Sentenza del 22 gennaio 2010
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
Ricorrente e opponente alla proposta
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte e proponente
Oggetto Estradizione al Montenegro
Decisione di estradizione; obiezione di reato politico
(art. 55 AIMP); indennità del patrocinatore d'ufficio
(art. 9 e segg. TS-TAF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2009.169+135 / RP.2009.15+17
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Fatti:
A. Il 23 novembre 2007 il Presidente del Tribunale superiore di Bar (Monte-
negro) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino montenegri-
no residente in Ticino, per l'espiazione di una pena di un anno di prigione
pronunciata dal Tribunale di Ulcinj (Montenegro), confermata dal Tribuna-
le superiore di Bar, per messa in circolazione di monete false, segnata-
mente per aver pagato in un supermercato con una banconota falsa da
EUR 500.-.
B. In data 23 febbraio 2007 egli aveva formulato richiesta d'asilo politico in
Svizzera. Tale richiesta è stata respinta dall'Ufficio federale della migra-
zione (in seguito: UFM) con decisione 23 marzo 2007. Un ricorso contro
tale decisione è stato a sua volta respinto dal Tribunale amministrativo fe-
derale (in seguito: TAF) in data 8 settembre 2009.
C. Il 1° febbraio 2008 Interpol Podgorica ha chiesto alle competenti autorità
svizzere l’arresto in vista di estradizione di A. Il 5 aprile 2008 l'Ufficio fede-
rale di giustizia (in seguito: UFG) ha ordinato l'arresto provvisorio del pre-
detto, arresto intervenuto lo stesso giorno ad opera della Polizia cantonale
ticinese, la quale lo ha condotto al Carcere giudiziario La Farera di Luga-
no e posto in detenzione estradizionale. Nel suo interrogatorio davanti al
Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ri-
cercata dal Montenegro, ma si è opposto alla sua estradizione in via sem-
plificata verso questo Stato, precisando inoltre di aver chiesto l'asilo politi-
co alla Svizzera. In data 7 aprile 2008 l'UFG ha invitato le autorità monte-
negrine a trasmettergli una richiesta formale d'estradizione della persona
in questione.
D. Accogliendo una richiesta in tal senso presentata dall'interessato il 9 apri-
le 2008, l'UFG, con decisione del 10 aprile 2008, ha ordinato la liberazio-
ne provvisoria di A., la quale è avvenuta alle seguenti condizioni: versa-
mento di una cauzione di fr. 5'000.-, consegna dei documenti d'identità,
controlli bisettimanali presso un posto di polizia e divieto di lasciare la
Svizzera.
E. Il 19 maggio 2008 il Ministero della giustizia montenegrino ha chiesto for-
malmente l'estradizione di A.
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F. Dopo aver sollecitato ed ottenuto dei complementi da parte dell'autorità
estera, sui quali il predetto ha potuto esprimersi, il 7 aprile 2009 l'UFG ha
concesso l'estradizione di A. al Montenegro, con riserva della decisione
del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) relativamente al motivo
politico del perseguimento penale all'estero invocato dall'estradando. Il
medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al TPF l'incarto relativo alla deci-
sione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico
sollevata.
G. In data 8 maggio 2009 A. ha interposto ricorso contro la decisione di e-
stradizione, chiedendo alla II Corte del TPF che la domanda di assistenza
internazionale presentata dal Montenegro, ribadito il carattere politico del
perseguimento in quel Paese, sia respinta.
H. Con osservazioni del 22 maggio 2009 l'UFG ha confermato la propria de-
cisione di estradizione, proponendo quindi di respingere il gravame.
I. Con replica del 15 giugno 2009 il ricorrente ha ribadito le conclusioni pre-
sentate in sede ricorsuale.
L. Mediante decisione incidentale del 17 giugno 2009, il TPF ha invitato, da
una parte, l'UFG a procurarsi dalle autorità montenegrine la sentenza
d'appello completa n. 1157/06 dell'11 settembre 2007 emessa dal Tribu-
nale superiore di Podgorica, con relativa traduzione e, dall'altra, il TAF a
trasmettergli l'incarto relativo al ricorso interposto dall'estradando contro la
decisione del 23 marzo 2007 dell'UFM. Tale documentazione è stata inol-
trata a questa Corte in data 29 giugno risp. 27 luglio 2009 e sottoposta al-
le parti.
M. Con presa di posizione del 19 agosto 2009 l'UFG, ritenuto che la docu-
mentazione di cui sopra non conterrebbe elementi atti a modificare la sua
decisione d'estradizione, ha ribadito la propria richiesta di reiezione del ri-
corso. A., dal canto suo, con scritto del 24 agosto 2009 ha censurato l'in-
completezza dell'incarto inviato dal TAF, criticando in particolare l'assenza
di suoi verbali d'interrogatorio stesi presso il Centro di registrazione e di
procedura di Chiasso nonché di mezzi di prova presentati all'epoca.
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N. Invitato a completare l'incarto inoltrato a questa Corte, il TAF, avendo già
rispedito l'incarto originale all'UFM susseguentemente alla propria deci-
sione dell'8 settembre 2009, ha trasmesso tale invito all'Ufficio federale in
questione, il quale, il 23 settembre 2009, ha quindi inviato al TPF la do-
cumentazione mancante.
O. Sulla documentazione di cui sopra le parti hanno preso posizione con
scritto del 9 ottobre 2009, ribadendo entrambe in sostanza le proprie con-
clusioni.
Diritto:
1.
1.1 L'estradizione fra il Montenegro e la Confederazione Svizzera è anzitutto
retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957
(CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Pae-
se ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro, dal relativo Protocollo addiziona-
le del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del
17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera
ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro (RS 0.353.11 e 0.353.12).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto
trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamen-
te, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione
rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130
II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134
consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, con-
sid. 1.1).
1.3 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1
AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se
nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere che sussista carattere
politico dell'atto, la decisione spetta alla II Corte dei reclami penali del Tri-
bunale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria
proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito
(art. 55 cpv. 2 AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è
applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di
natura politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda
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sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle in-
frazioni connesse a tali delitti (art. 3 cpv. 1 AIMP); quando ella allega che
la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni poli-
tiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per con-
siderazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b AIMP) o anco-
ra che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello
Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; art. 3 n. 2 CEEstr; DTF 111 Ib 138 con-
sid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre
2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, con-
sid. 1.1 non pubblicato in DTF 132 II 469). La II Corte dei reclami penali
statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere poli-
tico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussi-
stenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF
128 II 355 consid. 1.1; TPF 2008 24 consid. 1.2).
L'opponente alla proposta dell'UFG nonché ricorrente (in seguito: ricorren-
te) sostiene che il perseguimento penale estero è politicamente motivato.
In virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP, la II Corte dei reclami penali è dunque
competente per statuire in prima istanza sull'obiezione di reato politico.
1.4 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP, la II Corte dei reclami penali
è competente per statuire sui ricorsi contro l'estradizione. Interposto entro
30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50
cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b LTPF), il
ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamen-
te legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b
e rinvii).
