Sentenza del 17 aprile 2008
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Estradizione alla Romania
Indennità per ingiusta carcerazione (art. 15 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2008.5
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Fatti:
A. Il 9 giugno 2005 il Tribunale d'appello di Timisoara (Romania) ha presenta-
to alla Svizzera una domanda di estradizione concernente A., cittadino bo-
sniaco residente a Lugano, il quale, con decisione n° 1329 dell'11 giugno
1998 del Tribunale distrettuale di Timisoara, è stato condannato in contu-
macia a due anni e sei mesi di carcere per furti vari commessi in Romania
nella prima metà degli anni novanta.
B. Contro lo stesso, il 24 novembre 2005, l'Ufficio federale di giustizia (UFG)
ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione. Egli è stato quindi
provvisoriamente arrestato il 30 novembre 2005 e posto in detenzione
estradizionale.
C. Il 6 dicembre 2005, constatato il suo precario stato psicologico, A. è stato
rilasciato. Un confronto delle sue impronte digitali con quelle della persona
ricercata ha potuto evidenziare la sua estraneità ai fatti giudicati in Roma-
nia.
D. In data 23 gennaio 2007 A. ha presentato un'istanza d'indennizzo per in-
giusta carcerazione, chiedendo che la Confederazione svizzera sia con-
dannata al versamento di fr. 7'000.- oltre interessi al 5% dal 30 novembre
2005 a titolo di risarcimento del torto morale patito in seguito all'arresto su-
bito in Svizzera, di fr. 9'139.50 oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2007 a
titolo di rimborso della perdita di salario per l'anno 2006 nonché di
fr. 4'476.80 a titolo di rimborso delle spese legali.
E. Con decisione dell'11 dicembre 2007 l'UFG, pur ammettendo il principio
della concessione di un'indennità per ingiusta carcerazione a A., ha respin-
to parzialmente l'istanza di risarcimento presentata dal medesimo, ritenen-
do eccessivo l'importo preteso. Esso ha fissato l'indennità per il torto mora-
le a fr. 1'750 e per le spese legali a fr. 500.-, il tutto con interessi al 5% a
partire dal 23 gennaio 2007.
F. Dissentendo da tale decisione, l'11 gennaio 2008 A. è insorto dinanzi alla II
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in so-
stanza, che gli vengano riconosciuti gli importi quantificati nella suddetta i-
stanza del 23 gennaio 2007.
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Risultando indimostrato lo stato d'indigenza, la domanda di assistenza
giudiziaria presentata contestualmente al ricorso è stata respinta da
questa Corte con decisione del 30 gennaio 2008.
G. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2008 l'UFG propone di respingere il
gravame e di confermare la decisione impugnata.
H. Mediante replica del 4 aprile 2007 il ricorrente ribadisce in sostanza
quanto esposto in sede di ricorso.
Diritto:
1.
1.1 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta
dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr;
RS 0.353.1), entrata in vigore il 9 dicembre 1997 per la Romania ed il
20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Proto-
collo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizio-
nale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 dicembre 1997 per la
Romania ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle
questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e
nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pu-
re quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a
quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 con-
sid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a;
122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fon-
damentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
1.2 I trattati summenzionati non contemplano disposizioni concernenti l'indenni-
tà per ingiusta carcerazione, la quale è pertanto regolata dal diritto naziona-
le del Paese richiesto, nel caso specifico dall'art. 15 AIMP. L'UFG è compe-
tente in prima istanza per statuire sulle richieste d'indennità per carcere in-
