Sentenza del 13 agosto 2007
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente,
Cornelia Cova e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Alessia A. Bernasconi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2007.86
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Fatti:
A. Il 28 febbraio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Trapani ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudizia-
ria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D.,
E., F., G., H. ed altri per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP
italiano), concorso in truffa aggravata e continuata in danno dello Stato (art.
640 bis CP italiano), dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per
operazioni inesistenti (art. 2 e 8 legge n. 74/2000), corruzione (art. 319 e
321 CP italiano). Gli imputati sono accusati in sostanza di aver messo in at-
to una associazione criminale finalizzata alla perpetrazione di complesse
operazioni di truffa ai danni dello Stato per elevati importi nel settore dei
contributi pubblici (elargiti dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla
Regione Sicilia) per la realizzazione di opifici industriali con particolare rife-
rimento al settore agricolo e vitivinicolo, utilizzando per i propri interessi pri-
vati società italiane. Nella sua domanda, l'autorità inquirente italiana postu-
la, tra l'altro, il blocco del conto n. 1 intestato a A., presso la banca I. di Lu-
gano, nonché la trasmissione della relativa documentazione bancaria.
B. Con decisione di chiusura del 20 aprile 2007 il Ministero pubblico della
Confederazione (in seguito: MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (in se-
guito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda, ha parzialmente ac-
colto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente della
documentazione bancaria e confermando il sequestro dei beni patrimoniali
depositati sul conto summenzionato. Esso ha pure rammentato che l'assi-
stenza giudiziaria è condizionata al rispetto del principio della specialità.
C. Il 22 maggio 2007 A. ha impugnato la decisione di cui sopra presso la
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo la reie-
zione integrale della domanda di assistenza giudiziaria del 28 febbraio
2007.
D. A conclusione delle loro osservazioni del 20 giugno 2007 il MPC e l'UFG
postulano la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità.
E. La ricorrente, con repliche del 3 luglio 2007, conferma le conclusioni e-
spresse nel suo gravame. Tali allegati sono stati inviati, per informazione,
all'UFG e al MPC. Quest'ultimo, con scritto del 10 luglio 2007, ha comun-
que dichiarato di rinunciare all'inoltro di una duplica.
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F. Nell'ambito della parallela inchiesta svizzera aperta dal MPC nei confronti
di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro, A., dissentendo dalla decisione
del 13 aprile 2007, mediante la quale il MPC negava il dissequestro del
conto n. 1 presso la banca I. di Lugano, è insorta dinanzi alla I Corte dei re-
clami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento del
blocco dei saldi attivi del conto in questione nonché il dissequestro imme-
diato di tutto quanto sequestrato. Con sentenza del 10 luglio 2007 la I Corte
dei reclami penali ha confermato il provvedimento summenzionato.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14
dell’allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento
del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte
dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale.
1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono
sottoposti (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1; 131 II 58
consid. 1).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di
questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso
un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale,
si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe-
nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordi-
nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo;
DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II
134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispet-
to dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
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1.4 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle
parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione del-
l'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata
(v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta,
come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità
delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. DTF 123
II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).
1.5 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, il ri-
corso, che contro il provvedimento di trasmissione ha effetto sospensivo
per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP; DTF 120 Ib 179), è rice-
vibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1
AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della cri-
ticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547
consid. 1d).
2. La ricorrente contesta sia il blocco del conto n. 1 presso la banca I. che la
trasmissione della relativa documentazione bancaria, la quale sarebbe as-
solutamente irrilevante per il procedimento estero a carico del marito, C.. I
valori ivi depositati, tutti di origine lecita e provenienti dal patrimonio di fa-
miglia nonché dalle sue attività lavorative, sarebbero di esclusiva proprietà
della ricorrente e non sussisterebbe alcun indizio concreto sull'esistenza di
un legame tra tali valori ed i presunti guadagni illeciti del marito. D'altro av-
viso l'UFG, per il quale la connessione tra il conto della ricorrente e l'inchie-
sta estera è manifesta, soprattutto alla luce dei versamenti in contanti effet-
tuati sul conto. La documentazione bancaria permetterebbe alle autorità ita-
liane di ricostruire compiutamente i flussi di denaro tra le diverse relazioni
oggetto d'indagine, nonché di confermare o confutare i suoi sospetti, verifi-
cando l'asserita estraneità del conto in questione. L'utilità potenziale di tali
informazioni sarebbe in ogni caso data. Per quanto attiene al sequestro, i
già citati versamenti in contanti, unitamente alla procura di cui disponeva il
marito sul conto della ricorrente, imporrebbero il mantenimento della misura
coercitiva, sino alla decisione dell'autorità rogante. Il MPC, dal canto suo, ri-
tiene opportuno precisare che il blocco del conto summenzionato è avvenu-
to nel quadro della procedura nazionale, la quale deve essere distinta dalla
procedura rogatoriale, e che tale misura è oggetto di analisi da parte della I
Corte dei reclami penali nell'ambito di una parallela procedura di reclamo.