2. Dato che, nella procedura concernente il ricorso avverso la decisione
d'estradizione (RR.2009.169) e in quella relativa alla proposta presentata
dall'UFG in virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP (RR.2009.135), vanno esaminate
questioni di diritto estradizionale materialmente connesse fra di loro, è
d'uopo congiungere le due procedure.
3. Nel suo gravame, il ricorrente, invocando l'applicazione degli art. 6 n. 1
CEDU, 14 cpv. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del
16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) e 30 cpv. 3 Cost., postula la
celebrazione di una pubblica udienza davanti a questo Tribunale affinché
egli possa esprimere anche oralmente le proprie ragioni.
La procedura in ambito di assistenza giudiziaria internazionale è di natura
amministrativa (DTF 127 II 104 consid. 3d e rinvii). Essa non concerne
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accuse di natura penale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. In concreto, non
sono altresì toccati diritti e doveri di carattere civile, dato che l'autorità ro-
gata non ha disposto la trasmissione di beni all'autorità rogante (v. sen-
tenza del Tribunale federale 1C_471/2009 del 19 novembre 2009, con-
sid. 2, con giurisprudenza citata). Non essendo l'art. 6 n. 1 CEDU appli-
cabile, il ricorrente non ha diritto ad una pubblica udienza.
4. Il ricorrente lamenta la ripetuta violazione del diritto di essere sentito. In-
nanzitutto, l'UFG avrebbe omesso di acquisire agli atti, nonostante esplici-
ta richiesta in tal senso, l'incarto presso il TAF concernente il suo ricorso
contro la decisione di reiezione della sua domanda d'asilo del 23 marzo
2007, incarto rilevante per la procedura d'estradizione. In secondo luogo,
l'UFG, per l'elaborazione della decisione qui impugnata, si sarebbe fonda-
to anche sulla decisione del 23 marzo 2007 dell'UFM senza preventiva-
mente dare la possibilità all'insorgente di esprimersi sulla stessa. In terzo
luogo, la medesima autorità si sarebbe rifiutata di disporre la traduzione di
documenti trasmessi dal ricorrente nel corso della procedura, i quali pro-
verebbero quanto da lui asserito. Infine, la decisione impugnata sarebbe
per diversi aspetti carente a livello di motivazione.
4.1. Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretiz-
zato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e
segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coo-
pération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009,
pag. 307 n. 265). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb
pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen
Staates, tesi Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo di-
ritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta co-
munque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento
della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona
toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità
di ricorso, la quale, come nella fattispecie la II Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame
dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; TPF 2008
172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 307 n. 265; ALBERTINI, op. cit.,
pag. 458 e segg.).
Nella fattispecie, la censura riguardante la produzione dell'incarto del TAF
è stata evasa nell'ambito della presente procedura mediante decisione in-
cidentale del 17 giugno 2009 emanata da questa Corte (v. act. 8). La do-
cumentazione contenuta nell'incarto concernente la procedura d'asilo re-
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lativa al ricorrente è dunque stata presa in considerazione da questo Tri-
bunale soprattutto per quanto attiene agli elementi utili all'analisi dell'obie-
zione di reato politico. Per quanto concerne la decisione dell'UFM del
23 marzo 2007, la censura sollevata va disattesa. In quanto destinatario
di tale decisione il ricorrente aveva senz'altro la possibilità di esprimersi
sul contenuto della medesima senza dover attendere che l'UFG lo invitas-
se a farlo; questo anche in ragione delle connessioni, evidenti anche per
l'insorgente (v. ricorso pag. 12), tra le procedure d'asilo e di estradizione.
Va a tal proposito comunque ricordato che, disponendo questa autorità di
un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57) e avendo
avuto il ricorrente la possibilità, davanti al TPF, di esprimersi anche sul-
l'incarto TAF, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata
comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 con-
sid. 2d).
4.2 L'art. 33a cpv. 4 PA prevede che l'autorità ordina una traduzione se ne-
cessario. Secondo la giurisprudenza, i documenti che non sono decisivi
non devono essere tradotti (sentenza del Tribunale federale 1A.206/1989
del 17 gennaio 1990, consid. 3b; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 443 n. 477;
THOMAS PFISTERER in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler
[ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zu-
rigo/San Gallo 2008, n. 17 ad art. 33a PA; BERNARD MAITRE/VANESSA
THALMANN in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [ed.], Praxis-
kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zuri-
go/Basilea/Ginevra 2009, n. 25 e segg. ad art. 33a PA).
Il ricorrente ha richiesto a più riprese, la prima volta il 4 luglio 2008 (v. atti
50 e 50a-50g UFG), la traduzione di tutta una serie di atti (v. ricorso
pag. 8 e replica pag. 4) e più precisamente: diverse multe legate ad infra-
zioni stradali da lui commesse in Montenegro nel periodo 2005-2006; un
ordine di fermo del 17 giugno 2006 per possesso di documenti falsi (carta
d'identità e patente di guida); una proroga della detenzione provvisoria del
17 luglio 2006 legata all'accusa di possesso di documenti falsi; una sen-
tenza di condanna del 30 agosto 2006 per falsificazione di denaro; un ri-
corso interposto contro la condanna del 30 agosto 2006; scambi di scritti
tra il ricorrente ed il suo difensore in Montenegro; sei convocazioni da par-
te dell'autorità (cfr. anche act. 2.2, in particolare il documento del 14 mar-
zo 2007 intitolato "Nuova classificazione e sintesi del contenuto dei mezzi
di prova" redatto dall'UFM). Secondo il ricorrente la traduzione di tali do-
cumenti s'imporrebbe in quanto determinanti per la dimostrazione delle
proprie asserzioni (v. ricorso pag. 8). Questo Tribunale non può condivi-
dere tale assunto. Innanzitutto, a contrastare le multe vi è unicamente la
parola dell'insorgente. Non vi sono nell'incarto elementi oggettivi che per-
mettono di dimostrare l'arbitrarietà di tali provvedimenti, questo trala-
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sciando la questione delle correzioni a mano effettuate sulle stesse, visto
che risulta comunque impossibile determinarne l'autore. Va poi aggiunto
che l'insorgente è stato oggetto di due procedure penali in Svizzera, una
concernente la violazione della legge federale sugli stupefacenti (v.
act. 13.1, documento n. 9) e l'altra riguardante la ripetuta violazione della
legge federale sulla circolazione stradale (v. act. 13.1, documento n. 7).
L'insorgente non sarebbe quindi nuovo a commettere infrazioni di caratte-
re penale; il numero delle multe non può quindi essere un indizio di un
particolare accanimento nei suoi confronti. In definitiva, non si vede quale
utilità possa avere la traduzione in italiano di tali documenti. Per quanto
attiene all'ordine di fermo del 17 giugno 2006 e alla proroga della deten-
zione preventiva del 17 luglio successivo il ricorrente non spiega per qua-
le particolare ragione tali documenti debbano essere tradotti. Non viene
sostanziato nessun elemento preciso che dovrebbe permettere di eviden-
ziare l'eventuale carattere arbitrario e persecutorio delle misure adottate.
