B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2007.178
Sentenza del 29 novembre 2007
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Mattia Guerra,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SEZIONE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione alla Croazia
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2
AIMP)
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Fatti:
A. L'11 maggio 2007 il Tribunale regionale di Pola (Croazia) ha spiccato un
mandato d'arresto contro A., cittadino croato residente in Ticino, per violen-
za carnale aggravata. In sostanza, A. è accusato, assieme ad altri, di aver
ripetutamente stuprato, il 13 febbraio 1993, una ragazza a Pola, luogo nel
quale tutti gli imputati, in quel momento, stavano svolgendo il loro servizio
militare.
Per tali fatti, con sentenza del 10 novembre 2006 emessa dal Tribunale re-
gionale di Pola, A. è stato condannato a sei anni di carcere. Detta sentenza
è stata annullata il 3 aprile 2007 dalla Corte suprema croata a causa del-
l'accoglimento di un ricorso interposto da uno dei co-imputati. Dagli atti del-
l'incarto risulta che il processo di merito dovrà essere ripetuto per tutti gli
imputati.
B. Il 21 settembre 2007 Interpol Zagabria ha chiesto alle competenti autorità
svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di A..
C. Il 19 ottobre 2007 il Ministero della giustizia croato ha trasmesso all'Ufficio
federale di giustizia (UFG) una domanda formale di estradizione dell'impu-
tato.
D. Contro lo stesso, il 7 novembre 2007, l’UFG ha emanato un ordine di arre-
sto in vista di estradizione. Egli è stato quindi provvisoriamente arrestato
l'8 novembre 2007 e posto in detenzione estradizionale; nel suo interroga-
torio davanti al Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere
la persona ricercata dalla Croazia, ma si è opposto alla sua estradizione in
via semplificata verso questo Stato.
E. Con ricorso del 12 novembre 2007 alla II Corte dei reclami penali del Tri-
bunale penale federale, A. chiede la revoca dell’ordine di arresto in vista di
estradizione e la sua immediata scarcerazione con relativa adozione di
provvedimenti cautelari meno coercitivi. Egli postula ugualmente la conces-
sione dell'effetto sospensivo, in modo da essere immediatamente scarcera-
to previa l'adozione di misure sostitutive della detenzione.
F. Con osservazioni del 19 novembre 2007 l’UFG propone di respingere il ri-
corso.
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G. Nella sua replica del 21 novembre 2007, completata il giorno successivo, il
ricorrente ribadisce in sostanza le conclusioni presentate in sede di ricorso.
Diritto:
1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14
dell’allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007), in relazione con l'art. 48
cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e art. 9 cpv. 3 del Regolamento del
Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei
reclami penali è competente per statuire sui reclami contro un ordine di ar-
resto in vista di estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione
scritta dell'ordine di arresto (art. 48 cpv. 2 AIMP), il reclamo è tempestivo.
La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica.
2. L'estradizione fra la Repubblica di Croazia e la Confederazione Svizzera è
anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre
1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 25 aprile 1995 per la Croazia
ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo
Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo
addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 aprile 1995
per la Croazia ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e
0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in
detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicita-
mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradi-
zione rispetto a quello convenzionale, si applica la AIMP, unitamente alla
relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 lett. a AIMP; HDTF
130 II 337H consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 122 II 140 consid. 2, 373 consid.
1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (HDTF 123 II 595H consid.
7c, con rinvii dottrinali).
3. Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr., disposizione che tratta dell'arresto provviso-
rio, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potran-
no domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità com-
petenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla
loro legge. Adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte
dei reclami non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in meri-
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to all'estradizione, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carce-
razione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 con-
sid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; L. MOREILLON, Entraide internationale en
matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le
censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di
estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere
esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria
(DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è compe-
tente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale pe-
nale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle condizioni poste dal-
l'art. 84 LTF, il Tribunale federale (DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per co-
stante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcera-
zione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazio-
ne rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a;
111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; R.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a
ediz., Berna 2004, n. 195 pag. 207 e seg. nonché n. 197 pag. 210 e seg.;
S. HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di
arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamen-
te la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona
perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione
penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre
immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizio-
ni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano
(art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo
sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora
se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1
AIMP). Questa elencazione non è esaustiva (DTF 130 II 306 consid. 2.1 e
rinvii). La questione di sapere se i presupposti per annullare un ordine di
sequestro e ordinare la scarcerazione siano adempiuti dev'essere esamina-
ta secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno conven-
zionale assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradi-
zione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite allo Stato
richiedente (art. 1 CEEstr.). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla
carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quel-
le applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2;
111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
4. Il ricorrente premette innanzitutto di essere molto sorpreso del suo arresto
in vista di estradizione, misura questa che non era stata richiesta dalle au-
torità croate in occasione del primo processo a suo carico, anche perché
egli – fatto salva la sua assenza alla pubblicazione della prima sentenza,
poi annullata – non si sarebbe mai sottratto in passato alla giustizia croata.
