Sentenza del 26 febbraio 2008
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dal lic. iur. Pietro Croce,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione alla Moldova
Detenzione estradizionale (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3
AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2008.24
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Fatti:
A. Il 10 luglio 2006 il giudice istruttore del Tribunale di Buiucani (Moldova) ha
spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino italiano residente in Tici-
no, per appropriazione indebita e falsità in documenti. In sostanza, A. è so-
spettato di essersi appropriato illecitamente, tra maggio e ottobre 2005, di
un importo di EUR 70'000.- appartenente alla ditta B., con sede a Chisinau
(Moldova), società di cui rappresentava gli interessi, in qualità di dirigente,
sulla base di una procura. Tale denaro sarebbe stato prelevato da un conto
bancario intestato alla società e versato su un conto appartenente all'inda-
gato.
B. Il 4 novembre 2006 Interpol Chisinau ha chiesto alle competenti autorità
svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di A..
C. Il 27 novembre 2006 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha invitato le autori-
tà moldave a trasmettergli una richiesta d'estradizione nonché a fornirgli
delle garanzie relative ai diritti della difesa e alle condizioni di detenzione in
Moldova, richieste ossequiate con scritti del 20 febbraio e 7 marzo 2007.
D. Il 3 agosto 2007 l’UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradi-
zione contro A..
E. Quest'ultimo è stato provvisoriamente arrestato l'8 agosto 2007 e posto in
detenzione estradizionale; nel suo interrogatorio davanti al Procuratore
pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla
Moldova, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso
questo Stato.
F. Con sentenza del 5 settembre 2007 la II Corte dei reclami penali del Tribu-
nale penale federale ha respinto il gravame del 20 agosto 2007 interposto
da A. contro l'ordine di arresto summenzionato.
G. Il 23 gennaio 2008 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Moldova, con
riserva della decisione del Tribunale penale federale relativamente al moti-
vo politico del perseguimento penale all'estero invocato dal predetto.
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H. Il 24 gennaio 2008 A., lamentando un peggioramento delle sue condizioni
psichiche, ha presentato una nuova istanza di scarcerazione, la quale è
stata respinta dall'UFG con decisione del 29 gennaio 2008.
I. Con scritto del 25 gennaio 2008 A. ha dichiarato di voler interporre ricorso
avverso la decisione di estradizione del 23 gennaio 2008.
J. Con reclamo dell'8 febbraio 2008 alla II Corte dei reclami penali del Tribu-
nale penale federale, A. chiede, in via principale, l'annullamento della deci-
sione del 29 gennaio 2008 e la sua immediata scarcerazione con relativa
adozione di provvedimenti cautelari meno coercitivi. A titolo subordinato,
egli chiede, in aggiunta a quanto precede, l'elaborazione di un ulteriore pa-
rere medico relativamente alla sua carcerabilità. Egli postula in tutti i casi la
sua liberazione a titolo cautelare e l'adozione di misure sostitutive della de-
tenzione.
K. Il 14 febbraio 2008 l'autorità adita, constatato che la situazione psichica del
reclamante risultava oggettivamente grave e che il pericolo di suicidio era
reale, ha ordinato all'UFG di provvedere, a titolo supercauterlare, all'imme-
diato trasferimento di A. dal carcere giudiziario "La Farera" all'Ospedale re-
gionale di Lugano (sede Civico).
L. Con osservazioni del 15 febbraio 2008 l’UFG propone di respingere il re-
clamo.
M. Nella sua replica del 21 febbraio 2008 il reclamante ribadisce in sostanza le
conclusioni presentate in sede di reclamo.
Diritto:
1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), in relazione con gli art. 48 cpv. 2 e
50 cpv. 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe-
nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e art. 9 cpv. 3 del Regolamento
del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte
dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro un rifiuto di
scarcerazione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta della
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decisione di rifiuto (art. 48 cpv. 2 AIMP), il reclamo è tempestivo. La legitti-
mazione ricorsuale del reclamante è pacifica.
2. L'estradizione fra la Repubblica di Moldova e la Confederazione Svizzera è
anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre
1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 31 dicembre 1997 per la
Moldova ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il
relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Pro-
tocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 set-
tembre 2001 per la Moldova ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera
(RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazio-
nale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espres-
samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più fa-
vorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la AIMP,
unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a;
123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il
rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottri-
nali).
3. Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr., disposizione che tratta dell'arresto provviso-
rio, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potran-
no domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità com-
petenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla
loro legge. Adita da un reclamo fondato sugli art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3
AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio
della procedura, in merito all'estradizione, ma solamente sulla legittimità
dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 con-
sid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; L. MOREILLON,
Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004,
n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o
sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua infondatezza,
devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di
estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 con-
sid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ri-
corso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza
e alle condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV
125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedu-
ra di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la
regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 con-
sid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58
consid. 2, 223 consid. 2c; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter-
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nationale en matière pénale, 2a ediz., Berna 2004, n. 195 pag. 207 e seg.
nonché n. 197 pag. 210 e seg.; S. HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi
Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tutta-
via essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente
se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione
né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109
IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1
lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata
o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estra-
dizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente
(art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente
inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La questione se siano adempiuti nel
caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l’annullamen-
to dell’ordine di arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura
d’estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non
rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la
domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone
perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr.). In questo
senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali
soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere
preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib
consid. 2c).
4. Nel suo gravame, il reclamante lamenta in sostanza un grave deteriora-
mento delle sue condizioni di salute. Dal mese di settembre le sue condi-
zioni psichiche si sarebbero progressivamente e rapidamente degenerate,
ciò che ha necessitato l'assistenza stretta da parte del medico psichiatra
del carcere, Dr. med. C.. Osservandone il grave peggioramento emotivo, la
famiglia del reclamante ha inoltre incaricato la Dr.ssa D. di assisterlo più da
vicino, medico che tra l'altro già collaborerebbe regolarmente con il carcere
giudiziario "La Farera". Entrambi i medici sarebbero giunti a conclusioni
concordanti, riassumendo la loro diagnosi in un profondo turbamento dello
stato psichico del paziente. Il 23 gennaio 2008 la Dr.ssa D. ha dichiarato il
reclamante non più carcerabile. Un terzo parere medico, commissionato
dall'UFG, è poi intervenuto ad opera del Dr. E., il quale non farebbe che
confermare la particolare gravità di una condizione già ampiamente descrit-
ta dalla Dr.ssa D. e alla base della sua dichiarazione di non carcerabilità.
Inoltre, visto il profondo stato d'angoscia del reclamante, altri provvedimenti
che potrebbero ulteriormente destabilizzarlo e aggravare le sue condizioni,
quali ad esempio il trasferimento in un'altra struttura carceraria, sarebbero
assolutamente da evitare. In definitiva, il reclamante postula la sua imme-
diata scarcerazione e l'adozione di misure sostitutive della detenzione atte
a scongiurare il pericolo di fuga quali il versamento di una cauzione, il de-
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posito dei documenti di legittimazione, l'obbligo di sottoporsi regolarmente a
controlli che certifichino la sua presenza in Svizzera e l'applicazione di un
braccialetto elettronico, sollecitando inoltre, dovesse la scarcerazione non
essere presa in linea di conto, la nomina di un ulteriore specialista incarica-
to dall'autorità adita di elaborare una nuova perizia medica. Egli chiede che
le misure sostitutive della detenzione siano già adottate a titolo cautelare e
supercautelare.
L'UFG, dal canto suo, ritiene che la carcerabilità del reclamante sia suffi-
cientemente attestata dal parere medico del Dr. E. del 25 gennaio 2008, il
quale avrebbe comunque suggerito il trasferimento dello stesso al carcere
"La Stampa" dove egli potrebbe disporre di un regime più aperto, soluzione
che sarebbe stata tuttavia rifiutata dall'interessato. La carcerabilità sarebbe
inoltre confermata dal certificato medico del 12 febbraio scorso stilato dal
Dr. med. C., secondo il quale il reclamante, sentendosi meglio con il nuovo
trattamento somministratogli, preferirebbe rimanere al carcere "La Farera".
