Sentenza del 30 aprile 2007
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall’avv. Claudio Simonetti,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTON TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia.
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2007.17
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Fatti:
A. Il 17 ottobre 2005 il Tribunale di Monza dichiarava il fallimento della B., già
C., nonché di altre società del medesimo gruppo d’imprese, con un passivo
di circa cento milioni di euro. In precedenza erano già state avviate delle
indagini penali, le quali a mente della competente autorità italiana eviden-
ziavano un’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell’art.
223 n. 1 della Legge fallimentare. Su richiesta della Procura della Repub-
blica presso il Tribunale ordinario di Monza, il Giudice delle Indagini Preli-
minari di Monza ha in seguito emesso un’ordinanza di custodia in carcere
nei confronti di D., già amministratore delegato della C., nonché ordinanza
di applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico di E., sindaco e
professionista del gruppo di società della famiglia A., D. e J.. Nei confronti
di A., principale responsabile della gestione del gruppo, non è stata formu-
lata nessuna richiesta cautelare per ragioni di età. Egli veniva però sotto-
posto a formale interrogatorio, con particolare attenzione alle dismissioni
immobiliari sottocosto e alla formazione di disponibilità extracontabili attra-
verso triangolazioni nell’acquisto di stampi, fatti in corso di accertamento da
parte della Guardia di finanza. In tale interrogatorio, A. respingeva ogni ac-
cusa sia in relazione alla manipolazione di bilancio che all’esistenza di fondi
extracontabili, e a specifica domanda dichiarava inoltre di non possedere
né di avere mai posseduto conti esteri. Quest’ultima affermazione contrasta
con il contenuto di una segnalazione, risalente al 9 febbraio 2006, mediante
la quale dalla Svizzera l’Ufficio federale di comunicazione in materia di rici-
claggio di denaro (MROS) comunicava all’Ufficio Italiano Cambi l’esistenza
di un conto intestato formalmente alla F. Ltd.-Tortola/BVI, con delega ad
operare a favore di G. e H., cittadini svizzeri, e beneficiario economico lo
stesso A..
B. Il 9 febbraio 2006, a seguito della segnalazione MROS, la competente au-
torità inquirente ticinese avviava un procedimento penale, per l’ipotesi di ri-
ciclaggio di denaro, provvedendo il 13 giugno 2006, nel quadro di una rac-
colta di informazioni preliminari, all’interrogatorio di A. in qualità di indagato.
Il 9 ottobre 2006 essa indirizzava inoltre alle autorità italiane una commis-
sione rogatoria finalizzata alla raccolta delle risultanze del procedimento e-
stero, onde verificare la connessione degli averi patrimoniali pervenuti in
Svizzera con il possibile antefatto criminale all’estero.
C. Il 3 novembre 2006 D. ha depositato una nota al curatore fallimentare e,
per conoscenza, alla competente procura, nella quale si evidenzia il man-
cato versamento nelle casse della C. della somma di € 929'622.- nel 2001
quale controvalore della cessione di azioni della I. Spa a A. e J., nonostan-
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te la quietanza rilasciata dalla C. dell’avvenuto pagamento del prezzo. A
mente delle autorità penale italiana tale fatto, da verificare, costituisce un
episodio di bancarotta per distrazione.
D. L’8 novembre 2006 la procura della Repubblica italiana presso il Tribunale
di Monza ha presentato domanda di assistenza internazionale in materia
penale al Ministero Pubblico del Cantone Ticino. Tale domanda ha quale
oggetto l’acquisizione di copia fotostatica degli atti del suddetto procedi-
mento svizzero condotto dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, nonché
il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulla relazione intestata alla
F. Ltd.
E. Il 22 gennaio 2007 l’autorità svizzera rogata ha accolto la domanda di assi-
stenza in oggetto. In esecuzione di tale domanda essa ha in particolare de-
ciso di trasmettere all’autorità richiedente il verbale d’interrogatorio del
13 giugno 2006 di A., la comunicazione MROS dell’8 febbraio 2006 e la
documentazione bancaria concernente la relazione della F. Ltd. presso la
banca K. di Lugano. Essa ha inoltre disposto il sequestro degli averi patri-
moniali di cui alla relazione n. 1 presso la banca K., Lugano, sempre inte-
stata alla società F. Ltd.
