Sentenza del 24 giugno 2008
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti 1. A.,
2. B. SA,
3. C. LTD,
4. D. S.r.l.,
5. E. GmbH,
tutti rappresentati dall'avv. John Noseda,
Ricorrenti
Contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Via
Pretorio 16, 6901 Lugano,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2008.74-78
- 2 -
Fatti:
A. Il 2 novembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di
assistenza giudiziaria, completata il 12 dicembre 2006, nonché il 4, 15 e 22
gennaio 2007, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti
di A., C. Ltd, B. SA, D. S.r.l., E. GmbH ed altri per titolo di associazione per
delinquere (art. 416 CP italiano), emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/00), dichiarazione fraudolenta me-
diante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2
D.Lgs. 74/00), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/00), occultamento o
distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/00), riciclaggio (art.
648-bis CP italiano), contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti desti-
nati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti
contraffatti (art. 468 CP italiano), falsità in scrittura privata (art. 485 CP ita-
liano), appropriazione indebita (art. 646 CP italiano). In sostanza, l'autorità
inquirente estera sta procedendo a carico di cittadini italiani e svizzeri per
associazione per delinquere finalizzata all'emissione e utilizzazione di fattu-
re per operazioni inesistenti nonché al riciclaggio del denaro di provenienza
illecita. I fatti si sarebbero svolti con le seguenti modalità: la costituzione di
società cosiddette cartiere con sede in Italia che provvedono a creare la
provvista di denaro derivante dall'emissione e utilizzazione di fatture per
operazioni inesistenti; la costituzione di società cartiere di nazionalità co-
munitaria ed extracomunitaria contraddistinte dagli stessi rappresentanti le-
gali di nazionalità straniera in carica anche presso le società cartiere con
sede in Italia, che hanno il precipuo compito di provvedere all'apertura in
Svizzera di conti correnti bancari d'appoggio; il trasferimento sui citati conti,
ad opera di soggetti di nazionalità elvetica, della provvista derivante dai re-
ati presupposti, compiuti in frode allo Stato italiano. Nella sua domanda di
assistenza l'autorità rogante ha postulato, tra l'altro, la perquisizione domi-
ciliare e locale delle società rappresentate da A., l'interrogatorio di quest'ul-
timo nonché l'acquisizione della documentazione bancaria relativa al perio-
do dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005 concernente conti di pertinen-
za delle società summenzionate, individuate a seguito dell'analisi delle mo-
vimentazioni bancarie riferite alle società cartiere.
B. Mediante decisioni del 18 maggio 2007 e del 22 gennaio 2008 (la prima in
sostituzione di quella del 27 febbraio 2007) , il Ministero pubblico ticinese è
entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando
tutta una serie di atti esecutivi, fra i quali la predetta perquisizione con rela-
tiva acquisizione di documentazione bancaria, nonché il postulato interro-
gatorio.
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C. Con decisione di chiusura del 17 marzo 2008 l'autorità d'esecuzione ha ac-
colto la rogatoria, autorizzando, tra l'altro, la trasmissione all'autorità richie-
dente dei seguenti documenti: lettera del 14 giugno 2007 di banca F., a Zu-
rigo, con annessa documentazione riferita alle relazioni n. 1, intestata a D.
S.r.l., e n. 2, intestata a E. GmbH; verbale d'interrogatorio di A. del
15 giugno 2007 con documentazione allegata; lettera del 1° febbraio 2008
della Banca G., a Lugano, con documentazione riferita alla relazione n. 3
intestata a C. Ltd; lettera dell'8 febbraio 2008 della Banca G., a Lugano,
con annessa documentazione (documenti giustificativi) riferita alla relazione
n. 3 intestata a C. Ltd.
D. Il 10 aprile 2008 A., C. Ltd, B. SA, D. S.r.l. e E. GmbH hanno congiunta-
mente impugnato la decisione di cui sopra presso la II Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento.
