Sentenza del 15 settembre 2008
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Massimo Ferracin,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2008.122
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Fatti:
A. Il 20 luglio 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
(Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria,
completata il 31 gennaio 2005, nell’ambito di un procedimento penale av-
viato nei confronti di A. e altri per titolo di associazione per delinquere (art.
416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e corruzione aggrava-
ta (art. 319-bis CP italiano). In sostanza, funzionari e dirigenti di società a
partecipazione pubblica operanti nel settore dell'energia avrebbero ottenu-
to, per il tramite di intermediari, fra i quali A., illecite dazioni (tangenti) da
parte di numerose imprese italiane e estere in cambio dell'assegnazione,
nell'ambito di gare pubbliche, di commesse e forniture di impianti, macchi-
nari e componenti necessari per la realizzazione di siti per la produzione di
energia. Le dazioni a titolo di corruzione sarebbero confluite nella disponibi-
lità dei predetti funzionari e dirigenti su conti presso istituti bancari svizzeri.
Esse risulterebbero provenire da conti riconducibili ai vari intermediari
presso banche in Svizzera. Mediante la sua domanda di assistenza l'autori-
tà rogante ha, tra l'altro, chiesto l'acquisizione di tutta la documentazione
bancaria relativa al conto n. 1 intestata ad A. presso la banca B. di Lugano
ed il sequestro delle somme depositate su tale conto.
B. Mediante decisione del 16 febbraio 2005, il Ministero pubblico della Confe-
derazione (MPC) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autori-
tà italiana ordinando la perquisizione ed il sequestro presso la banca B. del
conto riferibile ad A..
C. Con decisione di chiusura del 24 aprile 2008, l'autorità d'esecuzione ha ac-
colto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di tut-
ta una serie di documenti relativi al conto bancario summenzionato.
D. Il 26 maggio 2008 A. ha impugnato sia la decisione di chiusura del 24 aprile
2008 che quella di entrata nel merito e incidentale del 16 febbraio 2005
presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie-
dendone l'annullamento.
E. Invitato dall'autorità adita a versare l'anticipo delle spese, il ricorrente, con
istanza del 4 giugno 2008, ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assi-
stenza giudiziaria gratuita, la quale è stata rifiutata con decisione del
19 giugno 2008.
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F. Con osservazioni del 14 luglio 2008, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) pro-
pone la reiezione del gravame. Il MPC, con scritto del 30 luglio 2008, si ri-
conferma nella decisione impugnata.
Invitato a presentare un'eventuale replica, il ricorrente è rimasto silente.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento
(RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ri-
corsi in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di
questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso
un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici-
claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa
a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Con-
venzione sul riciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internaziona-
le contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente,
come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza ri-
spetto a quello pattizio, si applicano la legge federale sull'assistenza inter-
nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unita-
mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP,
art. I n. 2 dell'Accordo completivo; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134
consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda-
mentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
1.3 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, con-
giuntamente alla decisione incidentale anteriore, il ricorso, che contro il
provvedimento di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21
cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP; TPF 2007 79 consid. 1.5), è ricevibile sotto
il profilo dell'art. 80e cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legit-
timazione del ricorrente, titolare dei conti oggetto della criticata misura
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d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118
Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.4 In materia di “altra assistenza” le censure ammissibili nelle impugnative
contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione sono in primo luogo elencate
all’art. 80i AIMP. Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale,
compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, nonché l’appli-
cazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei
casi di cui all’art. 65 AIMP. La II Corte dei reclami penali sindaca inoltre
l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l’adeguatezza della decisione impugnata giusta l’art. 49 lett. b e c PA
(TPF 2007 57 consid. 3.2).
2. Secondo il ricorrente l'esposto dei fatti presentato dall'autorità rogante nella
sua domanda di assistenza sarebbe incompleto, ciò che avrebbe impedito
all'autorità rogata di correttamente valutare l'adempimento delle condizioni
alla base della cooperazione, giungendo la stessa ad una decisione di chiu-
sura erronea. In questo senso, vi sarebbe stata una violazione del diritto
federale ed un'inesatta ed incompleta valutazione di fatti pertinenti.
2.1 Gli art. 14 CEAG, 27 Convenzione sul riciclaggio e 28 AIMP esigono in so-
stanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la
qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei
fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non
sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3;
118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c
pag. 88). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la
commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le cir-
costanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richie-
sto di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di
prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa
pag. 73; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al
giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113
Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3).
