Sentenza del 16 maggio 2007
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,
Ricorrente
Contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Limitazione del numero di difensori
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2007.78
- 2 -
Visti:
- il ricorso con domanda di effetto sospensivo presentato da A. avverso la deci-
sione dell’8 maggio 2007 del Ministero pubblico della Confederazione (MPC),
che in qualità di autorità preposta all’esecuzione della rogatoria del Tribunale
penale di Milano del 24 aprile 2007 ha limitato il numero dei suoi patrocinatori
nella procedura di assistenza giudiziaria avente per oggetto la celebrazione a
Lugano di due udienze di audizione testi da parte dello stesso Tribunale che
avranno luogo il 21 e 22 maggio 2007;
- le osservazioni del MPC, il quale postula la reiezione della domanda di effetto
sospensivo e l'inammissibilità del gravame;
- la rinuncia da parte dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) a presentare osser-
vazioni, seppur con proposta di dichiarare inammissibile l’impugnativa.
Considerato:
- che l’oggetto della commissione rogatoria non consiste in un atto istruttorio
predibattimentale, ma nella celebrazione di un’udienza dibattimentale da parte
del Tribunale di Milano nel processo in cui il ricorrente è uno degli imputati,
con l’indiscutibile diritto di assistervi e/o di farsi rappresentare;
- che il provvedimento impugnato non è l’audizione dei testi in quanto tale, con-
tro la quale il ricorrente non sarebbe legittimato a ricorrere (sentenza
1A.197/2002 del 30 settembre 2002, consid. 1 e rinvii), bensì il rifiuto del MPC
di ammettere anche un difensore svizzero, accanto ai due avvocati italiani che
dovrebbero avvicendarsi durante le audizioni, durante l'esecuzione di una mi-
sura di assistenza giudiziaria;
- che tale rifiuto tocca personalmente e direttamente il ricorrente nei suoi diritti
di partecipazione e di difesa in quanto persona contro cui è diretto il procedi-
mento penale all’estero, per cui la sua legittimazione ricorsuale è data in ap-
plicazione degli art. 21 cpv. 3, 80b e 80h lett. b AIMP (v. sentenza del Tribuna-
le federale del 29 settembre 1997, pubblicata in Rep. 130/1997 pag. 107 e
segg., consid. 3);
- che in base all’art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP possono segnatamente venire in
impugnate le decisioni incidentali se causano un pregiudizio immediato e irre-
parabile mediante la presenza di persone che partecipano al processo
all’estero;
- 3 -
- che la decisione impugnata, limitando il diritto di difesa del ricorrente
nell’ambito di due udienze di audizione testi da parte del Tribunale penale di
Milano, causa un pregiudizio immediato e irreparabile, nella misura in cui trat-
tandosi di interrogatori di terzi, soltanto quest’ultimi saranno in linea di massi-
ma legittimati a ricorrere contro la trasmissione in quanto tale delle prove rac-
colte nell’ambito di tali atti istruttori (v. DTF 130 II 162 consid. 1.1 pag. 164;
121 II 459 consid. 2c pag. 461; TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid.
1.6), per cui è solo nel presente stadio processuale che il ricorrente può cen-
surare la violazione dei suoi diritti di difesa;
- che di conseguenza il gravame è ricevibile;
- che in base all’art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP, per gli atti procedurali, vige
il diritto procedurale determinante in materia penale;
- che essendo affidata l’esecuzione della rogatoria al Ministero Pubblico della
Confederazione si applicano le pertinenti norme della legge federale sulla pro-
cedura penale (PP);
- che in base all’art. 35 cpv. 2 PP il presidente del tribunale può, in via eccezio-
nale, permettere che l’imputato sia assistito al dibattimento da due difensori,
disposizione di per sé non in urto con quanto prevede l’art. 21 cpv. 1 prima
frase AIMP, il quale va interpretato come fissazione legislativa del diritto a de-
signare un patrocinatore (“einen Rechtsbeistand bestellen”; “se faire assister
d’un mandataire”), ma non come limitazione quantitativa di tale diritto;
- che in base alla giurisprudenza l'art. 35 cpv. 2 PP deve essere compreso nel
senso che il numero dei difensori non può essere aumentato in maniera illimi-
tata (TPF BB.2007.8 del 26 marzo 2007 consid. 3.2 e rinvii);
- che lo scopo è quello di evitare abusi e prevenire il rischio che la giustizia ven-
ga paralizzata o complicata per un eccesso di partecipanti (JEAN-MARC
VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès
pénal, tesi ginevrina, Berna 2005, pag. 254 e seg.; NIKLAUS SCHMID, Strafpro-
zessrecht, 4a ed., Zurigo 2004, pag. 156 e seg.);