E. Con scritti del 13 e 14 maggio 2008 il Ministero pubblico ticinese e l'UFG
postulano la reiezione del ricorso.
Con replica del 4 giugno 2008 i ricorrenti si riconfermano nelle proprie con-
clusioni. Sollecitato a fornire procure attuali concernenti tutti i ricorrenti
(v. act. 8), il patrocinatore di quest'ultimi ha fatto pervenire all'autorità adita
unicamente le procure relative a B. SA, A. e C. Ltd., non datate.
F. Questo Tribunale, in data 9 giugno 2008, ha rinnovato all'avvocato John
Noseda la propria richiesta tendente all'ottenimento di procure valide con-
cernenti tutti i ricorrenti, precisando che, in caso contrario il gravame, limita-
tamente ai ricorrenti per i quali non fosse stata presentata procura valida,
sarebbe stato dichiarato irricevibile (v. act. 12). Il 13 giugno 2008 il suddetto
legale ha inoltrato all'autorità giudicante cinque procure della cui validità si
dirà più sotto nei considerandi (v. consid. 1.4.1).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale
del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento
(RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui re-
clami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
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1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia-
na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-
ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera
(CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di
questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso
un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato
in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo
italo-svizzero). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici-
claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa
a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53). Alle questioni che il
prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola e-
spressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia
più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applicano la legge
federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981
(AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo completivo; DTF 124 II 180
consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il ri-
spetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrina-
li).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con-
segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale
di esecuzione. Trattandosi di un’impugnativa rivolta contro una decisione
finale, essa ha effetto sospensivo ope legis (art. 80l AIMP; TPF 2007 79
consid. 1.5). I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e
cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.
1.4 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri-
correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo-
sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque
è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi-
ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi-
ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per
quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale
all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg-
ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che nell’OAIMP. Per es-
sere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di
assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame
sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1
d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giuridico o
fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tutelato
dalla norma invocata. È necessario però che il ricorrente sia toccato più di
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altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse impor-
tante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contesta-
zione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di
fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa:
occorre che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un vantaggio
di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto soltanto
nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF 126 II
258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb, 499 3b
pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di una richie-
sta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e di-
rettamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib
547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità
spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente
nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore dello
stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì pre-
cisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente
sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogato-
rio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 con-
sid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati
toccati in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto econo-
mico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti
(DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di do-
cumenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori
possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in que-
stione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un proce-
dimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a;
TPF 2007 79 consid. 1.6). La persona perseguita all'estero non può ricorre-
re contro misure che toccano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib
387 consid. 3b). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali
d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto diretta-
mente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire
informazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo di-
ritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 con-
sid. 2b; 121 II 459). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la
consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando
le affermazioni ivi contenute lo tocchino personalmente. È ammessa un'ec-
cezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda
di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possa-
no essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la rela-
zione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la tra-
smissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile
2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a,
apparsa in: Rep 1999 pag. 123).
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1.4.1 Nella fattispecie, D. S.r.l. e E. GmbH sarebbero legittimate a ricorrere, la
prima, contro la trasmissione della lettera del 14 giugno 2007 di banca F., a
Zurigo, e della documentazione bancaria relativa al conto n. 1 ad essa inte-
stato; la seconda, contro la trasmissione della lettera del 14 giugno 2007 di
banca F., a Zurigo, e della documentazione bancaria relativa al conto n. 2
ad essa intestato. L'avvocato John Noseda è stato ripetutamente invitato a
presentare delle procure che lo abilitassero a rappresentare le suddette so-
cietà. In occasione di un suppletivo invito, concesso in ossequio alla giuri-
sprudenza in ambito di formalismo eccessivo (v. DTF 120 V 413 consid. 5),
l'autorità adita ha reso attento il legale che, nel caso in cui tali procure non
fossero state presentate, il gravame, limitatamente ai ricorrenti per i quali
non fosse stata presentata procura valida, sarebbe stato dichiarato irricevi-
bile. Ebbene, nelle due procure fatte pervenire alla presente autorità non fi-
gurano né i nomi delle suddette società – entrambi i documenti sono firmati
da un certo H. residente in Spagna - né la causa per la quale esse dovreb-
bero essere valide. In tali condizioni, la legittimazione ricorsuale deve esse-
re negata ed il gravame interposto per conto della D. S.r.l. e della E. GmbH
dichiarato irricevibile (v. art. 11 cpv. 2 e 23 PA).