In realtà, tali atti, normalmente impugnabili e quindi controllabili da parte di
un'autorità di ricorso, rientrano nelle possibili conseguenze legate ad u-
n'inchiesta penale; essi non possono essere considerati decisivi per la ri-
soluzione del presente litigio. Per quanto concerne la sentenza di con-
danna del 30 agosto 2006, va rilevato che la traduzione in francese della
stessa figura nell'incarto dell'UFG (v. atto 59b UFG), traduzione in pos-
sesso del ricorrente dall'inizio di settembre 2008. Per quanto riguarda il ri-
corso redatto dal difensore montenegrino, contenendo unicamente alle-
gazioni di parte, esso non costituisce un documento qui determinante. Il
medesimo discorso vale a proposito degli scambi di corrispondenza av-
venuti tra il ricorrente ed il suo difensore all'estero. Infine, neppure le di-
verse convocazioni effettuate dalle autorità inquirenti montenegrine pos-
sono essere considerate elementi decisivi per la presente decisione. Da
un lato, v'è da ribadire che il ricorrente anche in Svizzera non è nuovo a
commettere infrazioni penali, ragione per cui è difficile concludere che tali
convocazioni fossero arbitrarie. D'altro lato, le tensioni politiche legate al
processo indipendentista possono spiegare la necessità di maggiori con-
trolli delle persone all'epoca dei fatti (nel 2006), senza che in questo sia
comunque di per sé ravvisabile uno specifico accanimento contro il ricor-
rente. Riassumendo, questo Tribunale ritiene che la traduzione degli atti
richiesti non sia decisiva per dirimere la vertenza giudiziaria in esame. Il
ricorrente non ha del resto sostanziato in maniera sufficiente la propria ri-
chiesta. Dovendo forzatamente comunicare con il proprio patrocinatore,
non risulta comprensibile la mancata allegazione di passaggi topici precisi
nella documentazione in questione atti a dimostrarne il carattere determi-
nante e decisivo ai fini della presente procedura. Va qui sottolineato che
la traduzione sistematica di tutti i documenti potenzialmente pertinenti per
una determinata procedura non è né immaginabile né conforme alle esi-
genze della giurisprudenza summenzionata, secondo la quale solo i do-
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cumenti giuridicamente decisivi devono essere tradotti. Giova infine rileva-
re che il ricorrente non ha preteso la traduzione dei predetti documenti né
davanti all'UFM né davanti al TAF, nonostante si ponessero anche in
quella sede problematiche analoghe. La richiesta di traduzioni in questio-
ne è dunque respinta.
4.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di
essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del
Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La moti-
vazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è
messo nella situazione di poter comprendere il contenuto della decisione
e di poterla pertanto contestare con cognizione di causa presso l'autorità
di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124
II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
Nel caso concreto l'UFG, seppur in maniera sintetica, ha spiegato suffi-
cientemente i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impu-
gnata, indicando sia i principali fatti da esso ritenuti sia le motivazioni giu-
ridiche che lo hanno determinato ad accogliere la richiesta d'estradizione.
Il ricorso di venti pagine con le numerose ed articolate censure sollevate
attestano che il ricorrente è stato senza dubbio in grado di comprendere e
di contestare nel dettaglio la decisione impugnata. La censura va quindi
disattesa.
5. Secondo l'insorgente l'estradizione sarebbe inammissibile in quanto, da
un lato, la formale domanda d'estradizione nonché la documentazione
complementare richiesta dall'UFG sarebbero state trasmesse tardivamen-
te e, dall'altro, l'autorità richiedente non avrebbe prodotto la sentenza
d'appello dell'11 settembre 2007, con relativa traduzione, emessa dal Tri-
bunale superiore di Podgorica.
5.1 L'art. 16 n. 4 CEEstr prevede che l'arresto provvisorio potrà cessare, se,
entro diciotto giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della do-
manda di estradizione e degli atti menzionati nell'art. 12 CEEstr; esso non
potrà, in alcun caso, superare quaranta giorni dal momento dell'arresto.
Tale normativa è ripresa all'art. 50 cpv. 1 AIMP, il quale prevede che di-
ciotto giorni dopo il fermo, l'Ufficio federale ordina la scarcerazione se la
domanda d'estradizione e i relativi documenti a sostegno non gli sono
pervenuti. Per motivi speciali, il termine può essere prorogato fino a qua-
ranta giorni. Arrestato il ricorrente il 5 aprile 2008, il termine di diciotto
giorni è scaduto il 23 aprile 2008. La richiesta di proroga del termine è
giunta all'UFG il 24 aprile seguente (v. atto 34 UFG); alla stessa è stato
dato seguito positivo il medesimo giorno (v. atto 35 UFG). Come retta-
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mente osservato nel ricorso, la richiesta in questione è dunque effettiva-
mente giunta in ritardo alle autorità. Va tuttavia rilevato che l'inosservanza
del termine previsto all'art. 50 cpv. 1 AIMP ha come unica conseguenza
l'obbligo per l'autorità richiesta di liberare l'estradando, ma non la reiezio-
ne della richiesta d'estradizione. Questo approccio è confermato in parti-
colare dall'art. 16 n. 5 CEEstr, secondo il quale la liberazione provvisoria
non impedisce un nuovo arresto né l'estradizione, se la domanda di e-
stradizione perviene ulteriormente. Essendo il ricorrente già stato liberato
su cauzione il 10 aprile 2008, il ritardo summenzionato non ha avuto par-
ticolari conseguenze né sulla procedura estradizionale né sui diritti dell'e-
stradando. La censura sollevata va quindi disattesa.
5.2 Secondo l'art. 13 CEEstr se le informazioni comunicate dalla Parte richie-
dente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiesta di prende-
re una decisione in applicazione della Convenzione, quest'ultima Parte
domanderà il complemento d'informazioni necessario e potrà assegnare
un termine per l'ottenimento delle stesse; una norma simile è prevista an-
che dall'art. 28 cpv. 6 AIMP. Il termine fissato all'autorità estera non è un
termine perentorio (DTF 101 Ia 405 consid. 6b/aa; ZIMMERMANN, op. cit.,
pag. 283 n. 304 nota 490); esso può essere prorogato anche mediante at-
ti concludenti (sentenza del Tribunale federale 1A.268/1995 del 17 no-
vembre 2005, consid. 3). Nella fattispecie, l'autorità estera, invitata a forni-
re informazioni complementari entro l'11 agosto 2008 (v. atto 53 UFG), ha
certo fatto pervenire quanto richiesto all'UFG soltanto il 12 agosto 2008
(v. atto 60 UFG), ma tuttavia, considerato che il termine fissato dall'UFG
non era perentorio e che la medesima autorità, una volta ricevuta la do-
cumentazione complementare, ha normalmente inviato la stessa al ricor-
rente per una sua presa di posizione, continuando dunque a trattare il ca-
so normalmente, il tutto non comporta conseguenze ostative all'estradi-
zione.
5.3 L'art. 12 cpv. 2 lett. a CEEstr prevede, dal canto suo, che a sostegno della
domanda d'estradizione l'autorità richiedente deve produrre l'originale o la
copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato
di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle
forme prescritte nella legge della stessa Parte richiedente. In concreto,
questa Corte, con decisione incidentale del 17 giugno 2009, ha invitato
l'UFG a richiedere alle autorità montenegrine l'originale o la copia autenti-
ca della sentenza d'appello completa n. 1157/06 dell'11 settembre 2007
emessa dal Tribunale superiore di Podgorica, con relativa traduzione in
una lingua ufficiale svizzera certificata conforme (v. act. 8, pag. 4). La
sentenza in questione, unitamente alla traduzione, sono state trasmesse
al TPF in data 27 luglio 2009 (v. act. 14), il quale ha dato la possibilità alle
parti di esprimersi al riguardo. Perlomeno allo stadio ricorsuale il requisito
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formale posto all'art. 12 cpv. 2 lett. a CEEstr è stato validamente adem-
piuto.
6. Nel suo gravame l'insorgente dichiara che la sentenza di prima istanza
del 30 agosto 2008 si baserebbe soprattutto sulle dichiarazioni di testimo-
ni che non sono comparsi al pubblico dibattimento e che la difesa non a-
vrebbe mai potuto (contro)interrogare, in violazione delle più elementari
garanzie di un equo processo, segnatamente del diritto al contraddittorio.
6.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia pena-
le è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non
corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esa-
me delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudi-
zio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul
suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti
fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'impar-
zialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal
proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il ri-
spetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un pro-
cesso equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito
nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale
1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 635
n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate co-
stituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. ZIMMERMANN, op. cit.,
pag. 635 n. 684 e giurisprudenza citata).
6.2 Nella fattispecie, è d'uopo constatare che il Tribunale superiore di Podgo-
rica, chinatosi sulla procedura di prima istanza qui criticata, non ha rileva-
to le violazioni procedurali censurate dal ricorrente (v. act. 14.4). Questa
Corte non ha motivi per discostarsi dalle constatazioni effettuate dal Tri-
bunale in questione, né il ricorrente ha prodotto elementi concreti a soste-
gno delle proprie generali asserzioni, da cui si possa ritenere che la verifi-
ca in appello delle censure procedurali in questione non sia stata corretta.
In queste condizioni non vi è spazio per l'accoglimento della censura pro-
posta, la quale va dunque disattesa.
7. Il ricorrente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dal Monte-
negro abbia un carattere politico e sia per questo da respingere. Di etnia
musulmana, egli afferma di essere stato avvicinato, nella primavera del
2006, da apparati deviati dello Stato, i quali avrebbero preteso, nell'immi-
nenza del referendum sull'indipendenza del Montenegro, ch'egli si atti-
vasse per indurre il maggior numero di cittadini a non recarsi alle urne op-
- 12 -
pure a votare a favore della separazione dalla Serbia. Il suo compito sa-
rebbe stato quello di comprare i voti dei cittadini di etnia serba, cosicché
sarebbe stato lo Stato medesimo a procurargli un documento ufficiale au-
tentico che attestava false generalità. Rifiutatosi di collaborare e dopo
aver pubblicamente denunciato tutto ciò, egli sarebbe stato perseguitato
dalla polizia e infine arrestato con l'accusa di falsificazione di documenti
d'identità (carta d'identità e licenza di condurre). Tale imputazione sareb-
be stata successivamente abbandonata, giacché i documenti erano au-
tentici, e sostituita, per giustificare la detenzione illegale, in utilizzo di mo-
neta falsa, più precisamente di una banconota di EUR 500.- impiegata in
un supermercato dove l'insorgente non si sarebbe mai recato. Quale
membro del partito liberale del Montenegro, forza politica di minoranza,
egli sarebbe stato pertanto perseguitato politicamente. Processato e con-
dannato ad un anno di carcere, egli sarebbe stato incomprensibilmente
scarcerato alla condizione e con l'ordine di lasciare il Paese, ciò che sa-
rebbe stato costretto a fare.
L'UFG, dal canto suo, afferma che il ricorrente non avrebbe sostanziato
quanto afferma, e si domanda come mai il medesimo, dopo aver rifiutato
la proposta della polizia montenegrina avrebbe poi accettato di prendere
possesso dei documenti contenenti false generalità. La sua posizione sa-
rebbe peraltro corroborata dalla decisione di rifiuto dell'asilo politico ema-
nata dall'UFM, secondo il quale il ricorrente non avrebbe reso verosimile
la sua qualità di rifugiato, risultando le sue dichiarazioni non credibili. Il ri-
corrente, oltre ad essere già stato confrontato con un rifiuto d'asilo politico
in Svezia, avrebbe falsificato documenti presentati alle autorità elvetiche.
7.1 In virtù dell'art. 1 CEEstr le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reci-
procamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della
Parte richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della
Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con
una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un
anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata
pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della
Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi
(art. 2 n. 1 CEEstr; cfr. anche art. 35 cpv. 1 AIMP).
L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è doman-
data, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un
fatto connesso a un siffatto reato (art. 3 n. 1 CEEstr; art. 3 cpv. 1 AIMP).
La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per
credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto
comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un indi-
- 13 -
viduo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni
politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggra-
vata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr; art. 2 lett. b e c
AIMP).
Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello
diretto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Sta-
to; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, col-
po di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato
di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponde-
rante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il
potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto
punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa im-
munità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, general-
mente per preparare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di
quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazio-
ne degli art. 3 n. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare
una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile
l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio
vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nem-
meno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero
s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad elimi-
narlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122
II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi
concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati
motivi, riguardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469
consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).
7.2 Quando una persona oggetto di una richiesta di estradizione ha formulato
una domanda d'asilo in Svizzera, l'autorità che accorda l'estradizione de-
ve evitare che gli obblighi convenzionali in materia d'estradizione entrino
in conflitto con gli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sullo
statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). Essa deve quindi statuire riservando il
caso in cui l'asilo dovesse essere accordato (DTF 122 373 consid. 2d). Se
l'asilo è già stato accordato, l'autorità d'estradizione è vincolata da tale
decisione e non vi è più spazio per un'estradizione (principio di non re-
spingimento, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; sentenza
del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005). Quando inve-
ce l'asilo è stato rifiutato mediante una decisione cresciuta in giudicato, il
TPF, adito mediante un'obiezione di reato politico, non può fare astrazio-
ne da questa decisione, nella misura in cui le condizioni per il riconosci-
mento dello statuto di rifugiato dipendono da criteri analoghi a quelli che
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sono previsti dall'art. 3 n. 2 CEEstr (DTF 122 II 373 consid. 2d). Certo,
nell'ambito dell'art. 55 AIMP il TPF statuisce liberamente. Tuttavia, al fine
di evitare decisioni contraddittorie, esso non si scosta di principio dai fatti
constatati nel quadro della procedura d'asilo – riservati eventuali fatti nuo-
vi – e non si scosta nemmeno senza ragione dai considerandi che hanno
portato al rifiuto dell'asilo (v. anche sentenze del Tribunale federale
1A.89/1995 del 16 maggio 1995; 1A.268/1994 del 26 gennaio 1995, con-
sid. 6c; 1A.127/1990 del 18 dicembre 1990, consid. 2; ZIMMERMANN, op.
cit., pag. 661 n. 707, pag. 214 e seg. n. 218, pag. 191 n. 196).
7.3 Con sentenza dell'8 settembre 2009 il TAF ha respinto il gravame presen-
tato dal ricorrente contro la decisione di rifiuto dell'asilo politico emanata
dall'UFM il 23 marzo 2007 (v. act. 27.1). Nella sua analisi relativa alla
qualità di rifugiato del ricorrente (v. art. 3 della legge sull'asilo [LAsi;
RS 142.31]), il TAF afferma che le dichiarazioni decisive rese dagli insor-
genti nel corso della procedura – la domanda d'asilo, e quindi anche il ri-
corso, è stata presentata da tutta la famiglia del ricorrente – "si esaurisco-
no in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché
minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, i ricorrenti si sono limitati a
mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento
agli evocati fatti. Per di più, i mezzi di prova presentati dai ricorrenti ripor-
tano delle modifiche evidenti, effettuate con l'ovvio intento d'ingannare le
autorità d'asilo elvetiche" (v. act. 27.1, pag. 8). Il TAF evidenzia a questo
punto le modifiche apportate ai documenti presentati dal ricorrente, con-
fermando l'apprezzamento dell'UFM sull'inadeguatezza dei mezzi di prova
presentati dal ricorrente a comprova delle persecuzioni allegate (v. act.
27.1, pag. 8). Secondo il TAF, inoltre, "il modo di agire del ricorrente è in
vari punti incomprensibile per codesto Tribunale. In primo luogo, egli a-
vrebbe fatto ritirare la nuova patente dal padre, dopo essersi nascosto
dalle autorità a Zminac. Per contro, se il ricorrente fosse stato veramente
un ricercato, la logica conseguenza sarebbe stata la sospensione, da par-
te delle autorità, del rilascio della patente in modo da non agevolargli ulte-
riormente la fuga. Oppure, non appena queste stesse autorità avessero
saputo del ritiro della patente da parte del genitore, esse avrebbero prov-
veduto alla perquisizione della casa del padre dell'insorgente, in quanto
probabile nascondiglio. Oltre a ciò, è logico pensare che la polizia, dopo
aver strappato la vecchia patente del ricorrente e dopo la fuga del mede-
simo, avrebbero senz'altro notato ed osservato un tentativo dell'insorgen-
te di richiederne una nuova e soprattutto il ritiro della stessa. Per di più, è
completamente irrazionale pensare che i ricorrenti si siano recati a chie-
der l'asilo in Svezia senza portare con loro dei mezzi di prova rilevanti,
abbiano ricevuto una decisione negativa senza interporre ricorso (cfr. au-
dizione del ricorrente del 14 marzo 2007, pag. 2) e solo ora siano in grado
di presentare tali mezzi. In aggiunta, anche il fatto che il ricorrente oltre a
- 15 -
essere tornato, abbia anche soggiornato per quasi tre settimane in Patria
al fine di poter recuperare i predetti documenti, costituisce un modo d'agi-
re completamente illogico per una persona ricercata, oltretutto se già rap-
presentata da un avvocato. Infatti, lo stesso, su richiesta, gli avrebbe sen-
z'altro potuto inviare tutta la documentazione necessaria, soprattutto con-
siderato come egli lo avesse già aiutato in precedenza (ad esempio ado-
perandosi del suo influsso come ex-giudice per farlo uscire provvisoria-
mente dalla prigione)." (v. act. 27.1, pag. 8 e seg.). Dopo aver messo in
risalto altre contraddizioni relative al racconto fornito dal ricorrente e da
sua moglie, il TAF conclude affermando che "questo Tribunale ritiene che
l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni dei ricorrenti come non
realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi" (v.
act. 27.1, pag. 9).
7.4 Nella fattispecie, non vi sono ragioni particolari o fatti nuovi che imporreb-
bero di discostarsi dall'analisi e dalla conclusione del TAF, ragione per cui
questo Tribunale respinge l'obiezione di reato politico sollevata dal ricor-
rente.
8. Il ricorrente ritiene che il suo rientro in Montenegro lo porrebbe in situa-
zione di grave pericolo, visto il suo rifiuto di partecipare ai brogli elettorali
già descritti (v. supra consid. 7). Nella denegata ipotesi in cui fosse con-
cessa l'estradizione, egli postula che allo Stato richiedente vengano poste
le seguenti condizioni, rifiutate dall'UFG: lo Stato richiedente accorderà al-
la rappresentanza svizzera in Montenegro il diritto di visitare liberamente il
ricorrente, nell'eventualità in cui fosse incarcerato; lo Stato richiedente ter-
rà regolarmente informata la rappresentanza svizzera in Montenegro sul
luogo di detenzione del ricorrente, delle sue condizioni di detenzione e di
quelle di salute; lo Stato richiedente autorizzerà l'insorgente a rivolgersi li-
beramente alla rappresentanza svizzera in Montenegro. Senza tali garan-
zie, egli si troverebbe alla mercé della polizia, ossia di coloro che avrebbe
pubblicamente denunciato, con tutte le conseguenze immaginabili. Con-
cedere l'estradizione, per di più senza alcun tipo di garanzia, lo esporreb-
be a torture o a pene o trattamenti inumani o degradanti, tenuto anche
conto della situazione dei diritti umani in Montenegro.
L'UFG, dal canto suo, sottolinea che il ricorrente sarà estradato in vista
dell'espiazione di una pena e che quindi egli non sarà detenuto in un po-
sto di polizia ma in una prigione, ragione per cui le paventate violazioni ad
opera della polizia non sarebbero possibili. Per quanto riguarda le garan-
zie, il ricorrente non avrebbe fornito elementi atti a dimostrare che la si-
tuazione carceraria in Montenegro è così preoccupante da giustificare la
richiesta di garanzie.
- 16 -
8.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU
o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali
diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o de-
gradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione eu-
ropea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non ga-
rantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando
una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di
un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non
sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente
sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d,
511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia at-
traverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a pro-
cedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di
protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati
democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si
troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti al-
l'ordine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324
consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a,
595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale
1A.17/2005 del 11 avril 2005, consid. 3.1; v. anche TPF 2008 24 con-
sid. 4.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 no-
vembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1;
RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in
uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o puni-
zione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1,
con rinvii).
8.2 Per valutare la situazione relativa al rispetto dei diritti umani in Montene-
gro vanno presi in considerazione le analisi ed i rapporti effettuati dalle più
importanti organizzazioni internazionali nonché le sentenze della Corte
europea dei diritti dell'uomo.