Visto quanto precede, l'intervento di un nuovo perito non sarebbe necessa-
rio. L'UFG aggiunge che, con la notificazione della decisione di estradizio-
ne, il rischio di fuga sarebbe diventato ancora più elevato, tanto più che il
reclamante avrebbe già dichiarato di voler interporre ricorso. Né il deposito
di una cauzione né l'applicazione di un braccialetto elettronico potrebbero
modificare tale situazione.
4.1 Il pericolo di fuga è stato largamente esposto e confermato dalla presente
Corte nella precedente sentenza del 5 settembre scorso, alla quale, per
economia procedurale, si rimanda (TPF RR.2007.132 consid. 4.1). Per
quanto attiene al pericolo di collusione, preso atto del tempo ormai trascor-
so dall'apertura dell'inchiesta (oltre due anni) nonché del fatto che l'autorità
inquirente moldava ha affermato di già essere in possesso delle prove ne-
cessarie per condannare il reclamante (v. scritto del Procuratore F. del
7 marzo 2007), esso è da considerarsi attualmente inesistente. Il contrario
non è d'altronde neppure preteso dall'UFG. Per il resto, come altresì evi-
denziato nel gravame (pag. 11), fatti salvi gli intervenuti problemi psichici
del reclamante, nulla è mutato rispetto a sei mesi fa, ragione per cui l'auto-
rità adita, con il presente giudizio, analizzerà unicamente la carcerabilità del
reclamante alla luce dei nuovi problemi di salute invocati, confermando per
il rimanente quanto già espresso nella sentenza summenzionata (v. TPF
RR.2007.132 consid. 4.4 e 5 primo paragrafo).
4.2 La CEEstr. contiene solo alcune disposizioni circa l'arresto provvisorio. Es-
sa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a
sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avver-
tendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusi-
vamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver sta-
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bilito i termini, trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente,
dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto
corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ivi, seconda fra-
se) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la
Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evita-
re la fuga". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr. circa la carce-
razione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e
la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto,
compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che
derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii;
MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP). Secondo l'art. 47 cpv. 2
AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata
o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcera-
zione, decidere altri provvedimenti cautelari.
4.3 Il Tribunale federale ha già implicitamente ammesso che le precarie condi-
zioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente
costituire un motivo valido per interrompere la prosecuzione della detenzio-
ne e ordinare altri provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP
(v. sentenze 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 4, e 1A.283/2000
del 20 novembre 2000, consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considera-
te l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del
detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata
solo due settimane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, me-
diante la quale egli affermava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun
medicamento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è
stata adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale
garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state ana-
lizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo
spostamento dello stesso in "eine geeignete Abteilung eines Gefängnisspi-
tals". Nel secondo caso, il detenuto lamentava problemi di varia natura. A
livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte
diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico,
vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi mentali. Il detenuto
aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove ave-
va soggiornato, una malattia virale o un'infezione batterica, e che il suo
sangue presentava valori critici. Un'esatta valutazione della sua carcerabili-
tà sarebbe dunque dipesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto
precede, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che ogni priva-
zione della libertà ha un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto.
Nel caso specifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui
era vittima non potevano essere risolti mantenendo la detenzione estradi-
zionale né che esistevano altri motivi per concludere alla sua non carcera-
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bilità. Non rimaneva dunque che confermare la detenzione estradizionale e
attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso.
4.4 Nella fattispecie, tre medici psichiatri si sono chinati sulle condizioni di salu-
te del reclamante.
Nel suo scritto del 17 dicembre 2007 la Dr.ssa D., medico curante del re-
clamante, ha reso attento il patrocinatore di quest'ultimo sul peggioramento
della salute psichica del suo assistito (v. act. 1.3). Già a quel momento egli
appariva "in uno stato d'ansia pressoché continuo, uno stato d'allarme co-
stante, insonnia protratta durante la notte, inappetenza, anedonia". La psi-
chiatra riferiva "come la carcerabilità finora sia stata possibile grazie all'in-
tervento farmacologico ed all'intenso lavoro psicoterapico di sostegno con
la sottoscritta, presidi che non hanno impedito però il peggiorare dello stato
psicologico". Ella aggiungeva che "l'ulteriore aggravamento delle condizioni
psichiche esclude in modo categorico la possibilità di un trasferimento in
qualunque altro istituto carcerario poiché in tale evenienza il sig. A. sarebbe
esposto al rischio di un atto inconsulto di tipo suicidale essendo le difese
psicologiche assolutamente ridotte e fragili e venendo a mancare la mia fi-
gura, oggi unico riferimento terapeutico", sottolineando che la situazione
del reclamante, drammaticamente grave, non poteva essere considerata
come una semplice reazione alla carcerabilità ma era dovuta alla "lenta e
progressiva perdita della speranza". Dopo aver visitato nuovamente il re-
clamante il 22 gennaio seguente e constatandone il nuovo peggioramento
psichico, la Dr.ssa D. ha comunicato al carcere giudiziario "La Farera" che
il suo paziente non era più carcerabile (v. act. 1.5). Ella aggiungeva che "le
condizioni di importante fragilità psichica, inoltre, non ammettono si possa
intraprendere ogni altra misura che risulti lesiva alla sua condizione affetti-
va".
