente ch'essa indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giu-
ridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al
fine di permettere allo Stato rogato di esaminare se non sussista una fatti-
specie ostativa all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3, 118 Ib 111 con-
sid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Esse non
implicano per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del
reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle
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quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di distingue-
re la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su
questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73;
122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice
straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276
consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3).
3.2 Nella fattispecie, dalla rogatoria del 27 febbraio 2007 e dal suo complemen-
to del 2 agosto seguente risultano con sufficiente chiarezza i fatti illeciti
rimproverati a B. nonché i legami di quest'ultimo con il ricorrente ed il conto
n. 1. L'autorità estera, sulla base soprattutto delle informazioni e della do-
cumentazione fornite dall'indagato già nel 2005 alle autorità elvetiche nel-
l'ambito della pregressa inchiesta nazionale, ha potuto descrivere in manie-
ra relativamente precisa alcune operazioni sospette che hanno toccato il
conto in questione, tra le quali il bonifico di un miliardo di lire, già evocato,
nonché un trasferimento di € 100'000.- avvenuto nel marzo 2003 a favore
del conto corrente n. 2 presso la banca J. di Roma, intestato al ricorrente e
a sua moglie K.. In questo senso, l'esposto dei fatti contenuto nella doman-
da e nel complemento in esame non può essere considerato né lacunoso
né contraddittorio.
4. Il ricorrente sostiene che un altro motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria
sarebbe l'intervenuta prescrizione assoluta del presunto reato di concus-
sione, contestatogli a suo tempo, a monte del reato di riciclaggio di cui B. è
accusato. Così argomentando, egli omette tuttavia di considerare che la ri-
sposta alla domanda se l’azione penale sia estinta nello Stato rogante non
incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (senten-
za 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9; ZIMMERMANN, op. cit.,
pag. 464 n. 427-1), le quali - si può rilevare a titolo abbondanziale-, su e-
splicita domanda dell’autorità svizzera d’esecuzione, hanno comunque ne-
gato che il reato di riciclaggio per il quale procedono contro B. sia prescritto
alla luce dell’art. 157 CP italiano (v. fax 15 novembre 2007 della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma indirizzato al Ministero pubbli-
co ticinese). Il ricorrente disattende altresì che, in base a consolidata giuri-
sprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata
dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qualo-
ra si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3
n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di estradizio-
ne (v. art. 10 CEEstr; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale sull’art. 5 cpv. 1
lett. c AIMP, non contiene disposizioni che escludono la concessione
dell’assistenza per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Trattasi di
silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione
(DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del
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Tribunale federale 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.3). Il se-
questro di valori ritenuti provento di reato è inoltre più specificatamente re-
golato dall’Accordo completivo con l’Italia (art. X n. 2 lett. c), silente in meri-
to alla prescrizione, e dalla Convenzione sul riciclaggio, la quale, nell'elen-
co esaustivo, ma comunque facoltativo, degli ostacoli all'assistenza (v. FF
1992 VI pag. 27; DTF 123 II 134 consid. 5b), prevede motivi ostativi legati
alla prescrizione solo in ambito di confisca (art. 18 n. 4 lett. c), ma non di
sequestro (d’altra opinione PETER POPP, Grundzüge der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 174 n. 259 e seg.). Per di
più, la prescrizione può essere invocata dalla persona perseguita, ma non
da terzi, come il ricorrente, non tutelati da questa disciplina (DTF 130 II 217
consid. 11.1 pag. 234; sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, con-
sid. 3.9).
5. L'insorgente ritiene che, essendo il conto n. 1 estraneo ai fatti di rilevanza
penale per i quali si procede nei confronti di B. in Italia, il sequestro di detta
relazione, oltre a causargli un pregiudizio immediato ed irreparabile, sareb-
be del tutto illegittimo, ciò che dovrebbe condurre alla revoca della misura.
Ebbene, l'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudi-
ziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro,
deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente
stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente dispro-
porzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Nella fat-
tispecie, l'autorità rogante, nel suo complemento alla domanda d'assisten-
za, ha espressamente richiesto il blocco del conto del ricorrente. Come già
affermato in precedenza, esiste infatti la possibilità e il fondato sospetto che
B. abbia utilizzato tale conto, unitamente ad altri, per depositarvi denaro
proveniente da attività illecite, anche se prescritte, commesse dal ricorrente
in Italia. In sostanza, il versamento di un miliardo di lire effettuato sul conto,
sulla cui provenienza il ricorrente ha fornito spiegazioni decisamente poco
convincenti, unitamente al fatto che B. beneficiava di una procura su tale
conto - ciò che ha permesso al medesimo di trasferire, nel marzo 2003, un
importo di € 100'000.- a favore del conto corrente n. 2 presso la banca J. di
Roma, intestato al ricorrente e a sua moglie K. - costituiscono elementi che
permettono senz'altro di confermare il sequestro contestato. Toccherà poi
all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione relativa al
conto in questione e accertare l'eventuale provenienza illecita di valori ivi
depositati. Tale soluzione è da confermare ugualmente tenuto conto del-
l'art. 74a AIMP e della giurisprudenza in proposito (DTF 123 II 134 con-
sid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3), visto che un'eventuale richiesta di
consegna dei valori sequestrati da parte dell'autorità rogante è tutt'altro che
esclusa. L'asserito pregiudizio immediato ed irreparabile cui il ricorrente sa-
rebbe esposto in seguito al sequestro (qui esaminabile sotto il profilo della
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proporzionalità, v. TPF RR.2007.7-11 del 27 giugno 2007, consid. 3.4) non
è infine in alcun modo sostanziato, visto che il ricorrente si limita ad affer-
mare, in maniera del tutto generica, che tale misura impedirebbe a lui e alla
sua famiglia di condurre un'esistenza decorosa e di far fronte agli impegni
correnti, senza però spiegare concretamente quali sarebbero tali impegni.
