Sentenza del 30 maggio 2007
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
rappresentati entrambi dall'avv. Enrico Bonfanti,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Germania
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2007.70
- 2 -
Visti:
- Il ricorso presentato il 7 maggio 2007 da A. e B. contro la decisione di chiusura del
Ministero pubblico del Cantone Ticino del 5 aprile 2007, riguardante un procedi-
mento di assistenza giudiziaria alla Germania in ambito di reati patrimoniali;
- la lettera del 29 maggio 2007 dei ricorrenti, mediante la quale essi dichiarano di
ritirare il ricorso.
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 29 maggio 2007 questo Tri-
bunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della
legge federale sul Tribunale penale federale (LTPF) nonché la relativa giurispru-
denza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4
e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle
tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e le pertinenti di-
sposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola mes-
si a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente
giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000,
pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag.
327);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della proce-
dura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi
da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del
sopraccitato regolamento.
- 3 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. Una tassa di giustizia di fr. 300.- è messa a carico dei ricorrenti.
Bellinzona, 31 maggio 2007
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancellierae:
Comunicazione a:
- Avv. Enrico Bonfanti
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, divisione assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo inte-
grale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure
la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente im-
portante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere
che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi
lacune (art. 84 LTF).
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