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Ad ogni modo, egli ritiene che la detenzione ai fini di estradizione risulta in-
giustificata e sproporzionata, in quanto egli avrebbe fatto della Svizzera,
soprattutto del Ticino, il centro dei suoi interessi affettivi e professionali
(presenza della sua famiglia e attività lavorativa), interessi tali da scongiu-
rare qualsiasi pericolo di fuga. Inoltre, la conferma della sua detenzione
comprometterebbe seriamente il sostentamento della moglie e dei due figli
minorenni, mettendo in pericolo l'esistenza dell'azienda di cui egli è titolare.
In definitiva, ogni velleità di fuga potrebbe essere contrastata mediante mi-
sure meno coercitive quali il deposito dei documenti d'identità, la compari-
zione regolare presso l'autorità o l'applicazione di un bracciale elettronico.
Egli precisa di essere anche disposto a sottoporsi al regime della semipri-
gionia, pur di avere la possibilità di lavorare e proseguire la sua attività fuori
dal penitenziario.
L'UFG, dal canto suo, pur non contestando gli indiscussi legami del ricor-
rente con la Svizzera, ritiene che, tenuto conto della gravità dei fatti imputati
al medesimo e della possibile pesante pena, il rischio che egli si sottragga
alla sua estradizione non può essere escluso totalmente. Neppure le possi-
bili difficoltà finanziarie legate alla sua detenzione eliminerebbero il pericolo
di fuga. Il fatto che in passato egli si sarebbe sempre recato alle udienze
non sarebbe determinante, vista la sua assenza alla pubblicazione della
sentenza di primo grado, poi annullata, nonché il suo rifiuto attuale ad esse-
re estradato. A tutto ciò si aggiungerebbe l'avvicinarsi del termine di prescri-
zione relativamente alla violenza carnale aggravata secondo il diritto svizze-
ro, ciò che costituirebbe un ostacolo all'estradizione. Il ricorrente potrebbe
addirittura recarsi in un Paese nel quale il termine di prescrizione sarebbe
già scaduto. Infine, il pericolo di fuga non potrebbe essere scongiurato
nemmeno con misure meno coercitive della detenzione.
4.1 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione
estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II
306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo
di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera era-
no indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da
diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e
otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Tici-
no), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna
a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanzia-
rie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considera-
re che il rischio di fuga verso un Paese ove l'estradizione non era possibile
fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozio-
ne di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid.
3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha
quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona
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perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e
mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza TPF BH.2005.45 del 20 dicem-
bre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrot-
tamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini,
di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza TPF BH.2005.8 del
7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in
Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza
TPF BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1).
4.2 Discende dalla prassi appena menzionata, che in concreto non si è manife-
stamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di deroga-
re, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Certo, il ricorrente e la
sua famiglia, tutti di nazionalità croata, si trovano in Svizzera dal 9 gennaio
del 1994 e sembrano essersi ben integrati nella realtà ticinese, ciò che è te-
stimoniato, oltre che dalla lunga permanenza in Svizzera e dalla domanda
di naturalizzazione pendente per tutta la famiglia, dal fatto che il ricorrente
ha creato e conduce un'azienda in proprio con l'aiuto della moglie. Tuttavia,
vi è rilevare che l'autorità inquirente estera invoca l'applicazione dell'art. 79
capoversi 1 e 2 del Codice penale croato, il quale prevede una pena tra i tre
e i dieci anni di carcere, ritenendo la presunta infrazione commessa dal ri-
corrente un caso di stupro aggravato. In queste circostanze, il pericolo di
fuga deve essere ammesso. I problemi di natura finanziaria, invocati dal ri-
corrente, che potrebbero sorgere a causa della sua detenzione nulla muta-
no a questa valutazione (v. questo proposito sentenza del Tribunale federa-
le 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 4; TPF BK_H 097/04 del 19
agosto 2004, consid. 3.3). Occorre inoltre aggiungere che il ricorrente, nella
prima sentenza poi annullata, è stato condannato a sei anni di carcere.
L'annullamento del primo processo risulta dovuto all'accoglimento del ricor-
so di uno dei co-imputati nella vicenda e non ad un gravame presentato con
successo dal ricorrente (v. decreto dell'11 maggio 2007 mediante il quale
viene ordinata la detenzione del ricorrente, act. 1.2). Se il motivo d'accogli-
mento di tale ricorso non dovesse modificare la posizione processuale del
ricorrente o dovesse modificarla solo marginalmente, la pena alla quale egli
si espone potrebbe non scostarsi molto dalla prima pesante pena inflittagli,
ciò che sostanzierebbe ulteriormente il pericolo di fuga.
