Sentenza del 28 maggio 2009
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Pietro Simona,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Germania
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2008.304
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Fatti:
A. Il 30 luglio 2008 la Procura pubblica di Oldenburg (Germania) ha presenta-
to alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un
procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D. e A. per amministra-
zione infedele e truffa (§ 266 e 263 Codice penale tedesco), sottrazione fi-
scale (§ 369 e 370 Legge tributaria tedesca), nonché riciclaggio (§ 261 Co-
dice penale tedesco). In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver im-
portato, allestendo dichiarazioni doganali false, carne dal Brasile a prezzi
gonfiati al fine di ridurre i dazi doganali all'importazione e di beneficiare del
ristorno del maggior prezzo. Più precisamente, B. è sospettato, in qualità di
dirigente di diverse società del gruppo E., domiciliate a Z. in Germania, di
aver importato, con la complicità di C., cittadino germanico, carne di pollo
dal Brasile allestendo false dichiarazioni doganali tendenti ad ottenere il ri-
storno da parte delle autorità doganali germaniche del maggior prezzo ot-
tenuto grazie a dichiarazioni doganali. Somme di denaro sarebbero inoltre
state accreditate su ordine di B. su un conto in Lussemburgo della società
F., in Brasile, appartenente all'ex direttore della società G. (Europa) A.,
conto sul quale gli indagati C. e D., anche quest'ultima cittadina germanica,
disporrebbero di una procura. Dalla rogatoria risulta che due importi, uno di
EUR 404'050.- e l'altro di USD 657'650.-, frutto delle infrazioni contestate
agli indagati, sarebbero giunti sul conto lussemburghese della società F. e
che un importo di EUR 61'500 sarebbe stato accreditato nel 2003 sul conto
n. 1 presso la banca H., succursale di Lugano, di pertinenza di A. Nella sua
domanda di assistenza l'autorità rogante ha postulato l'audizione, in qualità
di testimone, dell'impiegato della banca H. che si è occupato del conto in
questione, nonché la trasmissione della relativa documentazione bancaria
a partire dal 1° gennaio 2003.
B. Mediante decisione del 22 agosto 2008, il Ministero pubblico del Cantone
Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità tedesca
ordinando l'identificazione e la perquisizione presso la banca H. delle rela-
zioni riconducibili ad A., in particolare del suddetto conto, con il sequestro
della relativa documentazione.
C. Con decisione di chiusura del 10 novembre 2008 l'autorità d'esecuzione ha
accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente
degli atti seguenti: lettera del 29 agosto 2008 della banca H. con annessa
documentazione concernente le relazioni n. 1 e n. 2, quest'ultima intestata
alla società I. Inc.; lettera del 2 settembre 2008 della banca H. con annessa
documentazione concernente la relazione n. 2.
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D. Il 12 dicembre 2008 A. ha impugnato la precitata decisione presso la
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'an-
nullamento.
E. Con osservazioni del 15 gennaio 2009 l'Ufficio federale di giustizia (UFG)
postula la reiezione del ricorso. Nella sua risposta del 19 gennaio 2009, il
Ministero pubblico ticinese chiede che il gravame venga respinto. Tali scritti
sono stati inviati per conoscenza al patrocinatore del ricorrente il 23 gen-
naio seguente.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento
(RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di coope-
razione internazionale in materia penale compete alla II Corte dei reclami
penali (Corte dell’assistenza giudiziaria).
1.2 I rapporti di cooperazione in materia penale fra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica federale di Germania sono anzitutto retti dalla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, en-
trata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera ed il 1° gennaio 1977 per la
Germania (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di agevolare l’applicazione di
questa convenzione multilaterale, completandone altresì i contenuti norma-
tivi, Svizzera e Germania hanno inoltre concluso un Accordo completivo del
13 novembre 1969 (RS 0.351.913.61), entrato in vigore il 1° gennaio 1977
(in seguito: l'Accordo completivo). Di rilievo nella fattispecie è anche la
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei pro-
venti di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il
1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° gennaio 1999 per la Germania
(RS 0.311.53).
1.3 Il 27 novembre 2008 il Consiglio dell’Unione europea ha deciso la piena
applicazione degli accordi d'associazione della Svizzera a Schengen e Du-
blino a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europe-
a, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008). Secondo costante giurisprudenza in
materia di assistenza giudiziaria internazionale si applica il diritto in vigore
al momento della decisione (DTF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 con-
sid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; sentenza del Tribunale federa-
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le 1A.96/2003 del 25 giugno 2003, consid. 2.2; sentenza TPF RR.2007.178
del 29 novembre 2007, consid. 4.3), ferma restando la possibilità di deroga-
re a tale regola mediante contrarie disposizioni di diritto intertemporale. Ne
consegue che in virtù degli art. 2 n. 1 e 15 n. 1 dell’Accordo del 26 ottobre
2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità eu-
ropea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applica-
zione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.360.268.1; in seguito:
l’Accordo Schengen), nelle relazioni di cooperazione in materia penale con
la Germania sono applicabili anche gli art. 59 e segg. (in materia di estradi-
zione) nonché 48 e segg. (in materia di altra assistenza) della Convenzione
di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS) tra i
governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica fede-
rale di Germania e della Repubblica francese relativi all’eliminazione gra-
duale dei controlli alle frontiere comuni (n. CELEX 42000A0922(02); Gaz-
zetta ufficiale L 239/19-62 del 22 settembre 2000).