2.2 Dal complemento rogatoriale del 31 gennaio 2005 e dall'informazione di ga-
ranzia del 20 luglio 2006 (v. atto 2 MPC) risultano con sufficiente chiarezza
i fatti illeciti rimproverati all'indagato all'estero. Egli è sospettato di essersi
associato ad altre persone per compiere una serie di atti corruttivi e truffe
aggravati nonché altri reati connessi alla riscossione delle tangenti. Gli in-
dagati avrebbero concordato con diverse ditte attive nel campo dell'energia
percentuali di vario importo sul valore degli appalti e/o forniture, sia in cam-
bio dell'aggiudicazione delle gare, sia per l'indebita agevolazione nella fase
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esecutiva (per costi extra e varianti da approvare). Il ricorrente, nella sua
veste d'intermediario, avrebbe funto da elemento di collegamento tra le im-
prese partecipanti alle gare e le strutture interne (compresi gli organismi
decisionali) di diverse società. Egli sarebbe inoltre stato la persona in grado
di fornire dati ed informazioni riservate utili per la determinazione dei prezzi
e degli sconti da inserire nelle offerte. Quanto precede è di per sé sufficien-
te per motivare la necessità dell'autorità rogante di approfondire la situazio-
ne e valutare la posizione del ricorrente. I documenti di cui l'autorità d'ese-
cuzione ha ordinato la trasmissione all'estero dovranno permettere di me-
glio chiarire i fatti oggetto dell'inchiesta italiana. In questo senso, l'esposto
dei fatti contenuto nel complemento rogatoriale del 31 gennaio 2005, ulte-
riormente completato dall'informazione di garanzia del 20 luglio 2006,
adempie le esigenze legali richieste. Sotto questo profilo non vi è dunque
stata violazione del diritto, né vi sono elementi per ritenere che la valuta-
zione dei fatti pertinenti sia stata inesatta o incompleta.
3. L'insorgente lamenta una violazione del principio della proporzionalità, per
avere il MPC ordinato la trasmissione di documenti irrilevanti ed inutili per il
procedimento estero.
3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do-
manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de-
ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti.
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor-
tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in tale valutazio-
ne all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e
rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il
principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applica-
to in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157
consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; ROBERT
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
2° ediz., Berna 2004, pag. 513 e segg. n. 476), sia manifestamente disatte-
so (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con-
sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo
del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b;
121 II 241 consid. 3a). È di rilievo, non da ultimo, il principio giurispruden-
zialmente consolidato dell'utilità potenziale, secondo il quale non vengono
trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova certamente privi
di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c
pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
3.2 Nella fattispecie, il conto n. 1 presso la banca B. di Lugano, di pertinenza
del ricorrente, è stato oggetto di svariati accrediti provenienti da un conto
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denominato "C." intestato a D., co-indagato nell'inchiesta italiana (v. atti 7-
11 MPC). Il ricorrente non nega d'altronde di aver ricevuto a più riprese de-
naro da D. (v. ricorso pag. 9, 15 e 16). Risulta dunque del tutto giustificato
verificare se gli importi confluiti sul conto del ricorrente siano di origine cri-
minale e se esistano altre operazioni che necessitano approfondimenti. La
documentazione bancaria di cui è stata contestata la trasmissione, riguarda
altresì un periodo compreso nel quadro temporale del campo d'indagine
dell'autorità rogante (v. atto 2, pag. 31 e segg., MPC), ragione per cui risul-
ta necessaria nella sua totalità. Giova infatti rilevare che, quando le autorità
estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati pa-
trimoniali o corruttivi, esse necessitano di tutta la documentazione banca-
ria. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico
del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del
reato. Al riguardo non è quindi decisivo che gli accrediti in esame siano av-
venuti in un'epoca anteriore a quella dei prospettati reati, né lo è l'ammon-
tare dei versamenti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evita-
re altresì l'inoltro di eventuali domande complementari. Si tratta di una ma-
niera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità
dell'interessato (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federa-
le 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 lu-
glio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2;
1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005,
consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza ri-
chieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 consid.
5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice este-
ro del merito valutare l'effettiva connessione tra la documentazione banca-
ria sequestrata e i fatti perseguiti all'estero. Riassumendo, la decisione im-
pugnata non è dunque in urto con il principio della proporzionalità.
4. Il ricorrente sostiene che il MPC avrebbe violato il suo diritto di essere sen-
tita omettendo di dargli la possibilità di partecipare alla cernita della docu-
mentazione da trasmettere all'estero. La criticata decisione non sarebbe
inoltre sufficientemente motivata.