Il 20 dicembre 2007 il Dr. med. C., medico del carcere giudiziario "La Fare-
ra", confermava il quadro clinico elaborato dalla Dr.ssa D., definendo la si-
tuazione del reclamante "una pesante reazione depressiva, che ha presen-
tato un decorso ingravescente durante il periodo di carcerazione al Carcere
Giudiziario La Farera" (v. act. 1.4). Sempre secondo lo psichiatra in que-
stione, tale condizione "ha potuto essere gestita correttamente solo grazie
alle possibilità di cura e di sorveglianza adeguata al Carcere Giudiziario
dove egli ha potuto ricevere un trattamento psicoterapeutico e psicofarma-
cologico, nonché internistico. Va sottolineato che l'interessato ha ricevuto il
trattamento psicoterapeutico in lingua madre". Egli aggiungeva che "tenen-
do conto delle sue condizioni ho delle notevoli perplessità nella sua capaci-
tà di affrontare un viaggio e l'estradizione in un paese di cui non conosco le
strutture carcerarie, ma non credo che siano identiche all'attuale e non so-
no a conoscenza delle possibilità terapeutiche nelle carceri nel paese di
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destinazione. Sono comunque certo che necessiti di un trattamento in un
ambiente dove si parla la sua lingua. A causa del suo disturbo psichico che
ha mostrato un decorso decisamente negativo, in questo soggetto privo di
capacita adattative e in un ambiente diverso, le sue condizioni sono desti-
nate ad un peggioramento anche repentino che può risultare con la suicida-
lità oppure evolvere in uno stato di abulia e apatia, nonché allo sviluppo
della sintomatologia psicotica di cui vi sono già certe avvisaglie e di conse-
guenza egli non sarebbe capace di difendersi in modo adeguato".
La gravità della situazione è ugualmente stata evidenziata in data 25 gen-
naio 2008 dal Dr. E., medico incaricato dall'UFG di stilare un'ulteriore peri-
zia psichiatrica indipendente (v. act. 1.8). Egli rileva come nell'anamnesi
famigliare psichiatrica, la sorella del reclamante sia affetta da problemi psi-
chici non meglio specificati e da anni risulta in trattamento specialistico.
Nell'anamnesi personale psichiatrica il reclamante non è noto per antece-
denti di ordine psichiatrico ma durante l'età scolare, per problemi compor-
tamentali, fu visitato da psicologi a Torino e sottoposto a psicoreattivi dia-
gnostici. Secondo il Dr. E. il reclamante, clinicamente, "denota una diminu-
zione evidente della timia, una angoscia profonda, un incremento notevole
della tensione endopsichica, problemi di incontinenza affettiva, una altera-
zione del ritmo sonno-veglia, una perdita dell'appetito"; egli constata inoltre
la presenza di "propositi autoclastici". Diagnosticamente egli ha caratteriz-
zato la situazione del reclamante come "una sindrome depressiva grave
con forte componente ansiogena e con suicidalità attiva".