1.4.2 C. Ltd è legittimata a ricorrere contro la trasmissione delle lettere del 1° e 8
febbraio 2008 della Banca G., a Lugano, nonché della documentazione
bancaria relativa al conto n. 3 di cui è titolare.
1.4.3 La legittimazione ricorsuale di A. è data in relazione alla trasmissione del
verbale del suo interrogatorio del 15 giugno 2007.
1.4.4 B. SA è legittimata a ricorrere contro la trasmissione dei suoi due classifica-
tori, provenienti dai suoi uffici, contenenti la documentazione prodotta in
esecuzione dell'ordine di perquisizione e sequestro del 18 maggio 2007
(v. atto 44 del Ministero pubblico ticinese, in seguito MP/TI).
2. I ricorrenti censurano l'adempimento del requisito della doppia punibilità. A
loro dire, l'insussistenza del reato di riciclaggio - unico capo d'imputazione
a carico di A. secondo quanto contenuto nella domanda di assistenza e nei
susseguenti complementi - sarebbe stata accertata sia da parte italiana che
elvetica. Il Ministero pubblico ticinese, dal canto suo, afferma che il princi-
pio della doppia punibilità astratta non esige il controllo dell'esistenza o
meno del reato ipotizzato all'estero, quanto piuttosto la verifica che i fatti
esposti in rogatoria costituiscano un reato anche sotto il profilo del diritto
svizzero. La doppia punibilità sarebbe dunque data in base agli art. 138 e
251 CP così come 14 DPA (in combinazione con l'art. 3 cpv. 3 AIMP). Il fat-
to che tali reati non siano contestati a A. non sarebbe suscettibile di esclu-
dere l'assistenza, data l'esistenza, nel procedimento estero, di altri indagati,
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la cui posizione sarebbe ancora da chiarire e per i quali il principio della
doppia punibilità sarebbe rispettato.
2.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità
quale condizione all’esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente
l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG
e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settem-
bre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967
p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta
che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa
solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile se-
condo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso al-
l'art. 64 cpv. 1 AIMP.
Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'e-
sposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o al-
tre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 con-
sid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve pro-
cedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella doman-
da di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame
"prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta
trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricorda-
to che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener
conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo
previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa
pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594;
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 352, pag. 397). I fatti incriminati non devono
forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla me-
desima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188;
ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n. 353-354, pag. 399 e segg.).
2.2 Nella fattispecie, fra i diversi reati contestati agli indagati all'estero figurano
anche il riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), la falsità in scrittura privata
(art. 485 CP italiano) nonché l'appropriazione indebita (art. 646 CP italia-
no). Nel sistema giudiziario elvetico, i fatti rimproverati agli indagati sareb-
bero senz'altro perseguibili sulla base degli art. 305bis, 138 e 251 CP. Dato
che in materia di "altra assistenza", diversamente dal campo dell'estradi-
zione, affinché sia perfezionato il requisito della doppia punibilità è suffi-
ciente che l'esposto dei fatti dell'autorità rogante corrisponda almeno ad
un'infrazione secondo il diritto svizzero, l'analisi di altre norme risulta in
concreto superfluo (v. sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del
17 luglio 2007, consid. 2.3.2 e rinvii, pubblicata in SJ 2007 pag. 576 e
segg.; v. anche sentenza TPF RR.2007.110 del 16 novembre 2007, con-
- 8 -
sid. 2.2.2). In questo ambito va precisato che la documentazione da tras-
mettere all'autorità rogante non deve forzatamente riguardare unicamente i
qui ricorrenti, ma può concernere anche altri coindagati nell'inchiesta estera
ed essere d'aiuto per chiarire la posizione di quest'ultimi. È dunque a torto
che gli insorgenti contestano l'adempimento del requisito della doppia puni-
bilità esprimendosi unicamente sul reato di riciclaggio contestato a A.. La
censura non ha dunque pregio e va disattesa.