4.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al
detentore la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla tras-
missione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cer-
nita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura
(DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). La cernita della documentazione non
spetta quindi esclusivamente all'autorità di esecuzione. Essa non potrebbe
infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei docu-
menti, delegandone in maniera inammissibile agli inquirenti esteri la cernita
(DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576
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consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecu-
zione che, in assenza di un eventuale consenso dei ricorrenti all'esecuzio-
ne semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusu-
ra, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a
OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli ar-
gomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché
esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di es-
sere sentiti nel rispetto del principio della buona fede (v. art. 30 cpv. 1 PA;
TPF RR.2007.96 del 24 settembre 2007, consid. 2.1). La cernita deve aver
luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 con-
sid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151
consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n. 271, 479-1, 479-2).
Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretiz-
zato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e
segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, op. cit.,
pag. 307 n. 265). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb
pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen
Staates, tesi Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo di-
ritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta co-
munque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento
della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona
toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità
di ricorso, la quale, come nella fattispecie la II Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame della
autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenza
TPF RR.2007.24 dell’8 maggio 2007, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN,
op. cit., pag. 307 n. 265; MICHELE ALBERTINI, op. cit., pag. 458 e segg.).
Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di
essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del
Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3; MICHELE
ALBERTINI, op. cit., pag. 400). L'art. 35 cpv. 1 PA prevede che le decisioni
scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate co-
me tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. La motivazione può essere
considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di potersi ren-
dere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso
l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 con-
sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a, 124 V 180 consid. 1a e giurisprudenza citata;
ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n. 273-1, pag. 320; BENOÎT BOVAY, Procé-
dure administrative, Berne 2000, pag. 266 e segg.).
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4.2 Nella fattispecie, l'autorità d'esecuzione, con scritto del 22 agosto 2005, ha
correttamente sottoposto al ricorrente, prima dell'emanazione della decisio-
ne di chiusura, tutta la documentazione bancaria sequestrata (v. atto 15
MPC), dandogli la possibilità, in ossequio al diritto di essere sentito, di
esprimersi sulla loro trasmissione all'autorità rogante, ciò che il ricorrente
ha fatto con la sua presa di posizione del 26 settembre 2005 (v. atto 12.1
MPC). La censura sollevata è dunque infondata. È d'uopo comunque ag-
giungere, a titolo abbondanziale, che la persona toccata da una misura
d'assistenza non può accontentarsi di assumere un'attitudine passiva:
quando sa che delle misure di assistenza sono state adottate e che una
decisione di trasmissione è imminente, in ossequio al principio della buona
fede, ella deve intervenire presso l'autorità d'esecuzione, cercare di cono-
scere gli atti di cui è prevista la trasmissione ed indicare precisamente quali
di questi non dovrebbero essere fatti pervenire all'autorità estera (v. sen-
tenza del Tribunale federale 1A.160/2003 del 10 settembre 2003, con-
sid. 2.1 e 2.3 con rinvii; v. anche ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., pag. 518
n. 479-1; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en pro-
cédure administrative, tesi friburghese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008,
pag. 102 e seg.). Per quanto riguarda la criticata motivazione della decisio-
ne impugnata, va rilevato che gli elementi in essa contenuti sono stati cer-
tamente sufficienti per permettere al ricorrente di comprenderne la portata
e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dall'articolato e relati-
vamente lungo atto ricorsuale inoltrato alla presente autorità. Anche tale
censura va quindi disattesa. Si precisa tuttavia che, disponendo questa
autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57) e
avendo avuto il ricorrente la possibilità di consultare gli atti oggetto della
decisione impugnata nonché di esprimersi compiutamente in sede di repli-
ca sugli stessi e sulle osservazioni al ricorso del MPC, eventuali violazioni
del predetto diritto sarebbero comunque sanate dalla presente procedura
(v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenza 1A.160/2003 consid. 2.2).
5. Il ricorrente contesta il mantenimento del sequestro del suo conto.
L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in-
ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri-
ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con
i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato
per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Ebbene, visto le
conclusioni dei precedenti considerandi, è senz'altro possibile affermare
che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato.
Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazio-
ne di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenien-
za illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effet-
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tivamente il risultato d'infrazioni penali per le quali deve essere concessa
l'assistenza giudiziaria, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di
confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a
cpv. 1 e 2 AIMP; cfr. DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 con-
sid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di
una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che
quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es-
sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con-
sid. 8 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio economico cagionato dal
sequestro, il ricorrente si è limitato ad affermare, in maniera del tutto gene-
rica, che con tale misura gli sarebbe venuta a mancare qualsiasi fonte di
sostentamento, senza però fornire ulteriori informazioni al riguardo. Anche
da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento
di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relati-
va censura respinta.
6. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b
LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i detta-
gli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15
cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF
RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007,
consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è
calcolata conformemente all’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia
del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie
a fr. 6'000.-.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 16 settembre 2008
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Massimo Ferracin
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84
cpv. 2 LTF).
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