giustamente sofferto (DTF 113 IV 93 consid. 2; sentenza del Tribunale fe-
derale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 4). La decisione del-
l'UFG è impugnabile dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale (art. 15 in relazione con art. 25 cpv. 1 AIMP; art. 28 cpv. 1
lett. e della legge sul Tribunale penale federale [LTPF; RS 173.71]; art. 9
cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale [RS 173.710]. Il ri-
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corso dev'essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della de-
cisione (art. 12 cpv. 1 AIMP in relazione con art. 50 cpv. 1 PA). Ha diritto di
ricorrere chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (v. art. 12 cpv. 1 AIMP in relazione con art. 48 PA).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che alle procedure
concernenti le indennità per ingiusta carcerazione si applica, sotto il profilo
della procedura, l'art. 100 cpv. 4 della legge sul diritto penale amministrati-
vo (DPA; RS 313.0), l'UFG statuendo quindi in prima istanza sulle doman-
de d'indennizzo per ingiusta carcerazione (DTF 113 IV 93 consid. 2). L'allo-
ra Camera d'accusa del Tribunale federale costituiva, in deroga alla compe-
tenza di principio della I Corte di diritto pubblico fissata dall'art. 25 AIMP,
l'autorità di ricorso contro le decisioni dell'UFG (cfr. anche DTF 117 IV 209
consid. 1b e c). L'applicazione analogica dell'art. 100 cpv. 4 DPA per rap-
porto alla competenza della Camera d'accusa, era motivata dal fatto che
l'indennità derivante dall'adozione ingiustificata di provvedimenti coercitivi si
trova in stretta connessione con la questione dell'ammissibilità di un prov-
vedimento coercitivo, e sia la legge sulla procedura penale federale (PP;
RS 312.0), sia l'AIMP, sia la DPA, di principio, prevedevano in tale ambito
la competenza di detta Camera. Siccome in ambito di assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale lo Stato richiesto assume una funzione ret-
ta dal diritto amministrativo, l'applicazione analogica dell'art. 100 cpv. 4
DPA era da preferirsi a quella dell'art. 122 cpv. 3 PP. Secondo il Tribunale
federale, il fatto che l'applicazione analogica dell'art. 100 cpv. 4 DPA non
potesse avvenire sulla base dell'art. 15 AIMP costituiva una lacuna da col-
mare (DTF 113 IV 93 consid. 2). Tale giurisprudenza è stata in seguito più
volte confermata e ripresa dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale, autorità che dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2006 statuiva
sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione e sulle domande d'indennità per
ingiusta carcerazione (v. sentenze TPF BK.2004.15 e BK.2004.16 del-
l'8 marzo 2006, consid. 1.2 e 1.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération ju-
diciaire internationale en matière pénale, 2a ediz., Berna 2004, pag. 331
n. 290).
Dal 1° gennaio 2007 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe-
derale è competente per statuire sui ricorsi in ambito di assistenza giudizia-
ria internazionale in materia penale (cfr. art. 25 cpv. 1, 80e e 48 cpv. 2
AIMP; art. 28 cpv. 1 lett. e LTPF e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale
penale federale). Essa si pronuncia sui ricorsi contro le decisioni dell'UFG
riguardanti la fissazione dell'indennità per ingiusta carcerazione direttamen-
te sulla base dell'art. 25 cpv. 1 AIMP, ragione per cui non vi è più motivo di
applicare per analogia, sotto il profilo della procedura, l'art. 100 cpv. 4 DPA
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(sentenza TPF RR.2007.73 del 6 dicembre 2007, consid. 1.2, destinata alla
pubblicazione).
1.3 La decisione sull'indennità per ingiusta carcerazione emanata dall'UFG
l'11 dicembre 2007 è stata notificata al ricorrente il 12 dicembre seguente. Il
ricorso dell'11 gennaio 2008 è dunque tempestivo. Il ricorrente è diretta-
mente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di prote-
zione alla sua modificazione, per cui la sua legittimazione a ricorrere è pa-
cifica. Il ricorso è pertanto ammissibile.
