Sentenza dell'8 aprile 2009
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B. LTD,
entrambi rappresentati dall'avv. Adriano A. Sala,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2008.238-239
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Fatti:
A. Il 5 febbraio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Milano (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza
giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A.,
C., D. ed altri per associazione a delinquere volta al narcotraffico e al rici-
claggio di denaro. In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver importato
cocaina in Italia dal Sudamerica nonché di aver esportato anfetamine, ac-
quistate in Olanda, dall'Italia agli Stati Uniti. In base alle indagini A. avrebbe
gestito, in società con altri, una discoteca a Milano dove sarebbe stato pos-
sibile acquistare cocaina. Egli sarebbe stato inoltre il Presidente del Consi-
glio di amministrazione di una società che aveva come scopo dichiarato il
servizio di spedizione del denaro degli emigrati sudamericani e come scopo
occulto quello di riciclare all'estero (Stati Uniti e Santo Domingo) il provento
della vendita della cocaina. Nella sua domanda di assistenza l'autorità ro-
gante ha postulato diverse misure d'indagine, tra le quali il sequestro dei
conti correnti - con relativa documentazione bancaria - presso la banca E.,
a Lugano, intestati a B. Ltd. e F. S.A., società riconducibili ad A., nonché
l'audizione in qualità di testimoni dei funzionari di banca che si sono occu-
pati dei suddetti conti.
B. Mediante decisione del 12 febbraio 2008, il Ministero pubblico del Cantone
Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana
ordinando, tra le varie misure, l'identificazione e la perquisizione delle rela-
zioni riconducibili ad A. e alla società B. Ltd., con il sequestro della relativa
documentazione.
C. Con decisione di chiusura dell'11 agosto 2008 l'autorità d'esecuzione ha
accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di
diversi atti, tra i quali: la lettera del 20 febbraio 2008 dell'avv. G. con allega-
ta la documentazione concernente le relazioni n. 1 e n. 2 presso la banca
E., a Lugano, la prima intestata a B. Ltd. e la seconda a F. S.A.; i verbali
d'interrogatorio del 2 e 24 giugno 2008 dei testimoni H., risp. I., con relativa
documentazione; gli scritti del 24 giugno e 2 luglio 2008 dell'avv. G. nonché
quello del Procuratore pubblico ticinese del 26 giugno 2008; il Rapporto di
Polizia giudiziaria del 3 ottobre 2007 relativo all'apertura di tre cassette di
sicurezza, tra le quali la n. 271 intestate a B. Ltd.
D. Il 12 settembre 2008 A. e B. Ltd. hanno impugnato la precitata decisione
presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie-
dendone l'annullamento.
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E. Con osservazioni del 13 ottobre 2008 il Ministero pubblico ticinese postula
la conferma della decisione impugnata. L'Ufficio federale di giustizia (UFG),
nella sua risposta del 17 ottobre 2008, chiede che il gravame venga respin-
to.
F. Con replica del 29 ottobre 2008 i ricorrenti ribadiscono sostanzialmente le
proprie conclusioni.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento
(RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di
questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso
un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici-
claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa
a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53).
1.3 Il 27 novembre 2008 il Consiglio dell’Unione europea ha deciso la piena
applicazione degli accordi d'associazione della Svizzera a Schengen e Du-
blino a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008). Secondo costante giurisprudenza,
in materia di assistenza giudiziaria internazionale si applica il diritto in vigo-
re al momento della decisione. Il carattere amministrativo della procedura
d’assistenza esclude infatti l’applicabilità del principio di non retroattività
(DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a,
157 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno
2003, consid. 2.2; sentenza TPF RR.2007.178 del 29 novembre 2007, con-
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sid. 4.3). Ne consegue che in virtù degli art. 2 n. 1 e 15 n. 1 dell’Accordo
del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la
Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.360.268.1; in
seguito: l’Accordo Schengen), nelle relazioni di cooperazione in materia
penale con l’Italia sono applicabili anche gli art. 59 e segg. (in materia di
estradizione) nonché 48 e segg. (in materia di altra assistenza) della Con-
venzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985
(CAAS) tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Re-
pubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativi
all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (n. CELEX
42000A0922(02); Gazzetta ufficiale L 239/19-62 del 22 settembre 2000).