4.3 Secondo l'UFG, il pericolo di fuga sarebbe corroborato dall'avvicinarsi della
prescrizione applicabile secondo il diritto svizzero. In effetti, in virtù dell'art.
10 CEEstr., l'estradizione non è consentita se la prescrizione dell'azione
penale o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richie-
dente o della Parte richiesta. Ebbene, secondo l'atto d'accusa stilato dall'au-
torità inquirente estera, il reato contestato al ricorrente sarebbe stato com-
messo il 13 febbraio 1993 (act. 1.2). Il diritto penale croato prevede, per il
reato in questione, un termine di prescrizione (relativo) di 15 anni (v. art. 90
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cpv. 1 n. 2 CP croato), il quale viene interrotto da ogni atto processuale in-
trapreso per il perseguimento dell'autore del reato (v. art. 91 cpv. 3 CP croa-
to). Con ogni interruzione la prescrizione inizia nuovamente a decorrere
(art. 91 cpv. 5 CP croato). La prescrizione assoluta interviene in ogni caso
una volta trascorso il doppio della durata del termine applicabile alla pre-
scrizione relativa (art. 91 cpv. 6 CP croato). Nella fattispecie, la prescrizione
assoluta interverrà in Croazia il 13 febbraio 2023 (v. anche mandato di cat-
tura dell'11 maggio 2007 emesso dal Tribunale regionale di Pola). In Sviz-
zera, il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che le norme
applicabili in materia d'estradizione, così come d'altronde quelle riguardanti
la cosiddetta assistenza accessoria o piccola assistenza, non sono disposi-
zioni di diritto penale materiale ma di procedura, le quali – fatte salve delle
eccezioni – sono applicabili a tutti i casi che devono decidersi dopo la loro
entrata in vigore. La relazione tra lo Stato richiedente e quello richiesto, d'al-
tronde, non insorge al momento in cui il fatto è stato commesso, ma al mo-
mento in cui la domanda estera è presentata. La giurisprudenza del Tribu-
nale federale ha costantemente riconosciuto tale principio, tanto in materia
di estradizione quanto in materia di assistenza accessoria. Il diritto in vigore
al momento della decisione sulla domanda è determinante anche per stabili-
re, ove ciò sia necessario, se sussista il requisito della doppia punibilità: se
il fatto perseguito è punibile si determina secondo il diritto penale in vigore
nello Stato richiesto al momento della decisione sulla domanda di assisten-
za e non sulla scorta di quello vigente al momento della commissione del
fatto e della conclusione della Convenzione. Così, tanto l'estradizione quan-
to l'assistenza (nel caso in cui misure coercitive si rendono necessarie) so-
no da accordare se il fatto – punibile nello Stato richiedente – non lo era nel-
lo Stato richiesto al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto,
per una modifica del diritto interno, prima della decisione sulla domanda. La
misura coercitiva non è infatti più diretta, in tale momento, contro una per-
sona innocente; né è leso il precetto per cui la legge penale non ha effetto
retroattivo, poiché il diritto dell'assistenza è da equiparare alla procedura
penale, alla quale il principio di non retroattività è estraneo (DTF 112 Ib 576
consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b). Ebbene, nella fattispecie,
se gli atti commessi all'estero fossero stati perseguiti in Svizzera, sulla base
del diritto in vigore al momento in cui è stata presentata la domanda, essi
sarebbero puniti sulla base degli art. 190 e 200 CP (stupro aggravato), i
quali permetterebbero di pronunciare una pena tra uno e quindici anni. Se-
condo l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP, l'azione penale si prescrive in quindici anni,
se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni. Tale
disposizione permette dunque di affermare che la prescrizione dell'azione
penale sopraggiungerebbe, secondo il diritto svizzero, il 13 febbraio 2008.
Sennonché, il capoverso 3 della medesima disposizione aggiunge che, se
prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una
sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. Si pone quindi la
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questione di sapere se la sentenza di primo grado emessa il 10 novembre
2006 dal Tribunale regionale di Pola, annullata in seguito al ricorso interpo-
sto da un co-imputato e accolto dalla Corte suprema croata, è da conside-
rarsi una sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, ciò che
determinerebbe l'imprescrittibilità dei reati contestati al ricorrente secondo il
diritto svizzero. Un'interpretazione letterale del testo legislativo permette di
rispondere affermativamente a tale quesito; la disposizione in questione, in-
fatti, pone come condizione d'applicazione l'esistenza di una sentenza di
prima istanza "pronunciata" (in tedesco "ergangen" e in francese "rendu") e
nulla di più. M. SCHUBARTH, la cui proposta di modifica legislativa in ambito
di prescrizione – ispirata tra l'altro dal diritto tedesco (v.
SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27a ediz., Monaco
2006, n. 12 e seg. ad art. 78b cpv. 3 CP tedesco) - è stata in sostanza ri-
presa dal Parlamento, ha confermato tale approccio affermando che in caso
di pronuncia di una sentenza di prima istanza "ist eine absolute Verjährung
nicht mehr möglich, auch dann nicht, wenn das erstinstanzliche Urteil auf-
gehoben werden sollte" (M. SCHUBARTH, Das neue Recht der strafrechtli-
chen Verjährung, in RPS 120/2002 pag. 321 e segg., in particolare pag.
328-330; del medesimo parere CHRISTIAN DENYS, Prescription de l'action
pénale: les nouveaux art. 70, 71, 109 et 333 al. 5 CP, in SJ 2003 II pag. 49
e segg., in particolare pag. 61; contra C. RIEDO/O. KUNZ, Jetlag oder Grun-
dprobleme des neuen Verjährungsrechts, in AJP/PJA 2004 pag. 904 e
segg., in particolare pag. 907). Riassumendo, vi è da concludere che i reati
contestati al ricorrente, se giudicati nel nostro Paese, sarebbero diventati
imprescrittibili in virtù dell'art. 97 cpv. 3 CP, ragione per cui il motivo legato
alla prescrizione non può essere invocato dall'UFG per sostanziare ulte-
riormente il pericolo di fuga, il quale, si ribadisce, comunque esiste. Si os-
serva peraltro che la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalle au-
torità croate solamente in vista del secondo processo, frutto di stupore per il
ricorrente, potrebbe essere spiegabile con l'errata convinzione del soprag-
giungere, il 13 febbraio 2008, della prescrizione secondo il diritto svizzero,
in applicazione dell'art. 97 cpv. 1 lett. b CP, ciò che avrebbe naturalmente
reso ancora più concreto il pericolo di fuga. Il venir meno di questo argo-
mento non incide tuttavia sulla sostanza della presente decisione.
4.4 Il pericolo di fuga non può nemmeno essere scongiurato mediante misure
sostitutive meno coercitive quali il deposito dei documenti d'identità, il ver-
samento di una cauzione, la comparizione regolare davanti ad un'autorità o
l'applicazione del bracciale elettronico. Quest'ultima misura, ancora in fase
sperimentale, è una forma alternativa di espiazione della pena, di cui non ri-
sulta, allo stato attuale (v. comunque il Messaggio concernente l'unificazio-
ne del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2005 pag. 1140
e 1359) un'applicabilità anche alla detenzione preventiva o estradizionale
(v. rapporto dell'Ufficio federale di giustizia, Sezione Diritto penale, dal titolo
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"Panoramica dell'esecuzione delle pene sotto sorveglianza elettronica", feb-
braio 2007, nonché comunicato stampa del 12 settembre 2007, entrambi
reperibili sul sito Internet dell'UFG HTUhttp://www.bj.admin.chUTH). Per quanto at-
tiene alla semiprigionia proposta dal ricorrente, vi è da rilevare che tale re-
gime, oltre ad entrare in linea di conto unicamente in ambito di espiazione
della pena, pone quale condizione essenziale alla sua applicazione l'assen-
za del pericolo di fuga, ciò che, come si è visto, non è comunque il caso nel-
la fattispecie (v. art. 77b CP).
4.5 Per quanto riguarda un eventuale pericolo di collusione, questo, oltre a non
emergere dall'incarto, neppure sembrerebbe sostanziabile, visto lo stadio
della procedura all'estero. Ad ogni modo, tale questione può rimanere inde-
cisa dato che la detenzione può essere confermata sulla base del solo pe-
ricolo di fuga (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP).
4.6. Sulla base degli atti, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di
ordinare la scarcerazione del ricorrente. Non risulta d'altronde nemmeno
possibile affermare che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai
sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Si rammenta infatti che, secondo la giuri-
sprudenza, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando
una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio
realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale
1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifi-
ca nella fattispecie.
4.7 In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra so-
luzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti
dell’interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato
lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annulla-
re l’ordine di arresto in via di estradizione, né di ordinare misure cautelari
sostitutive. Discende da tutto quanto precede che il ricorso deve essere re-
spinto.
5. Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda del ricorrente ten-
dente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30
lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i
dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda
sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze
TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio
2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di
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giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia
del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie
a fr. 2'000.-.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta
priva di oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 29 novembre 2007
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Mattia Guerra
- Ufficio federale di giustizia, sezione estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali deci-
sioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notifi-
cate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcera-
zione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è
data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF
o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso
contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile
soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolar-
mente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari
principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
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