Tutto quanto precede permette di concludere che le diagnosi stilate dai tre
medici psichiatri relativamente alla situazione psichica del reclamante sono
simili. Tutti sono concordi nell'affermare che la situazione del reclamante, in
continua evoluzione negativa, è grave e che il pericolo di suicidio è reale
(sul tema del suicidio in carcere v. JEAN-LOUIS TERRA, Prévention du suici-
de des personnes détenues, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, Médecine, santé
et prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 333 e segg.; N. BOURGOIN, Le suicide
en prison, Parigi 1994; J. C. BERNHEIM, Les suicides en prison, Montreal
1987). Altrettanto chiaro è che il reclamante abbisogna già da qualche
tempo di cure specialistiche adeguate, le quali comprendono terapie psico-
farmacologiche (ansiolitici, antidepressivi, stabilizzatori dell'umore) nonché
colloqui di sostegno regolari. Divergenze d'opinione sono per contro sorte
relativamente al mantenimento o meno in carcere del reclamante. Il
Dr. med. C., - il quale ha constatato che la grave situazione del reclamante
ha presentato "un decorso ingravescente" durante il periodo di carcerazio-
ne a "La Farera" -, condividendo quanto espresso dalla Dr.ssa D. nel suo
scritto del 17 dicembre 2007, ha dichiarato che la condizione del reclaman-
te "ha potuto essere gestita correttamente solo grazie alle possibilità di cura
e di sorveglianza adeguata al Carcere Giudiziario dove egli ha potuto rice-
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vere un trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico, nonché interni-
stico" (v. act. 1.4). Si evidenzia tuttavia che tale giudizio riguardava la si-
tuazione a metà dicembre dell'anno scorso, situazione che lo stesso Dr.
med. C. considerava in continua evoluzione negativa. Nel suo scritto del
12 febbraio tale psichiatra informava il carcere giudiziario "La Farera" che il
reclamante, in seguito ad un colloquio del 1° febbraio 2008, era stato sotto-
posto ad un nuovo trattamento psicofarmacologico (v. act. 7.14, pag. 2). In
occasione di tale colloquio quest'ultimo avrebbe espresso il desiderio di ri-
manere al carcere giudiziario "La Farera" poiché temeva le difficoltà di a-
dattamento in nuove strutture, con altri operatori. In un successivo incontro,
il reclamante avrebbe affermato che con il nuovo trattamento si sentiva
molto meglio e che avrebbe preferito rimanere al carcere giudiziario. Il con-
tenuto di tale missiva è problematico nella misura in cui il medico, in realtà,
non ha espresso alcun giudizio personale sulla situazione psichica del re-
clamante, ma ha riportato semplicemente quanto quest'ultimo gli avrebbe
comunicato. Ebbene, considerata la volontà, molto preoccupante e perico-
losa, del reclamante di isolarsi sempre più dal mondo che lo circonda - si
rammenta al riguardo che egli, oltre ad aver rifiutato un regime meno re-
strittivo offertogli al carcere "La Stampa", ha pure rinunciato all'ora d'aria
normalmente concessa ai detenuti del carcere giudiziario "La Farera" -, la
presente autorità ritiene che la scelta di restare al carcere giudiziario sia
stata fatta a fronte di un'unica alternativa propostagli, ossia il trasferimento
al carcere "La Stampa", variante che in realtà non avrebbe nessun influsso
positivo sul suo stato di salute. Il Dr. E., d'altronde, scartato il mantenimen-
to del reclamante in un "reparto chiuso" a causa delle sue precarie condi-
zioni di salute, ritiene tale trasferimento un'alternativa da prendere in consi-
derazione, non quindi l'unica soluzione possibile. La Dr.ssa D. ritiene inve-
ce il reclamante non più carcerabile.
4.5 Il quadro clinico che si delinea dalle analisi effettuate dai tre medici psichia-
tri è decisamente allarmante e grave, al punto che la presente autorità ha
provveduto, a titolo supercautelare, per tutta la durata della presente pro-
cedura ricorsuale, a trasferire il reclamante all'Ospedale regionale di Luga-
no (sede Civico), con l'intento soprattutto di bloccare sul nascere probabili
tentativi di suicidio (cfr. Recommandation N° R (98) 7 du Comité des Mini-
stres du Conseil de l'Europe concernant les aspects éthiques et organisa-
tionnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, par. 52-59, in particolare
par. 55; C. N. ROBERT/D. BERTRAND, Recommandations du Comité des Mi-
nistres du Conseil de l'Europe, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, op. cit., pag. 76
e seg.; D. BERTRAND, Secteurs hospitaliers, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, op.
cit., pag. 237 e segg.; D. BERTRAND/M UMMEL/T. HARDING, Normes généra-
les établies par le Comité européen pour la prévention de la torture [CPT]
suite aux visites de lieux de détention, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, op. cit.,
pag. 54 e seg.). La Corte ritiene che le condizioni di salute del reclamante
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sono a tal punto precarie da giustificare, per motivi di sicurezza ed ecce-
zionalmente, la sua scarcerazione, questo in attesa di una sentenza defini-
tiva sull'estradizione. Chiamato a statuire sul ricorso che il reclamante ha
dichiarato d'interporre contro la decisione d'estradizione emanata dall'UFG,
il Tribunale penale federale dovrà peraltro verificare in che misura le condi-
zioni di salute del ricorrente si oppongano ad una sua estradizione in uno
Stato estero i cui i standard medico-sanitari sono più bassi che in Svizzera,
tanto più in regime di custodia cautelare, tenendo certamente conto dei
rapporti in proposito di organizzazioni per la difesa dei diritti umani come
Amnesty International, nonché delle ancora recenti condanne della Moldo-
va da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo proprio in relazione alle
condizioni sanitarie in regime di detenzione (v. ad es. sentenze nella cause
Gorea contro Moldova del 17 luglio 2007, n. 21984/05; Modarca contro
Moldova del 10 maggio 2007, n. 14437/05; Boicenco contro Moldova del-
l'11 luglio 2006, n. 41088/05). Tale analisi dovrà essere effettuata alla luce
delle perizie mediche sinora stilate (v. in particolare quanto affermato dal
Dr. med. C. nel suo scritto del 20 dicembre 2007).
5. Per scongiurare il pericolo di fuga, la scarcerazione dovrà essere accom-
pagnata da misure sostitutive della detenzione. Tra queste figurano il ver-
samento di una cauzione, la consegna dei documenti d'identità o l'obbligo
di sottostare a controlli regolari sulla presenza (v. sentenza del Tribunale
federale 1A.151/2003 del 23 luglio 2003, consid. 2; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 195 pag. 208; HEIMGARTNER, op. cit., pag. 57).
5.1 Secondo l'art. 53 PP, applicabile per analogia in virtù del rinvio previsto al-
l'art. 50 cpv. 4 AIMP, l'imputato in arresto o in procinto di essere incarcerato
per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti
una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità
competente o a scontare la pena. La cauzione consiste nel deposito di da-
naro o di oggetti di valore presso la cassa del Tribunale penale federale o
in una fideiussione (art. 54 cpv. 1 PP). Il giudice determina l'importo e la na-
tura della cauzione, tenendo conto della gravità dell'imputazione e delle
condizioni economiche dell'imputato (art. 54 cpv. 2 PP). Nonostante la pre-
stata cauzione, l'imputato è ricondotto in carcere se fa preparativi di fuga,
se citato non compare senza sufficiente giustificazione, oppure se nuove
circostanze rendono necessario il suo arresto. In questo caso la cauzione è
svincolata (art. 55 PP). L'importo della cauzione deve essere determinato
tenendo conto della fattispecie (v. DTF 105 Ia 186 consid. 4a; sentenza del
Tribunale federale 1S.25/2006 del 6 novembre 2006, consid. 3.1 e
1P.764/2004 del 26 gennaio 2005 consid. 5.1; sentenza TPF BH.2006.32
consid. 2.3 e giurisprudenza citata); esso va fissato in base alla situazione
dell'interessato, alle sue risorse, ai suoi legami con le persone chiamate a
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versare la cauzione e alla fiducia che si può avere che la prospettiva di
perdere quanto versato agirà da freno sufficientemente potente da esclude-
re ogni velleità di fuga (sentenza del Tribunale federale 1P.165/2006 del
19 aprile 2006, consid. 3.2.1; sentenza TPF BH.2006.32 consid. 2.3). Se-
condo la giurisprudenza, l'importo della cauzione non deve essere proibiti-
vo (DTF 105 Ia 186 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale
1P.682/2004 del 7 dicembre 2004, consid. 2.1 e 2.2).