Nella misura in cui, come si vedrà nell’esame delle censure ricorsuali, la
sopravveniente entrata in vigore delle pertinenti disposizioni del CAAS non
comporta nel caso concreto un sostanziale cambiamento delle condizioni di
concessione dell’assistenza allo Stato estero, rispetto al diritto convenzio-
nale di cui al consid. 1.2, non si è reso necessario un ulteriore scambio di
scritti sul diritto applicabile.
1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si appli-
cano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del
20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza
(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-
svizzero; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140
consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595
consid. 7c, con rinvii dottrinali).
1.5 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con-
segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale
di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e
cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.
1.6 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri-
correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo-
sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque
è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi-
ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi-
ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per
quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale
all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg-
ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP.
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Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu-
ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega-
me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con-
sid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giu-
ridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tu-
telato dalla norma invocata. Occorre però che il ricorrente sia toccato più di
altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse impor-
tante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contesta-
zione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di
fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa:
è necessario che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un van-
taggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto sol-
tanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF
126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb,
499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di
una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personal-
mente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP;
DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa
qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispetti-
vamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore
dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì
precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamen-
te sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interroga-
torio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 con-
sid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati
toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto e-
conomico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti
(DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di do-
cumenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori
possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in que-
stione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un proce-
dimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a;
TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale pari-
menti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da
una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale
1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; TPF RR.2007.101 del 12 lu-
glio 2007, consid. 2.1). La persona perseguita all'estero non può ricorrere
contro misure che toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387
consid. 3b). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'inter-
rogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente
alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire infor-
mazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di
non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b;
121 II 459; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
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en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 308, pag. 350 e n. 310, pag. 355
e seg.). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di
un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le afferma-
zioni ivi contenute lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a
questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assi-
stenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano es-
sere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e
il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissio-
ne (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007,
consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a,
apparsa in: Rep 1999 pag. 123).
1.6.1 La società B. Ltd. è legittimata a ricorrere contro la trasmissione della lette-
ra del 20 febbraio 2008 dell'avv. G. e della documentazione bancaria alle-
gata concernenti il conto n. 1 presso la banca E. di cui è titolare. La legitti-
mazione ricorsuale è pure data per quanto riguarda il Rapporto di Polizia
Giudiziaria del 3 ottobre 2007, nella misura in cui esso si esprime sulla
cassetta di sicurezza n. 271 di pertinenza della ricorrente. Alla medesima
conclusione è possibile giungere per quanto concerne i due verbali d'inter-
rogatorio oggetto della decisione impugnata, dato che contengono informa-
zioni riguardanti il conto n. 1 presso la banca E. Essa non dispone per con-
tro della qualità per ricorrere contro la trasmissione della documentazione
bancaria concernente i conti di cui non risulta essere titolare, nonché degli
scritti del 24 giugno e 2 luglio 2008 dell'avv. G. e della lettera del 26 giugno
2008 del Procuratore pubblico ticinese, concernendo tali scritti, unitamente
alla documentazione allegata, conti non di sua pertinenza.
1.6.2 A. sostiene di essere legittimato a ricorrere contro la decisione impugnata
in quanto avente diritto economico sia di B. Ltd. che di F. S.A. Quest'ultima
società, già titolare della relazione n. 3 presso la banca E., a Lugano, risul-
terebbe essere liquidata, dunque impossibilitata ad interporre ricorso. Eb-
bene, il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittima-
zione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita semplicemente a ri-
levare, rinviando ad un fax inviato verosimilmente da un certo J., ch'egli,
quale avente diritto economico di F. S.A. asseritamente sciolta, agisce an-
che per essa. Nella materia in esame, l'avente diritto esclusivamente eco-
nomico di una persona giuridica è - eccezionalmente - legittimato a ricorre-
re soltanto qualora la persona giuridica sia stata sciolta e pertanto non pos-
sa più agire (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d), ricordato che spetta comun-
que al beneficiario economico dimostrare sia l'avvenuto scioglimento della
società sia che da tale atto egli risulti chiaramente quale beneficiario, pro-
ducendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti (sentenze
1A.173/2006 del 30 agosto 2007, consid. 1.5; 1A.195/2005 del 1° settem-
bre 2005; 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, apparsa in Pra 133
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790; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n. 309 pag. 352). Il ricorrente, che non
si confronta del tutto con questa prassi, non dimostra l'adempimento di
queste condizioni. Ne segue ch'egli non è legittimato ad agire né per B. Ltd.
né per F. S.A.