- che nel caso di specie non vi sono ragioni per ritenere che la contemporanea
presenza di due avvocati per ogni imputato ostacoli in questi termini il regolare
funzionamento della giustizia;
- che per contro la natura sia internazionale che nazionale della procedura può
in linea di massima giustificare la presenza sia di uno specialista del diritto ita-
liano che di uno specialista del diritto svizzero durante gli atti istruttori in que-
stione, come nel caso concreto richiesto dal ricorrente;
- 4 -
- che la complessità della procedimento penale di merito è a sua volta un ele-
mento da tenere in considerazione (v. anche MARKUS RAESS/ NADINE KIESER
BLÖCHLINGER, Anspruch auf Verteidigung durch meherere Rechtsanwälte im
Untersuchungsverfahren vor den Bundesstrafbehörden?, in Anwaltsrevue
9/2006, pag. 191 e segg.);
- che lo stesso presidente della I Sezione penale del Tribunale di Milano, nella
sua richiesta di assistenza giudiziaria che sta alla base della presente causa,
ha espressamente chiesto all’autorità rogata, “anche allo scopo di consentire
un più rapido svolgimento delle audizioni” di voler comunque “valutare la pos-
sibilità di consentire la partecipazione di entrambi i difensori nei casi di doppia
nomina” (act. 3.3 pag. 7);
- che la preoccupazione dell’autorità rogante nasce evidentemente dalla volon-
tà di garantire agli accusati il rispetto dei diritti di difesa giusta l’art. 96 del Co-
dice di procedura penale italiano, il quale prevede espressamente la facoltà
dell’imputato di nominare due difensori di fiducia, pena il rischio di invalidare,
alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione italiana, gli atti istrutto-
ri effettuati in assenza del secondo difensore (v. a questo proposito la senten-
za n. 6 del 25 giugno 1997, delle Sezioni unite e quindi molto autorevole, non-
ché le successive sentenze conformi di singole sezioni, n. 5583 del 20 ottobre
1997; n. 11326 del 28 novembre 1997; n. 6615 dell’11 aprile 2000; n. 24717
del 12 maggio 2004; n. 3635 del 10 gennaio 2006; n. 29863 del 4 luglio 2006;
v. inoltre GIOVANNI CONSO/ VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice di
procedura penale, Complemento giurisprudenziale a cura di VITTORIO GREVI,
4a ed., Appendice di aggiornamento 2002-2006, Padova 2006, pag. 99);
- che alla luce del principio della celerità giusta l’art. 17a AIMP è nell’interesse
sia dell’autorità rogante che di quella rogata fare in modo che gli atti istruttori
eseguiti in ossequio della commissione rogatoria siano poi concretamente uti-
lizzabili nel procedimento estero, senza creare inutili rischi di annullabilità;
- che pertanto, date le complessive circostanze del caso, nella misura in cui il
MPC nega al ricorrente la possibilità di essere contemporaneamente patroci-
nato, durante ogni singola fase processuale, da due difensori di fiducia, ven-
gono lesi in maniera sproporzionata i diritti di difesa e tale decisione non si ri-
vela nemmeno opportuna sotto il profilo della celerità procedurale, tanto più
che non corrisponde a quanto esplicitamente postulato dall’autorità rogante;
- che il ricorso, genericamente volto nelle sue conclusioni ad ammettere la par-
tecipazione di tre difensori, senza specificare se questa partecipazione sarà
contemporanea o meno, non può essere accolto nella sua integralità, visto
che ciò sarebbe in urto con quanto prevede l’art. 35 cpv. 2 PP, ma solo nella
- 5 -
misura in cui domanda la partecipazione di due difensori con un eventuale av-
vicendamento all’interno del collegio difensivo italiano;
- che visto il sostanziale esito del ricorso non si prelevano spese (v. art. 63
cpv. 2 PA);
- che in base all’art. 64 cpv. 1 e 2 PA, al ricorrente viene assegnata
un’indennità per ripetibili a carico del MPC.
- 6 -
Per questi motivi, la II. Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il ricorrente è autorizza-
to a farsi patrocinare da un massimo di due avvocati durante gli atti istrut-
tori di esecuzione della rogatoria del 24 aprile 2007 della Prima Sezione
penale del Tribunale di Milano, previsti a Lugano il 21 e 22 maggio 2007.
2. La domanda d'effetto sospensivo è priva d'oggetto.
3. Non si prelevano tasse di giustizia.
4. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per ripetibili di complessivi
fr. 300.- a carico del Ministero pubblico della Confederazione.
Bellinzona, 25 maggio 2007
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Avv. Rossano Pinna
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria interna-
zionale
Rimedi di diritto
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico (v. art. 93 cpv. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy