Sentenza del 17 novembre 2009
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Adriano A. Sala,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Germania
Mancato pagamento dell'anticipo delle spese (art. 63
cpv. 4 PA unitamente agli art. 21 cpv. 3 e 23 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2009.297
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Visti:
- la decisione di chiusura del 18 agosto 2009 emanata dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 12 di-
cembre 2008 presentata dalla Procura pubblica di Coblenza (Germania);
- il ricorso del 18 settembre 2009 interposto da A. presso la II Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;
- lo scritto del 21 settembre 2009, mediante il quale la presente autorità invitava
il ricorrente a versare, entro il 7 ottobre 2009, un anticipo delle spese di
Fr. 5'000.-, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancato pagamento
nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del grava-
me, il mancato pagamento dell’anticipo delle spese non valendo quale ritiro;
- la proroga del termine fino al 22 ottobre 2009 concessa in data 22 settembre
2009 dalla presente autorità su motivata richiesta del ricorrente.
Considerato:
- che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presi-
dente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al-
le presunte spese processuali;
- che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina-
toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni-
tamente all’art. 23 PA);
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto
è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto posta-
le o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);
- che, nella fattispecie, l’invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in
caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe
entrato nel merito del gravame;
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- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine asse-
gnato all'interessato;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame,
deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di Fr. 300.- è posta a suo carico; essa è fissata in
applicazione degli art. 1 e 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribu-
nale penale federale (RS 173.711.32), richiamati gli art. 63 cpv. 5 PA e 15
cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale (LTPF; RS 173.71).
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di Fr. 300.- è messa a carico del ricorrente.
Bellinzona, il 20 novembre 2009
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Adriano A. Sala,
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
- Ufficio federale di giustizia,
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni
inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un
caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv.
2 LTF).
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