F. Il 21 febbraio 2007 A. è insorto presso il Tribunale penale federale contro
quest’ultima decisione, di cui domanda l’annullamento postulando in parti-
colare che non vengano trasmessi all’autorità rogante né il verbale
d’interrogatorio 13 giugno 2006 né la comunicazione MROS con relativi al-
legati bancari allestiti dalla banca K..
G. Nella sua risposta del 14 marzo 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ti-
cino ha confermato il contenuto della propria decisione di chiusura, rimet-
tendosi al giudizio di questo Tribunale. A conclusione delle proprie osser-
vazioni del 19 marzo 2007 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha
domandato che il ricorso venga dichiarato irricevibile per mancanza di legit-
timazione a ricorrere.
H. Con repliche del 5 aprile 2007 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie
conclusioni ricorsuali, ribadendo sia la sua legittimazione a ricorrere che la
fondatezza delle proprie censure.
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Diritto:
1.
1.1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14
dell’allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale, in vigore dal 1° gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento
del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte
dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale.
1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono
sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle par-
ti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1;
131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di
questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso
un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo).
Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca,
il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo
l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il
1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul ri-
ciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in
detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando
il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello conven-
zionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in ma-
teria penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accor-
do; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a;
123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il
rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottri-
nali).
1.4 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle
parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione del-
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l'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata
(in applicazione della precedente procedura v. già DTF 123 II 134 consid.
1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta, come lo sarebbe un'auto-
rità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità delle decisioni impugnate
con l'insieme delle norme applicabili (così già DTF 123 II 134 consid. 1d;
119 Ib 56 consid. 1d).
1.5 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con-
segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale
di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e
cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.
1.6 La ricevibilità dell’impugnativa presuppone tuttavia anche la legittimazione
a ricorrere dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima di-
sposizione, oltre all’Ufficio federale di giustizia (art. 80 h lett. a AIMP), ha di-
ritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una
misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche
l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il
procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei
predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che
nell’OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato
da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve
avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF
123 II 161 consid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire
può essere giuridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispon-
dere a quello tutelato dalla norma invocata. È necessario però che il ricor-
rente sia toccato più di altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati,
in un interesse importante, risultante dalla sua posizione per rapporto
all’oggetto della contestazione. Un interesse degno di protezione esiste al-
lorquando la situazione di fatto o di diritto del ricorrente può essere influen-
zata dall’esito della causa: occorre che un eventuale accoglimento del ri-
corso gli procuri un vantaggio di natura economica, materiale oppure idea-
le. Il ricorso proposto soltanto nell’interesse della legge oppure di un terzo
non è ammissibile (DTF 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb,
499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di
una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personal-
mente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP;
DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa
qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispetti-
vamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore
dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì
precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamen-
te sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interroga-
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torio; DTF 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid.
2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati toccati solo in maniera indi-
retta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca-
rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e
rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, sol-
tanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il seque-
stro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra
persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF
123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a).
1.6.1 Alla luce delle norme e dei principi qui sopra esposti è palese che per
quanto riguarda la trasmissione della documentazione bancaria relativa ai
conti banca K. di cui è titolare solo la F. Ltd. e di cui A. è mero beneficiario
economico, quest’ultimo risulta privo di legittimazione ricorsuale. Contro ta-
le provvedimento è legittimata a ricorrere solamente la suddetta società, la
quale è del resto a sua volta insorta con parallelo ricorso a questo Tribuna-
le (v. incarto TPF RR.2007.18). Su questo punto il gravame di A. è dunque
inammissibile per carenza di legittimazione giusta l’art. 80h AIMP. Analogo
discorso vale per la legittimazione a ricorrere contro la trasmissione della
comunicazione MROS dell’8 febbraio 2006 e dei relativi allegati allestiti dal-
la banca K.. A questo proposito il ricorrente, il quale è di per sé tenuto ad
addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid.
1d/bb pag. 165), si limita ad affermare in maniera generica di essere legit-
timato a ricorrere perché detta comunicazione contiene informazioni relati-
ve alla sua sfera personale. In realtà, la documentazione in questione ri-
guarda a sua volta la suddetta relazione bancaria di cui il ricorrente non è
appunto titolare, per cui per il medesimo ordine di motivi egli difetta di legit-
timazione ad agire. Alla luce di questa situazione, il fatto che la documen-
tazione (la quale fa parte integrante dell’incartamento svizzero ed è stata
considerata dal Ministero pubblico ticinese come notizia di reato) contenga
anche informazioni relative al ricorrente, in quanto avente diritto economi-
co, è irrilevante.