2. La ricorrente legittimata a ricorrere (in seguito la ricorrente) afferma che
l'autorità d'esecuzione, oltre a non averle dato la possibilità di presenziare
agli interrogatori dei funzionari di banca, non le avrebbe permesso di
esprimersi in merito alla trasmissibilità o meno dei documenti oggetto della
decisione impugnata, ciò che costituirebbe una violazione del suo diritto di
essere sentita nonché del principio del contraddittorio.
2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al
detentore la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmis-
sione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita,
ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II
14 consid. 4.4 pag. 18). La cernita della documentazione non spetta quindi
esclusivamente all'autorità di esecuzione. Essa non potrebbe infatti ordina-
re in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegan-
done la selezione in maniera inammissibile agli inquirenti esteri (DTF 127
II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a
pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in
assenza di un eventuale consenso dei ricorrenti all'esecuzione semplificata
(art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve imparti-
re alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un
termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che
secondo loro si opporrebbero alla consegna; questo affinché esse possano
esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti nel
rispetto del principio della buona fede (v. art. 30 cpv. 1 PA; TPF
RR.2007.96 del 24 settembre 2007, consid. 2.1). La cernita deve aver luo-
go anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 con-
sid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151
consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n. 271, 479-1, 479-2; PASCAL
DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le
blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).
Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretiz-
zato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e
segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, op. cit.,
pag. 307 n. 265). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb
pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen
Staates, tesi Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo di-
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ritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta co-
munque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento del-
la decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una viola-
zione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata
ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricor-
so, la quale, come nella fattispecie la II Corte dei reclami penali del Tribu-
nale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità
d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenza TPF
RR.2007.24 dell’8 maggio 2007, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit.,
pag. 307 n. 265; MICHELE ALBERTINI, op. cit., pag. 458 e segg.).
2.2 Nella fattispecie, dagli atti dell'incarto non risulta che la ricorrente abbia a-
vuto occasione di esprimersi, prima dell'emanazione della decisione di
chiusura, sugli atti che il Ministero pubblico ticinese intendeva trasmettere
all'autorità rogante. Ciò è confermato anche dalla risposta al ricorso inoltra-
ta dall'autorità d'esecuzione. Ad ogni modo, dato che l'autorità d'esecuzio-
ne non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m
AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del
25 novembre 2002, consid. 2.6) e che la decisione di entrata in materia e
esecuzione del 12 febbraio 2008 è stata correttamente notificata alla banca
della ricorrente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.132/2004 del 5 ago-
sto 2004, consid. 2.3), ricorrente che, data l'esistenza di una convenzione
di fermo banca (v. contratto d'apertura del conto bancario del 3 ottobre
2006, cifra 3.1) era da considerarsi pure informata di detta decisione
(v. sentenza TPF RR.2008.125 del 2 settembre 2008, consid. 1.4 e susse-
guente sentenza del Tribunale federale 1C_416/2008 del 24 settembre
2008), l'agire del Ministero pubblico ticinese non presta fianco a critiche. La
persona toccata da una misura d'assistenza non può infatti accontentarsi di
assumere un'attitudine passiva: quando sa che delle misure di assistenza
sono state adottate e che una decisione di trasmissione è imminente, in
ossequio al principio della buona fede, ella deve intervenire presso l'autori-
tà d'esecuzione, cercare di conoscere gli atti di cui è prevista la trasmissio-
ne ed indicare precisamente quali di questi non dovrebbero essere fatti
pervenire all'autorità estera (v. sentenza del Tribunale federale
1A.160/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.1 e 2.3 con rinvii; v. anche
ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., pag. 518 n. 479-1; CLÉMENCE GRISEL, L'obli-
gation de collaborer des parties en procédure administrative, tesi friburghe-
se, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 102 e seg.). Constatata in concreto
l'attitudine passiva della ricorrente, la quale era da considerarsi a cono-
scenza della procedura rogatoriale in corso e nonostante ciò è rimasta to-
talmente inattiva, la censura legata alla violazione del diritto di essere senti-
to andrebbe già di per sé disattesa, ma in ogni caso, disponendo questa
autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57) e
avendo avuto la ricorrente la possibilità di consultare gli atti oggetto della
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decisione impugnata nonché di esprimersi compiutamente in sede di repli-
ca sugli stessi, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata
comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d;
sentenza 1A.160/2003 consid. 2.2). Per quanto attiene alla mancata parte-
cipazione da parte della ricorrente agli interrogatori dei testimoni H. e I., es-
sa è dovuta alla sua inattività. Tali misure erano state infatti preannunciate
mediante la decisione di entrata in materia ed esecuzione del 12 febbraio
2006 notificata alla banca della ricorrente, ma quest'ultima non ha mai ma-
nifestato il suo interesse a parteciparvi. Anche tale censura va pertanto re-
spinta.