2. Per ottenere un'indennità ai sensi dell'art. 15 AIMP l'istante deve aver subi-
to una carcerazione in vista d'estradizione ordinata in ossequio al diritto
materiale e procedurale applicabile, la quale si è però rivelata ingiustificata
nel corso della procedura (v. DTF 117 IV 209 consid. 4b; 64 I 141 con-
sid. 2). In questi casi la persona perseguita ha diritto, in virtù dell'art. 15
cpv. 1 AIMP, a un'indennità per ingiusta carcerazione ed altri pregiudizi su-
biti, ambito nel quale trovano applicazione materiale le norme previste agli
art. 122 PP e 99 DPA (v. DTF 113 IV 93 consid. 1; 117 IV 209 consid. 4b;
STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi di laurea, Zurigo 2002,
pag. 61). L'indennità comprende sia la riparazione del danno materiale che
il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale e deve essere fis-
sata tenuto conto della gravità del pregiudizio causato (v. DTF 117 IV 209
consid. 4b; 113 IV 93 consid. 3a; 107 IV 156 consid. 4). La persona dan-
neggiata è tenuta a provare tale pregiudizio e a determinarne l'ammontare
(DTF 117 IV 209 consid. 4b; 107 IV 155 consid. 5). L'indennità può essere
ridotta o rifiutata se la persona perseguita ha provocato per sua colpa
l'istruttoria o la sua carcerazione oppure se, con temerarietà, ha intralciato
o protratto il procedimento (art. 15 cpv. 3 AIMP). L'indennità per il carcere
sofferto in Svizzera ai fini di estradizione può anche essere decurtata o ri-
fiutata se lo Stato richiedente ritira la domanda di ricerca o di fermo in vista
di estradizione (art. 15 cpv. 4 lett. a AIMP); o non presenta la domanda
d'estradizione con i relativi allegati nel termine fissato (art. 15 cpv. 4 lett. b
AIMP). Qualora sia decisa la decurtazione o il rifiuto dell'indennità secondo
l'art. 15 cpv. 4 AIMP, si devono considerare le possibilità del danneggiato di
ottenere un indennizzo nello Stato estero (art. 15 cpv. 5 AIMP). Il diritto
all’indennità si estingue se non è fatto valere entro un anno dalla decisione
definitiva di rifiuto dell'estradizione (art. 100 cpv. 1 DPA; DTF 113 IV 101
consid. 2b).
La detenzione in vista d'estradizione è da considerarsi ingiustificata se
l'estradizione non è accordata oppure se lo Stato richiedente non è in grado
di adempiere una condizione posta dallo Stato richiesto all'estradizione
(DTF 118 IV 420 consid. 2c/aa).
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2.1 Chiarita la sua estraneità ai fatti oggetto della sentenza di condanna del-
l'11 giugno 1998 emanata dal Tribunale distrettuale di Timisoara, il ricorren-
te ritiene che le esperienze del suo arresto e della sua detenzione gli ab-
biano provocato una sofferenza assolutamente superiore alla normalità.
Tale vicenda si sommerebbe al trauma da lui già subito in Bosnia nel 1992
in seguito al suo internamento, per sei mesi, nel campo di concentramento
di Drvar Kameniza; questa volta però artefice delle sue sofferenze non sa-
rebbero stati i serbi, ma il Paese che lo ha accolto e gli ha accordato lo sta-
tuto di rifugiato. A ciò vi sarebbe inoltre da aggiungere il fermo ingiustificato
ed umiliante subito dal ricorrente il 22 aprile 2006 alla frontiera tra Bosnia e
Croazia, sempre per i fatti giudicati nella sentenza rumena summenzionata,
allorquando con la famiglia si apprestava a rientrare da una visita ai parenti
in Bosnia, fermo legato alla mancata comunicazione alle autorità bosniache
della sua già chiarita innocenza. Per tutti questi motivi, egli pretende, da
una parte, l'applicazione di un importo giornaliero di fr. 500.- a titolo di ri-
sarcimento per la detenzione subita (sette giorni) e, d'altra parte, il versa-
mento di un importo di fr. 3'500.- a titolo di risarcimento per il trauma con-
seguente all'arresto, ciò che porta la somma complessiva fatta valere a tito-
lo di risarcimento del torto morale a fr. 7'000.-, con un tasso d'interesse del
5% a partire dal 30 novembre 2005.
L'UFG, dal canto suo, ritiene l'importo preteso dal ricorrente eccessivo. Te-
nuto comunque conto della particolarità del caso, esso ha fissato l'indennità
giornaliera a fr. 250.-, applicando un tasso d'interesse del 5% a partire dal
23 gennaio 2007, data dell'istanza d'indennizzo. L'indennità per torto mora-
le ammonterebbe dunque a fr. 1'750.-.
2.1.1 La commisurazione della riparazione morale per il carcere ingiustamente
subito costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sul-
l'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123
II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni con fattispecie simili sono cer-
to indicativi, ma di per sé insufficienti per considerare contraria al diritto fe-
derale la somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e;
125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità deve infatti essere fissata,
analogamente al diritto civile, in funzione della gravità della lesione della
personalità (art. 49 cpv. 1 CO), tenendo conto di tutte le circostanze di fat-
to, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputa-
zione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e
professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b; 113 IV 93 consid. 3a; cfr. pure
DTF 130 III 699 consid. 5.1; 128 IV 53 consid. 7a pag. 71; 125 III 269 con-
sid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). La giurisprudenza costante del Tribunale
federale considera appropriato, nei casi che comportano carcerazioni di
lunga durata, l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità di fr. 100.- per
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ogni giorno di detenzione; trattandosi di procedimenti penali che hanno
comportato detenzioni di breve durata, possono invece essere riconosciute
indennità giornaliere più elevate, in funzione delle particolarità del caso
(v. sentenze del Tribunale federale 1P.589/1999 del 31 ottobre 2000, con-
sid. 4d con i riferimenti citati; 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 5;
1P.580/2002 del 14 aprile 2003, consid. 5.2). Per le detenzioni ingiustificate
di corta durata caratterizzate dall'assenza di circostanze particolari che po-
trebbero giustificare il versamento di un importo inferiore o superiore, il Tri-
bunale federale, di regola, ritiene un'indennità giornaliera di fr. 200.- appro-
priata (v. sentenza 4C.145/1994 del 12 febbraio 2002, consid. 5b e giuri-
sprudenza citata).
2.1.2 Nella fattispecie, la tragicità dei vari eventi negativi che hanno colpito il ri-
corrente è innegabile. Il fatto di essere stato arrestato – sul luogo di lavo-
ro – e detenuto sette giorni ingiustamente ha di fatto provocato malessere e
disagio, sentimenti che il ricorrente ha tuttavia saputo affrontare e combat-
tere, anche con l'aiuto della famiglia e di una psichiatra. In effetti, nonostan-
te la carcerazione estradizionale subita, egli ha comunque ripreso la sua at-
tività lavorativa. Di notevole rilievo in questo contesto risulta essere la peri-
zia del 15 novembre 2007 stilata dal Centro peritale per le assicurazioni
sociali (in seguito: Centro peritale), a Bellinzona, su incarico dell'Ufficio as-
sicurazione invalidità dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ti-
cino (v. act. 6.1), dalla quale si evince che il ricorrente ha interrotto la pro-
pria attività lavorativa solo susseguentemente al fermo alla frontiera croato-
bosniaca, avvenuto il 22 aprile 2006 (v. act. 6.1, pag. 4). Durante e dopo la
detenzione estradizionale in Svizzera, egli ha continuato a godere della fi-
ducia e del sostegno dei suoi datori di lavoro, a testimonianza della sua
buona ed intatta reputazione (v. scritti della B. SA del 1° dicembre 2005 [at-
to 62B UFG, allegato 6] e di C. SA del 3 dicembre 2005 [atto 62B UFG, al-
legato 7]). Dagli atti dell'incarto non risulta che la sua
disavventura abbia fatto l'oggetto di pubblicità nei media o altrove. Il ricor-
rente, d'altronde, non ricopre funzioni esposte all'opinione pubblica che
avrebbero potuto fungere da casse di risonanza alla vicenda, come ad
esempio nel caso affrontato dal Tribunale penale federale nella sentenza
BK.2005.9 del 12 ottobre 2005. Neppure avanzato, e tanto meno concretiz-
zato, l'insorgere di problemi familiari conseguenti all'accaduto. In realtà, il
momento decisivo a partire dal quale la sua salute psichica ha subito un
degrado tale da non permettergli più di lavorare è il fermo del 22 aprile
2006. Va altresì sottolineato che le sue condizioni di salute erano già state
problematiche ben prima dell'arresto in vista di estradizione. La perizia evi-
denzia infatti che al momento dell'arrivo in Svizzera il ricorrente "ha svilup-
pato verosimilmente una patologia ansioso-depressiva nel contesto di una
sindrome post-traumatica da stress, come conseguenza della permanenza
in campo di concentramento…" (act. 6.1, pag. 3). Egli "ha cercato di porre
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rimedio ai suoi disturbi attraverso l'assunzione ingente di alcool, usato co-
me sostanza per automedicazione. La reazione post-traumatica e la dipen-
denza dall'alcool si risolsero progressivamente dopo circa un paio di anni,
senza alcun intervento specialistico, anche grazie al supporto fornito dalla
moglie, con la quale egli ebbe sempre una buona intesa" (ibidem). Il ricor-
rente "riuscì quindi ad intraprendere diverse attività professionali, lavorando
con regolarità fino al dicembre 2005, momento in cui subì un primo arresto
da parte delle autorità in Svizzera" (ibidem). Chinandosi sui suoi fattori di
vulnerabilità, il Centro peritale rileva tuttavia l'esistenza di "una predisposi-
zione famigliare per patologie psichiche, confermata dal problema di de-
pressione avuto dalla sorella deceduta e l'analoga patologia del fratello mi-
nore. Altro fattore predisponente e fragilizzante la personalità [dello stesso]
è stato quello del docente scolastico delle elementari, il quale aveva un ap-
proccio educativo eccessivamente violento e traumatizzante. Il fatto che
[egli] si sia sviluppato con una personalità fragile, che lo avrebbe predispo-
sto a scompensi psichiatrici maggiori, è testimoniato anche dall'enuresi not-
turna che proseguì fino all'età di 15 anni, derivante probabilmente dagli
stress scolastici che non trovavano adeguata comprensione e supporto a
livello famigliare" (ibidem). Quanto precede permette senz'altro di conclu-
dere che le precarie condizioni di salute del ricorrente, oltre ad essere lega-
te al fermo subito alla frontiera croato-bosniaca, con tutto quanto successo
susseguentemente, sono ugualmente da ricollegare alla sua infanzia e al-
l'esperienza del campo di concentramento in Bosnia; non alla detenzione
estradizionale ordinata dall'UFG.
In base alla ponderazione globale di tutti questi aspetti ed avuto riguardo al
danno risultato alla personalità del ricorrente durante e subito dopo la
detenzione estradizionale, la richiesta di un'indennità complessiva di
fr. 7'000.- (fr. 3'500.- [fr. 500.- x 7 giorni] + fr. 3'500.-) a titolo di riparazione
per torto morale appare eccessiva. Come rilevato in precedenza (v. con-
sid. 2.1.1), l'importo giornaliero di base, ossia in assenza di circostanze
speciali, per quanto attiene alle detenzioni di corta durata, ammonta a
fr. 200.-. Tale somma deve essere modificata in funzione di criteri tendenti
ad incrementare (erhöhende Momente) o a diminuire (reduzierende Mo-
mente) l'importo di base (v. K. HÜTTE/P. DUCKSCH/K. GUERRERO, Die Ge-
nugtuung. Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3a ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, I/105 e segg.). Questa Corte ritiene l'importo
giornaliero di fr. 250.- fissato dall'UFG corretto. Esso tiene debitamente
conto dell'umiliazione legata all'arresto sul posto di lavoro, della completa
estraneità – dovuta ad uno scambio di persona – ai fatti giudicati in Roma-
nia nonché dei disagi di natura psichica che il ricorrente ha subito durante e
dopo la sua detenzione estradizionale in Svizzera. L'aggiunta di un ulteriore
indennità forfetaria, come richiesto dal ricorrente (ossia fr. 3'500.-), non si
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giustifica. In conclusione, la concessione di un'indennità complessiva per
riparazione morale e per ingiusta carcerazione di fr. 1'750.- va confermata.
2.2 Per quanto attiene al danno materiale, il ricorrente ritiene che la detenzione
gli abbia provocato una perdita di salario. Quest'ultimo sarebbe passato da
fr. 44'081.- nel 2005 a fr. 37'084.- nel 2006, con una diminuzione dunque di
fr. 6'997.-. Il rimborso di tale somma sarebbe quindi stato oggetto dell'istan-
za d'indennizzo, in attesa di chiarire l'evoluzione futura del suo stato di sa-
lute. A ciò vi sarebbe da aggiungere la perdita di salario relativa all'attività
che il ricorrente non ha potuto svolgere per conto della ditta C., attività che
gli avrebbe procurato nel 2005 un salario di fr. 2'142.80. L'UFG, per contro,
considera quale unico ed eventuale pregiudizio quello derivante dalla set-
timana di detenzione subita dal ricorrente in Svizzera, periodo durante il
quale egli non ha potuto svolgere la sua attività lavorativa, ma solo in caso
di effettiva perdita di salario. Il ricorrente, che ha conservato il suo posto di
lavoro, non avrebbe in realtà dimostrato l'esistenza di una diminuzione di
salario causata dalla detenzione. Nemmeno sarebbe stato provato il lega-
me tra la detenzione in questione e la diminuzione della sua capacità lavo-
rativa subentrata susseguentemente, soprattutto dopo il fermo da lui subito
alla frontiera al momento di lasciare la Bosnia, Paese nel quale si era reca-
to con la famiglia per far visita ai parenti.
Questa Corte ritiene che né la perdita di salario concernente il 2006 né
quella relativa al periodo successivo e futuro siano la conseguenza della
detenzione estradizionale sofferta dal ricorrente. A tale conclusione è pos-
sibile giungere sulla base sia della perizia medica già menzionata, la quale
evidenzia come i problemi di salute che hanno impedito allo stesso di ri-
prendere l'attività lavorativa siano chiaramente posteriori al suo viaggio in
Bosnia avvenuto nell'aprile 2006 (v. act. 6.1, pag. 4), che delle informazioni
ottenute dalla B. SA, la quale ha prodotto un documento attestante l'attività
lavorativa svolta dal ricorrente nei mesi successivi alla sua scarcerazione,
attività cessata solo il 13 aprile 2006 (v. foglio annuale di lavoro della B. SA
stampato il 23 gennaio 2007 [atto 62B UFG, allegato 30]). Non essendo i-
noltre stata avanzata nessuna pretesa per il 2005, vi è da dedurre che il ri-
corrente, durante la sua detenzione, ha continuato a percepire normalmen-
te il suo salario. Avendo l'UFG, con nota diplomatica del 10 gennaio 2006,
informato l'Ambasciata rumena a Berna del fatto che il ricorrente non era la
persona ricercata dalle autorità rumene – un confronto delle sue impronte
digitali con quelle della persona ricercata aveva permesso di giungere a ta-
le conclusione – e che l'estradizione non poteva dunque essere concessa,
il susseguente fermo alla frontiera croato-bosniaca, con tutte le conse-
guenze negative ad esso legate, non può essere imputato ad un errore
commesso dall'autorità elvetica come sostenuto nel gravame (v. atto 40
UFG). La nota diplomatica in questione ha di fatto messo un termine alla
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domanda presentata dalle autorità rumene alla Svizzera. Come rettamente
rilevato dall'UFG, non spetta all'autorità elvetica riparare il danno causato al
ricorrente da Paesi terzi. Un'eventuale richiesta d'indennizzo va semmai
presentata all'autorità estera che ha ordinato il secondo arresto del ricor-
rente. Non esistendo un nesso di causalità tra la detenzione estradizionale
subita in Svizzera e la perdita di salario già intervenuta o futura invocata dal
ricorrente, la richiesta d'indennizzo relativa al danno materiale deve essere
respinta.
2.3 Il ricorrente postula infine il rimborso di tutte le sue spese legali. L'UFG os-
serva che il ricorrente, oltre a non aver mai presentato una domanda di as-
sistenza giudiziaria gratuita, non avrebbe mai inviato una nota d'onorario
sostanziata che dimostrasse l'attività del suo legale nella procedura d'e-
stradizione. Senza riconoscere un obbligo legale in tal senso, l'UFG, vista
la situazione, si è tuttavia dichiarato disposto a versare al ricorrente un im-
porto forfetario di fr. 500.- a titolo di compenso per le spese da lui avute
nell'ambito della presente procedura, precisando tuttavia che l'istanza di in-
dennizzo non avrebbe in realtà necessitato dell'intervento di un legale.