1.6.2 Per quanto concerne la trasmissione del verbale d’interrogatorio del 13 giu-
gno 2006, come giustamente rileva l’UFG nella sua risposta al ricorso, va
anzitutto preso atto del fatto che esso è stato acquisito esclusivamente
nell’ambito di un procedimento penale svizzero, segnatamente nella proce-
dura aperta dal Ministero pubblico ticinese per l’ipotesi di riciclaggio di de-
naro, e non a fronte di una commissione rogatoria. In quell’occasione il ri-
corrente non è stato interrogato nel quadro di una procedura di assistenza
giudiziaria internazionale, ma come indagato in una procedura penale na-
zionale a seguito della predetta segnalazione MROS. Il verbale litigioso è
entrato pertanto in possesso dell’autorità rogata a prescindere dalla rogato-
ria in quanto tale, per cui non può essere considerato il prodotto di un prov-
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vedimento coercitivo ai sensi dell’art. 64 AIMP (v. sentenza 1A.243/2006
del 4 gennaio 2007, consid. 1.2).
Da questo fatto deriverebbe, a mente dell’UFG con riferimento a due sen-
tenze non pubblicate del Tribunale federale del 9 dicembre 2005 nelle cau-
se 1A.186/2005 e 1A.187/2005, la carenza di legittimazione ricorsuale di
A., nella misura in cui un simile verbale d’audizione andrebbe considerato
semplicemente come un documento acquisito presso un terzo, il quale sa-
rebbe l’unico a poter dare il proprio consenso alla sua stessa trasmissione.
Il ricorrente contesta questa tesi sostenendo che la più recente giurispru-
denza andrebbe in opposta direzione, in particolare laddove verrebbe af-
fermato che una persona interrogata nell’ambito di un procedimento penale
svizzero su fatti in stretta relazione con la fattispecie oggetto della rogatoria
dovrebbe essere legittimata ad opporsi alla trasmissione dei verbali
dell’autorità estera (v. sentenza 1A.243/2006 del 4 gennaio 2007, nonché
1A.123/2006 del 28 agosto 2006).
Orbene, la giurisprudenza cui fa riferimento il ricorrente non si orienta in re-
altà nella direzione da lui ipotizzata, visto che si limita a lasciare indecisa la
questione della legittimazione (v. in part. il consid. 1.1 in fine della testé ci-
tata sentenza 1A.243/2006 così come il consid. 1.3.3 della sentenza
1A.123/2006), senza per questo mettere in discussione la precedente giuri-
sprudenza citata dall’UFG, la quale appare per altro chiara: in essa il Tribu-
nale federale ha esplicitamente distinto la posizione del testimone obbligato
a rispondere in un interrogatorio rogatoriale - in quanto tale legittimato a ri-
correre nella misura in cui sia chiamato a fornire informazioni che lo con-
cernono personalmente o si prevalga del suo diritto di non testimoniare
(v. DTF 130 II 162 consid. 1.1 pag. 164; 121 II 459 consid. 2c pag. 461) -
da quella del testimone interrogato in un procedimento interno. In
quest’ultimo caso la persona interrogata è stata giudicata toccata in manie-
ra solamente indiretta dalla misura di assistenza che chiedeva l’accesso al
verbale contenuto negli atti della procedura svizzera. Il verbale
d’interrogatorio è stato infatti considerato dal Tribunale federale come un
qualsiasi documento in possesso di terzi, a prescindere dal fatto che esso
non sia stato personalmente steso dal verbalizzato (v. le sopraccitate sen-
tenze nelle cause 1A.186/2005 e 1A.187/2005, entrambe al consid. 1.3.3).
Certo nella giurisprudenza in questione si trattava di verbali di interrogatorio
di testimoni e non di indagati, come invece nel presente caso. Cionono-
stante non vi è ragione per fare un sostanziale distinguo fra le due situazio-
ni visto che si tratta comunque di persone meramente interrogate in una
procedura nazionale e non sottoposte ad un provvedimento coercitivo ex
art. 63 e seg. AIMP. Il semplice fatto che l’esame di questo verbale potreb-
be avere delle conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente nella procedura
penale italiana, non costituisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la
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legittimazione (sentenza 1A.44/2004 del 22 aprile 2004, consid. 1.3.3). La
qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all’estero (art. 21 cpv.