Ne consegue che anche su questo punto il gravame risulta infondato.
6. Per quanto concerne l'invocata estraneità ai fatti oggetto delle indagini ita-
liane, l'assunto ricorsuale non è di rilievo. L'insorgente disattende infatti che
l'eventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non con-
sente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una
relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga
e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa
e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale
(DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN,
op. cit., pag. 249 e seg. n. 227). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10
cvp. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel
procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 otto-
bre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa,
per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella dispo-
sizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d). Insistendo
sulla sua estraneità ai prospettati reati, il ricorrente misconosce nuovamen-
te che il quesito della colpevolezza non deve essere esaminato nella pro-
cedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine; 117 Ib 64 con-
sid. 5c; 112 Ib 576 consid. 14a). Né spetta all'autorità né al giudice svizzeri
dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e "prima facie" dei
mezzi di prova, esaminare compiutamente la fondatezza di altri mezzi di
prova (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche
DTF 122 II 373 consid. 1c). Trattandosi di una questione relativa alla valu-
tazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (v. DTF 121 II
241 consid. 2b; 118 Ib 547 consid. 3a).
7. Il ricorrente rimprovera all'autorità rogante di voler procedere ad una “fi-
shing expedition”. Questa è definita dalla giurisprudenza una ricerca gene-
rale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza
che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125
II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste è vietato in
ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della speciali-
tà che di quello della proporzionalità (POPP, op. cit., n. 103, pag. 72 e
n. 309, pag. 204 e seg.). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che
è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113
Ib 257 consid. 5c). Nella fattispecie l’autorità rogante, come si evince da
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quanto esposto nei precedenti considerandi, non si sta assolutamente
muovendo a caso nella sua ricerca di materiale probatorio. Essa postula la
trasmissione di documentazione bancaria relativa ad un conto intestato al
ricorrente ed utilizzato, sulla base di una procura, dall'indagato B. per
commettere presunti atti di riciclaggio. Tale documentazione riguarda pro-
prio il periodo durante il quale si sospetta siano stati commessi gli atti illeci-
ti. A queste condizioni non è certo possibile parlare di "fishing expedition".
8. Infine, il ricorrente critica la carente motivazione relativa alla decisione di
entrata in materia ed esecuzione ex art. 80a AIMP del 7 agosto 2007. Eb-
bene, per quanto concerne l'entrata in materia, la censura risulta palese-
mente inammissibile, non essendo questo tipo di decisioni impugnabile in
virtù dell'art. 80e AIMP (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 151, nota 309 ad
n. 145). Per quanto attiene invece al sequestro disposto mediante la deci-
sione summenzionata, di per sé impugnabile congiuntamente alla decisio-
ne di chiusura (v. art. 80e cpv. 1 AIMP), giova rilevare che il ricorrente non
ha a suo tempo contestato il provvedimento in questione. Con scritto del-
l'8 agosto 2007 egli ha semplicemente richiesto al Ministero pubblico ticine-
se di fargli pervenire copia della domanda di assistenza del 26 febbraio
2007, unitamente al complemento rogatoriale del 2 agosto seguente. Da
ciò è possibile dedurre che la documentazione in suo possesso risultava
sufficiente per comprendere la motivazione legata al sequestro. A titolo ab-
bondanziale, si rileva che, quand'anche il diritto di essere sentito fosse sta-
to violato da una carente motivazione della decisione incidentale, tale pre-
giudizio sarebbe stato comunque sanato nell'ambito della presente proce-
dura, disponendo questa autorità di un pieno potere d'apprezzamento in
fatto e in diritto (v. sentenze TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con-
sid. 3.2; RR.2007.51 del 29 maggio 2007, consid. 2) e avendo avuto il ricor-
rente la possibilità di replicare alle osservazioni del MPC e dell'UFG.
9. Discende da quanto precede che il ricorso, nella misura della sua ammissi-
bilità, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63
cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale
penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle
tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giu-
risprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2;
RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007,
consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata conformemente all’art. 3 del Re-
golamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale
(RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.-.
- 11 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 29 gennaio 2008
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Elio Brunetti
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84
cpv. 2 LTF).
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