Nella fattispecie, le informazioni contenute nell'incarto relative alla situazio-
ne finanziaria del reclamante non sono molte. Quest'ultimo osserva che le
capacità finanziarie della sua famiglia sono attualmente assai ridotte, po-
tendo contare unicamente sull'intervento di amici e parenti. La moglie del
reclamante sarebbe confrontata, da quasi sei mesi, con continue spese le-
gate alle esigenze dell'economia domestica, con l'evasione di impegni presi
in passato, con gli oneri di patrocinio legale e altre spese generate dalla
procedura d'estradizione, tutto ciò a fronte della totale assenza di redditi, i
quali erano precedentemente garantiti dall'attività professionale del marito.
Il ricorrente ha inoltrato all'autorità adita un documento, creato da PostFi-
nance e intitolato "Evoluzione dei saldi", concernente un conto postale inte-
stato alla moglie (v. act. 1.10). Dallo stesso si evince che il saldo del conto
in questione è passato da fr. 36'727.37 il 23 agosto 2007, a fr. 3'368.22 il
20 novembre 2007 e a poco più di fr. 300.- il 24 gennaio 2008. A ciò si ag-
giunge uno scritto del 24 gennaio 2008 inviato dal fiduciario della famiglia
del reclamante nonché della società da loro controllata, all'avvocato G.,
mediante il quale si informa il destinatario che l'assenza del reclamante a-
vrebbe oramai provocato il tracollo della sua società, visto che "sia la socie-
tà da noi gestita che la famiglia stessa (moglie e due figli) sono praticamen-
te incapaci di far fronte agli impegni quotidiani quali locazione, premi assi-
curativi ecc.". Ebbene, tenuto conto di quanto precede, della professione, si
presuppone ben remunerata, esercitata dal reclamante sino al momento
dell'arresto, nonché del fatto che normalmente i risparmi non vengono de-
positati su un conto corrente postale a causa della debole remunerazione -
ciò che induce a pensare che la famiglia del reclamante possa disporre di
ulteriori beni patrimoniali -, la presente autorità ritiene una cauzione di
fr. 50'000.- adatta alle circostanze e rispettosa del principio della proporzio-
nalità.
5.2 Alla cauzione è d'uopo aggiungere l'obbligo per il reclamante, da una parte,
di consegnare tutti i suoi documenti d'identità e, dall'altro, di presentarsi
due volte alla settimana davanti alle autorità di polizia.
6. Discende da tutto quanto precede che il reclamo è accolto. L'UFG è invitato
a liberare il reclamante non appena quest'ultimo avrà versato una cauzione
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di fr. 50'000.-, consegnato tutti i suoi documenti d'identità, nonché garantito
di presentarsi due volte alla settimana davanti alle autorità di polizia. Le
modalità legate all'esecuzione di tali misure devono essere fissate dall'UFG
senza ritardi. La liberazione deve intervenire immediatamente.
7. Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda del ricorrente ten-
dente all'adozione di provvedimenti cautelari è divenuta priva d'oggetto.
8. Visto l'esito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia
(art. 63 cpv. 2 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF).
Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 30 lett. b LTPF, l’autorità di ricor-
so, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, as-
segnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativa-
mente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al
Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio
(art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al
Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla
Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo libero apprezzamento,
se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o
ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del
citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto appare adeguato un
onorario di fr. 1’000.-- (IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a
carico dell'UFG in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
2. È fatto ordine all'Ufficio federale di giustizia di liberare A. non appena il
medesimo avrà versato una cauzione di fr. 50'000.-, consegnato tutti i
suoi documenti d'identità, nonché garantito di presentarsi due volte alla
settimana davanti alle autorità di polizia.
3. La domanda tendente all'adozione di provvedimenti cautelari è divenuta
priva d'oggetto.
4. Il provvedimento supercautelare adottato con decisione del 14 febbraio
2008 è revocato, previa l'esecuzione di quanto previsto alla cifra 2 del
dispositivo.
5. Non sono prelevate spese.
6. L'Ufficio federale di giustizia verserà al reclamante un importo di fr. 1'000.-
a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 26 febbraio 2008
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Lic. iur. Pietro Croce
- Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni
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Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali
decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali
notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla
carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un
pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2
LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93
cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate
mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93
cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile
soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è
particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati
elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
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