8.2.1 Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o tratta-
menti inumani o degradanti (CPT; sulle norme generali fissate da questo
organismo v. D. BERTRAND/M. UMMEL/T. HARDING, Normes générales éta-
blies per le Comité européen pour la prévention de la torture suite aux vi-
sites de lieux de détention, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, Médecine, santé et
prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 45 e segg.) ha effettuato la sua ultima vi-
sita in Montenegro dal 15 al 22 settembre 2008. Il rapporto concernente
- 17 -
tale visita non è purtroppo ancora disponibile (v. www.cpt.coe.int/
documents/mne/2008-09-25-fra.htm). In un suo precedente rapporto rela-
tivo alla visita effettuata in Serbia-Montenegro dal 16 al 28 settembre
2004 (v. www.cpt.coe.int/documents/srb/2006-18-inf-eng.pdf), la delega-
zione del CPT, analizzando la situazione nella prigione di Spuz, – va qui
ricordato che l'estradizione del ricorrente è richiesta per l'espiazione di
una pena e non per una procedura penale in corso, ragione per cui devo-
no essere prese in considerazione le condizioni vigenti negli istituti di pe-
na montenegrini – non ha rilevato la presenza di maltrattamenti sui dete-
nuti da parte del personale carcerario, costatando, in generale, un'atmo-
sfera piuttosto rilassata all'interno dell'istituto (v. pag. 116 del Rapporto).
8.2.2 L'11 maggio 2007 il Montenegro ha aderito al Consiglio d'Europa. Da quel
momento il Comitato dei Ministri continua a seguire i progressi effettuati
da tale Paese relativamente agli obblighi e agli impegni assunti nel quadro
della sua adesione. Orbene, nel suo rapporto del 28 settembre 2009, il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa non ha evidenziato violazioni
di diritti umani nei penitenziari montenegrini, rilevando piuttosto gli impor-
tanti progressi fatti dal Paese nell'ambito della riforma del sistema giudi-
ziario e di lotta alla corruzione (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=
1490177&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=F
DC864&BackColorLogged=FDC864).
8.2.3 Nei loro rapporti concernenti il 2009, né Amnesty International né Human
Rights Watch hanno messo in evidenza maltrattamenti avvenuti all'interno
degli istituti di pena montenegrini.
8.2.4 La Corte europea dei diritti dell'uomo non ha mai condannato il Montene-
gro per violazione dell'art. 3 CEDU.
8.3 Sulla base di quanto precede la Corte dei reclami penali ritiene che la
censura basata sull'art. 3 CEDU sia da respingere.
8.4 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richie-
dente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente
non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità
fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica
delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni
per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proce-
duto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di ga-
ranzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una
provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali -, i
quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun
rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In que-
- 18 -
sti casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella
seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei
quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltratta-
menti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante
garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga so-
lo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in
quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In
caso contrario, le estradizioni non sarebbero più possibili, questo a van-
taggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di
trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di ga-
ranzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente te-
orico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un
caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in
esame. È innanzitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei
diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito - ed è questo il
criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella
fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di esse-
re esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).
Nella fattispecie, tenuto conto del fatto che in Montenegro non sono stati
evidenziati problemi dal punto di vista del rispetto dell'art. 3 CEDU (v. su-
pra consid. 8.2-8.3), non vi sono le condizioni per la richiesta allo Stato ri-
chiedente di garanzie diplomatiche. Il Montenegro va considerato parte
della prima categoria di Stati di cui nella predetta giurisprudenza.
9. Il ricorrente ritiene che la domanda d'estradizione sia da rifiutare in quanto
il caso sarebbe irrilevante.
9.1 Secondo l'art. 4 AIMP, la domanda di assistenza è respinta se l'importan-
za del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. La CEEstr non
contiene nessuna disposizione analoga all'art. 4 AIMP. L'art. 2 CEEstr,
come l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, esige semplicemente che il reato sia
passibile, sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena
privativa di libertà massima di almeno un anno. Il diritto convenzionale,
prevalente, non autorizza lo Stato richiesto ad esaminare liberamente se si
tratta di un caso irrilevante o meno; l'unico aspetto determinante risulta
essere l'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del
Tribunale federale 1A.59/2000 del 10 marzo 2000, consid. 2a; sentenza
del Tribunale penale federale RR.2007.31 del 21 marzo 2007,
consid. 2.3.1; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pé-
nale, Basilea 2004, n. 4 ad art. 4 AIMP). In assenza di inesattezze manife-
ste nella domanda di assistenza, i fatti determinanti per il giudizio sull'am-
missibilità dell'estradizione sono quelli esposti dall'autorità richiedente
- 19 -
(sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006,
consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Se l'estradizione è richiesta per l'ese-
cuzione di una pena, l'art. 2 n. 1 CEEstr prevede che detta sanzione deb-
ba essere di almeno quattro mesi. La durata della pena privativa di libertà
si determina in funzione della pena pronunciata e non del saldo di pena
ancora da scontare (DTF 112 Ib 59 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., pag.
530 n. 575 e giurisprudenza citata).
9.2 Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato in Montenegro ad una
pena di prigione di un anno per falsificazione di moneta ai sensi del-
l'art. 258 del Codice penale montenegrino. Così come è descritta dalle au-
torità estere la sua condotta corrisponde al reato di messa in circolazione
di monete false giusta l'art. 242 del Codice penale svizzero, per cui è
comminata una pena massima di tre anni di detenzione. Indipendente-
mente da quanto sia il residuo di pena ancora da scontare, la condizione
ostativa del caso irrilevante non è certo data. La censura del ricorrente
deve quindi essere disattesa.
10. Nel suo gravame l'insorgente afferma che l'esecuzione dell'estradizione
lederebbe il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Se egli fos-
se estradato, non rivedrebbe mai più la moglie e i figli, i quali rimarrebbero
privi di sostegno.
10.1 L’art. 8 CEDU non conferisce il diritto di risiedere sul territorio di uno Stato
o di non essere espulso o estradato (v. sentenza del Tribunale federale
1A.9/2001 del 16 febbraio 2001, consid. 3c). Qualsiasi pena subita com-
promette le relazioni familiari e professionali; tali conseguenze non pos-
sono essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 con-
sid. 3d). Nelle cause d'estradizione in cui l'art. 8 CEDU è stato invocato, la
giurisprudenza sia nazionale che europea si è sempre fondata sulla cifra
2 di tale disposizione per affermare che l'ingerenza nel diritto alla prote-
zione della famiglia era una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile,
dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). Tale di-
sposizione può tuttavia essere di ostacolo all'estradizione se quest'ultima
appare come un'ingerenza sproporzionata nella vita familiare dell'interes-
sato (DTF 129 II 100 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha così rifiutato
un'estradizione alla Germania richiesta per l'esecuzione di un saldo di pe-
na di 473 giorni di prigione per un reato di ricettazione. L'interessato ave-
va due figlie minori in Svizzera e la carcerazione aveva messo la sua
compagna, invalida al 100% e incinta di un terzo figlio, in uno stato ansio-
depressivo generatore d'idee suicidarie. In tali circostanze, la Svizzera ha
potuto incaricarsi dell'esecuzione sul suo territorio del saldo di pena anco-
ra da scontare (v. DTF 122 II 485 consid. 3 e 4 entrambi non pubblicati).