2.3.1 Le spese assunte dalla persona perseguita per la sua difesa possono
ugualmente dar luogo ad un'indennità (v. DTF 113 IV 93 consid. 3d; 108 IV
203 consid. 2b; art. 11 dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura
penale amministrativa [RS 313.32]). La retribuzione dell'avvocato, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragione-
vole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista,
in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle dif-
ficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione
economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influi-
re sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il
tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto,
segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità
di ogni istanza, nonché il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 118 Ia
133 consid. 2b).
La decisione impugnata non menziona su quale base legale l'UFG ha sta-
tuito per quanto riguarda le spese legali. L'AIMP e la sua ordinanza d'appli-
cazione non contengono nessuna disposizione relativa alla determinazione
delle ripetibili dovute all'avvocato di fiducia in una procedura d'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale. Salvo disposizione contraria
dell'AIMP, le autorità amministrative federali applicano per analogia la PA e
le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse (art. 12 AIMP). L'art. 64
PA regola la questione delle spese ripetibili soltanto nell'ambito di una pro-
cedura ricorsuale. Secondo il cpv. 5 di tale disposizione, il Consiglio federa-
le disciplina la determinazione delle spese ripetibili, fatte salve le norme
- 11 -
emanate dal Tribunale amministrativo federale. Benché l'art. 8 dell'Ordi-
nanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura ammini-
strativa (RS 172.041.0) concerna unicamente le procedure di ricorso (v. ti-
tolo I dell'ordinanza), tale disposizione, in assenza di una base legale spe-
cifica, deve ugualmente applicarsi alla determinazione delle spese ripetibili
da parte dell'autorità di prima istanza in materia di assistenza giudiziaria in-
ternazionale. Una soluzione analoga è stata d'altronde adottata da questa
Corte in ambito di gratuito patrocinio (v. sentenza TPF RR.2007.167 del
6 dicembre 2007, consid. 2). La nuova versione della norma in questione,
in vigore dal 1° maggio 2007, prevede che gli articoli da 8 a 13 del Rego-
lamento dell’11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cau-
se dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2)
sono applicabili per analogia alle spese ripetibili. Sebbene entrata in vigore
posteriormente ad una parte dell'attività svolta dal legale del ricorrente in
esecuzione del mandato, tale disposizione si applica nella fattispecie. Di
principio infatti, in assenza di specifiche norme transitorie, le regole di pro-
cedura amministrativa si applicano immediatamente a partire dalla loro en-
trata in vigore a tutte le cause ancora pendenti, in particolare se – come nel
caso in esame – esse comportano restrizioni dei diritti dell'amministrato
(cfr. DTF 111 V 46 consid. 4; BENOIT BOVEY, Procédure administrative,
Berna 2000, pag. 197; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2a ed., Ber-
na 1994, pag. 171; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., Ba-
silea/Francoforte sul Meno 1991, pag. 123, n. 594; v. anche DTF 115 II 30
consid. 5a).
Le basi di calcolo per la determinazione delle spese ripetibili sono le stesse
per gli avvocati d'ufficio e di fiducia (v. art. 12 TS-TAF). Le spese non ne-
cessarie o non giustificate non sono rimborsabili (v. sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-2106/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 7.2). Giu-
sta l'art. 9 cpv. 1 TS-TAF, le spese di rappresentanza e di patrocinio com-
prendono l'onorario dell'avvocato (lett. a), i disborsi quali, segnatamente, le
spese di fotocopiatura, di viaggio e di vitto, le spese di porto e le spese te-
lefoniche (lett. b) e l’imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sul-
le indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già
stata considerata (lett. c). L’onorario dell’avvocato è calcolato in funzione
del tempo necessario alla rappresentanza della parte (art. 10 cpv. 1 TS-
TAF). La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un
massimo di 400 franchi (art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Secondo l'art. 11 cpv. 1
TS-TAF, i disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente so-
stenuti. Al massimo sono rimborsati, per i viaggi, le spese sostenute per
l’utilizzazione dei trasporti pubblici in prima classe (lett. a) e per il pranzo e
la cena, 25 franchi a pasto (lett. b). Per le fotocopie si possono conteggiare
50 centesimi a pagina (art. 11 cpv. 2 TS-TAF).