Ciò detto, esso contesta le censure proposte dalla ricorrente, ritenendo la
decisione impugnata giustificata alla luce dei documenti trasmessi dalle au-
torità estere nonché conforme al principio della proporzionalità. Le dichia-
razioni contraddittorie e comunque prive di qualsiasi riscontro probatorio,
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unitamente al fatto che la ricorrente non abbia voluto nemmeno tentare di
discutere con l'autorità rogante, corroborerebbero gli indizi a sostegno del-
l'origine criminale dei fondi oggetto di sequestro.
2.1 Giova innanzitutto sottolineare che il blocco del conto della reclamante, da
lei contestato, è stato effettivamente decretato dal MPC nel quadro di un'in-
chiesta nazionale per riciclaggio di denaro e non a seguito di una domanda
di assistenza giudiziaria internazionale. A questo proposito si prende atto
che la I Corte dei reclami penali ha confermato la legittimità di tale provve-
dimento per rapporto al procedimento svizzero (v. TPF BB.2007.30 del
10 luglio 2007, consid. 3). Qui esaminata è invece la misura di assistenza
in quanto tale, compresa la conferma del sequestro bancario alla luce del
procedimento italiano.
2.2 La ricorrente lamenta in sostanza una violazione del principio di proporzio-
nalità, per avere il MPC ordinato la trasmissione di documenti bancari non
pertinenti o rilevanti per l'inchiesta estera. La critica non ha pregio. La que-
stione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di
assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere
lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato
richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di
assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di ap-
prezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132
II 81 consid. 2.1). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata
solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può es-
ser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c;
113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603;
ZIMMERMANN, op. cit., n. 476, pag. 513 e segg.), sia manifestamente disat-
teso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF BB.2007.18 del 21 maggio 2007,
consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste es-
sendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid.
7b; 121 II 241 consid. 3a). V'è da rilevare, infine, il principio dell'utilità po-
tenziale elaborato dal Tribunale federale, secondo il quale non vengono
trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova certamente privi
di rilevanza per il procedimento penale all'estero (v. DTF 126 II 258 consid.
9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
La I Corte dei reclami penali, nella sua sentenza del 10 luglio scorso, ha già
avuto modo di evidenziare le diverse contraddizioni emerse nel corso dell'i-
struttoria relativamente alle spiegazioni fornite dalla ricorrente sull'origine
dei fondi depositati sul conto bloccato. Questa ha dapprima affermato che
tali valori provenivano da un'eredità, segnatamente dalla vendita di immobili
e terreni appartenenti alla madre. Essa ha poi sostenuto invece che gli ave-
ri depositati erano da collegare in maniera preponderante al provento di
una attività accessoria di compra-vendita di capi di abbigliamento esercitata
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in nero, quindi senza nessuna possibilità di produrre pezze giustificative al
riguardo. Altre contraddizioni o informazioni decisamente approssimative e
imprecise sono pure emerse relativamente a tale attività accessoria (tempi
di esercizio, cifra d'affari, ecc.). Si ribadisce che la tabella riassuntiva pre-
sentata a pag. 6 del ricorso, dalla quale si evince una certa corrispondenza
temporale tra il prelevamento di attivi da conti bancari italiani e il successi-
vo versamento di somme più o meno equivalenti sul conto presso la banca
I., nulla prova circa l'origine lecita o illecita di tale denaro. Ad ogni modo,
tutti i dubbi sull'origine lecita del denaro confluito sul conto in questione
nonché sull'estraneità del marito della ricorrente ai versamenti ivi effettuati
sono stati sufficientemente esposti nella sentenza della I Corte dei reclami
penali summenzionata, alla quale, per economia processuale, si rimanda
(TPF BB.2007.30 consid. 3.3). Quanto espresso in quella occasione può
quindi essere ripreso e confermato, aggiungendo altresì che dalle risultan-
ze del procedimento italiano emerge che C., grazie alle truffe messe in atto
ai danni dell'autorità pubblica, avrebbe percepito, in contanti, ingenti som-
me di denaro depositate in seguito presso istituti di credito svizzeri (v. act.
7.15, pag. 13). Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, situando-
si la presunta attività criminale di C. tra il 2002 ed il 2006 ed essendo il con-
to oggetto del provvedimento coercitivo stato aperto nel 2005, si giustifica
la trasmissione della totalità della documentazione bancaria all'autorità ro-
gante. In definitiva, la ricorrente parrebbe misconoscere il principio dell'utili-
tà potenziale dei documenti da trasmettere per il procedimento estero; utili-
tà che non può manifestamente essere esclusa nella fattispecie. Spetterà
infatti al giudice estero del merito valutare l'effettiva connessione tra le ope-
razioni di accredito e addebito (si pensi soprattutto a quelle effettuate in
contanti) avvenute sul conto della ricorrente ed i reati contestati a C., il qua-
le, è importante ricordarlo, beneficiava di una procura sul conto della mo-
glie. La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo sco-
po di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di que-
ste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia ancora fondata (v. DTF 118 Ib
547 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1A.252/2002 del 13 marzo
2003, consid. 2.4).
