Sentenza del 25 maggio 2009
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
A., rappresentato dall’Avv. Stefano Ferrari,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia
Decisione incidentale di sequestro (art. 80e let. a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2009.22
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La II Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:
che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di seque-
stro e di edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della
Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudi-
ziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro;
che con scritto del 17 febbraio 2009 la scrivente autorità ha invitato il ricor-
rente a versare, entro il 27 febbraio 2009, termine poi prorogato a due ri-
prese su richiesta dell’interessato, l’ultima fino al 24 marzo 2009, un antici-
po delle spese di Fr. 2'000.-;
che in data 23 marzo 2009 il ricorrente ha richiesto al MPC il dissequestro
del conto oggetto del succitato ordine di sequestro e di edizione ed ha pro-
ceduto al versamento dell’anticipo spese richiestogli;
che con missiva del 30 marzo successivo lo scrivente Tribunale ha invitato
l’Ufficio federale della Giustizia (UFG) e il MPC a presentare entro il
14 aprile 2009 una risposta al ricorso;
che con lettera del 9 aprile 2009 il patrocinatore del ricorrente ha affermato
come nel quadro di un’udienza tenutasi il giorno precedente presso il MPC
l’autorità rogante avesse comunicato il suo disinteresse per la documenta-
zione in oggetto, invitando il MPC a pronunciarne il dissequestro, precisan-
do che a quel momento il suo gravame avrebbe potuto essere stralciato dai
ruoli;
che con ordine di dissequestro del 9 aprile 2009 il MPC ha ordinato lo
sblocco con effetto immediato della rubrica fiduciaria n. 1 (n. portafoglio 2),
revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009;
che, a seguito della suddetta decisione, il 24 aprile 2009 l’UFG ha rinuncia-
to ad inoltrare delle osservazioni entro il termine prorogato del 28 aprile
2009;
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che con scritto del 29 aprile 2009 il MPC ha rilevato come nel quadro del-
l’esame dei documenti bancari tenutosi l’8 aprile precedente, il ricorrente ha
acconsentito alla trasmissione semplificata ex art. 80c AIMP all’autorità ro-
gante di una parte della documentazione, riconosciuto che le richieste pre-
sentate da quest’ultima erano perfettamente giustificate da esigenze istrut-
torie, precisando nel contempo che avrebbe ritirato il suo ricorso del
13 febbraio 2009;
che alla luce di tutto quanto esposto, in particolare della lettera del 9 aprile
2009 del patrocinatore della ricorrente, mediante la quale viene implicita-
mente dichiarato il ritiro del ricorso a fronte della sopravveniente citata de-
cisione di dissequestro da parte del MPC, questo Tribunale prende atto del
ritiro del gravame;
che la causa viene pertanto stralciata dal ruolo;
che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b
della legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale
(LTPF, RS 173.71) nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale
(sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31
del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle tasse di
giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e le pertinenti di-
sposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 di-
cembre 1968 (PA, RS 172.021),
che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di rego-
la messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte
soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure admi-
nistrative, Berna 2000, pag. 459, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsre-
chtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);
che tuttavia, viste le circostanze particolari della presente fattispecie, il Tri-
bunale rinuncia a prelevare delle spese processuali;
che al ricorrente deve essere restituito l’anticipo delle spese di Fr. 2'000.--
versato in pendenza di causa;
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Al ricorrente viene restituito l’anticipo delle spese di Fr. 2'000.- versato in
pendenza di causa.
Bellinzona, il 25 maggio 2009
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Ferrari
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
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domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni
non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in
vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di
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non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale
in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile
soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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