3. Gli insorgenti lamentano una violazione del principio dell'utilità potenziale e
della proporzionalità. Da una parte, essendo i termini d'indagine italiani
scaduti, la documentazione oggetto del litigio sarebbe formalmente inutiliz-
zabile nel procedimento estero. D'altra parte, negli atti in questione figure-
rebbero nominativi di società titolari di conti correnti non pertinenti per l'in-
chiesta italiana, i quali non dovrebbero essere trasmessi all'autorità rogan-
te.
3.1 Tali censure vanno respinte. La questione di sapere se le informazioni ri-
chieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili
per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezza-
mento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei
mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e
non può sostituirsi in questo all'autorità estera che conduce le indagini
(DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può
essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura
in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241
consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d
pag. 603; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., pag. 513 e segg. n. 476), sia ma-
nifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del
21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informa-
zioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini
(DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). È di rilievo, non da ulti-
mo, il principio giurisprudenzialmente consolidato dell'utilità potenziale, se-
condo il quale non vengono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei
mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale al-
l'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II
241 consid. 3a e b).
3.2 Nella fattispecie, va innanzitutto rilevato che l'autorità estera non ha mai
comunicato all'autorità rogata di ritirare la propria domanda di assistenza
del 2 novembre 2006 (complementi compresi) a causa della scadenza dei
termini delle indagini italiane. A tal proposito il Tribunale federale ha già a-
vuto modo di affermare che una procedura d'assistenza aperta in Svizzera
diventa priva di oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressa-
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mente, o quando il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con un
giudizio definitivo, ciò che non si verifica in concreto (v. DTF 113 Ib 157
consid. 5a pag. 166; sentenza del Tribunale federale 1A.177/2005 del
2 agosto 2006, consid. 5.2). Il Ministero pubblico ticinese ha dunque giu-
stamente dato seguito alla rogatoria, nel rispetto delle proprie competenze
ed in particolare senza ingerenze nel campo materiale d'indagine della ma-
gistratura estera. Giova poi mettere in evidenza i fatti contestati ai ricorrenti.
Quest'ultimi sono sospettati di partecipare ad un sistema di cessioni di cre-
diti tra società cartiere italiane ed estere finalizzato all'appropriazione inde-
bita di denaro di pertinenza di società riconducibili allo Stato italiano; tale
denaro sarebbe stato poi trasferito su conti in Svizzera. Nel complemento
rogatoriale del 12 dicembre 2006 l'autorità estera ha sufficientemente illu-
strato, con un esempio, il presunto sistema messo in atto dagli indagati
(v. allegato ad atto 3 MP/TI). C. Ltd, B. SA e A. - la prima gestita dalla se-
conda, con A. amministratore della B. SA - sono sospettati di aver incassa-
to, sulla base di crediti fittizi acquisiti da altre società implicate, ingenti
somme di denaro per conto di persone giuridiche con sede all'estero, dietro
le quali si celerebbero le persone fisiche autrici presunte delle appropria-
zioni indebite. Tali somme di denaro sarebbero state in seguito versate su
conti in Svizzera di pertinenza delle persone giuridiche in questione, il tutto
a danno di società riconducibili allo Stato italiano, come ad esempio la ICS
S.r.l. e la I. S.p.a. Tra le persone giuridiche estere beneficiarie del denaro
incriminato figurerebbero D. S.r.l. e E. GmbH, le quali avrebbero incassato
tale denaro mediante i loro conti presso la banca F. di Zurigo, entrambi og-
getto della decisione impugnata e sui quali, va precisato, A., agente in qua-
lità di consulente, dispone di una procura (v. documenti d'apertura dei due
conti, contenuti nel classificatore "Doc. Bancaria 1" del MP/TI). L'autorità