3. L'insorgente lamenta una violazione del principio della proporzionalità, per
avere il Ministero pubblico ticinese ordinato la trasmissione dei documenti
oggetto della decisione impugnata senza aver proceduto all'analisi puntuale
della pertinenza di ogni singolo documento.
3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do-
manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de-
ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti.
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor-
tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi-
to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e
rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il
principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applica-
to in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157
consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; ROBERT
ZIMMERMANN, op. cit., pag. 513 e segg. n. 476), sia manifestamente disat-
teso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007,
consid. 6.3, non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusi-
va, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giu-
risprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, se-
condo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei
mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale
all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c;
121 II 241 consid. 3a e b).
3.2 Nella fattispecie, A. è indagato nell'inchiesta italiana per associazione a de-
linquere volta al narcotraffico e al riciclaggio di denaro. Essendo egli l'aven-
te diritto economico della società B. Ltd. intestataria del conto n. 1 presso la
banca E., a Lugano, risulta del tutto giustificato verificare se i valori patri-
moniali confluiti sul conto in questione siano di origine criminale. Rappor-
tandosi a detta relazione e alla sua titolare, pure d'interesse per l'autorità
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estera risultano essere il Rapporto di Polizia Giudiziaria del 3 ottobre 2007
nonché i due verbali d'interrogatorio del 2 e 24 giugno 2008. La documen-
tazione bancaria di cui è stata contestata la trasmissione riguarda altresì un
periodo compreso nel quadro temporale del campo d'indagine dell'autorità
rogante (v. atto 1 MPTI, allegato 2), ragione per cui, data la natura dei reati
ipotizzati, risulta necessaria nella sua totalità. Giova infatti rilevare che,
quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo
di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa
di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della
documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter indivi-
duare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone
sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Al riguardo non è quindi deci-
sivo che gli accrediti in esame siano avvenuti in un'epoca anteriore a quella
dei prospettati reati, né lo è l'ammontare dei versamenti. La trasmissione
dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali doman-
de complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fede-
rale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una ma-
niera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità
dell'interessato (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federa-
le 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 lu-
glio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2;
1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005,
consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza ri-
chieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 con-
sid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice
estero del merito valutare se dalla documentazione bancaria sequestrata
emerge un'effettiva connessione tra i fatti perseguiti all'estero ed i conti in
questione. Riassumendo, la decisione impugnata non viola dunque il prin-
cipio della proporzionalità.
4. Discende da quanto precede che il ricorso presentato da A. è inammissibi-
le, mentre quello interposto da B. Ltd. deve essere respinto nella misura
della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv.
1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale
federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di
giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurispru-
denza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2;
RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007,
consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata conformemente all’art. 3 del Re-
golamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale
(RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.- per ogni singolo
ricorrente.
- 11 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso interposto da A. è inammissibile.
2. Il ricorso presentato da B. Ltd. è respinto nella misura della sua ammissi-
bilità.
3. La tassa di giustizia di complessivi fr. 6'000.- è posta a carico dei ricorren-
ti. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati.
Bellinzona, 8 aprile 2009
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Adriano A. Sala
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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