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2.3.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto
sostenuto dall'UFG, la necessità, per un non giurista, di essere assistito da
un avvocato nel presentare un'istanza d'indennizzo per ingiusta carcera-
zione non può essere negata, viste le conoscenze giuridiche che sono pre-
supposte per comprendere le particolarità di una simile procedura. Il fatto
poi che il ricorrente non abbia formulato una domanda di assistenza giudi-
ziaria gratuita all'intenzione dell'UFG nell'ambito della procedura d'estradi-
zione non ha incidenza alcuna sul diritto di essere risarcito delle spese le-
gali sostenute.
Il patrocinatore del ricorrente ha emesso per le sue prestazioni una nota
d'onorario complessiva di fr. 4'476.80 (v. atto 77 UFG, allegato 32), compo-
sta da fr. 660.60 di spese, fr. 3'500.- di onorario e fr. 316.20 di IVA. Pacifi-
camente ammesse le spese, la remunerazione oraria di fr. 280.- a titolo di
onorario risulta per contro elevata. Considerata la complessità non ecces-
siva delle procedure estradizionale e d'indennizzo nonché la giurisprudenza
(v. sentenza 4C.145/1994 consid. 5b; TPF RR.2007.167 consid. 2.5), nella
fattispecie un'indennità oraria di fr. 220.- (IVA esclusa) è da ritenersi appro-
priata. L'UFG è pertanto tenuto a risarcire il ricorrente delle spese legali
sopportate nella misura di fr. 3'669.80 (3'500 / 280 x 220 = 2'750 + 660.60
[spese] + 259.20 [IVA] = 3'669.80).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente ac-
colto. Di conseguenza l'UFG verserà a A. fr. 1'750.-, oltre interessi del 5%
annuo a far tempo dal 3 dicembre 2005 (sulla data di partenza degli inte-
ressi in caso di torto perdurante nel tempo v. DTF 129 IV 149 consid. 4.3;
ROLAND BREHM, Commentario bernese, 3a ediz., n. 95 ad art. 49 CO;
FRANZ WERRO, Les intérêts moratoires et compensatoires dans la respon-
sabilité civile, in FRANZ WERRO [ed.], Le temps dans la responsabilité civile,
Berna 2007, pag. 40; GERARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suis-
se, 2a ed., Ginevra/Basilea/Zurigo 2006, pag. 925, n° 1562), a titolo di ri-
sarcimento del torto morale subito in seguito all'ingiusta carcerazione sof-
ferta e fr. 3'669.80, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 4 dicembre
2006 (data della fattura d'onorario), per le spese di patrocinio sostenute.
4.
4.1 Parzialmente soccombente il ricorrente deve sopportare una parte delle
spese (v. art. 63 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competen-
za del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla deter-
minazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e
sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile
2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31
- 13 -
del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia ridotta è calcolata giu-
sta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale fe-
derale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.--. Essa è co-
perta dall'anticipo delle spese di fr. 1'000.- già versato. La Cassa del Tribu-
nale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 500.-.
4.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 30 lett. b LTPF, l’autorità di ricor-
so, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, as-
segnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativa-
mente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al
Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio
(art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al
Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla
Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo libero apprezzamento,
se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o
ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del
citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto appare adeguato un
onorario di fr. 1'000.-- (IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a
carico dell'UFG in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'UFG verserà a A.
fr. 1'750.-, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 3 dicembre 2005, a ti-
tolo di risarcimento del torto morale subito in seguito all'ingiusta carcerazione
sofferta e fr. 3'669.80, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 4 dicem-
bre 2006, per le spese di patrocinio sostenute.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coper-
ta dall'anticipo delle spese di fr. 1'000.- già versato. La Cassa del Tribunale
penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 500.-.
3. L'UFG verserà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 22 aprile 2008
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Rossano Pinna
- Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente sentenza non è dato nessun rimedio giuridico ordinario (v. art. 84 LTF).
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