3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106
consid. 2a). Questo diritto è infatti riconosciuto all’indagato solo quando sia
toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove
viene direttamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione
rogatoriali. La trasmissione di documenti già in possesso dell’autorità roga-
ta a seguito di un pregresso procedimento interno tocca invece solo indiret-
tamente l’insorgente, il quale risulta per questo motivo carente di legittima-
zione ex art. 80h AIMP. Una maggiore e precisa circoscrizione della legitti-
mazione a ricorrere risponde del resto alla ancora recentemente conferma-
ta volontà del legislatore di accelerare le procedure di assistenza (v. ad es.
Boll. Uff. 2004 CN pag. 1601 e segg., 2005 CSt pag. 126 e segg., CN pag.
644 e segg.; in relazione alla penultima riforma v. già ROBERT ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a edizione,
Berna 2004, n. 65 e segg., pag. 68 e segg., con particolare riguardo alla
qualità per agire, n. 306, pag. 347 e seg.). Non fa ostacolo a questa solu-
zione nemmeno la sentenza del 15 luglio 2005 nella causa 1A.91/2005, vi-
sto che in quell’ambito il Tribunale federale aveva sì ammesso la legittima-
zione ricorsuale dell’insorgente, interrogato in Svizzera in qualità di indaga-
to in una procedura interna (v. consid. 1.3), ma lì si trattava di una procedu-
ra aperta il 5 giugno 2003 in sequela di tutta una serie di misure rogatoriali
all’Italia che avevano preso avvio con una prima commissione rogatoria ita-
liana del 23 aprile 1997, per cui il filone svizzero dell’inchiesta presentava
dall’inizio una diretta connessione con quello italiano e le relative rogatorie
di cui costituiva la naturale conseguenza. Stesso discorso per la fattispecie
giudicata dal Tribunale federale nella causa 1A.236/2004 dell’11 feb-
braio 2005, dove l’inchiesta svizzera e quella spagnola ivi in oggetto, erano
avanzate praticamente da subito in maniera parallela, e la gran parte degli
interrogatori dell’insorgente erano comunque susseguenti alla commissione
rogatoria della Spagna. Nel caso qui esaminato invece la rogatoria litigiosa
è chiaramente posteriore all’avvio del procedimento svizzero, rispettiva-
mente all’interrogatorio di A. in Ticino, per cui non è in alcun modo possibile
mettere in relazione diretta quest’ultimo interrogatorio con una precedente
procedura di assistenza internazionale. In tale circostanza non è nemmeno
ravvisabile la critica di un'eventuale elusione delle regole dell'assistenza;
critica peraltro non mossa dal ricorrente.
Ne consegue che anche in punto alla trasmissione del verbale in questione
il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione a ricorre-
re.
2.
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2.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30
lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamen-
to sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed
è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-.
2.2 La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relati-
vi alla determinazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicita-
mente riservata all’art. 63 cpv. 5 PA, si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF.
Nello stesso Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione
giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, veniva del resto riconosciuta
l’autonomia amministrativa dell’autorità giudiziaria federale nel calcolo delle
tasse di giustizia, delle spese ripetibili accordate alle parti e nella determi-
nazione degli onorari e delle spese in caso di patrocinio gratuito (v. FF
2001 pag. 3962), mentre non risulta dai dibattiti parlamentari che il legisla-
tore, attribuendo la competenza in ambito di AIMP al Tribunale penale fe-
derale invece che al Tribunale amministrativo federale come originariamen-
te previsto dal Consiglio federale, abbia voluto scostarsi in questo ambito
dal principio dell’autonomia dell’autorità giudiziaria (v. Boll. Uff. 2004 CN
pag. 1570 e segg.; 2005 CSt pag. 117 e segg., CN pag. 643 e segg.). Ne
consegue che la riserva di cui all’art. 63 cpv. 5 PA va interpretata analogi-
camente come riserva anche nei confronti dell’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 2 maggio 2007
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Claudio Simonetti
- Ministero Pubblico del Canton Ticino
- Ufficio federale di giustizia, divisione assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia pena-
le deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni op-
pure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmen-
te importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per rite-
nere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta
gravi lacune (art. 84 LTF).
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