2.3 Per quanto attiene al sequestro del conto bancario, l'insorgente ritiene che
la mancanza di indizi circa un legame tra gli illeciti commessi in Italia dal
marito ed i beni oggetto del provvedimento coercitivo qui contestato deve
condurre alla revoca della misura. Ebbene, l'autorità che entra nel merito di
una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della
stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia
un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non
sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130
II 329 consid. 3). Nella fattispecie, l'autorità rogante, nella sua domanda
d'assistenza, ha espressamente richiesto il blocco del conto della ricorrente
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(v. act. 7.15, pag. 15). Esiste infatti la possibilità e il fondato sospetto che
C. abbia utilizzato tale conto, unitamente ad altri, per depositarvi denaro
proveniente dalle sue presunte attività illecite in Italia (v. act. 7.15, pag. 16).
In sostanza, i versamenti in contante effettuati sul conto, sulla cui prove-
nienza la ricorrente ha fornito spiegazioni perlomeno contraddittorie, il fatto
che il marito della ricorrente sembrerebbe aver percepito in contante il de-
naro frutto delle sue presunte attività illecite, nonché la procura sul conto
della moglie di cui lo stesso beneficiava costituiscono elementi che permet-
tono senz'altro di confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'auto-
rità estera esaminare il contenuto della documentazione relativa al conto in
questione e accertare l'eventuale provenienza illecita di valori ivi depositati.
Tale soluzione è da confermare ugualmente tenuto conto dell'art. 74a AIMP
e della giurisprudenza in proposito (DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid.
4, 595 consid. 3), visto che un'eventuale richiesta di consegna dei valori
sequestrati da parte dell'autorità rogante è tutt'altro che esclusa. Ne conse-
gue che anche su questo punto il gravame risulta infondato.
3. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b
LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle
tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissa-
ta nella fattispecie a fr. 6'000.-. Essa è parzialmente coperta dall'anticipo
delle spese versato dalla ricorrente in data 4 giugno 2007. A tal proposito è
d'uopo rilevare che, sebbene la ricorrente sia stata invitata a fornire un an-
ticipo dei costi di fr. 6'000.-, alla Cassa del Tribunale penale federale sono
stati accreditati unicamente fr. 5'988.-. In realtà, procedendo a tale versa-
mento dall'estero, la ricorrente ha omesso di prendere in considerazione le
spese bancarie legate all'operazione, nella fattispecie fr. 12.-. La ricorrente
è dunque invitata a versare tale importo. Trattandosi palesemente di una
svista, questa Corte ha comunque ritenuto che alla luce del divieto di for-
malismo eccessivo (v. DTF 132 I 249 consid. 5 e rinvii) non vi fosse ragione
per non entrare nel merito del ricorso in applicazione dell'art. 63 cpv. 4 PA.
La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relati-
vi alla determinazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicita-
mente riservata all’art. 63 cpv. 5 PA, si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF.
Nello stesso Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione
giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, veniva del resto riconosciuta
l’autonomia amministrativa dell’autorità giudiziaria federale nel calcolo delle
tasse di giustizia, delle spese ripetibili accordate alle parti e nella determi-
nazione degli onorari e delle spese in caso di patrocinio gratuito (v. FF
2001 pag. 3962), mentre non risulta dai dibattiti parlamentari che il legisla-
tore, attribuendo la competenza in ambito di AIMP al Tribunale penale fe-
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derale invece che al Tribunale amministrativo federale come originariamen-
te previsto dal Consiglio federale, abbia voluto scostarsi in questo ambito
dal principio dell’autonomia dell’autorità giudiziaria (v. Boll. Uff. 2004 CN
pag. 1570 e segg.; 2005 CSt pag. 117 e segg., CN pag. 643 e segg.). Ne
consegue che la riserva di cui all’art. 63 cpv. 5 PA va interpretata analogi-
camente come riserva anche nei confronti dell’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico della ricorrente. Essa è
parzialmente coperta dall'accredito di fr. 5'988.-. Questo importo rappre-
senta una parte dell'anticipo dei costi richiesto. La ricorrente è invitata a
versare alla Cassa del Tribunale il saldo di fr. 12.-.
Bellinzona, 14 agosto 2007
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Alessia A. Bernasconi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo inte-
grale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure
la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente im-
portante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere
che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi
lacune (art. 84 LTF).
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