Per i rapporti con la Germania sono infine già entrate in vigore le disposi-
zioni dell’Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un
lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare con-
tro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari,
concluso il 26 ottobre 2004 (in seguito: l’Accordo sulla lotta contro la frode;
RS 0.351.926.81, FF 2004 pag. 5273 e segg., 5483 e segg.). Anche se tale
Accordo non è ancora entrato in vigore nei rapporti tra tutti gli Stati dell’UE,
la Svizzera e la Germania, come prevede l’art. 44 n. 3 dello stesso Accor-
do, l’8 rispettivamente il 9 gennaio 2009, si sono reciprocamente notificate
una dichiarazione di applicazione bilaterale, motivo per cui l’Accordo pren-
de effetto 90 giorni dopo la data di ricevimento della seconda notificazione,
segnatamente il 9 aprile 2009 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 46/6-7 del 17 febbraio 2009; SR 0.351.926.81 pag. 24 con relativa tabella
sullo stato del processo di ratifica e dell’applicazione provvisoria dell’Accor-
do sulla lotta contro la frode). A differenza del sopraccitato CAS l’Accordo
sulla lotta contro la frode prevede tuttavia una disposizione di diritto inter-
temporale, la quale esclude l’applicabilità dell’Accordo per commissioni ro-
gatorie relative a attività illecite commesse prima del 26 aprile 2005
(v. art. 46). In che misura la commissione rogatoria qui in esame, di per sé
in parte rientrante ratione materiae nel campo di applicazione dell’Accordo
sulla lotta contro la frode (v. art. 2), trovi qui applicazione non è del tutto
chiaro, viste le imprecisioni contenute nella rogatoria relativamente all'ubi-
cazione temporale di certe infrazioni perseguite in Germania. Il presunto at-
to di riciclaggio costituito dall'accredito di EUR 61'500.- a favore del conto
n. 1 è avvenuto l'11 settembre 2003 (v. infra consid. 2.2), mentre i presunti
reati a monte devono evidentemente essere stati commessi prima di tale
data. Per tali presunte infrazioni l'Accordo sulla lotta contro la frode non è
quindi applicabile. Diverso il discorso per eventuali infrazioni commesse
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dopo il 26 aprile 2005. Ad ogni modo, giova constatare che l'applicabilità o
meno dell'Accordo in questione – il quale è destinato a facilitare ulterior-
mente la cooperazione tra gli Stati aderenti – risulta irrilevante per l'esito
della rogatoria, nella misura in cui l'assistenza giudiziaria, come si vedrà qui
di seguito, può essere concessa già solo sulla base del diritto applicabile
menzionato al consid. 1.2.
1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat-
tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si appli-
cano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del
20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza
(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123
II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon-
damentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
1.5 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle
parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione del-
l'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata
(v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta,
come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità
delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. DTF 123
II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).
1.6 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con-
segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale
di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e
cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.
1.7 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri-
correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo-
sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque
è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi-
ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi-
ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per
quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale
all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg-
ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP.
Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu-
ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega-
me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con-
sid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giu-
ridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tu-
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telato dalla norma invocata. Occorre però che il ricorrente sia toccato più di
altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse impor-
tante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contesta-
zione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di
fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa:
è necessario che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un van-
taggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto sol-
tanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile
(DTF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1
e/bb, 499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso
di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato perso-
nalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a
OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domici-
liari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b
OAIMP), rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a mo-
tore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurispruden-
ziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla
persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione,
sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con-
sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b),
mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il
mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugna-
re tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
In quanto titolare del conto, il ricorrente è dunque legittimato a ricorrere
contro la trasmissione della lettera del 29 agosto 2008 e della documenta-
zione bancaria concernente il conto n. 1 presso la banca H. a Lugano. La
legittimazione ricorsuale deve per contro essergli negata per quanto riguar-
da l'inoltro della documentazione relativa al conto n. 2 intestato alla società
I. Inc., a Tortola (BVI), del quale egli risulta unicamente l'avente diritto eco-
nomico.
2. L'insorgente lamenta una violazione del principio della proporzionalità, per
avere il Ministero pubblico ticinese ordinato la trasmissione di documenti ir-
rilevanti e inutili per il procedimento estero, procedendo in realtà ad una ri-
cerca indiscriminata di prove.
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do-
manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de-
ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti.
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor-
tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi-
to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e
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rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il
principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applica-
to in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157
consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente
disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del 21 maggio
2007, consid. 6.3, non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia
abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredi-
re le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base al-
la giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale,
secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei
mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale al-
l'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c;
121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing ex-
pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed
indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi-
stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65
consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito
in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della spe-
cialità che di quello della proporzionalità (PETER POPP, Grundzüge der in-
ternationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 280 n. 414 e
pag. 204 e seg. n. 309). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è
inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib
257 consid. 5c).