- 20 -
L'Alta Corte federale ha tuttavia avuto l'occasione, in una causa ulteriore,
di precisare che un tale rifiuto era del tutto eccezionale e non entrava in
linea di conto in altre circostanze (sentenza del Tribunale federale
1A.9/2001 del 16 febbraio 2001, consid. 3c).
10.2 In concreto, non ci si trova certamente in un caso analogo a quello sopra
descritto. La situazione familiare che emerge dall'incarto non è problema-
tica e non permette di affermare che l'estradizione del ricorrente avrebbe
conseguenze nefaste per la sua famiglia, comportando i normali inconve-
nienti certo seri ma legati di per sé all'espiazione di qualsiasi pena deten-
tiva. Su questo punto il ricorso deve ugualmente essere respinto.
11. L'insorgente ritiene che, in vista del suo reinserimento sociale, sarebbe
preferibile poter scontare in Svizzera l'eventuale residuo di pena.
11.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Sviz-
zera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della deci-
sione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento
sociale della persona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il
perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sen-
tenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso do-
manda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il po-
tere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).
11.2 In concreto, il Montenegro non ha presentato nessuna richiesta alla Sviz-
zera di assunzione dell'esecuzione della pena inflitta al ricorrente all'este-
ro. Già per questo motivo la richiesta non merita ulteriore disamina.
12. Il ricorrente considera la formale domanda di rilascio (recours en grâce)
da lui inoltrata alle autorità montenegrine, attualmente ancora pendente,
un impedimento all'accoglimento della richiesta d'estradizione.
12.1 L'art. 9 n. 2 lett. b ii) CEEstr nel suo tenore secondo l'art. 2 del Protocollo
addizionale prevede che l'estradizione di un individuo contro il quale è
stata pronunciata una sentenza definitiva in uno Stato terzo, Parte contra-
ente della Convenzione, per il fatto o i fatti in merito ai quali la domanda è
stata presentata, non sarà consentita quando la pena privativa di libertà o
un'altra misura inflitta è stata oggetto di una grazia o di un'amnistia, nella
sua totalità o limitatamente alla parte non eseguita.
12.2 Nella fattispecie, essendo la domanda di grazia ancora pendente, la di-
sposizione summenzionata non può essere applicata. Risulta d'altronde
- 21 -
difficile immaginare che lo Stato richiedente mantenga una domanda d'e-
stradizione di un individuo dopo aver concesso allo stesso la grazia (cfr.
ZIMMERMANN, op. cit., pag. 631 n. 678-679 e giurisprudenza citata). Va
comunque rilevato che il ricorrente, dovesse nel frattempo la sua richiesta
di grazia essere accolta, potrà sempre far valere la grazia ottenuta davanti
alle autorità penali montenegrine (v. già DTF 8 507 consid. 4).
13. Secondo l'insorgente diversi punti concernenti la procedura estradizionale
non sarebbero stati chiariti dall'UFG, ossia: se la data dell'11 settembre
2007 relativa all'intervenuta prescrizione indicata sull'ordine di avviso di ri-
cerca emesso dal Tribunale di prima istanza di Bar del 23 novembre 2007
sia corretta o meno; per quale ragione egli ha potuto lasciare il carcere
senza scontare tutta la pena; per quale ragione l'accusa di falsificazione
di documenti d'identità è stata modificata in utilizzo di moneta falsa.
13.1 Va innanzitutto rilevato sulla base dell'incarto che la data dell'11 settem-
bre 2007 corrisponde alla data della sentenza del Tribunale superiore di
Bar, la quale ha confermato la sentenza di prima istanza (v. act. 14.4). Va
quindi da sé che tale data non può corrispondere alla prescrizione della
pena, la sola qui d'interesse dal punto di vista dell'art. 10 CEEstr.
13.2 Le ragioni legate alla sua liberazione non risultano chiare. Dal verbale
d'interrogatorio del 14 marzo 2007 effettuato presso il Centro di registra-
zione e di procedura di Chiasso (v. act. 22) sembrerebbe che, grazie al
suo avvocato e ai suoi amici di partito, al ricorrente "è stato concesso di
uscire dal carcere per due giorni" (pag. 5), occasione che gli avrebbe
permesso di lasciare il Paese. Sul motivo della scarcerazione egli ha af-
fermato: "Non conosco il vero motivo, ma credo che lo devo al mio avvo-
cato, perché lui conosce tante persone, anche nella polizia. Suppongo
che qualcuno, qualche funzionario di polizia, abbia ordinato di rilasciarmi
per due giorni" (loc. cit.). A suo dire comunque il rilascio non sarebbe sta-
to ufficiale (loc. cit.), ciò che permetterebbe quindi di ipotizzare anche
un'operazione di rilascio all'insaputa delle autorità d'esecuzione della pe-
na. Ad ogni modo, non potendo escludere un'operazione illegale all'origi-
ne di tale rilascio, tale situazione d'incertezza non può costituire un osta-
colo all'estradizione del ricorrente.
13.3 Per quanto attiene, infine, alla modifica dell'accusa nei confronti dell'in-
sorgente ad opera dell'autorità di perseguimento montenegrina, questa
Corte, pur ponendosi degli interrogativi al riguardo, non può che prendere
atto della conferma da parte del Tribunale superiore di Bar della sentenza
di prima istanza; nella sentenza d'appello non sono infatti state riscontrate
irregolarità procedurali riguardanti la causa del ricorrente.
- 22 -
14. L'avvocato Guglielmoni, nominato patrocinatore d'ufficio del ricorrente per
la procedura estradizionale, contesta l'indennità di fr. 2'432.30 riconosciu-
tagli dall'UFG a titolo di onorario. Non sarebbero in particolare chiare le
basi di calcolo di tale importo nonché i criteri che hanno indotto l'UFG a
ridurre l'onorario da lui richiesto, ossia fr. 3'790.35.
14.1 La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale fe-
derale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e
la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura,
dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in di-
ritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del
valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del
mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difen-
sore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello desti-
nato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, nonché il
risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 118 Ia 133 consid. 2b).
La decisione impugnata non menziona su quale base legale l'UFG ha sta-
tuito per fissare l'indennità dovuta al patrocinatore d'ufficio. L'AIMP e la
sua ordinanza d'applicazione non contengono nessuna disposizione rela-
tiva al calcolo di tale indennità in una procedura d'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale. Salvo disposizione contraria dell'AIMP,
le autorità amministrative federali applicano per analogia la PA e le autori-
tà cantonali le prescrizioni vigenti per esse (art. 12 cpv. 1 AIMP). L'art. 65
PA regola la questione del gratuito patrocinio soltanto nell'ambito di una
procedura ricorsuale. Secondo il cpv. 5 di tale disposizione, il Consiglio
federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese, fatte sal-
ve le norme emanate dal Tribunale amministrativo federale. Benché
l'art. 9 dell'Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella
procedura amministrativa (RS 172.041.0) concerna unicamente le proce-
dure di ricorso (v. titolo I dell'ordinanza), tale disposizione, in assenza di
una base legale specifica, deve ugualmente applicarsi per la concessione
del gratuito patrocinio da parte dell'autorità di prima istanza in materia di
assistenza giudiziaria internazionale (v. TPF 2007 181 consid. 2). La nuo-
va versione della norma in questione, in vigore dal 1° maggio 2007, pre-
vede che gli articoli da 8 a 13 del Regolamento dell’11 dicembre 2006 sul-
le tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2) sono applicabili per analogia al-
le spese d'avvocato di una parte al beneficio del gratuito patrocinio. Le
basi di calcolo per la determinazione delle spese ripetibili sono le stesse
per gli avvocati d'ufficio e di fiducia (v. art. 12 TS-TAF). Le spese non ne-
cessarie o non giustificate non sono rimborsabili (v. sentenza del Tribuna-
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le amministrativo federale E-2106/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 7.2).