rogante ha constatato il coinvolgimento dei ricorrenti a seguito dell'analisi
delle movimentazioni bancarie riferite alle società cartiere citate in rogatoria
(v. atto 3 MP/TI, complemento del 12 dicembre 2006, pag. 6). Ebbene, nel-
la documentazione bancaria relativa ai conti di C. Ltd, D. S.r.l. e E. GmbH
figurano diverse operazioni che hanno coinvolto svariate società indagate
in Italia. Tali atti possono senz'altro aiutare l'autorità italiana a chiarire i fatti
sui quali vertono le indagini, in particolare i rapporti tra le varie società im-
plicate. L'utilità potenziale della documentazione in esame è pertanto in-
dubbia. Le operazioni bancarie ivi riportate sono state effettuate tra il 2003
ed il 2005, ossia durante il periodo oggetto delle indagini italiane, ragione
per cui il principio della proporzionalità è rispettato (v. atto 5 MP/TI, pag. 3).
Potenzialmente utile per la Procura italiana risulta inoltre essere il verbale
d'interrogatorio di A., con la documentazione annessa (due classificatori),
atti che permetteranno di esaminare e definire in maniera precisa il ruolo
del suddetto in relazione a varie società coinvolte. Va precisato che i due
classificatori, contenenti tra l'altro contratti di cessione di crediti conclusi
secondo le modalità descritte dall'autorità rogante, riguardano le attività di
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C. Ltd e di J. S.p.a, entrambe indagate in Italia. Come rettamente osservato
dal Ministero pubblico ticinese, l'opposizione dei ricorrenti all'invio della do-
cumentazione bancaria, relativa ai loro conti e recante nomi di terzi, non
può essere accolta; le autorità italiane, che dispongono di tutte le risultanze
processuali, devono poter, da un lato, ricostruire compiutamente l'articolato
e complesso meccanismo di operazioni finanziarie che sarebbero state po-
ste in essere dagli indagati per occultare il "paper trail" dei flussi di denaro
sospetti, dall'altro, pervenire alla completa identificazione delle persone e
società coinvolte. Si tratta inoltre di una maniera di procedere necessaria,
se del caso, ad accertare anche l'estraneità dei ricorrenti e di terzi (DTF
129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9
agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid.
2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1°
settembre 2005 in fine; cfr. anche DTF 121 II 241 consid. 3c e sentenza del
Tribunale federale 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la
sufficiente relazione tra le misure adottate a seguito della rogatoria e l'og-
getto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65
consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito
valutare, da una parte, l'effettiva connessione tra la documentazione ban-
caria sequestrata e i fatti perseguiti all'estero e, dall'altra, se tale documen-
tazione possa essere formalmente utilizzata nel processo italiano. Tenuto
conto di tutto quanto precede, vi è da concludere che la trasmissione della
documentazione litigiosa non viola né il principio dell'utilità potenziale né
quello della proporzionalità.
4. Discende da quanto precede che il ricorso presentato per conto di D. S.r.l.
e E. GmbH è inammissibile, mentre quello presentato da C. Ltd, B. SA e A.
deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguo-
no la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF).
La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relati-
vi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett.
a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30
aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5;
RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata
conformemente all’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribu-
nale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr.
10'000.-, importo da suddividersi in parti uguali tra i ricorrenti.
- 11 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso interposto per conto di D. S.r.l. e E. GmbH è inammissibile.
2. Il ricorso presentato da C. Ltd, B. SA e A. è respinto nella misura della sua
ammissibilità.
3. La tassa di giustizia di complessivi fr. 10'000.- è posta a carico dei ricorrenti.
Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 25 giugno 2008
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. John Noseda
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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