2.2 Nella fattispecie, va preliminarmente rilevato e criticato il carattere minima-
lista dell'esposto dei fatti presentato dalle autorità tedesche, esposto al limi-
te dell'accettabile per quanto riguarda il rispetto degli art. 14 n. 2 CEAG, 27
n. 1 Convenzione sul riciclaggio, 28 cpv. 2 lett. b AIMP nonché 10 cpv. 2
OAIMP. Dalla rogatoria si intuisce certo che le infrazioni oggetto dell'inchie-
sta estera sarebbero state commesse in Germania, ma dove più precisa-
mente non è dato sapere. Pure problematica è risultata l'ubicazione tempo-
rale dei predetti reati, avendo dovuto questo Tribunale procedere in manie-
ra inferenziale e accontentarsi di stabilire un periodo attorno a settembre
2003, fissato tra il 2001 ed il 2007 (cfr. documento del 17 luglio 2008 intito-
lato "Vermerk" redatto dall'autorità rogante; in ambito di riciclaggio v. co-
munque DTF 129 II 97 consid. 2). Ciò detto, il ricorrente è indagato nell'in-
chiesta tedesca per il reato di riciclaggio di denaro (v. rogatoria pag. 3). Egli
è titolare del conto n. 1, in relazione al quale l'autorità estera
avrebbe già potuto individuare alcune operazioni sospette (v. ricorso
pag. 4), in particolare un accredito dell'11 settembre 2003 di EUR 61'500.-
proveniente dal conto n. 3 presso la banca J. SA, a Luxembourg, di perti-
nenza del co-indagato B. (v. rogatoria pag. 3; documento del 17 luglio 2008
intitolato "Vermerk" redatto dall'autorità rogante; nota telefonica dell'11 set-
tembre 2003 redatta dalla banca J. SA; estratto bancario trimestrale del 30
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settembre 2003 concernente le operazioni in Euro). Invocando la prescri-
zione per le operazioni antecedenti il 1° gennaio 2003 – fatto questo che, a
suo dire, sarebbe già stato ammesso dall'autorità rogante (v. ricorso pag. 4
punto 5.2) -, il ricorrente dichiara: "l'unica transazione che entra in linea di
conto per eventuali accuse a carico del signor A. è già interamente nota a-
gli inquirenti tedeschi; in effetti, ammesso ma non concesso che il ricorren-
te si sia reso colpevole di riciclaggio, tale reato risulterebbe già realizzato
con i bonifici avvenuti" (v. ricorso pag. 4 punto 5.3). In quest'ottica, la do-
manda di assistenza sarebbe ridondante e superflua, configurandosi un'e-
vidente fishing expedition. Orbene, va innanzitutto rilevato che, provenendo
l'importo di EUR 61'500.- dal conto di un indagato a destinazione del conto
di un altro indagato, appare evidente e giustificato verificare se tale denaro
sia di origine criminale. In questo ambito, giova constatare che, quando le
autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di rico-
struire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di det-
te inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della do-
cumentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare
il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia
pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 121 II 241 consid. 3; senten-
za del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, con-
sid. 2.4). Nella fattispecie, l'autorità d'esecuzione, pur avendone la possibili-
tà, ha deciso, basandosi strettamente sulla rogatoria (v. pag. 4), di non inol-
trare tutta la documentazione relativa al conto n. 1, ma di trasmettere uni-
camente quella relativa al periodo dal 2003 in avanti, modo di procedere
che in realtà coincide con le aspettative del ricorrente, secondo il quale la
documentazione concernente gli anni precedenti non sarebbe rilevante per
l'inchiesta estera a causa della prescrizione. Va qui ricordato che se anche
vi fosse un problema di prescrizione – tutto da verificare, compito che non
spetta però all'autorità elvetica (v. DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268;
117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.227/2006 del 22
febbraio 2007, consid. 3.3) – il bisogno di stabilire la provenienza e di rico-
struire il flusso di denaro frutto dell'asserita attività illecita oggetto dell'in-
chiesta tedesca avrebbe al limite addirittura reso possibile anche l'invio del-
la documentazione anteriore al 2003. Fatto sta che, costatata la sufficiente
relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento
penale estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II
367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla do-
cumentazione bancaria sequestrata emerge un'effettiva connessione tra i
fatti perseguiti all'estero ed il conto in questione. Risulta comunque eviden-
te che l'autorità rogante non si sta assolutamente muovendo a caso nella
sua ricerca di materiale probatorio, soprattutto se, come nella fattispecie, la
domanda di assistenza menziona in maniera precisa le coordinate della re-
lazione bancaria oggetto della decisione impugnata nonché le operazioni
bancarie sospette. Tenuto conto di tutto quanto precede, vi è da concludere
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che la domanda di assistenza estera non costituisce una fishing expedition
e che la trasmissione della documentazione litigiosa non viola né il principio
dell'utilità potenziale né quello della proporzionalità.
3. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto nella misu-
ra della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63
cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale
penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle
tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giu-
risprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2;
RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007,
consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata conformemente all’art. 3 del Re-
golamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale
(RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 29 maggio 2009
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pietro Simona
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84
cpv. 2 LTF).
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