Giusta l'art. 9 cpv. 1 TS-TAF, le spese di rappresentanza e di patrocinio
comprendono l'onorario dell'avvocato (lett. a), i disborsi quali, segnata-
mente, le spese di fotocopiatura, di viaggio e di vitto, le spese di porto e le
spese telefoniche (lett. b) e l’imposta sul valore aggiunto eventualmente
dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa
non sia già stata considerata (lett. c). L’onorario dell’avvocato è calcolato
in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte (art. 10
cpv. 1 TS-TAF). La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di
200 e un massimo di 400 franchi (art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Secondo l'art.
11 cpv. 1 TS-TAF, i disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effetti-
vamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati, per i viaggi, le spese so-
stenute per l’utilizzazione dei trasporti pubblici in prima classe (lett. a) e
per il pranzo e la cena, 25 franchi a pasto (lett. b). Per le fotocopie si pos-
sono conteggiare 50 centesimi a pagina (art. 11 cpv. 2 TS-TAF).
14.2 Nella fattispecie, si constata che l'avv. Guglielmoni ha fatto pervenire al-
l'UFG una prima fattura di fr. 2'531.- in data 7 luglio 2008, fattura che ri-
guardava le prestazioni fornite dal 7 aprile al 7 luglio 2008 (v. atto 51
UFG). Una seconda fattura, ammontante a fr. 1'259.25 e riguardante il pe-
riodo dall'8 luglio al 17 ottobre 2008, è stata inviata all'UFG il 17 ottobre
2008 (v. atto 64 UFG). Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il
calcolo effettuato dall'UFG per giungere all'importo di fr. 2'432.30 è molto
chiaro, nella misura in cui tale autorità, come spiegato nella decisione im-
pugnata (pag. 6, punto 7), ha ritenuto di rimborsare al patrocinatore d'uffi-
cio unicamente le prestazioni fornite tra l'11 giugno 2008, momento della
notifica della richiesta d'estradizione, ed il 24 settembre 2008, data delle
osservazioni fornite dal ricorrente in vista della decisione d'estradizione.
Questa Corte ritiene che debbano, di principio, essere rimborsate al pa-
trocinatore d'ufficio tutte le prestazioni da lui fornite a partire dall'arresto
estradizionale del ricorrente, intervenuto il 5 aprile 2008, ossia dal 7 aprile
2008. Va per contro condivisa la decisione dell'UFG di limitare il rimborso
alle prestazioni fornite sino al 24 settembre 2008, termine entro il quale il
ricorrente doveva fornire le sue ultime osservazioni in vista della decisione
estradizionale. Se un tale termine è stato fissato è anche per mettere fine
all'istruzione e quindi alle prestazioni retribuite al patrocinatore d'ufficio,
fatte salve naturalmente le allegazioni tardive che sembrino decisive (v.
art. 32 cpv. 2 PA), ciò che non è stato il caso in concreto. Ciò detto, alcuni
importi figuranti nelle parcelle d'onorario vanno ridimensionati. La presen-
te autorità ritiene l'importo di fr. 1'000.- fatturato per lo scritto del 4 luglio
2008 destinato all'UFG troppo elevato. Tenuto conto del contenuto della
missiva, della non eccessiva complessità delle censure presentate non-
ché del relativo esiguo numero di pagine inoltrate (cinque) l'importo fattu-
rato va dimezzato, portandolo a fr. 500.-. Pure troppo elevato risulta esse-
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re l'importo di fr. 500.- fatturato per le osservazioni inviate all'UFG in data
24 settembre 2008. Lo scritto, di tre pagine, ricalca per lo più quanto già
affermato il 4 luglio 2008, ragione per cui l'importo da fatturare deve esse-
re ridotto a fr. 200.-. In definitiva, l'indennità del patrocinatore d'ufficio de-
ve essere fissata a fr. 2'601.90. Su questo punto, dunque, il ricorso va
parzialmente accolto.
15. Visto tutto quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto limitatamente
all'ammontare dell'indennizzo del patrocinatore d'ufficio, mentre per il re-
sto è respinto.
16. Il ricorrente postula la concessione del gratuito patrocinio anche nell'ambi-
to della presente procedura.
16.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o
non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nomi-
nato un patrocinatore d’ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non di-
spone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di
probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù
dell'art. 30 lett. b LTPF). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte,
l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa
inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA).
16.2 Nella fattispecie, il ricorrente non dispone di risorse finanziarie – egli è al
beneficio dell'assistenza pubblica (v. RP.2009.15, act. 3.2) - ed il suo ri-
corso non era sin dall'inizio privo di probabilità di successo, ragione per
cui allo stesso deve essere concessa l'assistenza giudiziaria gratuita.
L'avv. Nadir Guglielmoni è designato quale patrocinatore d'ufficio del ri-
corrente nella presente procedura.
16.3 Essendo il ricorrente stato messo al beneficio del gratuito patrocinio, la
presente sentenza è resa senza prelevare spese (art. 65 cpv. 1 PA appli-
cabile in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b LTPF).
16.4 Le spese e l'indennità del patrocinatore d'ufficio sono sopportate dal Tri-
bunale penale federale conformemente all'art. 64 cpv. 2-4 PA applicabile
in virtù del rinvio previsto all'art. 65 cpv. 3 PA, ed in assenza di una nota
delle spese, queste sono fissate secondo libero apprezzamento (v. art. 3
cpv. 2 del Regolamento nei procedimenti davanti al Tribunale penale fe-
derale [RS 173.711.31] applicabile in virtù dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e
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della giurisprudenza; v. sentenze del Tribunale penale federale
RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5, e RR.2008.147 dell'8 luglio
2008, consid. 8). Nella fattispecie, l'indennità è fissata a fr. 2'500.- (IVA in-
clusa).
- 26 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le procedure RR.2009.169 e RR.2009.135 sono congiunte.
2. L'obiezione di reato politico è respinta.
3. Il ricorso è parzialmente accolto limitatamente all'ammontare dell'indenniz-
zo nel senso dei considerandi; per il resto è respinto.
4. Non sono prelevate spese.
5. La Cassa del Tribunale penale federale verserà all'avv. Nadir Guglielmoni
un importo di fr. 2'500.- (IVA compresa) a titolo d'indennità del patrocinato-
re d'ufficio.
Bellinzona, 25 gennaio 2010
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Nadir Guglielmoni
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto
se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunica-
zione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importan-
te (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono
motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento
all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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