Sentenza del 21 aprile 2009
II Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
A. SA, rappresentata dall’Avv. Stefano Ferrari,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia
Decisione incidentale di sequestro (art. 80e lett. a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2009.51
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Visti:
- il ricorso presentato il 6 marzo 2009 da A. SA avverso l’ordine di sequestro e di
edizione del 20 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazio-
ne (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito
di riciclaggio di denaro;
- la lettera del 9 aprile 2009 del patrocinatore della ricorrente, mediante la quale
viene dichiarato il ritiro del ricorso a fronte di una comunicazione con la quale
l’autorità rogante ha manifestato il suo disinteresse per la documentazione afferen-
te il conto bancario in oggetto, ritenendo pertanto evasa la domanda di assistenza
internazionale riferita a tale relazione.
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 9 aprile 2009 questo Tribu-
nale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della
legge federale sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71)
nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42
del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si
applicano il regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale
dell’11 febbraio 2004 (RS 173.711.32) e le pertinenti disposizioni della legge fede-
rale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola mes-
si a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente
giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000,
pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag.
327);
- che, tuttavia, viste le circostanze particolari della presente fattispecie, il Tribunale
rinuncia a prelevare delle spese processuali.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. Non si prelevano spese processuali.
Bellinzona, il 21 aprile 2009
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Ferrari
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni
non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).
Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in
vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di
ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà
non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale
in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile
soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).
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